LEGGE 8 agosto 1995, n. 335
Ripubblicazione del testo della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".(GU n.198 del 25-8-1995 - Suppl. Ordinario n. 106)
Vigente al: 25-8-1995
AVVERTENZA:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 8 agosto
1995, n. 335, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo
scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti
pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con
affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli
organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura prevenzione, la stabilizzazione della spesa pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema
previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le
successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o
deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni
delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative
norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della
presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello
Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni
1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo
netto da finanziarie e del ricorso al mercato finanziario stabiliti
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli
effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti
finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono
considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli
obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di
cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta
misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale
necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri
devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per
il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui
si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata
agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il
successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino
scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella
parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti
tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e
finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio,
sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con
apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il
Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa
previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e' tenuto a
predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica
dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale
obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e'
determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di
cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno
rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari
al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente
dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto
che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari
o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione
relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica
inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non
concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei
casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi
contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai
soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il
computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori
autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale,
rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al
comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e'
determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con
riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il
sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente
alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento
pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive
calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui
al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e'
interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la
quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono
determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui l'eta'
dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa
inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato
per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso
di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi
di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il
sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita'
contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al
montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'
dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente
di trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al
minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento
delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50
per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15
anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione
della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e
con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro
il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni
di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite
da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere
non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non
inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo
periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di
eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi
per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai
medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto
evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6,
moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in
base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in
proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il
conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i
redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la
pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con
redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per
cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e'
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come
integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque
nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di
riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro
elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative
individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23,
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle
aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della
contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori
dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o
superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta'
anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni;
c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2
dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui rapporto di
lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale,
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e successive modificazioni. La pensione maturata e' cumulabile con la
retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla
riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di
lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non puo'
comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera a
tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali
di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di
prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si
consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B,
con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della
maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B,
colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria,
oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata
tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti
previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle
riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in
presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali
sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi'
per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni
alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la
predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito
contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b),
il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento
di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il biennio
1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti
di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita'
al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase
di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con
riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i
lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto
previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e'
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati
e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito
dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non
gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo
comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto
articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla
data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento
economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto
dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in
data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico
1995 - 1996, i posti del personale del comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al
28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica
l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita'
continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal
servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei
casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti
anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile
1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano
altresi':
a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito
contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il
requisito previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.
153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel
medesimo anno presentino domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un
punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di
pensione fino a lire dieci milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna
categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono
determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri
attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalita' per la
verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei
lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore,
sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli
comparti e sono definite le modalita' di copertura dei conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito
delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi
contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano
misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di
cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone
l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
istituita ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto un concorso alla
copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate
mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza
della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensita', delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il
concorso non puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere
ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo,
determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire
annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere
adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza
registrati. Il predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla
richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del
comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su quelle nocive,
sull'aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti
universitari competenti"
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano,
anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione
al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre
ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di
ventiquattro mesi complessivamente considerati".
36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28,
sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione
le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per
l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni
sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini
dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare,
armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse
finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema
contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi
riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni
figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e
per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e
11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di
maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in
costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita'
contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla
previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico
dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione
del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la
durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale,
studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del
lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e
stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi
assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi
di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza
dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta
giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno
di eta', al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro
mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice
un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e
nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo
la lavoratrice puo' optare per la determinazione del trattamento
pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata
tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due
anni in caso di tre o piu' figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime
dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minori eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente
alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del
beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma
con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I
limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario
faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta',
studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al
primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di
cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente
precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le
misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al
riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno
ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli
regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema
previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra
attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche
con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione
e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio
di poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli
andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di
modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche
mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle
gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46
relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali
inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione
del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non
piu' di quindici membri che abbiano particolare competenza e
specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili
giuridico ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. IL Nucleo e' composto da magistrati
amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da
personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da
personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche'
da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle
categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne
venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni
di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione, la
remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti
per la determinazione dei compensi per attivita' di pari
qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il
funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti, e'
autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal
1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,
con periodicita' biennale, al Parlamento sugli aspetti economico -
finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata
dalla presente legge.
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
Nota all'art. 1, comma 1:
- L'art. 38 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 38.- Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera"
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 3 dello statuto speciale della Valle
d'Aosta adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4, cosi' recita:
"Art. 3.- La Regione ha la potesta' di emanare norme
legislative di integrazione e di attuazione delle leggi
della Repubblica, entro i limiti indicati nell'art.
precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle
seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non
a carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche
ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene e sanita', assistenza ospedaliera e
profilattica;
m) antichita' e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi."
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis dello statuto
speciale della Valle d'Aosta, introdotto dall'art. 3 della
legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
"Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una
commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso".
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 725 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1995) e' il seguente:
"Art. 1.- 1. Per l'anno 1995, il limite massimo del
saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in lire 156.700 miliardi, al netto di lire
11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art.
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362- ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per
il 1995- resta fissato, in termini di competenza, in lire
372.550 miliardi per l'anno finanziario 1995.
2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, a
determinato, rispettivamente, in lire 170.350 miliardi ed
in lire 167.450 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi
per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la regolazione in
titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 394.250
miliardi ed in lire 322.150 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 1996 e 1997, il limite massimo del
saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente,
in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi ed il
livello massimo del ricorso al mercato e determinato,
rispettivamente, in lire 371.400 miliardi ed in lire
289.000 miliardi".
- Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e' il seguente:
"Art. 13.- (Disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed
esclusivi).-
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 nei confronti dei
lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' dei
lavoratori autonomi, e' sospesa l'applicazione di ogni
disposizione di legge, di regolamento, di accordi
collettivi che preveda il diritto a trattamenti
pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a
riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La
sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di
specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema
previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale
provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di
sospensione, dovra' essere idoneo ad assicurare effetti di
contenimento:
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748
miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088
miliardi di cui all'art. 21, lire 258 miliardi per l'anno
1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di
almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808
miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno
l997".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca "Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio". Il comma 5 dell'art. 11-ter e' il seguente: "5.
Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la
relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro
analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali,
riferite all'andamento delle variabili collegate ai
soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati".
Nota all'art. 1, comma 4:
- Il testo del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
coordinato con la legge di conversione 22 marzo 1995, n.
85, recante: "Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse"
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo
1995.
Nota all'art. 1, comma 5:
- L'art. 3 della legge n. 468/1978, cosi' recita:
"Art. 3.- 1. Entro il 15 maggio di ogni anno, il Governo
presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti
deliberazioni, il documento di programmazione
economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza
pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione
economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e
motivata degli andamenti reali e degli eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti
documenti di programmazione economico-finanziaria e della
evoluzione economica-finanziaria internazionale in
particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati per
identificare l'evoluzione dei flussi del settore pubblico
allargato a "politiche invariate", intendendosi con tale
termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti
dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi
da assicurare alla collettivita' e, per la parte
discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in
passato dalle amministrazioni;
b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare
quelli relativi allo sviluppo del reddito e
dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini
di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del
settore statale e del fabbisogno del settore pubblico
allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del
debito del settore statale e del settore pubblico allargato
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle
precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di
disavanzo corrente del settore statale e del settore
pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi,
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione
tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla
precedente lettera a), e le relative cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e
delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle
aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel
settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce
il bilancio pluriennale;
f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore,
collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il
conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti
lettere b), c) e d) del rispetto delle regole di cui alla
lettera e), con valutazione di massima dell'effetto
economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di
intervento in rapporto, all'andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione economico-finanziaria,
sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri
ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale.
4. Il documento di programmazione economico-finanziaria
indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1,
lettera c), dell'art. 1-bis, evidenziando il riferimento
alle regole e agli indirizzi cui alle lettere e) e f) del
precedente comma 2".
Nota all'art. 1, comma 14:
- La legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della
disciplina della invalidita' pensionabile) e' pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984.
Note all'art. 1, comma 15:
- Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 222/1984 cosi'
recita:
"3. La pensione di inabilita', reversibile ai
superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di
invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del
precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e
da una maggiorazione determinata in base ai seguenti
criteri:
a) per l'iscritto nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e'
pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello
che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione
pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno
medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza
della pensione di inabilita' e la data di compimento
dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere
computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e'
costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e
quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta'
pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data
di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di
compimento di detta eta' coperto da contribuzione di
importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di
decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della
categoria alla quale l'assicurato ha contribuito,
continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio
di lavoro autonomo".
- Il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
il seguente: "5. Ai fini del calcolo dei trattamenti
pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni
di cui all'art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n.
297, e i redditi di cui all'art. 5, comma 6, e all'art. 8,
comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati
in misura corripondente alla variazione, tra l'anno solare
di riferimento e quello precedente la decorrenza della
pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai
predetti redditi e retribuzioni si applica altresi' un
aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso
in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e
dei redditi pensionabili".
Note all'art. 1, comma 17:
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 503/1992 e' il seguente: "3. In fase di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,
per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le
settimane di riferimento, ai fini della determinazione
della retribuzione pensionabile, sono costituite da un
numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del
numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e
la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento
per difetto".
- Il testo del comma 3 dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 503/1992 e' il seguente: "3. In fase di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,
per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a
decorrere dal 1 gennaio 1993, il periodo di riferimento e'
incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la
predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino
al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni".
Note all'art. 1, comma 25:
- L'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali) e' il seguente:
"Art. 5.- I lavoratori che siano disponibili a svolgere
attivita' ad orario inferiore rispetto a quello ordinario
previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita
lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei
lavoratori a tempo parziale non e' incompatibile con
l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il
lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale
puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o
seconda classe della lista ordinaria nonche' nella lista
dei lavoratori a tempo parziale.
2. II contratto di lavoro a tempo parziale deve
stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le
mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del
contratto deve essere inviata entro trenta giorni al
competente ispettorato provinciale del lavoro.
3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono
stabilire:
a) il numero percentuale dei lavoratori che possono
essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei
lavoratori a tempo pieno;
b) le mansioni alle quali possono essere adibiti
lavoratori a tempo parziale;
c) le modalita' temporali di svolgimento delle
prestazioni a tempo parziale.
3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e'
riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei
lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorita'
per coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di
cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con
riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata
la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di
lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi
del precedente comma 2.
5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di calcalo dei contributi previdenziali dovuti per i
lavoratori a tempo parziale e' pari ad un sesto del
minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo
parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore
al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le
ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso
contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia
il numero delle ore lavorate nella giornata.
7. Qualora non si possa individuare l'attivita'
principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico
delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni
familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
8. Il secondo comma dell'art. 26 del testo unico delle
norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e'
sostituito dal seguente:
"Il contributo, non e' dovuto per i lavoratori cui non
spettano gli assegni a norma dell'art. 2".
9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione
tabellare prevista dalla contrattazione per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il
lavoratore interessato, e' ammessa, fermo restando quanto
previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale.
11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e
viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del
trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita'
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all'orario effettivamente svolto
l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale. La predetta disposizione trova applicazione con
riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
12. Ai fini della qualificazione dell'azienda,
dell'accesso a benefici di carattere finanziario e
creditizio previsti dalle leggi, nonche' dalla legge 2
aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel numero complessivo dei dipendenti, in
proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative
ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento
all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di
quello normale.
13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori
a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al
precedente comma 3 e' tenuto al pagamento, a favore della
gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000
per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
14. Il datore di lavoro che contravvenga alla
disposizione di cui al precedente comma 4 e' assoggettato
alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13.
Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di
comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto al
pagamento, a favore della gestione contro la
disoccupazione, della somma di L. 300.000.
15. Le disposizioni di cui ai presente articolo non
trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.
16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data
del 1 gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori
indicati nel successivo comma 17 in attivita' ad orario
ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i
quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma
dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione
giornaliera indicato al comma 1 dell'art. 7 del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e'
fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di
cascun anno.
17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si
applicano ai seguenti settori:
a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non
statale;
b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali
assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza
ed assistenza;
c) attivita' di culto, formazione religiosa ed
attivita' similari;
d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
e) credito, per il solo personale ausiliario;
f) servizio di pulizia, disinfezione e
disinfestazione;
g) proprietari di fabbricati, per il solo personale
addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di
abitazione od altro uso.
18. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale puo' essere disposta l'applicazione
delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri
settori in cui l'attivita' lavorativa e' caratterizzata da
un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.
19. Con la medesima decorrenza, di cui al precedente
comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono
stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di
retribuzione giornaliera di cui al comma 1, dell'art. 7 del
predetto decreto legge non puo' essere inferiore al 5 per
cento dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
in vigore dal 1 gennaio di ciascun anno.
20. In attesa del riordino generale della materia nel
settore dell'istruzione prescolare, non trova applicazione
nel settore stesso la disposizione contenuta nell'art. 7,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma
ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1
gennaio 1984".
Nota all'art. 1, comma 27:
- Il comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il
seguente: "16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi
restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente
normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto
all'eta' stabilita per la cessazione dal servizio ovvero
per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di
coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con
un'anzianita' contributiva inferiore a trentacinque anni,
escluse le cause di cessazione dal servizio per
invalidita', l'importo del relativo trattamento
pensionistico, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al
raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo
le percentuali di cui alla allegata tabella A".
Nota all'art. 1, comma 30:
- L'art. 13 della legge n. 724/1994 e' il seguente:
"Art. 13 (Disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed
esclusivi). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 nei
confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
nonche' dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'applicazione
di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi
collettivi che preveda il diritto a trattamenti
pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a
riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La
sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di
specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema
previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale
provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di
sospensione, dovra' essere idoneo ad assicurare effetti di
contenimento:
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748
miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088
miliardi di cui all'art. 21, lire 258 miliardi per l'anno
1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di
almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808
miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno
1997.
2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia
stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del
sistema previdenziale di cui al comma 1; con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni
dalla predetta data e con effetto dal 1 luglio 1995, sono
aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti
finanziari di cui al comma 1:
a) le aliquote contributive a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e
pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme
di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della
medesima;
b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della
legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti
attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
3. Le disposizioni in materia di sospensione
dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' non
si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per
invalidita' derivanti o meno da causa di servizio; nei casi
di pensionamento anticipato, specificamente previsti da
norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di
manodopera; nei casi di trattamento di cui all'art. 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che
possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore
a quaranta anni, ovvero l'anzianita' contributiva massima
prevista dall'ordinamento di appartenenza.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano
altresi':
a) per i lavoratori dipendenti del settore privato
che, in possesso dei requisiti di legge per il
pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il
30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del
datore di lavoro di cui alla successiva lettera b),
sempreche' dalla predetta data non prestino attivita'
lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla
documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in
mancanza, dalla dichiarazione di responsabilita'
dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della
presentazione della domanda di pensionamento anticipato;
b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda
di pensionamento anticipato in data antecedente al 28
settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge
per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro
entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine
anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti
degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore
di lavoro mediante espressa dichiarazione di
responsabilita';
c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione
volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonche'
per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il
periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto
di lavoro, sempreche' la comunicazione di preavviso risulti
certificata dal datore di lavoro mediante espressa
dichiarazione di responsabilita';
d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'art.
5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive
modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del
31 dicembre 1994;
e) per i lavoratori che fruiscono alla data del 28
settembre 1994 dell'indennita' di mobilita', ovvero
collocati in mobilita' in base alle procedure avviate
antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni;
f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori
dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano
avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti
da specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti
degli enti locali per i quali sia stato approvato il
bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno
ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68;
g) ai lavoratori privi di vista.
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo
restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori
dipendenti privati e pubblici, nonche' i lavoratori
autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28
settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianita',
accettata, ove previsto, entro la medesima data
dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorche'
riammessi in servizio, conseguire un trattamento
pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le
conseguenti decorrenze:
a) da 1 luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994
abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio
non inferiore a 37 anni;
b) dal 1 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994
abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio
non inferiore a 31 anni;
c) dal 1 gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994
abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio
fino a 30 anni;
6. Ai trattamenti pensionistici di anzianita' dei
lavoratori di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'art. 11, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, se piu' favorevoli rispetto a quelli
in vigore alla data di decorrenza della prestazione.
7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il
requisito contributivo massimo utile previsto nei
rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate
alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il
trattamento pensionistico e' attribuito con la decorrenza
eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista
dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle
pensioni di anzianita'.
8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fatta
salva la possibilita' di revocare, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le domande
di pensionamento ancorche' accettate dagli enti di
appartenenza. Nei casi di domande di riammissione
presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro
che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre
1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e
con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del
collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio
economico e di carriera eventualmente attribuito in
connessione al collocamento a riposo. Il periodo di
interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti
sulla continuita' del rapporto di impiego e viene
considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente
a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario
o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto
dalle norme dei singoli ordinamenti.
9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994,
n. 654, sono abrogate fermi restando la validita' degli
atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e
i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed
al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in
possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di
trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i
trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a
partire dal 1 gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro,
entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per
l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento
legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del
decreto di cui al comma 2 si terra' conto degli effetti
derivanti dal presente comma".
Note all'art. 1, comma 31:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 13. della legge n.
724/1994, si veda in nota al comma 30.
- Per il testo del comma 10 dell'art. 13 della legge n.
724/1994, si veda in nota al comma 30.
Note all'art. 1, comma 32:
- I commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro) sono i
seguenti:
"6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1 gennaio 1991 della societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni industriali Spa
(GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde
dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
mobilita' non puo' essere corrisposta per un periodo
superiore a dieci anni".
- Il testo della lettera e) del comma 4 dell'art. 13
della legge n. 724/1994 e' il seguente:
"4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano
altresi':
a)-d) (omissis);
e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28
settembre 1994 dell'indennita' di mobilita', ovvero
collocati in mobilita' in base alle procedure avviate
antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni".
- L'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale) cosi' recita:
"Art. 18.- Per gli iscritti alla gestione speciale per i
lavoratori delle miniere, cave torbiere che siano addetti
complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno
15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di
assicurazione e di contribuzione di cui a punti a) e b) del
primo comma dell'art. 22 della presente legge possono
essere perfezionati con la maggiorazione di anzianita' di
cui al terzo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di
5 anni.
Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15
anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire
idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di
lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione
nell'assicurazione generale obbligatoria, effettuati
anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi successivi a tale
data debbono essere comprovati mediante le speciali marche
di cui all'art. 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
La pensione di cui al primo comma del presente articolo
e' posta a carico della gestione speciale dei lavoratori
delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto
dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
Al compimento del 55 anno di eta', l'interessato puo'
ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla
legge 5 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni
calcolata sulla base dell'anzianita' contributiva fatta
valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata
di un periodo pari a quello compreso tra la data di
decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60 anno
di eta'. Nel caso che la pensione cosi' calcolata risulti
di importo inferiore a quello gia' in pagamento, viene
mantenuto in favore del pensionato il trattamento
pensionistico in atto.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello nel quale il lavoratore compie il 60 anno di eta',
la pensione di cui al primo comma del presente articolo
viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al
quarto, quinto e sesto comma dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le
modifiche e integrazioni apportate dalla presente legge.
Qualora l'anzianita' contributiva, effettiva e
convenzionale, sulla cui base e' stata liquidata la
pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore
all'anzianita' contributiva fatta valere dal lavoratore al
compimento del 60 anno di eta', la pensione e' liquidata
sulla base di quest'ultima anzianita'; resta fermo il
disposto di cui al sesto comma dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488".
- L'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto) e' il seguente:
"6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di
amianto il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di
settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a
periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
di 1,5.
8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche i periodi di lavoro soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto
gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono
moltiplicati per il coefficiente di 1,5".
Nota all'art. 1, comma 33:
- Il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo n.
503/1992 cosi' recita: "2. Ulteriori aumenti possono essere
stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento
dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al
PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre
l992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
Nota all'art. 1, comma 34:
- L'art. 3 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (Attuazione
dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, recante benefici per le attivita' usuranti)
ora sostituito, era il seguente: "Art. 3.- 1. Ai fini
dell'ammissione al beneficio di cui all'art. 2 ed alla
copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, sono individuate le mansioni particolarmente
usuranti all'interno di ciascuna categoria. Con lo stesso
decreto e' stabilita, per la copertura del 50 per cento dei
conseguenti oneri, un'aliquota contributiva a carico
dell'intero settore e, per la copertura del restante 50 per
cento, un'aliquota aggiuntiva media, definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta'
pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla lavorazione
particolarmente usurante, limitatamente per i periodi di
svolgimento dell'attivita' medesima. Le predette aliquote
sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore sulla base
delle vigenti disposizioni;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute
particolarmente usuranti in ciascun ambito di attivita'.
Con lo stesso decreto e' stabilita, per la copertura del 50
per cento dei conseguenti oneri, un'aliquota contributiva a
carico di ciascun ambito e; per la copertura del restante
50 per cento, un'aliquota aggiuntiva media, definita
secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta'
pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla lavorazione
usurante, limitatamente per i periodi di svolgimento
dell'attivita' medesima. nonche' i termini e le modalita'
per la verifica ed il controllo in ordine all'espletamento,
da parte dei lavoratori medesimi, delle attivita'
particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni
particolarmente usuranti per i singoli comparti. Con lo
stesso decreto e' stabilita, per la copertura del 50 per
cento dei conseguenti oneri, un'aliquota contributiva per
ciascun comparto e, per la copertura del restante 50 per
cento, un'aliquota aggiuntiva media, definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta'
pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla lavorazione
usurante, limitatamente per i periodi di svolgimento
dell'attivita' medesima. Tali contributi sono posti a
totale carico dei lavoratori.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non
operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione
comunque denominate".
Nota all'art. 1, comma 35:
- L'art. 2 del precitato D.Lgs. n. 374/1993, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2.- 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e
privati, nonche' per i lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art. 1,
il limite di eta' pensionabile previsto dai rispettivi
ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per
ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino ad
un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati.
Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente
usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita'
dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo
delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensita', viene, inoltre,
ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno
ogni dieci di occupazione nelle attivita' di cui sopra,
fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente
considerati.
2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di
attivita' lavorativa continuata di cui al comma 1, il
beneficio di cui al medesimo comma e' frazionabile in
giornate che sono attribuite sempreche', in ciascun anno
considerato, il periodo di attivita' lavorativa svolta
abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.
3. Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali
prevedano anticipazioni dei limiti di eta' pensionabile in
dipendenza delle attivita' particolarmente usuranti si
applica il trattamento di maggior favore".
Nota all'art. 1, comma 36:
- Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (Attuazione dell'art.
3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, recante benefici per le attivita' usuranti) e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre
1993.
Nota all'art. 1, comma 37:
- Per il titolo del D.Lgs. n. 374/1993 e gli estremi
nella Gazzetta Ufficiale si veda in nota al comma 36.
Note all'art. 1, comma 39:
- L'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori delle
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente:
"Art. 31 (Aspettativa dei lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali). - I lavoratori che siano eletti
membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono
considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini
del riconoscimento del diritto e della determinazione della
misura della pensione a carico della assicurazione generale
obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a
carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme
obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione
predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso
di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico
dei componenti enti preposti alla erogazione delle
prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si
applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste
forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all'attivita' espletata durante il
periodo di aspettativa".
- L'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) cosi'
recita: "32. In tutti i comparti del pubblico impiego si
applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi
di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai
fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria
conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a
carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle
stesse".
- L'art. 11, comma 21, della legge n. 537/1993, cosi'
recita: "21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a
fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non
retribuiti hanno facolta' di mantenere l'iscrizione a detti
fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche
per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia
tenuto alla contribuzione".
Nota all'art. 1, comma 40:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 reca la legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali".
Nota all'art. 1, comma 43:
- Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre
1965.
Nota all'art. 1, comma 44:
- Il comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
"Art. 65 (Controllo del costo del lavoro) - 1. Il
Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione
pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante
allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora,
altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto
tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al
personale delle amministrazioni statali".
Art. 2.
(Armonizzazione)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato, nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una
contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di
finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti
percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie
di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio
dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi
22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini
della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta' di
cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde
dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente
all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della
definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di
cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale
le attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle
Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle
funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai
trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986,
n. 138. Restano altresi' attribuite alle predette Amministrazioni,
ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni
pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della
gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed
in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a)
quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi
per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente
ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi
per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni
statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto
a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A
tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.
5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di
fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita' alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce,
nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le
forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi
del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli
comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per
l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla data
del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di
fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo
del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto
dalle amministrazioni ovvero dagli enti che gia' provvedono al
pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non
trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base
contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione
nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati
corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento
alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota
di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al
comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base
pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29
aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma
2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9
e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione
previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra'
essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non
potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello
spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di
servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma
3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti
per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti
di eta' previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermita',
per morte e alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina
prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al
presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie
climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei
dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico,
compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e
siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di
asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di
circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali,
nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato
praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti
disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di
societa' controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti
ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento
del prezzo praticato al grossista".
16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta al personale
dell'Istituto nazionale per il commercio estero e' esclusa dalla
contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi
dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo
comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto
dal comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si applicano anche
ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i
versamenti gia' effettuati e le prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile
ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e
prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti
stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132
milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi
alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente
rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel
predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di
rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a
quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote
di rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla
data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di
legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995,
il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita', continuano
a trovare applicazione le disposizioni sull'indennita' integrativa
speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle
forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti al compimento del
sessantesimo anno di eta', possono conseguire il trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'.
22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione
dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonche'dei regimi
pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con
riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello
Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con
riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in
attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di
equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i
principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo
criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi
da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento
alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e
rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei
settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di
flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo criteri
coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare
effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i
trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in
particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego,
dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo,
con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in
funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate
l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da
siffatti trattamenti e'regolato secondo quando previsto dall'articolo
18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che
caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita'
lavorative, subordinate e autonome, e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a rendere compatibili con tali specificita' i criteri
generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al
comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in
funzione dell'effettiva capacita' contributiva e del complessivo
aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di
tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale,
delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini
dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri
settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di
priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
f) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di
lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori
produttivi, nella considerazione della specificita' delle aziende a
piu' alta densita' occupazionale site nelle zone di cui agli
obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di
riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico,
che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti
pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori
produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa
dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento
medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina
dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina
dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione
in relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di
anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della
misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione
della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione,
in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita' autonoma
di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli
interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza
obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli
degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto
legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo
ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme
obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a
garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei
soggetti che si avvalgono delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i
quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla
gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26
comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia
dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di
partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui
al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti
nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del modello 770-D,
con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e'
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul
reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento
i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione
annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I
contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente
dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma
32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da
emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i
termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove
coerente con la natura dell'attivita' soggetta al contributo, il
riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto
e di due terzi a carico del committente dell'attivita' espletata ai
sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta
superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti, anche di
acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma
restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro
il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non
provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi
ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si
applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la
gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26
e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti
dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta
alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e
funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi
26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente disposto dai
medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita'
pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n.
389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base
dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei
commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione
con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di
amministrazione.
Art. 2.
(Armonizzazione)
Art. 2.
(Armonizzazione)
Art. 2.
(Armonizzazione)
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza) cosi' recita: "4. Al fine di consentire
all'INPDAP di provvedere all'erogazione del trattamento
pensionistico per i dipendenti dello Stato attraverso una
apposita gestione separata, con provvedimento di legge sono
stabiliti i termini di decorrenza, le aliquote e le
modalita' con cui le amministrazioni statali versano
all'Istituto le corrispondenti contribuzioni per ciascun
dipendente".
Note all'art. 2, comma 2:
- Il testo dell'art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni
fiscali) e' il seguente:
"Art. 3-ter.- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, e'
stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei
dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote
contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per
cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata
ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale incremento si applica
comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle
rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa
eccedenti il limite innanzi indicato".
- Si riporta l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
"Art. 25.- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni
di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del
regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a
versare al predetto regime un contributo di solidarieta'
commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei
singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.
2. La misura del contributo di solidarieta' e'
determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche
con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle
caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna
gestione. In sede di prima applicazione la misura del
contributo e' pari al 2 per cento.
3. Il contributo e' versato dalle competenti
amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo
pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine
del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle
amministrazioni e fondi medesimi".
Note all'art. 2, comma 3:
- Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, reca
l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato-
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 9 maggio
1974.
- Il D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138 (Parziale attuazione
della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo
comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in
materia di semplificazione delle procedure relative al
pagamento di stipendi e pensioni) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1986).
Note all'art. 2, comma 5:
- L'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosi'
recita:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi della Comunita' Europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro
pubblico con quella del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresi', per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica".
- L'art. 2120 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2120 (Indennita' di anzianita'). - In caso di
cessazione del contratto a tempo indeterminato, e' dovuta
al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli
anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui
colpa o di dimissioni volontarie.
(Le norme corporative possono tuttavia stabilire che
l'indennita' sia dovuta anche in caso di dimissioni
volontarie, determinandone le condizioni e le modalita').
L'ammontare dell'indennita' e' determinato (dalle norme
corporative) dagli usi o secondo equita', in base
all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla
quale appartiene il prestatore di lavoro.
(Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme
equivalenti di previdenza").
Note all'art. 2, comma 6:
- Le disposizioni del titolo III del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, sono le seguenti:
"TITOLO III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
Art. 45 (Contratti collettivi) - 1. La contrattazione
collettiva e' nazionale e decentrata. Essa si svolge su
tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con
esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti
normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2,
comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per
comparti della pubblica amministrazione comprendenti
settori omogenei o affini.
3. I comparti sono determinati e possono essere
modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia
di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa intesa con le
amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle privince autonome di
Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.
Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in
rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente
del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
4. La contrattazione collettiva decentrata e'
finalizzata al contemperamento tra le esigenze
organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli
utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali.
5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere
disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le
aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti
collettivi e specifiche materie.
6. I contratti collettivi quadro sono stipulati
dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono
stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte
pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche'
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale nell'ambito del comparto.
8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni
o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti
dei titolari degli uffici interessati e, per la parte
sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
definite dalla contrattazione collettiva nazionale e
nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della
regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano provinciale ai sensi
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre
1989, n. 430.
9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi
assunti con i contratti collettivi di cui al presente
articolo. Esse vi adempiono nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 46 (Area di contrattazione per il personale
dirigenziale). - 1. Per ciascuno dei comparti individuati
ai sensi dell'art. 45, comma 3, e' prevista una autonoma
separata area di contrattazione per il personale
dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate
di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui
all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte
sindacale, dalle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni
sindacali interessate maggiormente rappresentative sul
piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di
riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle
specifiche tipologie professionali.
3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e
veterinaria del servizio sanitario nazionale e' definito in
una apposita area di contrattazione alle cui trattative
partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in
rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle
organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 47 (Rappresentativita' sindacale). - 1. La
maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita
con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali
individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei
predidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1,
restano in vigore e si applicano, anche alle aree di
contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e
si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8.
Art. 48 (Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2,
comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
la contrattazione collettiva definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le
norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva, del personale nei consigli di amministrazione
delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle
commissioni di concorso. La contrattazione, collettiva
nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione
che sostituiranno commissioni del personale e organismi di
gestione, comunque denominati.
Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio e' definito dai
contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti
economici accessori collegati: a) alla produttivita'
individuale; b) alla produttivita' collettiva tenendo conto
dell'apporto di ciascun dipendente; c)all'effettivo
svolgimento di attivita' particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute.
Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto
partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri
obiettivi definitivi dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di
settore del Ministero degli affari esteri".
Art. 50 (Agenzia per le relazioni sindacali).- E'
istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica
e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica.
L'Agenzia rappresenta, a livello nazionale, in sede di
contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni.
Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e
le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore
rendimento dei servizi pubblici per la collettivita', con
il minore onere per essa.
2. Il Comitato direttivo dell'Agenzia e' costituito da
cinque componenti nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri. Uno di essi e' designato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e un altro dall'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia.
3. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
e nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Non possono far parte del comitato persone
che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in
partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonche'
coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano
incarichi direttivi o rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i
suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato
delibera a maggioranza dei componenti ed elegge, al suo
interno, un presidente.
4. L'Agenzia si attiene alle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le
amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle
regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle
province e dei comuni per il personale rispettivamente
dipendente. L'intesa delle regioni e' espressa dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Il parere dei comuni e'
reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali
il parere si intende favorevole, dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia e quello delle province
dall'Unione delle province d'Italia. L'Agenzia deve
motivare le decisioni assunte in difformita' del parere
reso dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e
dall'Unione delle province d'Italia.
5. Le direttive indicano, tra l'altro, i criteri
generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego
e delle sue vicende modificative; i criteri di
inquadramento; le disponibilita' finanziarie totali, con
riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa
per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in sede di
contrattazione decentrata, di voci della retribuzione
legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della
gestione complessiva; gli "standards" di rendimento e di
risultato e i criteri per verificarli.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono avvalersi della
rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia nella
contrattazione collettiva.
7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva decentrata, dell'attivita' di
rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia alle cui
direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi.
8. Per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica,
e' emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale
decreto e' istituito un comitato di coordinamento i cui
componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti
di contrattazione collettiva e sono definite altresi' le
norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste
a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
9. L'Agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri
compiti di non piu' di 25 dipendenti delle amministrazioni
pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo
provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e
locali e di non piu' di cinque esperti, utilizzabili nelle
forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al
comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano stato giuridico e trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.
Dopo un biennio di attivita' dell'Agenzia, si provvede, con
regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il
contingente di personale".
Art. 51 (Procedimento di contrattazione).- 1.
L'Agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla
conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini
della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo
concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli
articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, dei
costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento
economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva
della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella
rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei
quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo
o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti
applicativi dei contratti collettivi anche decentrati
relativi al precedente periodo contrattuale e della
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine
l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene
ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente
dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede
previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' sottoposta al
controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la
legittimita' e la compatibilita' economica entro quindici
giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il
controllo si intende effettuato senza rilievi.
3. Per i contratti collettivi decentrati, la
sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche e'
autorizzata, nei quindici giorni successivi alla
conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art.
45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai
rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla
sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo degli
organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere
effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione,
decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza
rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a
trasmettere all'Agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero del tesoro, copia dei contratti
collettivi decentrati. Non puo' essere in ogni caso
autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi
decentrati che comportano, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilita'
finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale.
4. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la
sottoscrizione di contratti collettivi che comportano,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei contratti, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime".
Art. 52 (Disponibilita' finanziarie destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica).- 1. Il Ministero del tesoro, per gli aspetti di
interesse regionale previa intesa con le amministrazioni
regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
quantifica l'onere derivante dalla contrattazione
collettiva con specifica indicazione di quello da porre a
carico del bilancio dello Stato e di quello al quale
provvedono, nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
bilanci le amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del
bilancio dello Stato e' determinato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli
aspetti di interesse regionale previa intesa con le
amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, impartisce all'agenzia le direttive
per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in
particolare le risorse complessivamente disponibili per i
comparti, i criteri generali della distribuzione delle
risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine
al rispetto degli indirizzi impartiti.
3. I contratti collettivi sono corredati da appositi
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo la
possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del
contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti
affidati dal presente comma al predetto nucleo di
valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente
previsti dal citato art. 10.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo.
In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire
con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri.
Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche
con i rispettivi bilanci.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
Art. 53 (Interpretazione autentica dei contratti
collettivi).
- 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione
dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 51,
sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della
vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto
ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto
le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso
delle parti interessate.
Art. 54 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. Al
fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico, la contrattazione
collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito
accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentantive sul piano nazionale, da
recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli aspetti di interesse regionale.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati
tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area
di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e
articolazione organizzativa delle amministrazioni, della
consistenza numerica del personale nel suo complesso e del
personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
i permessi sindacali giornalieri.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo
provvede, in proporzione alla rappresentativita' delle
medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni
sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano
si terra' conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
della funzione pubblica il numero complessivo ed i
nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della nuova
normativa contenente la disciplina dell'intera materia,
sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la
gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di
cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalita' per
l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di aspettative e
permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1,
restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti
delle aspettative sindacali nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di
cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine
aumentati di una unita', fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti
attualmente previsti.
6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione
pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in
allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93".
- Il comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n.
124, (Disciplina delle forme pensionistiche complementari,
a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23
ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "4. Nel caso di
forme di previdenza pensionistica complementare di cui
siano destinatari dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere
definiti in sede di determinazione del trattamento
economico, secondo procedure coerenti alla natura del
rapporto e in conformita' ai principi del presente decreto
legislativo".
