LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 

Ripubblicazione del testo della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante:
"Riforma  del  sistema  pensionistico obbligatorio e complementare".
(GU n.198 del 25-8-1995 - Suppl. Ordinario n. 106)
 
 Vigente al: 25-8-1995  
 

AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del testo  della  legge  8  agosto
1995,  n.  335,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
       obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
   1. La presente legge ridefinisce  il  sistema  previdenziale  allo
scopo   di  garantire  la  tutela  prevista  dall'articolo  38  della
Costituzione,  definendo  i  criteri  di  calcolo   dei   trattamenti
pensionistici  attraverso  la  commisurazione  dei  trattamenti  alla
contribuzione,  le  condizioni  di  accesso  alle   prestazioni   con
affermazione  del  principio di flessibilita', l'armonizzazione degli
ordinamenti  pensionistici  nel  rispetto  della   pluralita'   degli
organismi  assicurativi,  l'agevolazione  delle  forme pensionistiche
complementari  allo  scopo  di  consentire  livelli   aggiuntivi   di
copertura  prevenzione,  la stabilizzazione della spesa pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del  sistema
previdenziale medesimo.
   2.  Le  disposizioni  della  presente legge costituiscono principi
fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica.   Le
successive  leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o
deroghe alla presente legge se non  mediante  espresse  modificazioni
delle  sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle  d'Aosta,  adottato
con  legge  costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, e dalle relative
norme di attuazione; la  cui  armonizzazione  con  i  principi  della
presente  legge  segue  le procedure di cui all'articolo 48-bis dello
Statuto stesso.
   3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e  di  quella  per  gli  anni
1996-1998  e  concorre  al  mantenimento dei limiti massimi del saldo
netto da finanziarie e del ricorso al mercato  finanziario  stabiliti
dall'articolo  1,  commi  1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano  gli
effetti  finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano  gli  obiettivi
quantitativi  di  cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 5, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.
   4.  Per  gli  anni  1996-1997,  al  fine  di integrare gli effetti
finanziari  in  termini  di  competenza  di  cui  al  comma  3,  sono
considerate  le  maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  marzo
1995,  n.  85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
   5. Nel  triennio  1996-1998,  qualora  non  siano  realizzati  gli
obiettivi  quantitativi  di contenimento della spesa previdenziale di
cui alla allegata tabella  1,  il  Governo  della  Repubblica  adotta
misure  di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale
necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra  finanziaria,  il  pieno  rispetto  degli  obiettivi
finanziari  di  cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri
devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti.  Ai  fini  del  riequilibrio  finanziario  del   sistema
previdenziale  non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per
il  limitato  periodo  necessario  alla  produzione   degli   effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui
si  verifica  lo  scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di
programmazione economico-finanziaria  di  cui  all'articolo  3  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata
agli  andamenti  tendenziali,  sono  analizzate  le proiezioni per il
successivo decennio della spesa  previdenziale.  Ove  si  riscontrino
scostamenti  al  percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella
parte dedicata alla  definizione  degli  obiettivi,  ovvero,  risulti
tendenzialmente   in   peggioramento   l'equilibrio   patrimoniale  e
finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio,
sono indicate le correzioni da  apportare  alla  presente  legge  con
apposito  provvedimento.  Per  quanto  previsto dal presente comma il
Governo  si  avvale  del  Nucleo  di   valutazione   per   la   spesa
previdenziale  di  cui  al  comma  44  che,  a  tal fine, e' tenuto a
predisporre una serie di indicatori idonei  a  valutare  la  dinamica
dell'equilibrio  finanziario  relativo  ai  flussi  previdenziali  di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
   6. L'importo  della  pensione  annua  nell'assicurazione  generale
obbligatoria  e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e'
determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di  trasformazione  di
cui  all'allegata  tabella  A  relativo  all'eta'  dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto  delle  frazioni  di  anno
rispetto  all'eta'  dell'assicurato  al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento  pari
al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione  dell'eta'  immediatamente superiore e il coefficiente
dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero  dei  mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto
che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
   7.  Per  le  pensioni  liquidate  esclusivamente  con  il  sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari
o superiori a 40 anni si applica il  coefficiente  di  trasformazione
relativo  all'eta'  di  57  anni,  in  presenza  di  eta'  anagrafica
inferiore.  Ai  fini  del  computo  delle  predette  anzianita'   non
concorrono  le  anzianita'  derivanti  dal riscatto di studio e dalla
prosecuzione    volontaria   dei   versamenti   contributivi   e   la
contribuzione accreditata per  i  periodi  di  lavoro  precedenti  il
raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
   8.   Ai   fini  della  determinazione  del  montante  contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei
casi che danno  luogo  a  versamenti,  ad  accrediti  o  ad  obblighi
contributivi  e  la  contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base
composta al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  con  esclusione  della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
   9.  Il  tasso  annuo  di capitalizzazione e' dato dalla variazione
media  quinquennale  del  prodotto  interno  lordo,  (PIL)  nominale,
appositamente   calcolata   dall'Istituto   nazionale  di  statistica
(ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
rivalutare.  In  occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione  da  considerare  ai
soli  fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi
alla serie preesistente anche  per  l'anno  in  cui  si  verifica  la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
   10.  Per  gli  iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per  il
computo  della  pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori
autonomi iscritti all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
   11.  Sulla  base  delle  rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo  periodo  rispetto
alle  dinamiche  dei  redditi soggetti a contribuzione previdenziale,
rilevati dall'ISTAT,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  sentito  il  Nucleo  di  valutazione di cui al comma 44, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,   sentite   le   competenti
Commissioni  parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale,   ridetermina,   ogni   dieci  anni,  il  coefficiente  di
trasformazione previsto al comma 6.