Note all'art. 2, comma 8:
- L'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica) sostituisce gli articoli 2120, 2121
e 2776 del codice civile con i seguenti:
"Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto).- In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La
quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110,
nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la
quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma; con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di
cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento
dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di
cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di
dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o
superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestarore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
in costanza in rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti
del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente
comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i figli, documentato con atto, notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa
anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
contratti collettivi o da patti individuali. I contratti
collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita'
per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
"Art. 2121 (Computo dell'indennita' di mancato
preavviso).- L'indennita' di cui all'art. 2118 deve
calcolarsi computando le provvigioni, i premi di
produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed
ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso
spese.
Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in
parte con provvigioni, con premi di produzione o con
partecipazioni, l'indennita' suddetta e' determinata sulla
media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o
del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del
vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro".
"Art. 2776 (Collocazione sussidiaria sugli immobili).-
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche'
all'indennita' di cui all'art. 2118 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto
ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad
eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i
crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi
speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui
all'art. 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli
immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari,
ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art.
2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli
immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari,
ma dopo i crediti indicati al comma precedente".
- L'art. 2 della citata legge n. 297/1982 e' il seguente:
"Art. 2 (Fondo di garanzia).- E' istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il 'Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto' con lo scopo
di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza
del medesimo nel pagamento del trattamento di fine
rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la
pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello
stesso decreto, per il caso siano state proposte
opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito,
ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione
del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi
diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico
del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei
relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme
eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui
all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di
fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il
fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto
nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la
procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute
successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma del presente artcolo sono eseguiti dal fondo entro 60
giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e'
surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa
nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
civile per le somme da esso pagate.
Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione
obbligaroria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, a decorrere dal prediodo di paga in
corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le
stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di
garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di
fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al
fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in
aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo
medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste
dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978,
n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto
1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari
all'applicazione delle norme contenute nel presente
articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento
complessivo risultante a credito del lavoratore. Si
applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo,
terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le
disposizioni del presente comma non si applicano al
rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende
industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali".
Note all'art. 2, comma 9:
- Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda
in nota al comma 5.
- Per il testo urgente, dell'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, si veda in nota all'art. 2, comma 15.
Note all'art. 2, comma 10:
- I commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) sono i seguenti:
"Art. 15 (Assoggettamento alla ritenuta in conto
entrate del Ministero del tesoro della quota di
maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione
dei trattamenti di pensione). - 1. Con decorrenza dal 1
gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta
in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e
gli altri assegni pensionabili con esclusione
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, e degli assegni e indennita' corrisposti per
lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base
pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al
trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono figurativamente aumentati della
percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge
29 aprile 1976, n. 177.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da
ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successivamente modificazioni
ed integrazioni.
- Gli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n.
177 (Collegamento con le pensioni del settore pubblico alla
dinamica delle retribuzioni miglioramento del trattamento
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza) sono i
seguenti:
"Art. 15 (Base pensionabile personale civile).- L'art.
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e' sostituito, per le cessazioni dal
servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976,
dal seguente:
'Ai fini della determinazione della misura del
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base
pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o
dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o
indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente
percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e
per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale
pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734,
per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli
operai dello Stato;
c) indennita' ed assegno personale pensionabile
previsti dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728,
per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello
operaio, dell'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i servizi
telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'art. 12 del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella
legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale
insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione
universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30
luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica;
f) indennita' e assegno personale pensionabili
previsti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851,
per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale
operaio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
g) assegno personale previsto dall'art. 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita',
anche se pensionabile, possono essere considerati se la
relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente
la valutazione nella base pensionabile'".
"Art. 16 (Base pensionabile personale militare).-
L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito, per le cessazioni
dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio
1976, dal seguente:
'Ai fini della determinazione della misura del
trattamento di quiescenza del personale militare, escluso
quello indicato nell'art. 54, penultimo comma la base
pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o
dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili
sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18
per cento:
a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed
i colonnelli, prevista dall'art. 8 della legge 10 dicembre
1973, n. 804;
b) assegno perequativo ed assegno personale
pensionabile, previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre
1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore
a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei
sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'art. 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, applicabile al personale militare in base all'art. 3
della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita',
anche se pensionabili, possono essere considerati se la
relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente
la valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato
investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto
della cessazione dal servizio o delle funzioni
organicamente devolute a detto grado superiore con
godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio
e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado'".
"Art. 22 (Base pensionabile per il personale
ferroviario).- L'art. 220, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1973 n.
1092, come modificato dall'art. 2 della legge 12 febbraio
1974, n. 22, e' sostituito per le cessazioni dal servizio
aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976, dal
seguente:
'Ai fini della determinazione della misura del
trattamento di quiescenza degli iscritti al fondo pensioni,
la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e
dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati,
integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e
per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16
febbraio 1974, n. 57;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano
soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili al
fini della determinazione della base pensionabile, da
disposizioni di legge'".
Note all'art. 2, comma 11:
- L'art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992
e' il seguente:
"Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle
pensioni).-
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della
pensione e' determinato dalla somma:
a) (omissis);
b) della quota di pensione corrispondente all'importo
del trattamento pensionistico relativo alle anzianita'
contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993,
calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.
Note all'art. 2, comma 12:
- Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda
in nota al comma 5.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222:
"Art. 2 (Pensione ordinaria di inabilita').- 1. Si
considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a
pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed
autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di
invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata
in vigore della presente legge il quale, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa.
2. La concessione della pensione al soggetto
riconosciuto inabile subordinata alla cancellazione
dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai
agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi
e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a
carico dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o
integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia
o la cancellazione avvengano successivamente alla
presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
della rinuncia o della cancellazione.
3. La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti,
e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non
integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo,
calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione
determinata in base ai seguenti criteri:
a) per l'iscritto nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e'
pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello
che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione
pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno
medesimo con un'anzianita' contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza
della pensione di inabilita' e la data di compimento
dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere
computata un'anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e'
costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e
quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta'
pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data
di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di
compimento di detta eta' coperto da contribuzione di
importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di
decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della
categoria alla quale l'assicurato ha contribuito,
continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio
di lavoro autonomo.
4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi
secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
5. La pensione di inabilita' e' incompatibile con i
compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in
Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione
della pensione. E' altresi', incompatibile con l'iscrizione
negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori
autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a
carico dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o
integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si
verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il
pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione
all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita'
sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con
l'assegno di cui all'art. 1, con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo al verificarsi
dell'incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia
riconosciuto il diritto all'assegno di invalidita', la
restituzione delle somme indebitamente percepite da parte
dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
l'importo della pensione di inabilita' e quello
dell'assegno di invalidita'.
6. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro
o malattia professionale da cui derivi il diritto alla
relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e
b) del terzo comma e' corrisposta soltanto per la parte
eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa".
Nota all'art. 2, comma 13:
- Il testo del comma 3 dell'art. 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' il seguente: "3. In attesa
dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili
previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori
pubblico e privato, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione
spettante viene determinata sulla base degli elementi
retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa
l'indennita' integrativa speciale, ovvero l'indennita' di
contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita
spettante".
Note all'art. 2, comma 14:
- L'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge n.
463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, gia' modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs.
n. 503/1992, risulta, ai sensi della presente legge, il
seguente:
"Art. 6 (Requisiti reddituali per l'integrazione al
trattamento minimo).- 1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i
commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:
' 1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della
medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i
commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e
dell'Enasarco non spetta ai soggetti che posseggano:
a) (omissis);
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed
effettivamente separata, redditi propri per un importo
superiore a quello richiamato al punto a) ovvero redditi
cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a
quattro volte il trattamento minimo medesimo'".
Note all'art. 2, comma 15:
- L'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 12.- Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto
1945, n. 692. recepiti negli articoli 27 e 28 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico
delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno
1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
'Per la determinazione della base imponibile per il
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore
riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di
lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme
corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra
fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano
rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
o in occasione del lavoro;
3) di indennita' di anzianita';
4) di indennita' di cassa;
5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra in
sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60
per cento dei suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum
a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non
ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, approvato con decreto dei Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, e' abrogato. Per i
produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla
retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della
retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata e' presa,
altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a
carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
interessate.
Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di
cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le
colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai
figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto
l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora
frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami
dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive,
ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento
di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello
agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti,
secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa'
datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o
controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda
e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente
il 50 per cento del prezzo praticato al grossista'".
Note all'art. 2, comma 16:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 si
veda in nota al comma 15.
Note all'art. 2, comma 18:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 si
veda in nota al comma 15.
- Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, reca la disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Note all'art. 2, comma 19:
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 724/1994 e' il
seguente:
"Art. 17 (Aliquote di rendimento per il calcolo della
pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei
miglioramenti delle pensioni).- 1. Con effetto dal 1
gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue
di rendimento ai fini della determinazione della misura
della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai
regimi pensionistici sostitutivi esclusivi ed esonerativi
dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive
o di servizio maturate a decorrere da tale data.
Note all'art. 2, comma 20:
- Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda
in nota al comma 5.
- L'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324
(Miglioramenti economici al personale statale in attivita'
ed in quiescenza) cosi' recita:
"Art. 2.- Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni
vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di
riversibilita', sia normali che privilegiati, gia'
liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo
pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'amministrazione
ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di
beneficenza e di religione della citta' di Roma,
dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli
archivi notarili, e' concessa a decorrere dal 1 luglio
1959, una indennita' integrativa speciale determinata per
ogni anno finanziario applicando su una base fissata in
lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la
variazione percentuale dell'indice dei costo della vita
relativo all'anno solare immediatamente precedente,
rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a
100. Nella percentuale che misura la variazione, si
trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si
arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
L'indennita' di cui al presente articolo compete anche
ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20
della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della
legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Si intende per indice del costo della vita relativo a
ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici
mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono
stati accertati dall'istituto centrale di statistica per i
settori dell'industria e del commercio.
L'indennita' integrativa speciale di cui al presente
articolo:
a) e' corrisposta in misura intera a coloro che sono
provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire
24.000 mensili lorde;
b) e' dovuta in ragione rispettivamente di un
ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o
frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti
dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle
lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o
assegni indiretti o di riversibilita' inferiori alle lire
18.000 mensili lorde;
c) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne'
sequestrabile;
d) e' esente da ritenute erariali e non concorre a
formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare.
Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello
Stato o delle amministrazioni di cui al primo comma, ed in
parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa
speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla
quota di pensione od assegno originariamente liquidata a
carico dello Stato o delle ammininistrazioni anzidette.
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo
titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai
titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
La corresponsione della suddetta indennita' integrativa
speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni
od assegni ordinari che prestino opera retribuita in
dipendenza della quale gia' percepiscono la medesima
indennita'. Qualora pero' quest'ultima indennita'
risultasse meno favorevole, se ne dovra' sospendere la
corresponsione e disporre il pagamento dell'indennita'
integrativa speciale annessa alla pensione.
La concessione dell'indennita' integrativa speciale di
cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio dagli
uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le
rispettive partite di pensione od assegno.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente
articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della
indennita' integrativa speciale sara' determinato con
decreto del Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il
trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto
dle Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Il relativo maggior onere resta a carico del fondo
medesimo".
Nota all'art. 2, comma 22:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 si
veda in nota al comma 15.
Note all'art. 2, comma 23:
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n.
503/1992, e' il seguente:
"2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i
lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale
di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui
alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di
cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il
personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui
alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di
cui all'art. 209 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori
marittimi relativamente ai casi di cui all'art. 31 della
legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti
all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al
n. 14 dell'art. 3, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,
con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,
nonche' per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio
e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla
legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981,
n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari
norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai
limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente
articolo".
- I commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993, sono i
seguenti:
"4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia a partire rispettivamente dalle
qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere
di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per
effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72,
nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attivita' nelle materie contemplate dell'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691 e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10
ottobre 1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regola in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui all'art.
33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della
legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.
Note all'art. 2, comma 24:
- Il comma 2 dell'art. 7 della legge 4 agosto 1990, n.
233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi cosi' recita: "2. Ciascuna azienda e' inclusa per
ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di
lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza
aziendale, nella fascia di reddito convenzionale
corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti,
determinato ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154".
- L'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del
consiglio del 24 giugno 1988, cosi', recita:
"Obiettivo n. 1
1. Le regioni interessate dalla realizzazione
dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il
cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi
tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i
dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui
PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate
al primo comma e che vanno inserite, per motivi
particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.
2. L'elenco delle regioni interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto
nell'allegato.
3. L'elenco delle regioni e' valido per cinque anni a
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Prima della scadenza di tale periodo la Commissione
riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo
alla scadenza dei cinque anni.
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro
programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono
in particolare:
la descrizione delle linee principali scelte per lo
sviluppo regionale e delle relative azioni;
indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi
strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari
prevista nella realizzazione dei programmi.
Gli Stati membri possono presentare un programma globale
di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse
nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo programma
comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in questione
anche i programmi di cui all'art. 10, paragrafo 2 e le
iniziative previste dall'art. 11, paragrafo 1, includendo
inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'art. 11,
paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa
comunitaria, un diritto per i beneficiari.
Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione
degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro
programmi le richieste di programmi operativi compresi nei
medesimi.
5. La Commissione valuta i programmi e le azioni
proposte nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4
in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del
presenre regolamento e con le disposizioni e le politiche
menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base
di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al
paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista
dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro
interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli
interventi strutturali comunitari, secondo le procedure
previste all'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende in
particolare:
le linee prioritarie scelte per l'intervento
comunitario:
le forme d'intervento;
il programma indicativo di finanziamento con
l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro
provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il
coordinamento di tutti gli interventi strutturali
comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.
Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza,
essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato
membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro,
in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei
risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in
questione.
A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro
interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari
particolari di sostegno per uno o piu' programmi di cui al
paragrafo 4.
6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono,
prevalentemente, la forma di programmi operativi.
7. Le modalita' d'applicazione del presente articolo
sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3,
paragrafi 4 e 5".
- L'obiettivo 5- b) del regolamento CEE sopracitato
attiene allo sviluppo delle zone rurali.
Nota all'art. 2, comma 25:
- Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 reca l'attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza- Pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994.
Note all'art. 2, comma 26:
- Il comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' recita:
"Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
c) del comma 3 dell'art. 5.
- Il comma 2, lettera a) del precitato D.P.R. n.
917/1986, e' il seguente:
"2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti
con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla
partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di
attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o
professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma
1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o
professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita".
- L'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426
(Disciplina del commercio), e' il seguente:
"Art. 36 (Forme speciali di vendita).- La vendita per
corrispondenza su catalogo o a domicilio e' soggetta alle
norme di cui al capo I della presente legge.
Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a
domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle
autorita' di pubblica sicurezza competenti per territorio,
le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi
di natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta per
coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni,
dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di
propaganda commerciale effettuata a domicilio.
Le ditte interessate rilasciano un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli
effetti civili dell'attivita' delle stesse.
Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da
assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I
prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e,
qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere
sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui ai
commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di
esecuzione della presente legge".
Note all'art. 2, comma 28:
- Il primo comma dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni commi in materia di accertamento
delle imposte sui redditi) cosi' recita: "Gli enti e le
societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e
associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le
persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali
corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46
dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa".
- Il quarto comma dell'art. 9 del citato d.P.R. n.
600/1973, e' il seguente: "I sostituiti d'imposta, anche se
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7
entro il 31 marzo di ciascun anno per i pagamenti fatti
nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata
nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui
e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare
precedente".
- L'art. 49, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 917/1986, recano
le seguenti disposizioni:
"2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti
con o senza personalita' giuridica dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla
partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di
attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o
professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma
1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o
professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f)
del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori
e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge
23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2".
Nota all'art. 2, comma 29:
- Il comma 3 dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n.
233, e' il seguente: "3. Il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti
alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e'
fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che
si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero
stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i
contributi, per gli operai del settore artigianato e
commercio dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazione".
Note all'art. 2, comma 32:
- La legge 9 marzo 1989, n. 8 reca "Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 13 marzo 1989.
- Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto
1994.
- La legge 2 agosto 1990, n. 233 reca la riforma dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1990).
- I commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della legge n.
537/1993 sono i seguenti:
"11. A far data dal 1 gennaio 1994, i lavoratori che
svolgono le attivita' di cui all'art. 49, commi 1 e 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ad eccezione dei titolari di
pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono
iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, in una
gestione separata, nell'ambito della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali e nel rispetto delle
disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta
esclusione del livello minimo imponibile ai fini
contributivi, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233.
12. Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta' i lavoratori di cui al comma 11 non abbiano raggiunto
il periodo minimo contributivo per il trattamento
pensionistico, possono integrare il periodo mancante
mediante il versamento di contributi volontari, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
13. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nei
confronti dei lavoratori che svolgono attivita' lavorative
per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.
14. In fase di prima applicazione, alla gestione
separata di cui al comma 11 sovraintende il comitato
amministratore della gestione per i contributi e le
prestazioni degli esercenti attivita' commerciali.
15. Entro trenta giorni dalla data dl entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono definite, tenuto conto delle
peculiarita' relative alla specifica forma assicurativa, le
modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le modalita' di
versamento dei contributi, nonche' i criteri per la
determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in
relazione all'ammontare dei versamenti contributivi
effettuati nell'anno".
Nota all'art. 2, comma 33:
- La legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della
"Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 3 aprile
1963.
Art. 3.
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un
immediato riscontro dell'incidenza delle risultanza finali della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato
patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato in
lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi
della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo
37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le
parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre
1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione
dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente
comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del
contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i
seguenti criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla
media;
b) risultanza gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione
di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli
iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu'
decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e
inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e
dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla
definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore
dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo il
principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e
quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificita'
delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle
incompatibilita' e cumulabilita' delle diverse prestazioni
assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di
verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale
ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse
competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la
costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una
apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di
coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad
una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme
delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di pervenire alla
individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento
delle condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati
dei dati, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
di sistemi informativi automatizzati, nonche' per la loro
integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di
raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei
dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o
assistenziali, il cui importo e' condizionato al reddito del soggetto
o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori,
all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica dei
redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per
il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il
soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del
reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei
redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il
mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione
dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito
concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a
norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti
di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione
separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di
abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento
dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali,
la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per
cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o
comunita' con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione
della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con
il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente
alla effettiva attivita' svolta producono effetti dal periodo di paga
in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con
esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato
determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso
di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli
effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla
data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate
con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere
categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del
principio della non retroattivita', dalla data fissata dall'INPS. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si
applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, pendano controversie non definite con
sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996
tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del
lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e
di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche
alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata
in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti
interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini
prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista
dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in
corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato
amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n.