   12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di  cui  al
comma  6  che  alla  data  del  31  dicembre  1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione  e'
determinata dalla somma:
     a)  della  quota  di  pensione  corrispondente  alle  anzianita'
acquisite  anteriormente  al  31   dicembre   1995   calcolata,   con
riferimento  alla  data  di  decorrenza  della  pensione,  secondo il
sistema retributivo previsto dalla normativa vigente  precedentemente
alla predetta data;
     b)   della  quota  di  pensione  corrispondente  al  trattamento
pensionistico  relativo  alle   ulteriori   anzianita'   contributive
calcolato secondo il sistema contributivo.
   13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui
al  comma  6  che  alla  data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni,  la  pensione  e'
interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo.
   14.  L'importo  dell'assegno  di  invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la
quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono
determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso  in  cui  l'eta'
dell'assicurato  all'atto  dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa
inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione  e'  utilizzato
per  il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso
di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
   15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i  sistemi
di  cui  ai  commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il
sistema   contributivo,   per   l'attribuzione    di    un'anzianita'
contributiva  complessiva  non  superiore  a  40 anni, aggiungendo al
montante   individuale,   posseduto   all'atto   dell'ammissione   al
trattamento,  un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
mancante  al   raggiungimento   del   sessantesimo   anno   di   eta'
dell'interessato  computata  in relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente
di trasformazione di cui al comma 14.
   16.   Alle   pensioni  liquidate  esclusivamente  con  il  sistema
contributivo non si applicano le  disposizioni  sull'integrazione  al
minimo.
   17.  Con  decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3,  e  7,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  503, l'incremento delle settimane di riferimento
delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella  misura  del  50
per  cento,  e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio  1996  e  la  data  di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
   18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992  abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15
anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della  determinazione
della  base  pensionabile  trovano applicazione nella stessa misura e
con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro
il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti  la
decorrenza della pensione.
   19.   Per  i  lavoratori  i  cui  trattamenti  pensionistici  sono
liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni
di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono  sostituite
da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
   20.   Il  diritto  alla  pensione  di  cui  al  comma  19,  previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si  consegue  al  compimento  del
cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e
accreditati   in   favore   dell'assicurato  almeno  cinque  anni  di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere
non inferiore a 1,2  volte  l'importo  dell'assegno  sociale  di  cui
all'articolo  3,  commi  6  e  7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico  al  raggiungimento  della  anzianita'  contributiva   non
inferiore  a  40  anni,  determinata  ai  sensi  del comma 7, secondo
periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno  di
eta'.  Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi
per la pensione ai superstiti in caso di  morte  dell'assicurato,  ai
medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul  lavoro  o  malattia  professionale  in  conseguenza del predetto
evento  e  che  si  trovino  nelle  condizioni  reddituali   di   cui
all'articolo  3,  comma  6,  compete  una indennita' una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al  citato  articolo  3,  comma  6,
moltiplicato   per   il  numero  delle  annualita'  di  contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi  in
base  ai  criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori  all'anno,  la  predetta   indennita'   e'   calcolata   in
proporzione  alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro,  determina,  con  decreto,  le  modalita'  e i termini per il
conseguimento dell'indennita'.
   21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la  pensione  di
vecchiaia  di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento  minimo
dell'assicurazione  generale  obbligatoria e fino a concorrenza con i
redditi stessi.
   22. Per i pensionati di eta'  pari  o  superiore  ai  63  anni  la
pensione  di  vecchiaia  di  cui  al  comma  19 non e' cumulabile con
redditi da lavoro dipendente ed autonomo  nella  misura  del  50  per
cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.
   23.  Per  i  lavoratori  di  cui  ai  commi 12 e 13 la pensione e'
conseguibile  a  condizione  della  sussistenza  dei   requisiti   di
anzianita'   contributiva   e  anagrafica  previsti  dalla  normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via  transitoria  come
integrata  dalla  presente  legge.  Ai  medesimi  lavoratori  e' data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento  pensionistico
esclusivamente   con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione  di  cui  al
comma   19,   a   condizione   che   abbiano  maturato  un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quindici anni di  cui  almeno  cinque
nel sistema medesimo.
   24.  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
disposizioni  in  materia  di  criteri di calcolo, di retribuzioni di
riferimento,  di  coefficienti  di  rivalutazione  e  di  ogni  altro
elemento   utile  alla  ricostruzione  delle  posizioni  assicurative
individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al  comma  23,
avendo  presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento  delle
aliquote  vigente  nei  diversi  periodi,  nel  limite  massimo della
contemporanea aliquota in atto presso il  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti.
   25.   Il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  dei  lavoratori
dipendenti a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i superstiti e delle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue:
     a)  al  raggiungimento  di  un'anzianita'  contributiva  pari  o
superiore  a  35  anni,  in  concorrenza  con  almeno 57 anni di eta'
anagrafica;
     b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni;
     c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a  37  anni,  o  comunque  a  quella  riportata   nella   colonna   2
dell'allegata  tabella  B,  se superiore, nei casi in cui rapporto di
lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo  parziale,
ai  sensi  dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
e successive modificazioni. La pensione maturata e' cumulabile con la
retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla
riduzione,  non  superiore  al  50  per cento, dell'orario normale di
lavoro; la  somma  della  pensione  e  della  retribuzione  non  puo'
comunque   superare   l'ammontare  della  retribuzione  spettante  al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera  a
tempo pieno.
   26.  Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali
di cui al comma  25,  fermo  restando  il  requisito  dell'anzianita'
contributiva  pari  o  superiore  a  trentacinque anni, nella fase di
prima  applicazione,  il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si
consegue  in  riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B,
con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella  B,  colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della
maggiore  anzianita'  contributiva  di  cui  alla medesima tabella B,
colonna 2.
   27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria,
oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
     a)  ferma  restando  l'eta'  anagrafica  prevista  dalla  citata
tabella B, in  base  alla  previgente  disciplina  degli  ordinamenti
previdenziali  di  appartenenza  ivi  compresa  l'applicazione  delle
riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
     b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in
presenza  dei   requisiti   di   anzianita'   contributiva   indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali
sulle  prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi'
per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni
alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica  la
predetta  tabella  D,  possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno  successivo  a  quello   di   maturazione   del   requisito
contributivo prescritto.
   28.  Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera  b),
il  diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento
di  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a  35  anni  ed   al
compimento  del  cinquantasettesimo  anno  di  eta'.  Per  il biennio
1996-1997 il predetto requisito di  eta'  anagrafica  e'  fissato  al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
   29.  I  lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti
di cui ai commi 25,  26,  27,  lettera  a),  e  28:  entro  il  primo
trimestre  dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita'
al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al  pensionamento  al  1
ottobre  dello  stesso  anno,  se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono  accedere  al  pensionamento  al  1
gennaio  dell'anno  successivo;  entro  il  quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo.  In  fase
di  prima  applicazione,  la decorrenza delle pensioni e' fissata con
riferimento ai requisiti  di  cui  alla  allegata  tabella  E  per  i
lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per  i  lavoratori  iscritti  ai  regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento  secondo  quanto
previsto  dal  comma  27, lettera b), la decorrenza della pensione e'
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' contributiva.