88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in
coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato
dal competente comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi
di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per
l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla
determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali
privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto
decreto legislativo, la stabilita' delle rispettive gestioni e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito
alle risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi
provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro
criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto
del principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti
enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base
pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati
all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli
altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di
anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti.
Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo
definito ai sensi della presente legge.
13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta
rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con
cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso
termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti
previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei
contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La
regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in
materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi
con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la
denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia
e lascino il territorio nazionale hanno facolta' di richiedere, nei
casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati
in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del
5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di
soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avverra' sulla base di apposita
convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si
tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a
carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da
accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a
decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente
ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti
trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun
anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni
abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il
relativo recupero sara' effettuato in conformita' all'articolo 11
della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento
minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo
effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma
precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre
1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle
perequazioni della pensione base. Le modalita' di accertamento delle
variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio
da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi
saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e
del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto
sia o sia stato acquisito in virtu' del cumulo dei periodi
assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni
internazionali in materia di sicurezza sociale, non puo' essere
inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del
trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa,
se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianita'
contributive inferiori all'anno, non puo' essere inferiore a lire
6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e' al netto
delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonche'
delle somme dovute per prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali
di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di
sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa
dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore
della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza
dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli
obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma
1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli
obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni
lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di legge,
l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al
medesimo fine potra' essere prevista, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle
finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza
per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale
ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di
finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti
dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di
cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, gia' rientranti
nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e
pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano
le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza
obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati
dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul
trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e
assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono
risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di
constatata regolarita'.
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per
quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alla contribuzione e di erogazione, all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, si
stabiliscano, in funzione di una piu' precisa determinazione dei
campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore
speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,
modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di
norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo
provvedimento legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,
almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della
delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si
esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema
di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente,
stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al
comma 27 del presente articolo, nonche' per quello di cui
all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei
decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei
predetti termini e modalita', con uno o piu' decreti legislativi,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
medesimi.
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote
diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente
alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione
dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la
medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e,
contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di
famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre
finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del
1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti
effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti
percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori
di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31
dicembre 1998, e' prorogato il contributo di cui all'articolo 22
della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore
di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a
prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i
limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto
legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima
attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo
stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a
gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le
modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto,
tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni
aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa'
immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera
a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25
per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai
fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese
assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare
direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai
soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in
base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16.
L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e
condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con
riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti,
alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle
basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite
presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un
bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale
non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e
per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in
ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis
del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei
precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti
di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate
per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle
diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti
convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita'
con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la
possibilita' per il fondo pensione di rientrate in possesso del
proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita'
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso
dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta'
degli stessi di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi
con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal
fine al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di
cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o
individuali ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e'
ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal
soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza
sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee
per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena
comparabilita' delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati
nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto
del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo
16, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire
le proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti
gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita'
di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP"
sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti
per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti
previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti
telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di
informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti norme volte a
regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo
immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso
strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle
norme delegate, procedendo in base a precedenti annue delle cessioni
determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio
tramite alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti
a societa' specializzate, secondo principi di trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi
i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad
uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare
tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni
minoritarie in societa' immobiliari, individuate in base a
caratteristiche di solidita' finanziaria, specializzazione e
professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le
misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali
previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di
bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle
partecipazioni e della detenzione di quote in singole societa' idonee
a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche
indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto
dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione
dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno
alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e
l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette
all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo
soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
Art. 3.
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il comma 4 dell'art. 20 della legge n. 88/1989, cosi'
recita: "4. Deve altresi' compilare il conto consuntivo
generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il
bilancio preventivo e il conto consuntivo. I bilanci
preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre
dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I
bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31
luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le
spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto che
non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata
la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo
e nelle note di variazione".
Note all'art. 3, comma 2:
- La lettera c), comma 3, dell'art. 37 della citata legge
n. 88/1989, cosi' recita, come integrata dalla presente
legge:
"3. Sono a carico della gestione:
a)- b) (omissis);
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
3, della legge 11 marzo l988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria in base alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale".
Note all'art. 3, comma 3:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
- Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento
recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia
di riconoscimento delle minoranze civili e sulla
concessione dei benefici economici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994.
Note all'art. 3, comma 4:
- L'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli
sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori
in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS,
cosi' recita:
"Art. 9- Al fine di realizzare una maggiore efficacia
dei controlli incrociati, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti
a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:
a) al monte salari ed al numero dei dipendenti
dichiarati dai datori di lavoro in qualita' di sostituti
d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi;
b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei
confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o
settori in cui piu' elevate siano le possibilita' di
omissioni o irregolarita';
c) alle dichiarazioni di cui all'art. 69, comma
secondo, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione
finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di
informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia
di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini
e modalita' per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1
e 2.
4. Le comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza
sociale".
Nota all'art. 3, comma 7:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153 reca la revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale.
Nota all'art. 3, comma 9:
- L'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
n. 166 (disposizioni urgenti in materia previdenziale) e'
il seguente:
"Art. 9-bis- 2. Fino alla data di entrata in vigore di
norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino
i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni
versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di
previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni
erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga
successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le
somme di cui al comma 1 e' dovuto un contributo di
solidarieta' ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella
misura del dieci per cento in favore delle gestioni
pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori".
Note all'art. 3, comma 10:
- Il comma 19 dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge
11 novembre 1983, n. 638 (misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini) e' il
seguente: "19. I termini di prescrizione relativi ai
contributi dovuti o la cui riscossione e' affidata a
qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza
sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un
triennio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed e' corrispondentemente prolungato il periodo
durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di
conservare i libri paga e di matricola".
Note all'art. 3, comma 11:
- L'art. 1 della gia' citata legge n. 233/1990 e' il
seguente:
"Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali). - 1. A decorrere dal 1
luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i
soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori,
e' pari al 12 per cento del reddito annuo derivante
dall'attivita' di impresa che da' titolo all'iscrizione
alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno
precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma
1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'art. 2 della
legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi
dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di eta'
inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui
al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'art. 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al
limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
percentuale massima di commisurazione della pensione
prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei
contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo
pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il
titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di
ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote
dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il 49
per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale
ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione
del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi
artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 1980 n. 538, e successive modificazioni ed
integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni
dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno
solare i contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
base alla differenza tra quanto risultante dalle
disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato
in base alle previgenti disposizion".
- Gli articoli 31 e 34 della legge n. 88/1989, cosi'
recitano:
"Art. 31 (Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani). - 1. A decorrere dal 1
gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della
legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di
'Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli artigiani'.
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi
contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in
favore della categoria".
"Art. 34 (Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attivita' commerciali). - 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1989, la gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio
1966, n. 613, assume la denominazione di 'Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali'.
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi
contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in
favore della categoria".
Note all'art. 3, comma 12:
- Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 reca l'attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza.
- Il comma 2 dell'art. 2 del precitato decreto
legislativo n. 509/1994, cosi' recita: "2. La gestione
economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di
bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi
con periodicita' almeno triennale".
Nota all'art. 3, comma 13:
- L'art. 51 del D.P.R. n. 1124/1965 dispone quanto segue:
"Art. 51.- I datori di lavoro, i quali dopo essere
incorsi in un'inadempienza prevista nell'articolo
precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono
tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti
dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto
assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per
infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai
propri dipendenti. Ai fin delle disposizioni del presente
articolo si considerano come indennita' liquidate le somme
gia' pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite
in base alle tabelle di cui all'art. 39".
Note all'art. 3, comma 14:
- Il testo del terzo comma dell'art. 8 della legge n.
153/1969, ora sostituito dalla presente legge, era il
seguente: "Ai fini dell'attribuzione dei suddetti
trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale pro-rata
di pensione corrisposto, per effetto di tale cumulo, da
organismi assicuratori esteri".
- L'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(Adegumento delle strutture e delle procedure per la
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica), cosi' recita:
"Art. 11 (Pensioni in regime internazionale). -
L'istituto nazionale della previdenza sociale puo'
effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'art. 69
della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi
di somme corrisposte in piu' nelle operazioni di
adeguamento periodico di pensioni in regime
internazionale".
Note all'art. 3, comma 16:
- Gli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140
(miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici
e aumento della pensione sociale) cosi' recitano:
"Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi).
- 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, ai titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento
minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere, delle gestioni speciali per i
commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda, una
maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire
10.000 mensili dal 1 gennaio 1985, elevata a lire 20.000
mensili dal 1 luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili
dal 1 genaaio 1987, per tredici mensilita', a condizione
che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare
composto di due o piu' persone, non possieda, con
esclusione della pensione integrata al trattamento minimo,
redditi propri per un importo pari o superiore
all'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto
di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della
pensione integrata al trattamento munimo, redditi propri
per un importo pari o superiore a quello di cui al punto
1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti
il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito
dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione
sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della
pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo
familiare".
"Art. 6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico
per gli ex combattenti).- 1. I soggetti appartenenti alle
categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che
abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in
parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e
successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a
domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo
trattamento di pensione determinato secondo le norme
ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.
2. La maggiorazione prevista dal precedente comma sempre
a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai
fini dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968,
ed e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere
dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio
1987.
3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e'
soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano
ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da
iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori
dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
effetti economici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in
godimento e dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della relativa domanda per i futuri
pensionati.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato.
6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
pensione interessati, con le modalita' che saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il
corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo.
7. La maggiorazione di cui al presente articolo e' da
considerare parte integrante del trattamento di pensione a
tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di
titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo
complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al
minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo".
- Gli articoli 1 a 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti delle pensioni), cosi' recitano:
"Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici). - 1. Con effetto dal 1 luglio 1988, ai
titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
delle gestioni speciali per i commercianti, per gli
artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della
pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici
mensilita', a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o
superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo
della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un
importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a),
ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma
dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e del
l'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al
cumulo dei redditi con quelle del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura della
maggiorazione di cui al comma 1 e' elevata a lire 80.000
mensili, per tredici mensilita'.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la
maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da non
comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente
articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,
compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo
sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste
per l'erogazione delle pensioni, dall'istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da
una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e'
prentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione, l'INPS e' legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente
articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati,
in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto
dall'istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il
dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS
attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per
coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti, presentino domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di
compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione,
nonche' per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede
giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il
contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso
in materia di pensioni.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione
della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del
presente articolo, e' estesa ai titolari ultrasessantenni
delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire
30.000 mensili, per tredici mensilita', con corrispondente
rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere
a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della
legge 15 aprile 1985, n. l40".
"Art. 6 (Benefici per gli ex-combattenti).- 1. A
decorrere dal 1 gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140,
titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968
hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile
del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo
le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.
2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al
comma precedente si applicano le modalita' di cui ai commi
3, 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter dell'articolo 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140".
Note all'art. 3, comma 17:
- Il comma 6 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il
seguente: "6. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi
legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di
scadenza del termine previsto per l'adozione del
provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di
interessi e' portato in detrazione dalle somme
eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito
dal titolare della prestazione per la diminuzione del
valore del suo credito".
- Il comma 2 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi: "2. Le
pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto
per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento e' ad iniziativa di parte".
Note all'art. 3, comma 19:
- Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 reca disposizioni
sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.
- L'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, cosi' recita:
"Art. 9 (Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui
al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357).- 1. Le
disposizioni di cui ai titoli I e 111 del presente decreto
riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione
generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli
iscritti alla gestione speciale di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente e alle
pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.
2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano
applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi
ai quali e' iscritto il personale di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici
per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla
previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 novenibre
1990, n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in
sede di contrattazione collettiva".
- L'art. 4 del precitato D.Lgs. n. 357/1990, cosi'
recita:
"Art. 4 (Garanzia del trattamento complessivo
risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o
esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai
precedenti articoli 2 e 3).- 1. Per gli iscritti alla
gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 e' fatto
salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo
di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti esclusive od esonerative di rispettiva
iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto
continuano ad operare.
2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui
al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la
quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi
rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per
effetto della disciplina di perequazione automatica, e'
posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero
direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1".
Note all'art. 3, comma 23:
- L'art. 24 della legge n. 88/1989 cosi' recita:
"Art. 24.- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le
gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro
la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli
assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione
per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il
rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito
dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni
altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa
dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume
la denominazione di 'Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti'.
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i
contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e
gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga
le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle
ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione intena di
cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e
dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
come da bilancio consuntivo della gestione del predetto
fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti
familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il
correlativo gettito contributivo".
- Il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 reca
'Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle
gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti'
( Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1988).
- L'art. 37 della legge n. 88/1989 cosi' recita:
"Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita
presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali'.
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria in base alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1938, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori
di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e dei trattamento
speciali di di occupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati".
Note all'art. 3, comma 24:
- L'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988) e' il
seguente:
"Art. 22.- 1. I contributi di cui al primo comma,
lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1992.
2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento
ai periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 1988 sono
riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del
bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi.
Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati
all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire
1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate
all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di
abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del
70 per cento per i territori del Mezzogiorno.
3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie,
cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui
all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per
interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi
di recupero di cui all'art. 1, primo comma, lettera b),
della medesima legge n. 457 del 1978, e' autorizzato il
limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di
cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50
miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di
cui al comma 7-bis dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118".
Note all'art. 3, comma 25:
- L'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n.
124/1993, e' il seguente:
"Art. 18 (Norme finali).- 1. Alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si
applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3,
mentre l'art. 13, commi 5 e 7 ha effetto dal 1 gennaio
1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette norme, se
gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono, entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di
strutture gestionali amministrative e contabili separate.
Nota all'art. 3, comma 26:
- Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124,
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23
ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 6.- 1. I fondi pensione gestiscono le risorse
mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che
svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno
dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto
il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art.
2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante
ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della
tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero
con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in
uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni
di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge
23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal
fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione
secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del
tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi
fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attivita'
di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad
oggetti valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 5, lett. a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lett. e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro
di cui al comma 4- quinquies, ma comunque non superiori al
20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del
capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte
dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti
abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i
fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio
di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e
di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle
attivita' istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto
forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati
dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 ad
erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione
finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di
apposite convenzioni in base a criteri generali determinati
con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
di vigilanza di cui all'art. 16. L'autorizzazione e'
subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni
fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con
riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di
iscritti, alla costituzione e alla composizione delle
riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da
utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in
rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il
rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle
rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno
triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni
riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici
anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis del presente
decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad
almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono
ad identici gruppi societari e comunque non sono legati,
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per
singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento
alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni
possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi
regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni
caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 4- quinquies e le modalita' con le quali possono
essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i
fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in
facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. ll fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'art. 103 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono
essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione,
anche se non individualmente determinati o individuati ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della
domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i
rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi
depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di
cui all'art. 16, previo parere dell'autorita' di vigilanza
sui soggetti convenzionati sono fissati criteri e modalita'
omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati
conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da
assicurare la piena comparabilita' delle diverse
convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4,
comma 3, lett. b). Con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'art. 16, sono
individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', con i rispettivi
limiti massimi di investimento, avendo particolare
attenzione per il finanziamento delle piccole e medie
imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al
presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da
una stessa societa' per un valore nominale superiore al
cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte
le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto
per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite societa'
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per
cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo
pensione di categoria, in misura complessiva superiore al
trenta per cento.
- L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, cosi' recita:
"1. Per attivita' di intermediazione mobiliare si
intende:
a)-b) (omissis);
c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad
oggetto valori mobiliari".
- L'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, cosi'
recita:
"Art. 2 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina
l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni indicate
nel punto A) della tabella di cui all'allegato I. Esso si
applica:
a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica, per l'attivita' da queste esercitata nel
predetto territorio e per quella esercitata in regime di
stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di
servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati
terzi, nonche' per quella svolta in regime di liberta' di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;
b) alle imprese aventi la sede legale in un altro
Stato membro, per l'attivita' da queste esercitata nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi;
c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi,
per l'attivita' da queste esercitata nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento.
- Il ramo VI del punto A) della tabella allegata al
citato D.Lgs. n. 174/1995, e' il seguente:
"TABELLA
A) Classificazione per ramo.
VI- Le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa".
- La legge 2 gennaio 1991, n. 1 reca la disciplina
dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari.
- Per il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 174/1995, si
veda in nota precedente di questo stesso articolo.
- L'art. 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) cosi' recita:
"Art. 103 (Domande di rivendicazione, restituzione e
separazione di cose mobili). - Le disposizioni degli artt.
93 e 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione,
restituzione e separazione di cose mobili possedute dal
fallito.
In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma
uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli
artt. 95, 96 e 97.
Se le domande sono proposte tardivamente a norma
dell'art. 101, il giudice delegato puo' sospendere la
vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o
separate, con cauzione o senza.
In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle
domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.
Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione
sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e
possono essere fatte valere sulle somme ancora da
distribuire".
Nota all'art. 3, comma 27:
- Il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n.
479/1984 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza) come modificato dalla presente legge, e' il
seguente: "5. Il consiglio di amministrazione predispone i
piani pluriennali, i criteri generali dei piani di
investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed
il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito
della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10 della
legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull'attivita' svolta con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e'
composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in
posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei
vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del
consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da
apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
amministrazione e' incompatibile con quella di componente
del consiglio di vigilanza".
Nota all'art. 3, comma 28:
- L'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il
seguente:
"Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le
prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e
sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso i propri
servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado
di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante
convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno
schema tipo approvato dal Ministro della sanita', sentito
il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei
limiti e nelle forme stabilite con le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale sono approvati un
nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la
sua revisione periodica".
Art. 4.
(Destinatari)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta
in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative interessate".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri,
promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative
della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro;".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione
e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute".
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n.
124/1993, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"1. Forme pensionistiche complementari possono essere
istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia
pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il
criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto
o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e
distinti eventualmente anche per categorie contrattuali,
oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla
medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa
organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia
di liberi professionisti, anche organizzati per aree
professionali e per territorio;
b-bis) per ragruppamenti di soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate ".