   30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23  dicembre
1994,  n.  724,  le  parole:  "fino  a 30 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti  privati
e  pubblici  in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito
dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non
gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo
comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti
all'INPS,  in  possesso del requisito contributivo di cui al predetto
articolo 13, alla data del 31 dicembre  1993  ivi  indicata,  possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
   31.  Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto  dalla
data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e  il  relativo  trattamento
economico decorre dalla stessa data, fermo restando  quando  disposto
dall'articolo  13,  comma  5,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato  in
data  successiva  al  28  settembre  1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   della  presente  legge.  Non  sono  disponibili,  per  le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno  scolastico
1995  -  1996,  i  posti  del  personale  del  comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva  al
28  settembre  1994.  Al  personale  del  comparto  scuola si applica
l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di  accesso
e   di   decorrenza   dei  trattamenti  pensionistici  di  anzianita'
continuano  a  trovare  applicazione:  nei  casi  di  cessazione  dal
servizio  per  invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei
casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6  e
7,  della  legge  23  luglio  1991, n. 223; nei casi di pensionamenti
anticipati, previsti da norme specifiche  alla  data  del  30  aprile
1995,  in  connessione  ad  esuberi  strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista.  Le  predette  disposizioni  si  applicano
altresi':
     a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e),
della  legge  23  dicembre  1994, n. 724, ove conseguano il requisito
contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante  il  periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita';
     b)  per  i  lavoratori  che  raggiungano  nel  corso del 1995 il
requisito previsto dall'articolo 18 della legge 30  aprile  1969,  n.
153,  in  base  ai  benefici  di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e  nel
medesimo anno presentino domanda di pensionamento.
   33.  All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' aggiunto il seguente periodo:  "Con  effetto  dal  1
gennaio  2009  i  predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un
punto percentuale della base  imponibile  a  valere  sulle  fasce  di
pensione fino a lire dieci milioni annui".
   34.  L'articolo  3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
e' sostituito dal seguente:
   "Art. 3.  -  1.  Ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio  di  cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
     a)  per  i  lavoratori  del  settore  privato,  con  decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  congiunta  delle organizzazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale, sono individuate per ciascuna
categoria  le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una  aliquota
contributiva    definita    secondo   criteri   attuariali   riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile;
     b) per i  lavoratori  autonomi  assicurati  presso  l'INPS,  con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  sono
definite   le  mansioni  ritenute  particolarmente  usuranti  e  sono
determinate  le  modalita'  di  copertura   dei   conseguenti   oneri
attraverso   una   aliquota  contributiva  definita  secondo  criteri
attuariali  riferiti  all'anticipo  dell'eta'  pensionabile.  Con  il
medesimo  decreto  sono  stabiliti  i  termini  e le modalita' per la
verifica e di controllo in  ordine  all'espletamento,  da  parte  dei
lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
     c)  per  i  lavoratori  del  settore  pubblico,  con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro  e  del  lavoro  e della previdenza sociale, su proposta delle
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del  settore,
sono  individuate  le  mansioni  particolarmente usuranti nei singoli
comparti e sono definite le modalita' di  copertura  dei  conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri
attuariali  riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito
delle risorse  finanziarie  preordinate  ai  rinnovi  dei  rispettivi
contratti di lavoro.
   2.  Sulle  aliquote  contributive  di  cui  al comma 1 non operano
misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
   3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino  le  proposte  di
cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del  lavoro  e
della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
stabilisce le modalita'  di  copertura  degli  oneri,  determinandone
l'entita'  ed  i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
settore, consideratene le caratteristiche.
   4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  la  commissione
istituita  ai  sensi  del comma 3 sara' riconosciuto un concorso alla
copertura degli oneri di  cui  al  comma  1  relativi  a  determinate
mansioni  in  ragione  delle  caratteristiche  di  maggiore  gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo  dell'incidenza
della  stessa  sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale   di   particolare    intensita',    delle    peculiari
caratteristiche  dei  rispettivi  ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socio-economiche  che  le  connotano.  Il
concorso  non  puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere
ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale  scopo,
determinate,  in  fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire
annui a decorrere  dal  1996.  Le  predette  risorse  possono  essere
adeguate   in   relazione  ai  dati  biostatistici  e  di  esperienza
registrati. Il predetto decreto  e'  emanato  entro  sei  mesi  dalla
richiesta  avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del
comma 1.
   5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di  un  Osservatorio
istituito  presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per analisi e indagini sulle attivita' usuranti,  su  quelle  nocive,
sull'aspettative  di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  dal  Ministero della sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
(ISPESL),  dall'ISTAT,  dall'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  dall'INPS,   dall'Ente
nazionale    di   previdenza   e   assistenza   per   gli   impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza  per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza   per   il   settore  marittimo  (IPSEMA)  e  da  istituti
universitari competenti"
   35. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  11  agosto
1993,  n.  374,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Per i
lavoratori impegnati  in  lavori  particolarmente  usuranti,  per  le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano,
anche  sotto  il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione
al rischio professionale di particolare  intensita',  viene,  inoltre
ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione  nelle  attivita'  di  cui  sopra,  fino ad un massimo di
ventiquattro mesi complessivamente considerati".