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n.
124/93, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lett. a) e
b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari
in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lett. b), anche
forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione determinata
con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio".
Nota all'art. 4, commi 3 e 4:
- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n.
124/1993, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da
sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di
lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
alla categoria, dei quadri, promossi dalle organizzazioni
sindacali nazionali rappresentative della categoria membri
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute ".
Art. 5. (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Nota all'art. 5, comma 1:
- Il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n.
124/1993, cosi' recita:
"3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e'
sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
di cui all'art. 16. Con uno o piu' decreti, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo:
a) le modalita' di presentazione dell'istanza, gli
elementi documentali e informativi a corredo della stessa e
ogni altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il
rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli
elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di
destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed
ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con
particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei
responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di
cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da
graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalita' del protocollo di
autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal
datore di lavoro".
- Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n.
124/1993, cosi' recita:
"1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il
procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai
sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
13".
Art. 6.
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' dei fondi pensione)
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
Nota all'art. 6, comma 1:
- Il comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n.
124/1993, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo
abbia iniziato la propria attivita', l'autorizzazione
decade".
Art. 7.
(Banca depositaria)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal
gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della
legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie
alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
Nota all'art. 7, comma 1:
- L'art. 2-bis della legge n. 77/1z993, introdotto
dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83
(Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE,
relative a taluni organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983,
n. 77, operanti come fonsi comuni aperti di diritto
nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla
commercializzazione in Italia di quote di organismi situati
in altri Paesi della Comunita' europea) cosi' recita:
"Art. 2-bis (Banca depositaria: compiti e
responsabilita').-
1. La custodia del patrimonio del fondo deve essere
affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve:
a) accertare che siano conformi alla legge, al
regolamento ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza
l'emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del
valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del
fondo;
b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la
controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;
c) eseguire le iscrizioni della societa' di gestione,
se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo
ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.
2. La banca depositaria e' responsabile nei confronti
della societa' di gestione dei partecipanti di ogni
pregiudizio da essi subito in conseguenza
dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma
precedente.
3. La banca depositaria, ferma restando la sua
responsabilita' per la custodia del fondo, puo' depositare
la totalita' o parte del fondo medesimo presso la Monte
Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289,
e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia,
nonche', previo assenso della societa' di gestione, presso
altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate,
in via generale, dalla Banca d'Italia.
4. La banca depositaria deve essere scelta tra le
aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria
o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi
la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunita'
economica europea, una succursale in Italia, che presentino
una adeguata organizzazione aziendale nonche' un'ammontare
di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verra'
stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.
5. La modidifica del regolamento del fondo conseguente
alla sostituzione della banca depositaria deve essere
pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per
due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del
provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che
approva la modifca regolamentare, e' sospesa fino al
trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima
pubblicazione. La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali
e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire
efficacia immediata al provvedimento di approvazione della
modifica regolamentare.
6. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la societa'
di gestione e la banca depositaria devono agire in modo
indipendente e nell'interesse dei partecipanti.
7. Una banca partecipante al capitale di una societa'
di gestione, in misura superiore al 20 per cento del
capitale stesso puo' assumere l'incarico di banda
depositaria dei fondi comuni gestiti dalla societa'
medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di
amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione
della societa' di gestione non svolgono funzioni di
amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa".
- Per il testo del comma 4- quinquies dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 124/1993, introdotto dalla presente
legge, si veda in nota all'art. 3.
Art. 8.
(Finanziamento)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Le fonti istitutive
fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi
particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante
destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei
lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e'
definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e'
definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei
contributi previdenziali obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25
la destinazione al finanziamento dei fondi pensione
dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui
all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente
legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' sospesa per i quattro anni
successivi alla stessa data.
Nota all'art. 8, comma 2:
- Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n.
124/1993, come modificato dalla presente legge, dispone
quanto segue: "2. Le fondi istitutive fissano il
contributo complessivo da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base
della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su
elementi particolari della retribuzione stessa o essere
individuato mediante destinazione integrale di alcuni di
questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei
liberi professionisti, il contributo e' definito in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta
precedente; nel caso dei soci lavoratori di societa'
cooperative il contributo e' definito in percentuale degli
imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori. Le fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva possono prevedere la destinazione al
finanziamento anche di una quota dell'accantonamento
annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore
di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora
prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento
annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura
della riduzione della quota degli accantonamenti annuali
futuri al TFR".
Art. 9.
(Fondi pensione aperti)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: "; ove non sussistano o non operino
diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai
sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi
aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal
rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente
all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi
dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di
forme pensionistiche complementari.
Nota all'art. 9, comma 1:
- Il comma 2, dell'art. 9 del decreto legislativo n.
124/1993, come modificato dalla presente legge, risulta il
seguente: "2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei
destinatari delle disposizioni del presente decreto
legislativo per i quali non sussistano o non operino le
fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si
determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1,
lettera b); ove non sussistano o non operino diverse
previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai
sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai
fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti
istitutive su base contrattuale collettiva ".
Nota all'art. 9, comma 2:
- L'art. 9 del decreto legislativo n. 124/1993, nel testo
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9 (Fondi pensione aperti) - 1. I soggetti con i
quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa' di gestione di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni ed integrazioni, ferme restando le
disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico
risparmio, possono istituire forme pensionistiche
complementari mediante la costituzione di appositi fondi,
nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e
6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari
delle disposizioni del presente decreto legislativo per i
quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di
cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le
condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove
non sussistano o non operino diverse previsioni in merito
alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo'
essere prevista anche dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio dell'attivita' dei fondi di
cui al presente articolo e' rilasciata ai sensi dell'art.
4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con le rispettive autorita' di vigilanza,
sentita la commissione di cui all'art. 16, nonche', nel
caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".
Art. 10.
(Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto,
anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la
facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli
articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il
fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni
di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima
di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16
emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari
fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che
possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione
prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello
stesso, determinata ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge
ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto, dai
genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita
al fondo pensione".
Nota all'art. 10, comma 1:
- L'art. 10 del decreto legislativo n. 124/1993, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica
complementare, lo statuto del fondo pensione deve
consentire le seguenti opzioni stabilendone misure,
modalita' e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione
complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla
nuova attivita';
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art.
9;
c) il riscatto della posizione individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9
possono trasferire la posizione individuale corrispondente
a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il
fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova
attivita'.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione
conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e
2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi
dall'esercizio dell'opzione.
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo
iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai
commi precedenti, la facolta' di trasferimento dell'intera
posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro
fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di
cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende
trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del
fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di
tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'art. 16
emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte
dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni
nell'offerta che possono creare nocumento agli iscritti ai
fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo
pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione
individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1,
e' riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia'
viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza
di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo
pensione ".
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle
prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la quota
di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche
complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate
al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo
I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma
1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per
centro della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La
deduzione e' ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o
regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale in conformita' a disposizioni di legge; i contributi
versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del
TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime
forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2
per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per
la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo
pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione con
si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori";
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai
lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenza
obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli
importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' deducibile un importo non superiore al 3 per cento
delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in
una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto
legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della
riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita
la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non
oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni;".
8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento
dell'ammontare corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono
comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica
il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1 del'articolo 17 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni,
applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle
quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma
pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa
applicabile al TFR e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra
quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di
accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17,
e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita,
e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si
applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17
del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai
fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante
dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa
di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' dovuta nella misura
dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che
avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad
essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico
dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonche' delle quote a
titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con
la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi
a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate
alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque
consentire le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato
decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni
erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
"Art. 1.- Le assicurazioni fatte nello Stato da
assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in
Italia sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa
tariffa ordinaria (allegato A).
Agli effetti della presente legge non si considerano
fatte nello Stato le assicurazioni stipulate dai predetti
assicuratori con contraenti domiciliati od aventi sede
all'estero.
Sono altresi' soggette alle imposte stabilite
nell'allegata tariffa le assicurazioni stipulate con
assicuratori all'estero da persone fisiche o giuridiche
domiciliate od aventi sede in Italia.
Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che
riguardano beni immobili o mobili esistenti all'estero, o
navi od aeromobili di nazionalita' estera. L'imposta e'
dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato.
Le imposte di cui all'allegata tariffa si applicano
anche alle assicurazioni da chiunque fatte all'estero
quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino:
a) la vita o i rischi di infortunio, malattia o
responsabilita' civile di persone domiciliate o residenti
nello Stato;
b) rischi della responsabilita' civile connessa ad
attivita' economica esercitata nello Stato;
c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato;
d) navi od aeromobili di nazionalita' italiana;
e) merci trasportate da o verso l'Italia, quando
l'assicurazione sia fatta per conto di persone o ditte
domiciliate od aventi sede in Italia e sempreche'
l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero.
Le imposte stabilite nella presente legge non si
applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti
per i quali le imposte indirette siano corrisposte in
abbonamento.
Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla
presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad
imposta ridotta.
Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle
assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella
(allegato C) nonche' quelle per le quali l'esenzione sia
prevista da leggi speciali.
Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle
assicurazioni private di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449".
- L'allegato A alla citata legge n. 1216/1961, e' il
seguente:
ALLEGATO A
TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA
IN MISURA ORDINARIA
_____________________________________________________________________
|Articolo| | Imposta | Norme
Ramo o specie | della | Indicazione dei | propor- | per la
di |tariffa | contratti | zionale |liquidazione
assicurazione | | | per ogni |dell'imposta
| | |cento lire |
| | |del premio |
| | |comprensiva|
| | | di ogni |
| | |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
| | | |
| |A) Assicurazioni | |L'imposta si
| |sulla vita di qua- | |liquida con
| |lunque specie e | |le norme
| |contratti di capi- | |stabilite
| |talizzazione ..... | 1.50 |dall'artico-
| | | |lo 4 della
| | | |legge.
Assicurazioni | 1 |B) Assicurazioni | |
sulla vita e | |sulla vita e | |
contratti di | |contratti di capi- | |
capitalizzazio-| |talizzazione per | |
ne | |forme di previdenza| |
| |o di assistenza | |
| |costituite per leg-| |
| |ge, contratto col- | |
| |lettivo di lavoro o| |
| |per regolamento | |
| |aziendale, sulla | |
| |parte di premio | |
| |afferente alle pre-| |
| |stazioni di legge, | |
| |del contratto col- | |
| |lettivo o del rego-| |
| |lamento aziendale | 1 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 2 |A) Assicurazioni | |
contro i rischi| |contro rischi, di | |
della naviga- | |qualsiasi natura, | |
zione ed assi- | |derivanti dalla | |
milate | |navigazione marit- | |
| |tima, fluviale, la-| |
| |cuale ed aerea, | |
| |anche quando l'as- | |
| |sicurazione com- | |
| |prenda la garanzia | |
| |di tragitti parzia-| |
| |li per via di terra| |
| |sempre che, in | |
| |ragione del tragit-| |
| |to da percorrere, | |
| |siano prevalenti i | |
| |rischi della navi- | |
| |gazione, prolunga- | |
| |menti delle dette | |
| |assicurazioni rila-| |
| |sciati per conce- | |
| |dere garanzia per | |
| |giacenze a terra | |
| |che non superino | |
| |la durata di 60 | |
| |giorni ........... | 2 | Id.
| |B) Assicurazioni di| |
| |navi, galleggianti | |
| |ed aeromobili du- | |
| |rante la costruzio-| |
| |ne, le riparazioni | |
| |o la demolizione ..| 2 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 3 |A) Assicurazioni | |
contro rischi | |contro rischi, di | |
dei trasporti | |qualsiasi natura, | |
terrestri | |derivanti da tra- | |
| |sporti terrestri o | |
| |da trasporti pro- | |
| |miscui per terra, | |
| |acqua ed aria, | |
| |quando in ragione | |
| |del tragitto da | |
| |percorrere prevalga| |
| |il rischio terre- | |
| |stre ............. | 6 | Id.
| | Se derivanti da | |
| |trasporti | |
| |ferroviari o da | |
| |trasporti promiscui| |
| |per strada o ferro-| |
| |via, quando sia | |
| |prevalente il tra- | |
| |gitto da percorrere| |
| |in ferrovia ...... | 3 | Id.
| |B) Assicurazioni | |
| |dei bagagli quando | |
| |non sono assunte | |
| |con polizza ...... | 6 | Id.
| | | |
Assicurazione | 4 |Assicurazione per | |
per la respon- | |la responsabilita' | |
zabilita' | |civile, | |
civile | |compresa quella | |
| |relativa ai danni | |
| |prodotti dalla | |
| |circolazione dei | |
| |veicoli a motore e | |
| |rimorchi ......... | 10 | Id.
| | | |
Assicurazione | 5 |Assicurazioni con- | |
contro le | |contro le disgrazie| |
disgrazie acci-| |accidentali; assi- | |
dentali ed | |curazioni contro le| |
assimilate | |malattie; assicura-| |
| |zioni contro i | |
| |danni di interru- | |
| |zione di esercizio | |
| |o di | |
| |produzione in con- | |L'imposta si
| |seguenza di disgra-| |liquida con
| |zie accidentali, | |le norme
| |malattie, morte | |stabilite
| |delle persone | |dall'artico-
| |addette all'eserci-| |lo 4 della
| |zio o alla produ- | |legge
| |zione ............ | 2 |
| | | |
Assicurazioni | 6 |Assicurazioni con- | |
contro il furto| |tro il furto ed | |
e la rapina | |assicurazioni con- | |
| |tro la rapina .....| 10 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 7 |A) Assicurazioni | |
contro i danni | |contro i danni | |
dell'incendio, | |dell'incendio, del | |
ed assimilate | |fulmine, della | |
| |esplosione dello | |
| |scoppio, contro il | |
| |rischio locativo ed| |
| |il ricorso dei | |
| |vicini e contro le | |
| |conseguenze dei | |
| |detti eventi, od | |
| |altre garanzie di- | |
| |verse da quelle | |
| |previste dalla pre-| |
| |sente tariffa, | |
| |della tariffa | |
| |allegato B e della | |
| |tabella allegato C | |
| |prestate in acces- | |
| |sorio ad assicura-| |
| |zioni contro i | |
| |danni dell'incendio| 15 | Id.
| | | |
| |B) Assicurazioni | |
| |globali incendio e | |
| |furto | 13 | Id.
| | | |
Assicurazione | 8 |A) Assicurazioni | |
di rischi | |dei prodotti del | |
agricoli | |suolo contro le | |
| |intemperie ed altri| |
| |rischi che possono | |
| |colpire i prodotti | |
| |stessi prima del | |
| |raccolto, esclusi i| |
| |rischi di incendio | 2 | Id.
| |B) Assicurazioni | |
| |contro le morta- | |
| |lita', le malattie | |
| |e le disgrazie | |
| |accidentali del | |
| |bestiame ......... | 2 | Id.
| |C) Assicurazioni | |
| |della responsabi- | |
| |lita' civile | |
| |derivante dalla | |
| |proprieta' o dalla | |
| |conduzione di | |
| |aziende agricole o | |
| |forestali o dalla | |
| |proprieta' e | |
| |dall'uso (ivi com- | |
| |presa la condu- | |
| |zione) di macchine | |
| |agricole ......... | 4 | Id.
| |D)Assicurazioni | |
| |stipulate contro i | |
| |danni dell'incen- | |
| |dio, del fulmine, | |
| |dell'esplosione, | |
| |contro il rischio | |
| |locativo ed il | |
| |ricorso dei vicini | |
| |e contro le conse- | |
| |guenze dei detti | |
| |eventi stipulate | |
| |per costruzioni ru-| |
| |rali; mobili ed | |
| |arredamenti relati-| |
| |vi a tali costru- | |
| |zioni; attrezzi, | |
| |macchine, | |
| |scorte vive e morte| |
| |piegate per l'eser-| |
| |cizio di aziende | |
| |agricole o foresta-| |
| |li o per l'eserci- | |
| |zio di attivita' | |
| |connesse dirette | |
| |alla conservazione,| |
| |manipolazione e | |
| |trasformazione dei | |
| |prodotti agrari in | |
| |quanto rientranti | |
| |nell'esercizio | |
| |normale dell'agri- | |
| |coltura; boschi e | |
| |piantagioni; frutti| |
| |e prodotti del | |
| |suolo intanto che | |
| |appartengono al | |
| |proprietario o | |
| |conduttore | |
| |dell'azienda agri- | |
| |cola o forestale | 8 | Id.
| | | |
Assicurazione | 9 |Assicurazioni dei | |
dei guasti alle| |guasti alle | |
macchine e | |macchine e contro | |
rischi di | |le conseguenze | |
montaggio | |derivanti dai gua- | |
| |sti stessi; assi- | |
| |curazione dei ri- | |
| |schi di montaggio | 6 | Id.
| | | |
Segue ALLEGATO A
_____________________________________________________________________
|Articolo| | Imposta | Norme
Ramo o specie | della | Indicazione dei | propor- | per la
di |tariffa | contratti | zionale |liquidazione
assicurazione | | | per ogni |dell'imposta
| | |cento lire |
| | |del premio |
| | |comprensiva|
| | | di ogni |
| | |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
| | | |
Assicurazione | 10 |A) Assicurazione | |
dei rischi | |per la responsabi- | |
connessi alla | |lita' civile con- | |
utilizzazione | |nessa al funziona- | |
pacifica | |mento di impianti | |
dell'energia | |nucleari a fini | |
nucleare | |civili o di appa- | |
| |recchi per l'acce- | |
| |lerazione di parti-| |
| |celle atomiche | |
| |nonche' alla | |L'imposta si
| |produzione, alla | |liquida con
| |detenzione, all'im-| |le norme
| |piego o al traspor-| |stabilite
| |to di materiale | |dall'artico-
| |fissile o di | |lo 4 della
| |prodotti o residui | |legge
| |radioattivi .......| 1 |
| |B) Assicurazioni | |
| |contro i danni | |
| |materiali delle | |
| |installazioni | |
| |nucleari e degli | |
| |impianti per la | |
| |produzione o | |
| |l'impiego di | |
| |materiale fissile | |
| |o di prodotti | |
| |radioattivi ...... | 1 | Id.
| |C) Assicurazioni | |
| |contro le disgrazie| |
| |accidentali, la | |
| |malattia, o i danni| |
| |alle colture causa-| |
| |ti da esplosioni, | |
| |emanazioni di calo-| |
| |re o di radiazioni | |
| |del nucleo | |
| |dell'atomo o | |
| |dell'accelerazione | |
| |artificiale di | |
| |particelle atomiche| |
| |o dall'impiego di | |
| |radioisotopi ..... | 1 | Id.
| | | |
Assicurazione | 11 |A) Assicurazioni | |
dei rischi | |contro i danni | |
industriali | |industriali della | |
della produzio-| |produzione, di | |
ne cinematogra-| |films cinematogra- | |
fica | |fici in dipendenza | |
| |di infortuni, ma- | |
| |lattia o morte di | |
| |persone addette a | |
| |prestazioni gia' | |
| |iniziate ......... | 4 | Id.
| |B) Assicurazioni | |
| |contro i danni ai | |
| |films | 9 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 12 |Assicurazioni delle| |
delle cauzioni | |cauzioni ed assicu-| |
ed assicura- | |razioni contro le | |
zioni assimila-| |infedelta' dei | |
te | |prestatori d'opera | 5 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 13 |Assicurazioni della| |
di crediti | |solvibilita' dei | |
| |debitori ......... | 2 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 14 |Assicurazioni con- | |
contro i rischi| |tro i rischi di | |
di impiego | |impiego connessi | |
| |alla cessione del | |
| |quinto dello | |
| |stipendio ........ | 2 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 15 |Assicurazioni delle| |
delle spese | |spese legali ..... | 5 | Id.
legali | | | |
| | | |
Assicurazioni | 16 |Assicurazioni con- | |
del ritiro | |tro i danni del | |
della patente | |ritiro della | |
di guida a | |patente di guida a | |
seguito di | |seguito di | |
investimento | |investimento ..... | 2 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 17 |Assicurazioni con- | |
per la rottura | |tro i rischi di | |
di vetri o di | |rotture di vetri, | |
altri oggetti | |cristalli, specchi | |
fragili | |ed altri oggetti | |
| |fragili .......... | 9 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 18 |Assicurazioni con- | |
contro il | |tro i danni cagio- | |
rischio della | |nati dalla pioggia | |
pioggia | |agli albergatori | |
| |o agli organizza- | |
| |tori ed | |
| |impresari di gare | |
| |sportive, feste e | |
| |spettacoli | |
| | | |
Segue ALLEGATO A
_____________________________________________________________________
|Articolo| | Imposta | Norme
Ramo o specie | della | Indicazione dei | propor- | per la
di |tariffa | contratti | zionale |liquidazione
assicurazione | | | per ogni |dell'imposta
| | |cento lire |
| | |del premio |
| | |comprensiva|
| | | di ogni |
| | |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
| | | |
| |all'aperto ed | | L'imposta s
| |assicurazioni | | liquida con
| |contro il rischio | | le norme
| |della pioggia | | stabilite
| |durante le vacanze | | dall'artico
| |o durante viaggi | 12 | lo 4 della
| | | | legge
| | | |
Assicurazioni | 19 |Assicurazioni glo- | |
globali dei | |bali dei veicoli | |
veicoli a | |a motore e dei | |
motore | |rimorchi compren- | |
| |sive oltre che del | |
| |rischio della | |
| |responsabilita' | |
| |civile per i danni | |
| |prodotti dalla | |
| |circolazione, anche| |
| |di altri rischi | |
| | 1) quanto tra i | |
| |rischi assicurati | |
| |siano compresi | |
| |quelli delle | |
| |disgrazie acciden- | |
| |tali al conducente | |
| |e alle persone | |
| |trasportate ...... | 8 | Id.
| | 2) negli altri | |
| |casi ............. | 11 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 20 |Assicurazioni | |
globali dei | |globali stipulate | |
fabbricati | |dai proprietari di | |
| |fabbricati, ivi | |
| |compresi i condomi-| |
| |ni, che garantisco-| |
| |no, oltre ai rischi| |
| |di incendio e di | |
| |responsabilita' | |
| |civile, uno o piu' | |
| |dei seguenti | |
| |rischi: furto, | |
| |guasti, condotte | |
| |d'acqua, perdite di| |
| |pigioni, disgrazie | |
| |accidentali del | |
| |personale addetto | |
| |alla vigilanza e | |
| |custodia ......... | 12 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 21 |Assicurazioni | |
globali della | |globali dell'abi- | |
abitazione | |tazione privata e | |
privata e del | |del capo famiglia | |
capo famiglia | |che garantiscono | |
| |oltre ai rischi di | |
| |incendio o di re- | |
| |sponsabilita' | |
| |civile, uno o piu' | |
| |dei seguenti | |
| |rischi: furti, | |
| |guasti, morte | |
| |dell'assicurato | |
| |per incendio o per | |
| |opera di ladri ... | 10 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 22 |Assicurazioni non | |
diverse da | |comprese nella | |
quelle contem- | |presente tariffa, | |
plate nelle | |nella tariffa | |
nelle preceden-| |allegato B e nella | |
ti voci | |tabella allegato C | 6 | Id.
| | | |
Contratti di | 23 |Contratti di | |
rendita | |rendita vitalizia | |
vitalizia | |di cui all'articolo| |
| |13 della legge ....| 1 | Id."
| | | |
- Per il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 124/1993, si veda in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n.
917/1986 si veda in nota al comma 1 medesimo art. 11.
- L'art. 42 del D.P.R. 917/1986, come modificato dalla
presente legge, risulta essere il seguente:
"Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale) - 1.
Il reddito di capitale e' costitutito dall'ammontare degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo
prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e
nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la
misura non e' determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
bancarie regolate in conto corrente si considerano
percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o
di contratto.
4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita il reddito e' costituito dalla
differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e
quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni
anno successivo al decimo se il capitale e' corrisposto
dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto. La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle
prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993,n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni".
Nota all'art. 11, comma 1:
- Il comma 4 dell'art. 17 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' recita: "4. Sulle anticipazioni relative al
trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti
l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della
liquidazione definitiva, a norma del comma 1; sulle
anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui
al comma 2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto
della liquidazione definitiva, con l'aliquota stabilita
all'art. 11 per il primo scaglione di reddito".
- Il capo VI del titolo I del sopracitato D.P.R. n.
917/1986, (articoli da 51 e 80) cosi' recita:
"Capo VI. REDDITI DI IMPRESA
Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di
impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del
codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e
c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita'
organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di
servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque
interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante
dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29,
pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che
fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano,
se non risulta diversamente, a tutte le attivita'. indicate
nel presente articolo.
Art. 52 (Determinazione del reddito di impresa). - 1.
Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'art. 79,
e' determinato apportando all'utile o alla perdita
risultante dal conto economico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o
in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri
stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo
unico.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita,
questa, al netto dei proventi esenti dall' imposta per la
parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi
non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 73, commi 5 e
5-bis, e' computata in diminuzione del reddito complessivo
a norma dell'art. 8.
Art. 53 (Ricavi).- 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere
a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non
rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri
titoli in serie o di massa, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
f) i contributi in conto esercizio dello Stato e di
altri enti pubblici spettanti a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui
alla lettera c) del comma 1 non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
nel bilancio.
Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali).- 1. Le plusvalenze
dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
nel comma 1 dell'art. 33, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;
a) se i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
non concorrono alla formazione del reddito per la parte
eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e
nella misura in cui siano comunque realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto. Per i beni che costituiscono
immobilizzioni finanziarie, la disposizione del periodo
precedente si applica per quelli iscritti come tali negli
ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni
acquisiti in data piu' recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le
plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si
applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a
norma del comma 2 dell'art. 16.
5-bis. Non concorrono a formare il reddito le
plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b),
escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di
cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con
motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500
centimetri cubici, del comma 8-bis dell'art. 67, nonche' ai
beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Art. 55 (Sopravvenienze attive).- 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 54 vengono conseguite per ammontare superiore a
quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 54;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per
cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la
riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
perdite dell'esercizio o i beni ricevuti siano destinati
all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati
ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto
capitale alle societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti,
ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.
Art. 56 (Dividendi e interessi).- 1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'art. 5.
2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio
in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli
art. 14 e 44.
3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati
alle lettere
a), b) e h) del comma 1 dell'art. 41, concorrono a
formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio.
Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi
si computano al saggio legale.
3-bis. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la
misura non e' determinata o e' inferiore, si computano in
misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio
vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si
applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di
pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla
clientela, ne' per le anticipazioni ai soci che prestano la
loro attivita' in societa' di persone.
3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in
base a contratti "pronti contro termine" che prevedono
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a
formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a
termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita'
oggetto dell'operazione nel periodo di durata del
contratto, concorre, a formare il reddito per la quota
maturata nell'esercizio.
4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti
correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.
Art. 57 (Proventi immobiliari).- 1. I redditi degli
immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita dell'impresa, concorrono
a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le
disposizioni del capo II per gli immobili situati nel
territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 per quelli
situati all'estero.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in
deduzione.
Art. 58 (Proventi non computabili nella determinazione
del reddito).- 1. Non concorrono alla formazione del
reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione
dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva;
c) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche;
d) le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi
indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16,
quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del
comma 2 dello stesso articolo.
Art. 59 (Variazioni delle rimanenze).- 1. Le
variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma
dell'art. 60, sono assunte per un valore non inferiore a
quello che risulta raggruppando i beni in catecorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le
rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la
loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle
rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente,
le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se
la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli
incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal
piu' recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le
rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del
"primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di
cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il
valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e' superiore al
valore normale medio di essi nell'ultimo mese
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e'
determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il
valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze
in conformita' alle disposizioni del presente comma vale
anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un
valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in
corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le, forniture e
i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
indicato dal contribuente costituiscono le esistenze
iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto
che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del
prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi'
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1,
a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle
rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
previsti dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
concorrono a formare il reddito, in quote costanti,
nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e
nei quattro esercizi successivi.
Art. 60 (Opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale).-
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere,
forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con
tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A
tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze
iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il
valore complessivo determinato a norma delle disposizioni
che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma
4.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in
applicazione di disposizioni di legge o di clausole
contrattuali si tiene conto, finche' non siano state
definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50
per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
base ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere
ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del
contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per
le opere, le forniture ed i servi eseguiti all'estero, se i
corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la
misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal
committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione
tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e'
limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva
variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito
dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le
imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i
corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le
opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere
autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo
stesso metodo anche ai fini della determinazione del
reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire
dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un
prospetto recante l'indicazione degli estremi del
contratto, delle generalita' e della residenza del
cominittente, della scadenza prevista, degli elementi
tenuti a base per la valutazione e della collocazione di
tali elementi nei conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i
corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi
si considerano come crediti ai fini dell'art. 72 ancorche'
non risultanti in bilancio.
Art. 61 (Valutazione dei titoli).- 1. I titoli
indicati nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53,
esistenti al termine di un esercizio, sono valutati
applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6
dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il
cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,
non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non
si tiene conto del valore e si considerano della stessa
natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi
uguali caratteristiche.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59,
il valore minimo e' determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il
valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis
dello stesso articolo in misura proporzionalmente
corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato
dalle societa' o enti emittenti anteriormente alla data in
cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per
perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni
della, lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
3-bis Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del
comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da
societa' ed enti residenti in Stati non appartenenti alla
Comunita' europea sono ammesse, sempre che siano in vigore
accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di
acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento
delle condizioni ivi previste.
4. In caso di aumento del capitale della societa'
emittente mediante passaggio di riserve a capitale il
numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
numero di quelle gia' possedute in proporzione alle
quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
e il valore unitario si determina, per ciascuna voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute
per il numero complessivo delle azioni.
5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in
conto capitale alla societa' emittente, o della rinuncia ai
crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge al
costo delle azioni in proporzione alla quantita' delle
singole voci della corrispondente categoria; tuttavia e'
consentita la deduzione dei versamenti e della remissioni
di debito effettuati a copertura di perdite per la parte
che eccede il patrimonio netto della societa' emittente
risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma
del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto
dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a
copertura di perdite della societa' emittente.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche per la valutazione delle quote di
partecipazione in societa' ed enti non rappresentate da
titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53.
Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro).- 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1
dell'art. 65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'art. 48, comma 3.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione
non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono
deducibili anche se non imputati al conto dei prodotti e
delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti, e agli associati in partecipazione sono
computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
dei profitti e delle perdite.
Art. 63 (Interessi passivi).- 1. Gli interessi passivi
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che
concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e
degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli
55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
rivalutazione monetaria che per disposizione di legge
speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera
si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non
concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si
computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui
all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito,
salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da
cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze
realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote,
derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi
passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi
esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso. Gli interessi
passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma
dei commi 1 e 2, ma senza terner conto, ai fini del
rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e
proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi
comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al
precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi
passivi non ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e a) del comma 1 dell'art. 10.
Art. 64 (Oneri fiscali e contributivi). - 1. Le imposte
sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa,
anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il
pagamento.
2. Per l'imposta di cui all'art. 3, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643, la deduzione e' ammessa, per quote costanti,
nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro
successivi.
3. Gli accantonamenti per imposte non ancora
definitivamente accertate sono deducibili nei limiti
dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici
e alle decisioni delle commissioni tributarie.
4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria
sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se
e nella misura in cui sono dovuti in base a formale
deliberazione dell'associazione.
Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese
relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita' di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non
superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di
universita' e di istituti di istruzione universitaria, per
un ammontare complessivamentenon superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a favore dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da
apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, previo accertamento della loro congruita'
effettuato d'intesa con il competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non
spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza
la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i
beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da'
immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano
la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di
ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni,
che siano di rilevante interesse scientifico o culturale,
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le
esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere
autorizzati, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed
il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in confomita'
alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita',
all'entrata dello Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato.
3. (Le spese e le erogazioni liberali di cui alle
lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili
nei limiti e alle condizioni ivi indicati; le erogazioni
liberali di cui alla lettera r) dello stesso articolo sono
deducibili nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, ferme restando le altre disposizioni ivi
stabilite).
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono
ammesse in deduzione.
Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite).- 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1
dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
e del comma 5 dell'art. 54.
1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni
finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 61;
tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in
misura non eccedente la differenza tra il valore
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite
da partecipazioni in imprese controllate o collegate,
iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del
codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche
a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei
criteri di cui al comma 1-bis.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
applicano le disposizioni del comma 2, dell'art. 8.
5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non
sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si
aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei
soci di dette societa' non si applica la lettera b) del
comma 3 dell'art. 61.
5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al
comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni
indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'art. 67,
escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di
cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con
motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500
centimetri cubici, nonche' ai beni i cui alla lettera c)
dello stesso comma.
Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali).- 1. Le quote
di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla
meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
per categorie di beni omogenei in base al normale periodo
di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
beni rispetto a quella normale del settore. La misura
stessa puo' essere elevata fino a due volte, per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti
fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento;
nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri
soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito
dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro
delle finanze, la indicata misura massima puo' essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un
quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
in particolari processi produttivi. Le quote di
ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento
dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili
e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per
l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai
soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura
inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli
esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai
precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un
esercizio e' inferiore alla meta' della misura massima il
minore ammontare non concorre a formare la differenza
ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva
minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del
settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1
milione di lire e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate
ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono,
sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale
risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni
ammortizzabilili; per le imprese di nuova costituzione il
limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul
costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio;
per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione
spetta in proporzione alla durata del possesso ed e'
commisurata, per il cessionario, a costo di acquisizione.
L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque
esercizi successivi. Per specifici settori produttivi
possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle
finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta
ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei
compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
manutenzione di determinati beni, del cui costo non si
tiene conto nella determinazione del limite percentuale
sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria sono
deducibili quote costanti di ammortamento determinate in
funzione della durata del contratto e commisurate al costo
del bene diminuito del prezzo convenuto per il
trasferimento della proprieta' al termine del contratto e
non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei
canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore a
otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla
meta' del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione
all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il
contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto
previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad
aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta
durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo
periodo del medesimo comma 3.
8-bis. Sempreche' non siano destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le
quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da
diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e
c) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959. n. 393, con motore di cilindrata superiore
a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici.
8-ter. Per le imprese che esercitano attivita' di
locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si
applica, per quelli dati in uso agli amministratori, soci,
collaboratori o dipendenti.
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
personale o familiare dell'imprenditore sono
ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma
6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di
noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni, per
le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di
cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con
motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500
centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si
considerano in ogni caso adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare
dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o
rappresentanti di commercio. Per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento
della rendita catastale o del canone di locazione, anche
finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga
di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio
dell'impresa.
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella
misura del 50 per cento.
Art. 68 (Ammortamento di beni immateriali).- 1. Le
quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei marchi d'impresa e dei processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in
misura non superiore a un terzo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un quinto del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'art. 67.
Art. 69 (Ammortamento finanziario dei beni
gratuitamente devolvibili).- 1. Per i beni gratuitamente
devolvibili alla scadenza di una concessione sono
deducibili fino all'esercizio anteriore a quello in cui
avviene la devoluzione, in aggiunta alle quote di
ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, quote costanti
di ammortamento finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e'
determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli
eventuali contributi del concedente, per il numero degli
anni di durata della concessione. In caso di modifica della
durata della concessione la quota deducibile e'
proporzionalmente ridotta o aumentata a partire
dall'esercizio in cui la modifica e' stata convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei
beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o
inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni,
di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o
diminuita, a partire all'esercizio in cui si e' verificato
l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo
ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
4. L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo
delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la
concessione e il costo non ammortizzato ai sensi degli
articoli 67 e 68 concorre a formare il reddito, o e'
deducibile se negativa, nell'esercizio in cui avviene la
devoluzione.
5. Per le concessioni relative alla costruzione e
all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione
quote di ammortamento finanziario differenziate da
calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le
quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi
con decreto del Ministro delle finanze in rapporto
proporzionale alle quote previste nel piano economico
finanziario della concessione, includendo nel costo
ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle
disposizioni del comma 1 dell'art. 76.
Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). -
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente
sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
singoli dipendenti.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i
fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive
sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le
modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e
nei due successivi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di
cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art. 16.
Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, non coperti da garanzia
assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle
prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53,
sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50
per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono
deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei
crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del
credito alla clientela, compresi i crediti finanziari
concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri
destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o
delle attivita' ad esse collegate. Nel computo del limite
si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad
apposito fondo di copertura dei rischi su crediti
effettuati in conformita' a disposizioni di legge. La
deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha
raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle
operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in
applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento
puo' essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per
specifici settori economici o particolari categorie di
crediti.
4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate
con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei
crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'art. 66,
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei
precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il
reddito dell'esercizio stesso.
5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni
e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili
fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi
maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del
comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con
riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale
dei crediti per interessi di mora.