   36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e  28,
sono  ridotti  fino  ad  un  anno  per i lavoratori nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
   37. Per  le  pensioni  liquidate  esclusivamente  con  il  sistema
contributivo,  il  lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione
le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato  ai  sensi  dei  commi  34  e  35,  puo'  optare  per
l'applicazione  del  coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per  ogni
sei   anni   di  occupazione  nelle  attivita'  usuranti  ovvero  per
l'utilizzazione   del   predetto   periodo   di   aumento   ai   fini
dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
   38.  Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere  per  gli
anni  1996  e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni   per   i   medesimi   anni:   per   lire   100   miliardi
dell'accantonamento   relativo   al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e  per  lire  150  miliardi  dell'accantonamento
relativo  al  Ministero  della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
   39.  Con  uno  o  piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  il  Governo  della
Repubblica   e'  delegato  ad  emanare  norme  intese  a  riordinare,
armonizzare  e  razionalizzare,  nell'ambito  delle  vigenti  risorse
finanziarie,  le  discipline  dei  diversi  regimi  previdenziali  in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
di  prosecuzione  volontaria  nonche'  a   conformarle   al   sistema
contributivo  di  calcolo,  secondo  i  seguenti  principi  e criteri
direttivi:
     a) armonizzazione, con  riferimento  anche  ai  periodi  massimi
riconoscibili,   con   particolare   riferimento  alle  contribuzioni
figurative per i periodi di malattia, per i periodi di  maternita'  e
per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970,
n.  300,  e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e
11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi  di
maternita',   revisione  dei  criteri  di  accredito  figurativo,  in
costanza  di  rapporto  lavorativo,   escludendo   che   l'anzianita'
contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
     b)   conferma   della   copertura  assicurativa  prevista  dalla
previgente disciplina per casi di disoccupazione;
     c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico
dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione
del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni  per  la
durata  massima  di  tre  anni; nei casi di formazione professionale,
studio e ricerca e per le tipologie di inserimento  nel  mercato  del
lavoro  ove  non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
assicurativi, nei casi di lavori  discontinui,  saltuari,  precari  e
stagionali  per  i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi
assicurativi.
   40. Per i  trattamenti  pensionistici  determinati  esclusivamente
secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi
di accredito figurativo:
     a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza
dei  figli  fino  al  sesto  anno di eta' in ragione di centosettanta
giorni per ciascun figlio;
     b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto  anno
di  eta',  al  coniuge  e  al  genitore  purche' conviventi, nel caso
ricorrano le  condizioni  previste  dall'articolo  3  della  legge  5
febbraio   1992,   n.  104,  per  la  durata  di  venticinque  giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo  complessivo  di  ventiquattro
mesi;
     c)  a  prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla  lavoratrice
un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di
vecchiaia  di  cui  al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e
nel  limite  massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo
la lavoratrice puo' optare  per  la  determinazione  del  trattamento
pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata
tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due
anni in caso di tre o piu' figli.
   41.  La  disciplina  del  trattamento  pensionistico  a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del  regime
dell'assicurazione  generale  obbligatoria e' estesa a tutte le forme
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di  soli
figli   di   minori   eta',   studenti,  ovvero  inabili,  l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per  cento  limitatamente
alle  pensioni  ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge.  Gli  importi   dei   trattamenti
pensionistici  ai  superstiti  sono  cumulabili  con  i  redditi  del
beneficiario,  nei  limiti  di  cui  all'allegata   tabella   F.   Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma
con  la  pensione  ai  superstiti  ridotta  non  puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso  soggetto  qualora  il
reddito  risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il  reddito  posseduto  si  colloca.  I
limiti  di  cumulabilita'  non  si  applicano qualora il beneficiario
faccia parte di  un  nucleo  familiare  con  figli  di  minore  eta',
studenti  ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al
primo periodo del presente comma.  Sono  fatti  salvi  i  trattamenti
previdenziali  piu'  favorevoli  in godimento alla data di entrata in
vigore  della  presente   legge   con   riassorbimento   sui   futuri
miglioramenti.
   42.  All'assegno  di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di
cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal  cumulo  dei
redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque
inferiore  a  quello  che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente
precedente quella nella quale il reddito  posseduto  si  colloca.  Le
misure  piu'  favorevoli  per  i  trattamenti  in essere alla data di
entrata in vigore  della  presente  legge  sono  conservate  fino  al
riassorbimento con i futuri miglioramenti.