Art. 72 (Accantonamenti per rischi di cambio).- 1. Gli
accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio
sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il
saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti
in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli
similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese
dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il
cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno
antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio
del mese in cui sono sorti. La differenza si considera
negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di
aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e
dei debiti per i quali il rischio di cambio e' coperto da
contratti a termine o da contratti di assicurazione.
2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al
comma 1 e' superiore all'ammontare del fondo risultante
alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione e'
ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa e' pari
o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura
dell'esercizio precedente, la deduzione non e' ammessa e
l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il
reddito dell'esercizio.
3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e
dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili
limitamente alla parte del loro ammontare che non trova
copertura nel fondo.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano
indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei
crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle
variazioni di cambio, per le quali resta ferma la
disciplina di cui agli articoli 54 e 66.
5. Ai fini della determinazione della differenza di cui
ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti gia risultanti nel
bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
all'entrata in vigore del presente testo unico sono
valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio
stesso anziche' secondo il cambio del giorno o del mese in
cui sono sorti.
Art. 73 (Altri accantonamenti). - 1. Gli accantonamenti
ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per
lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e
degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento
del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta
all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni
ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare
complessivamente dedotto e la spesa complessivamente
sostenuta concorre a formare il reddito, o e' deducibile se
negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e
dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili, in luogo
delle quote di ammortamento di cui all'art. 67 e delle
spese di cui al comma 7 dello stesso articolo, gli
accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a
fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e
delle altre spese di cui al predetto comma 7. La deduzione
e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 10 per
cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha
raggiunto il doppio del complessivo ammontare delle spese
relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due
esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono
superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e' deducibile
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a
formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la
devoluzione. Le imprese che intendono avvalersi delle
disposizioni del presente comma debbono darne comunicazione
scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per
la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
al primo esercizio di durata della concessione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da
operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili
in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e
al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti
nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi
fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.
L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli
esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti
fondi sulla base del valore unitario di formazione degli
stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore
costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare
dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio
successivo a quello di formazione concorre a formare il
reddito dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi
da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del
presente capo.
5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla
data di entrata in vigore del presente testo unico le
imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni
del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle
imposte nel termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio
iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo
l'ammontare delle quote di ammortamento gia' dedotte a
norma dell'art. 67.
Art. 74 (Spese relative a piu' esercizi).- 1. Le spese
relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio
in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in
esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo
degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i
contributi corrisposti a norma di legge dello Stato o da
altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il
comma 3 dell'art. 55.
2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono
deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella
misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per
quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e
nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza
anche quelle sostenute per i beni distribuiti
gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o
altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti
dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione
di convegni e simili. Le predette limitazioni non si
applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a
beni di cui al periodo precedente di valore unitario non
eccedente lire cinquantamila.
3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da
quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel
limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi.
Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa).
- 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo
non dispongono diversamente, concorrono a formare il
reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le
spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'.
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili
quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che
dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
non risultando imputati al conto dei profitti e delle
perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi salvo quanto stabilito per le apposite
scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad
attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad
attivita' o beni produttivi di proventi non computabili
nella determinazione del reddito sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 63.
5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti
gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui e'
prescritta la registrazione in apposite scritture contabili
ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in
deduzione se la registrazione e' stata omessa o e' stata
eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di
irregolarita' meramente formali.
Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte e degli eventuali contributi;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed
immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata
in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai
beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio
ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione.
c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo
delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che
hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione
di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di
successivo realizzo.
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa
tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in lire dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. La valutazione,
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in
bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli
similari, e' consentita se effettuata per la totalita' di
essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non
siano valutati in modo coerente. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78
e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 67,
agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73 sono
ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e'
inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle
imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla
Comunita' economica europea aventi un regime fiscale
privilegiato, le quali direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si considera
privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio
estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i
redditi conseguiti dalle predette societa' ad imposizione
in misura inferiore alla meta' di quella complessivamente
applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con
decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati
o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano
la prova che le societa' estere svolgono prevalentemente
un'attivita' commerciale effettiva ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore
imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di
fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette.
Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento.
Art. 77 (Beni relativi all'impresa).- 1. Per le imprese
individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si
considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, a quelli
strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i
beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra
le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e
vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile. Gli
immobili di cui al comma 2 dell'art. 40 si considerano
relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o,
per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni
ammortizzabili
2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni
ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3
per le societa' di fatto.
3. Per le societa' di fatto si considerano relativi
all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma
1 dell'art. 53, i crediti acquisiti nell'esercizio
dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali
per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale
provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e'
riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base
alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n.
689, da iscrivere tra le attivita' relative all'impresa
nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile
ovvero, per le imprese di cui all'art. 79, nel registro dei
cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento
sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla
data dell'iscrizione.
Art. 78 (Imprese di allevamento).- 1. Nei confronti
dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di
animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
dell'art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare
determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al
valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un
coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze
dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 51,
comma 2, lettera c).
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di
propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
configuri l'impresa familiare.
4. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione
dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del
presente articolo.
Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei
soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al
regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per
il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri
proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti
nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate
sostenute nel periodo stesso. La differenza e'
rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze
finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59,
60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze
realizzate ai sensi dell'art. 54, e delle sopravvenienze
attive di cui all'art. 55 e diminuita dalle minusvalenze e
sopravvenienze passive di cui all'art. 66.
2. (La differenza, salvo che siano tenute le scritture
ausiliarie di magazzino, e' calcolata senza tenere conto
delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali e con
esclusione della parte delle spese per acquisto di merci
destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei
ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie
prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad
essere impiegati nella produzione, che eccede il 50 per
cento dei ricavi. L'eccedenza e' deducibile nei cinque
periodi di imposta successivi in quote costanti o nella
maggior misura consentita dai suindicati limiti).
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a
condizione che sia tenuto il registro dei beni
ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e'
ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento;
tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono
deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri
di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
4. (I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1
non concorrono a formare il reddito di impresa, ma
concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente secondo le disposizioni relative alla
categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli
articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2
dell'art. 49).
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei
precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58,
62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2
e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai
commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si
applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle
plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa
pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei
registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma
1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4,
dell'art. 75.
6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere
determinato in misura inferiore a quello risultante dalla
applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80
per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di
tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che
rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente
articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e
per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma
dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13
ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a
norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di
deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un
importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei
ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1
per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire:
0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di
lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione
forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per
quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta
una sola volta per ogni giorno di effettuazione del
trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla
dichiarazione dei redditi deve essere allegato un
prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante
l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e
localita' di destinazione nonche' degli estremi delle
relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di
esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture
o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6
giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le
fatture e le lettere di vettura devono essere conservate
fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
9. (Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice).
Art. 80 (Imprese minime). - 1. (Per le imprese che
secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono
ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui
ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non
hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e'
determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui
all'art. 53 i seguenti coefficienti di redditivita' e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto
previsto dal comma 4 dell'art. 54:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi. . . . . . . . . . . . . . 67 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre
attivita' . . . . . . . . . . . . . . 50 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano attivita' in
relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di
redditivita', il reddito di impresa e' calcolato
separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le
operazioni effettuate siano annotate distintamente nei
registri di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica,
relativamente a tutte le attivita', il coefficiente di
redditivita' piu' elevato.
3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano
conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative
operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate
o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che
effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di
imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica
il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.
4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni e'
superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno
di attivita', e' determinato a norma dell'art. 79 e le
annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei
registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
4-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di
tipo associativo di cui agli articoli 108 111 del presente
testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal
precedente art. 79 o dal presente articolo, si applicano,
comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto art.
79 per la determinazione del reddito)".
- L'art. 3 del D.Lgs. n. 124/93, come risulta modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 3.- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da
sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di
lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
alla categoria, dei quadri, promossi dalle organizzazioni
sindacali nazionali rappresentative della categoria membri
del Consiglio nazionali dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite
mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del
medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente
di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto
legislativo le forme pensionistiche complementari possono
essere istituite secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i
dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate
mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi
fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di
"fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da
altri soggetti.
4. Le fonti istituite di cui al comma 1 stabiliscono le
modalita' di partecipazione garantendo la liberta' di
adesione individuale.
- Il testo dell'art. 48 del D.P.R. n. 917/1986, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutti i compensi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di
partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di
lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni
liberali.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di
contratto o di accordo o regolamento aziendale; i
contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in
conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati
dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i
contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai
medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme
pensionistiche complementari per un importo non superiore
al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta
come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2
milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di
cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo versato; la suddetta
condizione non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori;
b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in
forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o
ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese
sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
e) del comma 1 dell'art. 10, purche' indicate nel
certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di
sostituto di imposta;
c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal
datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del
lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel
certificato del datore di lavoro;
d) le somministrazioni in mense aziendali, o le
prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di
trasporto, anche se affidati a terzi;
e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'art. 65;
f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti
a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di
dipendenti e quelle di modico valore in occasione di
festivita', nonche' i sussidi occasionali;
g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'art. 47.
3. I compensi di natura, compresi i beni ceduti e i
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono
a formare il reddito in misura pari al costo specifico
sostenuto dal datore di lavoro.
4. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del
territorio comunale concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila
per le trasferte all'estero, al netto delle spese di
viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di
alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un
terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla
legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di
sede e di altre indennita' percepiti per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per
cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per
cento.
6. (Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale,
del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri
della Corte costituzionale, nonche' i vitalizi di cui al
secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art.
29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 costituiscono reddito
nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto
dei contributi previdenziali. Le restanti indennita'
indicate nella medesima lettera g), del comma 1, dell'art.
47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del
loro ammontare al netto dei contributi previdenziali).
7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e
i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti
dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per
il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di
imposta.
7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera
h-bis) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito per
l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.
8. Le mance di cui all'art. 47, comma 1, lettera l),
costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 47 sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni dai lavoratori soci o dalle
cooperative di produzione e lavoro per un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenziale obbligatoria".
- L'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dalla
presente legge, risulta essere il seguente:
Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che
eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per
i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati
in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di
cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n.
101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi
stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per
cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro
autonomo o d'impresa dichiarato;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempire funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile.
3. Gli oneri di cui alle lettere f) , g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa'
stesse".
- Per il testo delle norme contenute nel titolo I, capo
VI, del D.P.R. n. 917/1986, si veda in nota precedente
medesimo art. 11.
- Il comma 2 dell'art. 44 del D.P.R. n. 917/1986, cosi'
recita: "2. In caso di aumento del capitale sociale
mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le
azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del
valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non
costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura
in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1,
la riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitali
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione che dispongono
diversamente".
- L'art. 47 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dalla
presente legge, risulta essere il seguente:
"Art. 47 (Redditi assimilati a quelli del lavoro
dipendente).
- 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'art. 33 primo comma, della legge 26 luglio 1974,
n. 343;
e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui
alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono
essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1963, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso;
h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di
trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento
dell'attivita' di lavoro subordinato.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere f), g), h) e i)
del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
non comporta le detrazioni previste dall'art. 13".
- Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c) e
dell'art. 2, comma 1 lettera a) e b-bis) del decreto
legislativo n. 124/1993, si veda in nota all'art. 4.
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 16 del D.P.R. n.
917/1986, e' il seguente:
"Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) ,
d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di
cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e
somme percepite una volta tanto in dipendenza della
cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di
preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di
pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.
- Il comma 3, dell'art. 16 del D.P.R. n. 917/1986, cosi'
recita: "3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f)
del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a
n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi
della tassazione separata facendolo constare espressamente
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione.
Per i redditi indicati alle lettere a) , b) e c) del comma
1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente".
- Il comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986, cosi'
recita: "1. Il trattamento di fine rapporto e le altre
indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate
alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un
importo che si determina riducendo il loro ammontare netto
di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a
base di commisurazione con esclusione dei periodi di
anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno
la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge
per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria,
la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica
con la aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto
il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero
degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al
trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
formazione concorrono contribuiti previdenziali posti a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato
previa detrazione di una somma pari alla percentuale di
tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il
diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".
- I commi 2, 5 e 6 dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986,
cosi' recitano:
"2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata
del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli
effetti del comma 1. L'ammontare netto e' costituito
dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo
dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo
dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per
cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto
dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in
dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi
o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano
previste clausole che consentano l'erogazione di
anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante.
Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a
titolo definitivo per effetto della cessazione del solo
rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il
loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il
criterio di cui al comma 1.
3-4. (Omissis).
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionali al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti
i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni
occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i
soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e
delle altre somme in dipendenza della cessazione del
medesimo rapporto di lavoro".
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo n. 124/93, si veda in nota all'art. 4.
- La lettera c) del comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. n.
917/1986, cosi' recita: " c) indennita' percepite per la
cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto
all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore
all'inizio del rapporto".
- L'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
e di contratti vitalizi) e' il seguente:
Art. 12.
(Regime tributario dei fondi pensione)
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi
pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni,
ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla
data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di
capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a
titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle
imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa,
delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun
anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile
1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si
saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella
misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato
come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti
dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi
pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di
registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione
per ciascuna imposta".
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva
prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' eseguito,
in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con
una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso
annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2
del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il
fondo puo' comunque optare per il versamento in unica soluzione
dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della
prima rata.
3. I versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni
1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti
dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di
destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, e' corrisposta dalla societa' o
ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente
alle modificazioni apportate dalla presente legge, se gia' versata,
puo' portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a
norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
relative modalita'.
Note all'art. 12, comma 1:
- Il comma 4 dell'art. 4 dell'art. 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 83, cosi' recita: "4. Entro lo stesso
termine previsto nel comma 2 la societa' di gestione deve
provvedere a presentare annualmente la dichiarazione
relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati su
apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia
della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta
sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la
composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle
aliquote previste nel comma 2. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente articolo sono
disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602,
nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516".
- La legge 25 gennaio 1994, n. 86, reca l'Istituzione e
disciplina dei fondi commi di investimento immobiliare
chiusi ( Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1994).
Nota all'art. 12, comma 4:
- L'art. 2117 del codice civile cosi' recita:
"Art. 2117 (Fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza). - I fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche
senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono
essere distratti dal fine al quale sono destinati e non
possono formare oggetto di esecuzione da parte dei
creditori dell'imprenditore o dal prestatore di lavoro".
Nota all'art. 12, comma 5:
- Il comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 nel testo previgente alle modificazioni
apportate dalla presente legge, e' il seguente: "5. Sui
contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo
pensione versa una imposta del quindici per cento. Il
versamento e' effettuato entro il giorno venti del mese
successivo a quello di ricezione dei contributi stessi con
le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per la
dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzione,
ed i rimborsi dell'imposta, nonche' per il contenzioso, si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditti".
Art. 13.
(Vigilanza sui fondi pensione)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in
materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro
del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e
gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza
complementare. La commissione ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e
specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e
di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il
presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima
applicazione il decreto di nomina indichera' i due membri della
commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai
componenti della commissione si applicano le disposizioni di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 94, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai
componenti della commissione competono le indennita' di carica
fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con
apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla
propria organizzazione sulla base dei principali di trasparenza e
celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal
regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende
all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il
presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore
rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta
richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche'
dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei
bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del
regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla
citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del
tesoro, ne verifica la legittimita' e le rende esecutive con proprio
decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non
formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso
il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state
formulare osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La
Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per
assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e
riferisce annualmente al Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non
puo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'. I requisiti di
accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento
di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed
esperienza nei settori delle attivita' istituzionali della
commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico
ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento.
Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde
del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla
sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con
la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa
di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, nella
misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi
pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi
annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalita' dei
versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
Note all'art. 13, comma 1:
- La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo
parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) e'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1 febbraio 1978.
- L'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Previdenza
del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
"Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate, con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottata su proposta
del ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
- Il quinto comma dell'art. 1 D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, modificato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e' il
seguente: "Il presidente e i membri della Commissione non
possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio,
alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza, ne'
essere amministratori, ovvero soci a responsabilita'
illimitata, di societa' commerciali, sindaci revisori o
dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura, ne' essere imprenditori commerciali. Per tutta la
durata del mandato i dipendenti statali sono collocati
fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati
d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno
diritto alla conservazione del posto".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Il settimo comma dell'art. 1 del decreto-legge n.
95/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
216/1974, modificato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281,
cosi' recita: "La Commissione provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei
limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. La
gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di
previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il
quale deve comunque contenere le spese indicate entro i
limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal
regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, soggetto al controllo della
Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto
della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino
della Commissione".
Art. 14.
(Compiti della commissione di vigilanza)
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi
pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche'
quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i
fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di
fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci
di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad
eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche
economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono
iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura
della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16
esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione,
verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3
dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente
decreto;
c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3,
verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del
comma 3 del'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e
ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi
4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei
soggetti abitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di
contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera
e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni
per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto
della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione,
attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla
legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti
con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e
modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica
agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del
fondo e alle modalita' di pubblicita';
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile dei fondi anche mediane ispezioni presso gli
stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che
ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di
base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le
informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo'
avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa
stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo dei fondi.
4. La commissione puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di
controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione
dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla
commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati
dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di
procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli
esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto
d'uffico e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di
reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti
gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di
accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e
sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro
il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni".
2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di
vigilanza, la commissione di vigilanza gia' istituita presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data
di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le
sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la
residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta
commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli
effetti previsti al citato articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo n. 124 del 1993.
Note all'art. 14, comma 1:
- L'art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357
(Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici
creditizi), cosi' recita:
"Art. 2 (Regime pensionistico degli iscritti in
servizio alla data del 31 dicembre 1990). - 1. Entro trenta
giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale i datori di lavoro e le forme di
assicurazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma 1,
comunicano all'Istituto stesso su moduli o supporti
magnetici secondo le indicazioni dell'Istituto medesimo,
per ciascun dipendente in servizio, i dati anagrafici, la
posizione previdenziale complessiva ed in particolare
l'anzianita' assicurativa e l'anzianita' contributiva, con
l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione
obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da
ricongiunzione e dei periodi in ogni caso utili
all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli
effetti delle anzianita' predette, la retribuzione
imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.
2. L'ammontare delle contribuzioni e degli altri
trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri
per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive
connesse all'esercizio di facolta' di riscatto o di
ricongiunzione di periodi assicurativi restano acquisiti
dalle forme esclusive o esonerative dell'assicurazione
generale obbligatoria nei casi in cui le domande di
riscatto o di ricongiunzione siano state presentate alle
forme medesime anteriormente al 1 gennaio 1991.
3. Nella gestione speciale dell'assicurazione generale
obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio
determina la costituzione di una posizione previdenziale
complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed
all'anzianita' contributiva di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1991 il contributo
complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori,
gia' affluente alle forme di previdenza esclusive o
esonerative, e' dovuto alla gestione speciale fino a
concorrenza del contributo per l'assicurazione generale
obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le
modalita' previste per la generalita' dei datori di lavoro
e dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo
a carico dei dipendenti previsto dalle norme
dell'assicurazione generale obbligatoria e quello previsto
dalle forme di previdenza esclusive o esonerative e' a
carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del
contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre
1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto
integrativo aziendale, se precedente. In tale sede
contrattuale saranno individuate le modalita' per il
recupero, da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore
onere che l'iscrizione all'assicurazionegenerale
obbligatoria comporta a loro carico.
5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai
trattamenti pensionistici e per invalidita' a carico della
gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi
all'eta', all'anzianita' assicurativa e all'anzianita'
contributiva.
6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 e'
fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale
complessivo di miglior favore previsto dalle forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva
iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4,
anche in relazione all'eventuale conseguimento del diritto
a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di
requisiti di pensionamento piu' favorevoli di quelli
richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. La contribuzione relativa agli iscritti alla gestione
speciale che cessano dal servizio senza aver conseguito
diritto a pensione a carico della gestione stessa e'
trasferita alla contabilita' ordinaria dell'assicurazione
generale obbligatoria".
- La legge 23 marzo 1983, n. 77, e' stata modificata dal
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
Art. 15.
(Regime transitorio)
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e
17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera
a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;"
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento,
a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal
presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13
dell'articolo 13".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono
aggiunti i seguenti:
"8-quater. Ai contributo versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio
di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale
periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto
dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia
assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che
garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione
del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si
applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo
transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata
sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanza
e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni
anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare
dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' modificare,
sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno del
fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare
eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime
tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5
del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta
sostitutiva dovra' essere versata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al
precedente periodo, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a
fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi
collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo
degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 15, comma 1:
- L'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18 (Norme finali). - 1. Alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si
applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3,
mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 gennaio
1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se
gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di
strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro
dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art.
6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente
emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la
commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di
dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6
devono essere specificate la consistenza e la tipologia
degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1,
secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di
cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai
controlli in materia di esercizio della funzione creditizia
e assicurativa.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
articoli 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la
vigilanza e' esercitata, in conformita' ai criteri dettati
dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in
ragione dei controlli sul soggetto al cui interno e'
istituita la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e'
assegnato un termine di due anni per provvedere
all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi
soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, e' assegnato il
medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui
all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle
disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da
ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui
al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il
reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi
atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1
devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le
modalita' che saranno indicate dal medesimo decreto. I
soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono
iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4,
comma 6.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui
al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza
di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti
istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la
disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli
iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i
requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i
trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di
cui al presente comma non si applica altresi' l'art. 13,
commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le
disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento,
a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo, di posizioni
previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, costitutite da fondi
accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'art.
2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'art.
13".
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme
pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si
applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere
previste prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di
rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione
delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5,
e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6
l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate
disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31
marzo 1994, sono determinati i criteri, di accertamento
della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in
particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva
necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio
degli oneri a carico degli enti del settore pubblico
allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis
debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione della
disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta
giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis
provvedono a corredare detta istanza della documentazione
idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio
finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con
riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio
investito, determini le condizioni necessarie ad
assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma
8-bis, l'equilibrio finanzario della gestione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma.
8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'applicanone del
periodo transitorio di cui al comma 8 -bis continua ad
applicarsi fino al termine di tale periodo, anche per gli
iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle
norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita'
e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio e'
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata
in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere
iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di
appartenenza, con facolta' di riscatto dei periodi
pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della
predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi
primo e secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano
esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui
all'art. 75 del citato decreto, hanno facolta' di
ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i
fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di
provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a
qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facolta'
di cui al presente comma e' posto a totale carico dei
dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali
elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Tali facolta' debbono
essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto".
- Per il testo dell'art. 2117 del codice civile si veda
in nota all'art. 12.
Art. 16.
(Sanzioni)
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque
esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca
delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono
a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5,
comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione
di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono
puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti
di cui all'articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano,
anche in parte, alle richieste delle commissione di cui all'articolo
17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione
di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel
termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni".
Nota all'art. 16, comma 1:
- L'art. 2621 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2621 (False comunicazioni ed illegale
ripartizione di utili).- Salvo che il fatto costitutisca
reato piu' grave, sono puniti con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4 milioni:
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali
nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni
sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al
vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della
societa' o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti
le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in
mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso o
in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma,
riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti".
Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
____________
TABELLA 1
(v. articolo 1, comma 3)
QUADRO RIASSUNTIVO
EFFETTI FINANZIARI SUL FABBISOGNO DERIVANTI DALLE MODIFICHE ALLA
NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE (1)
(Tra parentesi i riflessi in termini di competenza
sul bilancio dello Stato)
1996 1997 1998 1999 2000
- - - - -
A) 1. Retribuzione
intera vita
lavorativa ... Art. 1, c. 17 80 82 85 87 90
e 18 (0) (0) (0) (0) (0)
2. Indennita'
"una tantum".. Art. 1, c. -18
20 (0)
3. Pensioni
d'anzianita'.. Art. 1, c. da 3.578 2.254 3.045 4.085 5.273
25 a 32 (241) (332) (388) (424) (519)
di cui:
a) dipendenti. 2.220 1.132 1.778 2.280 3.192
a1) di cui
privati.. 1.656 427 917 1.306 1.936
b) autonomi... 1.358 1.122 1.267 1.805 2.081
4. Modifiche
trattamento
pensioni di
reversibilita' Art. 1, c. 41 286 673 1.037 1.368 1.663
(85) (192) (290) (377) (451)
5. Cumulo
trattamenti
invalidita' con
redditi ...... Art. 1, c. 42 13 32 51 70 89
(0) (0) (0) (0) (0)
6. Cumulo
trattamenti
invalidita'
con rendita
INAIL ........ Art. 1, c. 43 49 134 216 296 375
(0) (0) (0) (0) (0)
7. TFR nuovi
assunti
pubblico
impiego ...... Art. 2, c. 5
-(45) -(93) -(143) -(197)
8. Ampliamento
base
pensionabile
pubblico ..... Art. 2, c. 9, 615 635 651 667 684
10 e 11 (0) (0) (0) (0) (0)
9. Invalidita'
settore
pubblico ..... Art. 2, c. 12 -15 -46 -77 -109 -141
-(9) -(28) -(46) -(65) -(85)
10. Introduzione
integrazione
al minimo nel
settore
pubblico ..... Art. 2, c. 13 -5 -15 -26 -36 -47
-(3) -(9) -(16) -(22) -(28)
11. Integrazioni
al minimo .... Art. 2, c. 14 -55 -55 -76 -78 -81
(0) (0) (0) (0) (0)
SEGUE
2001 2002 2003 2004 2005 TOTALI
A) 1. Retribuzione
intera vita
lavorativa ...
.... Art. 1, c. 17 93 96 98 101 104 917
e 18 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
2. Indennita'
"una tantum"..
.... Art. 1, c. 20 -36 -37 -38 -39 -41 -209
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
3. Pensioni
d'anzianita'..
.... Art. 1, c. da 6.456 7.225 8.049 8.681 10.512 59.159
25 a 32 (655) (875)(1.069)(1.441)(1.466) (7.411)
di cui:
a) dipendenti. 4.319 5.046 5.841 6.459 8.282 40.550
a1) di cui
privati.. 2.408 2.471 2.839 2.869 4.491 21.320
b) autonomi... 2.137 2.179 2.208 2.222 2.230 18.609
4. Modifiche
trattamento
pensioni di
reversibilita'
.... Art. 1, c. 41 1.922 2.141 2.321 2.460 2.553 16.424
(511) (558) (592) (610) (613) (4.279)
5. Cumulo
trattamenti
invalidita'
con redditi .
.... Art. 1, c. 42 108 127 146 165 186 987
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
6. Cumulo
trattamenti
invalidita'
con rendita
INAIL ........
.... Art. 1, c. 43 452 527 601 674 756 4.080
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
7. TFR nuovi
assunti
pubblico
impiego ......
.... Art. 2, c. 5 0
-(253) -(313) -(376) -(443) -(513) -(2.376)
8. Ampliamento
base
pensionabile
pubblico .....
.... Art. 2, c. 9, 701 718 736 755 774 6.936
10 e 11 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
9. Invalidita'
settore
pubblico .....
.... Art. 2, c. 12 -174 -208 -242 -278 -319 -1.609
-(104) -(125) -(145) -(167) -(192) -(966)
10. Introduzione
integrazione
al minimo nel
settore
pubblico .....
.... Art. 2, c. 13 -58 -69 -81 -93 -107 -537
-(35) -(41) -(49) -(56) -(64) -(322)
11. Integrazioni
al minimo ....
.... Art. 2, c. 14 -83 -86 -88 -91 -93 -786
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
segue: TABELLA 1
(v. articolo 1, comma 3)
1996 1997 1998 1999 2000
- - - - -
12. Ridefinizione
base
imponibile
INPS
... Art. 2, c. 15 -50 -52 -53 -55 -56
16 e 17 (0) (0) (0) (0) (0)
13. Retribuzione
imponibile -
tetto
contributivo .
... Art. 2, c. 18 -32 -33 -34 -35 -36
(0) (0) (0) (0) (0)
14. Lavoro
parasubordinato
... Art. 2, c. da 2.604 2.733 2.815 2.900 2.987
26 a 32 (0) (0) (0) (0) (0)
15. Perequazione
"quota parte"
pensioni al
costo vita +
1% (trasferimento
per anno 1996
pari a 23.000
mld). A
decorrere 1998
quantificazione
ulteriori
maggiori oneri
in L.F. ....
... Art. 3, c. 2 0 0 0 0 0
-(56) -(287) -(287) -(287) -(287)
16. Assegno
sociale ...
... Art. 3, c. 6 7 14 21 29 36
e 7 (7) (14) (21) (29) (36)
17. Riduzione
periodo
prescrizione
contributi ...
... Art. 3, c. 6 -50 -52 -53 -55 -56
e 7 (0) (0) (0) (0) (0)
18. Pensione
regime
internazionale.
... Art. 3, c. da 28 57 83 105 124
14 a 17 (0) (0) (0) (0) (0)
19. Contributo
0,35% a
carico
lavoratore
+ 0,35% a
carico datore
lavoro ....
... Art. 3, c. 24 1.984 2.405 2.477 2.551 2.627
20. Costo
previdenza
complementare.. -204 -483 -849 -1.317 -1.824
-(98) -(228) -(397) -(611) -(831)
Minore gettito
IRPEF ........ -205 -1.468 -1.089 -1.241 -1.371
-(205) -(1.468) -(1.089) -(1.241) -(1.371)
__________________________________________________
Totali A) 8.629 6.816 8.224 9.233 10.319
-(37) -(1.526) -(1.227) -(1.539) -(1.792)
B) Pensioni
d'anzianita'
(Disposizioni
"collegato"
finanziaria)... 4.808 5.117 4.931
(258) (354) (375)
__________________________________________________
3.821 1.699 3.293
Differenza A)-B) -(295) -(1.880) -(1.602)
segue
2001 2002 2003 2004 2005 TOTALI
- - - - -
12. Ridefinizione
base
imponibile
INPS .........
... Art. 2, c. -58 -60 -61 -63 -65 -573
15 16 e 17 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
13. Retribuzione
imponibile -
tetto
contributivo .
... Art. 2, c. -36 -37 -38 -38 -38 -357
18 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
14. Lavoro
parasubordinato
... Art. 2, c. 3.162 3.257 3.355 3.455 3.559 30.827
da 26 a 32 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
15. Perequazione
"quota parte"
pensioni al
costo vita +
1% (trasferimento
per anno 1996
pari a 23.000
mld). A
decorrere 1998
quantificazione
ulteriori
maggiori oneri
in L.F. ......
... Art. 3, 0 0 0 0 0 0
c. 2 -(287) -(287) -(287) -(287) -(287) -(2.639)
16. Assegno
sociale ......
... Art. 3, 44 52 60 68 77 409
c. 6 e 7 (44) (52) (60) (68) (77) (409)
17. Riduzione
periodo
prescrizione
contributi ...
... Art. 3, c. -58 -60 -61 -63 -65 -573
9 e 10 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
18. Pensione
regime
internazionale.
... Art. 3, c. da 140 153 164 171 177 1.202
14 a 17 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
19. Contributo
0,35% a
carico
lavoratore
+ 0,35% a
carico datore
lavoro ......
... Art. 3, 2.788 2.871 2.957 3.046 3.137 26.843
c. 24
20. Costo
previdenza
complementare . -2.403 -2.814 -3.270 -3.751 -4.281 -21.196
-(1.087)-(1.253)-(1.440)-(1.628)-(1.836)-(9.406)
Minore gettito
IRPEF .... -1.487 -1.587 -1.676 -1.709 -1.806 -13.639
-(1.487)-(1.587)-(1.676)-(1.709)-(1.806)-(13.639)
__________________________________________________
Totali A) 11.472 12.210 12.932 13.451 15.020 108.305
-(2.044)-(2.122)-(2.252)-(2.171)-(2.542)-(17.252)
B) Pensioni
d'anzianita'
(Disposizioni
"collegato"
finanziaria)...
__________________________________________________
Differenza A)-B)
(1) Sono esclusi gli effetti delle disposizioni per i quali e'
prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazioni di spesa
(art. 1, c, 38; art. 1, c. 45; art. 13).
TABELLA A.
(v. articolo 1, comma 6)
Coefficienti di trasformazione
_____________________________________________________________________
| | | |
| Divisori | Eta' | Valori |
|_____________________|________________________|____________________|
| | | |
| 21,1869 | 57 | 4,720% |
| | | |
| 20,5769 | 58 | 4,860% |
| | | |
| 19,9769 | 59 | 5,006% |
| | | |
| 19,3669 | 60 | 5,163% |
| | | |
| 18,7469 | 61 | 5,334% |
| | | |
| 18,1369 | 62 | 5,541% |
| | | |
| 17,5269 | 63 | 5,706% |
| | | |
| 16,9169 | 64 | 5,911% |
| | | |
| 16,2969 | 65 | 6,136% |
|_____________________|________________________|____________________|
| |
| tasso di sconto = 1,5% |
|___________________________________________________________________|
TABELLA B.
(v.articolo 1, colonna 26)
_____________________________________________________________________
| | colonna | colonna |
| | 1 | 2 |
|_____________________|________________________|____________________|
| | | |
| Anno | Eta' anagrafica | Anzianita' |
| | | contributiva |
|_____________________|________________________|____________________|
| | | |
| 1996 | 52 | 36 |
| | | |
| 1997 | 52 | 36 |
| | | |
| 1998 | 53 | 36 |
| | | |
| 1999 | 53 | 37 |
| | | |
| 2000 | 54 | 37 |
| | | |
| 2001 | 54 | 37 |
| | | |
| 2002 | 55 | 37 |
| | | |
| 2003 | 55 | 37 |
| | | |
| 2004 | 56 | 38 |
| | | |
| 2005 | 56 | 38 |
| | | |
| 2006 | 57 | 39 |
| | | |
| 2007 | 57 | 39 |
| | | |
| 2008 in poi | 57 | 40 |
|_____________________|________________________|____________________|
TABELLA C.
(v.articolo 1, colonna 27)
_____________________________________________________________________
| | |
| Anzianita' | Anzianita' necessaria |
| al 31 dicembre 1995 | al pensionamento |
|_________________________________|_________________________________|
| | |
| da 19 a 21 | 32 |
| | |
| da 22 a 25 | 31 |
| | |
| da 26 a 29 | 30 |
|_________________________________|_________________________________|
TABELLA D.
(v.articolo 1, colonna 27)
Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici
_____________________________________________________________________
| | | | | | | | |
|Anni mancanti a 37 ..... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|_________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | | | | |
|Penalizzazioni ......... | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% |
|_________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
TABELLA E.
(v.articolo 1, colonna 29)
_____________________________________________________________________
| |
| Data entro la quale si matura Data di decorrenza |
| il requisito contributivo del trattamento |
|___________________________________________________________________|
| |
| Lavoratori dipendenti pubblici e perivati |
|___________________________________________________________________|
| |
| 31 dicembre 1994 1 gennaio 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1 aprile 1996 per i rimanenti |
| soggetti. |
| |
| 31 dicembre 1995 1 luglio 1996 per i soggetti che|
| hanno un'eta' pari o superiore a|
| 57 anni. |
| |
| 1 ottobre 1996 per i rimanenti |
| soggetti. |
| |
| 30 giugno 1996 1 ottobre 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 31 dicembre 1996 1 gennaio 1997 per i rimanenti |
| soggetti. |
| |
| 30 giugno 1997 1 luglio 1997 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 31 dicembre 1997 1 gennaio 1998 per i rimanenti |
| soggetti. |
|___________________________________________________________________|
| |
| Lavoratori autonomi iscritti all'INPS. |
|___________________________________________________________________|
| |
| 31 dicembre 1994 1 gennaio 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
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| 1 aprile 1996 per i rimanenti |
| soggetti. |
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| 31 dicembre 1995 1 luglio 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1 ottobre 1996 per i soggetti |
| che hanno piu' di 55 anni. |
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| 1 gennaio 1997 per i rimanenti |
| soggetti. |
| |
| 31 dicembre 1996 1 gennaio 1997 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1 luglio 1997 per i rimanenti |
| soggetti. |
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TABELLA F.
(v. articolo 1, comma 41)
Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai
superstiti e redditi del beneficiario
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| Reddito superiore a 3 volte il | Percentuale di cumulabilita': |
| trattamento minimo annuo | 75 per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavoratori | di reversibilita'. |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1 gennaio. | |
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| | |
| Reddito superiore a 4 volte il | Percentuale di cumulabilita': |
| trattamento minimo annuo | 60 per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavoratori | di reversibilita'. |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1 gennaio. | |
|_________________________________|_________________________________|
| | |
| Reddito superiore a 5 volte il | Percentuale di cumulabilita': |
| trattamento minimo annuo | 50 per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavoratori | di reversibilita'. |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1 gennaio. | |
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TABELLA G.
(v. articolo 1, comma 42)
Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidita'
e redditi da lavoro
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| Redditi | Percentuale di riduzione |
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| | |
| Reddito superiore a 4 volte il | 25 per cento dell'importo |
| trattamento minimo annuo | dell'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori | |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1 gennaio. | |
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| | |
| Reddito superiore a 5 volte il | 50 per cento dell'importo |
| trattamento minimo annuo | dell'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori | |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1 gennaio. | |
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