   43.  Le  pensioni  di  inabilita',  di  reversibilita' o l'assegno
ordinario  di  invalidita'  a  carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria   per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,
liquidati  in  conseguenza  di  infortunio  sul  lavoro  o   malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per  lo  stesso  evento  invalidante,  a  norma del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu'  favorevoli
in  godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
   44.  E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, un  Nucleo  di  valutazione  della  spesa
previdenziale  con compiti di osservazione e di controllo dei singoli
regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema
previdenziale  obbligatorio,  delle  dinamiche  di  correlazione  tra
attivi  e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche
con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione
e  verifica   in   funzione   della   stabilizzazione   della   spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
     a)  ad  informare  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale sulle vicende gestionali che possono interessare  l'esercizio
di poteri di intervento e vigilanza;
     b)   a   riferire  periodicamente  al  predetto  Ministro  sugli
andamenti  gestionali  formulando,   se   del   caso,   proposte   di
modificazioni normative;
     c)  a  programmare  ed  organizzare ricerche e rilevazioni anche
mediante acquisizione di dati e informazioni  presso  ciascuna  delle
gestioni;
     d)  a  predisporre  per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma 46
relazioni in ordine agli aspetti  economico-finanziari  e  gestionali
inerenti al sistema pensionistico pubblico;
     e)  a  collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione
del conto della previdenza di  cui  all'articolo  65,  comma  1,  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
     f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
   45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non
piu'  di  quindici  membri  che  abbiano  particolare  competenza   e
specifica  esperienza  in  materia  previdenziale nei diversi profili
giuridico  ed  economico-statistico-attuariale,  nominati,   per   un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro.  IL   Nucleo   e'   composto   da   magistrati
amministrativi  e  contabili  di cui uno in veste di coordinatore, da
personale appartenente  ai  ruoli  dei  professori  universitari,  da
personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche
ad  ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche'
da esperti, in numero non superiore a cinque, non  appartenenti  alle
categorie  predette;  i  componenti del Nucleo sono collocati, ove ne
venga fatta richiesta dal Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni
di  provenienza,  senza  avere  diritto  ad  ulteriori  compensi. Con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
organizzative e  di  funzionamento  del  Nucleo  di  valutazione,  la
remunerazione  dei  membri medesimi in armonia con i criteri correnti
per   la   determinazione   dei   compensi   per  attivita'  di  pari
qualificazione professionale, il numero  e  le  professionalita'  dei
dipendenti  appartenenti  al  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo medesimo anche attraverso  l'istituto  del  distacco.  Per  il
funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti, e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  1.500 milioni annue a decorrere dal
1996. Al relativo onere, per  gli  anni  1996  e  1997,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento   relativo   al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per l'anno 1995.
   46.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,
con periodicita' biennale, al Parlamento sugli  aspetti  economico  -
finanziari  ed  attuativi  inerenti alla riforma previdenziale recata
dalla presente legge.
                               Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
       obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
                               Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
       obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
           Nota all'art. 1, comma 1:
            - L'art. 38 della Costituzione cosi' recita:
             "Art. 38.- Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
          dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
          all'assistenza sociale.
             I  lavoratori  hanno  diritto  che  siano  preveduti  ed
          assicurati  mezzi  adeguati  alle  loro esigenze di vita in
          caso di  infortunio,  malattia,  invalidita'  e  vecchiaia,
          disoccupazione involontaria.
             Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
          all'avviamento professionale.
             Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
          ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
             L'assistenza privata e' libera"
           Note all'art. 1, comma 2:
            - Il testo dell'art. 3 dello statuto speciale della Valle
          d'Aosta adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
          n. 4, cosi' recita:
             "Art.  3.-  La  Regione  ha la potesta' di emanare norme
          legislative di integrazione e  di  attuazione  delle  leggi
          della   Repubblica,   entro  i  limiti  indicati  nell'art.
          precedente, per adattarle alle condizioni regionali,  nelle
          seguenti materie:
               a) industria e commercio;
               b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
               c)  espropriazione per pubblica utilita' per opere non
          a carico dello Stato;
               d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche
          ad uso idroelettrico;
               e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
               f) finanze regionali e comunali;
               g) istruzione materna, elementare e media;
               h) previdenza e assicurazioni sociali;
               i) assistenza e beneficenza pubblica;
               l)   igiene   e   sanita',  assistenza  ospedaliera  e
          profilattica;
               m) antichita' e belle arti;
               n) annona;
               o) assunzione di pubblici servizi."
            - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis dello  statuto
          speciale  della Valle d'Aosta, introdotto dall'art. 3 della
          legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
             "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno  o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
             Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una
          commissione paritetica composta  da  sei  membri  nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso".
           Note all'art. 1, comma 3:
            -  Il  testo  dell'art.  1,  commi  1 e 2, della legge 23
          dicembre 1994, n. 725 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 1995) e' il seguente:
             "Art. 1.- 1. Per l'anno  1995,  il  limite  massimo  del
          saldo  netto  da finanziare resta determinato in termini di
          competenza in lire  156.700  miliardi,  al  netto  di  lire
          11.375  miliardi  per  regolazioni  debitorie. Tenuto conto
          delle  operazioni  di  rimborso  di  prestiti,  il  livello
          massimo  del ricorso al mercato finanziario di cui all'art.
          11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  come  sostituito
          dall'art.  5  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362- ivi
          compreso  l'indebitamento   all'estero   per   un   importo
          complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad
          interventi  non  considerati nel bilancio di previsione per
          il 1995- resta fissato, in termini di competenza,  in  lire
          372.550 miliardi per l'anno finanziario 1995.
             2.  Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo
          netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
          vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, a
          determinato, rispettivamente, in lire 170.350  miliardi  ed
          in  lire 167.450 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi
          per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la regolazione  in
          titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso
          al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 394.250
          miliardi  ed  in  lire  322.150  miliardi.  Per il bilancio
          programmatico degli anni 1996 e 1997, il limite massimo del
          saldo netto da finanziare e' determinato,  rispettivamente,
          in  lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi ed il
          livello massimo  del  ricorso  al  mercato  e  determinato,
          rispettivamente,  in  lire  371.400  miliardi  ed  in  lire
          289.000 miliardi".
            - Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre
          1994, n.  724 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica) e' il seguente:
           "Art.  13.-  (Disposizioni  in materia di pensionamenti di
          anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi  ed
          esclusivi).-
          1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1995  nei  confronti dei
          lavoratori  dipendenti  privati  e  pubblici,  nonche'  dei
          lavoratori  autonomi,  e'  sospesa  l'applicazione  di ogni
          disposizione  di  legge,   di   regolamento,   di   accordi
          collettivi   che   preveda   il   diritto   a   trattamenti
          pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il
          pensionamento di vecchiaia, ovvero per  il  collocamento  a
          riposo   d'ufficio  in  base  ai  singoli  ordinamenti.  La
          sospensione opera fino alla data di entrata  in  vigore  di
          specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema
          previdenziale  e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale
          provvedimento, unitamente  alla  predetta  disposizione  di
          sospensione,  dovra' essere idoneo ad assicurare effetti di
          contenimento:
               a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748
          miliardi  per  l'anno  1995,  comprensivi  di  lire   1.088
          miliardi  di cui all'art.  21, lire 258 miliardi per l'anno
          1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
               b) del fabbisogno di cassa  del  settore  statale:  di
          almeno  lire  5.107  miliardi  per  l'anno 1995, lire 4.808
          miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi  per  l'anno
          l997".
            - La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca "Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio". Il comma 5 dell'art. 11-ter e' il seguente:  "5.
          Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la
          relazione  di  cui  ai  commi  2  e  3  contiene  un quadro
          analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno   decennali,
          riferite   all'andamento   delle   variabili  collegate  ai
          soggetti beneficiari. Per le  disposizioni  legislative  in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario,  sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti  pubblici  omologabili.  Per   le   disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti al settore  pubblico  allargato  la  relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati".
           Nota all'art. 1, comma 4:
            -  Il  testo  del  decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
          coordinato con la legge di conversione 22  marzo  1995,  n.
          85,  recante:  "Misure  urgenti  per  il  risanamento della
          finanza pubblica e per l'occupazione nelle  aree  depresse"
          e'  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n. 69 del 23 marzo
          1995.
           Nota all'art. 1, comma 5:
            - L'art. 3 della legge n. 468/1978, cosi' recita:
             "Art. 3.- 1. Entro il 15 maggio di ogni anno, il Governo
          presenta  al  Parlamento,   ai   fini   delle   conseguenti
          deliberazioni,     il     documento    di    programmazione
          economico-finanziaria che definisce la manovra  di  finanza
          pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
             2.       Nel       documento      di      programmazione
          economico-finanziaria, premessa la valutazione  puntuale  e
          motivata   degli   andamenti   reali   e   degli  eventuali
          scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei  precedenti
          documenti  di  programmazione economico-finanziaria e della
          evoluzione    economica-finanziaria    internazionale    in
          particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
               a)  i  parametri  economici  essenziali utilizzati per
          identificare l'evoluzione dei flussi del  settore  pubblico
          allargato  a  "politiche  invariate", intendendosi con tale
          termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti
          dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei  servizi
          da   assicurare   alla   collettivita'   e,  per  la  parte
          discrezionale, la  costanza  dei  comportamenti  tenuti  in
          passato dalle amministrazioni;
               b)  gli  obiettivi  macroeconomici  ed  in particolare
          quelli   relativi   allo    sviluppo    del    reddito    e
          dell'occupazione;
               c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini
          di  rapporto  al prodotto interno lordo, del fabbisogno del
          settore statale  e  del  fabbisogno  del  settore  pubblico
          allargato,  al  netto  e  al  lordo  degli interessi, e del
          debito del settore statale e del settore pubblico allargato
          per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
               d) gli obiettivi, coerenti  con  quelli  di  cui  alle
          precedenti  lettere  b) e c), di fabbisogno complessivo, di
          disavanzo  corrente  del  settore  statale  e  del  settore
          pubblico  allargato,  al  lordo e al netto degli interessi,
          per ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,
          e   gli   eventuali   scostamenti  rispetto  all'evoluzione
          tendenziale dei flussi della finanza pubblica di  cui  alla
          precedente lettera a), e le relative cause;
               e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e
          delle  spese del bilancio di competenza dello Stato e delle
          aziende autonome  e  degli  enti  pubblici  ricompresi  nel
          settore  pubblico allargato per il periodo cui si riferisce
          il bilancio pluriennale;
               f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore,
          collegati alla manovra di finanza pubblica per  il  periodo
          compreso   nel   bilancio  pluriennale,  necessari  per  il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  alle   precedenti
          lettere  b), c) e d)  del rispetto delle regole di cui alla
          lettera   e),   con  valutazione  di  massima  dell'effetto
          economico-finanziario  attribuito   a   ciascun   tipo   di
          intervento in rapporto, all'andamento tendenziale.
             3. Il documento di programmazione economico-finanziaria,
          sulla  base di quanto definito al comma 2, indica i criteri
          ed i parametri per la formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale.
             4.  Il documento di programmazione economico-finanziaria
          indica i disegni di legge collegati, di  cui  al  comma  1,
          lettera  c), dell'art.   1-bis, evidenziando il riferimento
          alle regole e agli indirizzi cui alle lettere e) e  f)  del
          precedente comma 2".
           Nota all'art. 1, comma 14:
            -  La  legge  12  giugno  1984,  n.  222 (Revisione della
          disciplina della invalidita' pensionabile) e' pubblicata in
          Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984.
           Note all'art. 1, comma 15:
            - Il comma 3 dell'art. 2 della legge  n.  222/1984  cosi'
          recita:
             "3.   La   pensione   di   inabilita',   reversibile  ai
          superstiti,  e'  costituita  dall'importo  dell'assegno  di
          invalidita',  non  integrato  ai  sensi del terzo comma del
          precedente articolo, calcolato secondo le norme  in  vigore
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti
          ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori  autonomi,  e
          da  una  maggiorazione  determinata  in  base  ai  seguenti
          criteri:
               a)   per   l'iscritto   nell'assicurazione    generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti, la  maggiorazione  e'
          pari  alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello
          che gli sarebbe  spettato  sulla  base  della  retribuzione
          pensionabile,   considerata  per  il  calcolo  dell'assegno
          medesimo con una anzianita' contributiva  aumentata  di  un
          periodo  pari  a  quello compreso tra la data di decorrenza
          della pensione  di  inabilita'  e  la  data  di  compimento
          dell'eta'  pensionabile.  In  ogni  caso, non potra' essere
          computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
               b)  per  l'iscritto  nelle   gestioni   speciali   dei
          lavoratori  autonomi,  la  misura  della  maggiorazione  e'
          costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita'  e
          quello  che  gli  sarebbe  spettato al compimento dell'eta'
          pensionabile, considerando il periodo compreso tra la  data
          di  decorrenza  della  pensione  di inabilita' e la data di
          compimento  di  detta  eta'  coperto  da  contribuzione  di
          importo  corrispondente  a  quello  stabilito  nell'anno di
          decorrenza della pensione per i lavoratori  autonomi  della
          categoria   alla   quale   l'assicurato   ha   contribuito,
          continuativamente o prevalentemente,  nell'ultimo  triennio
          di lavoro autonomo".
            -  Il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per  il  riordinamento  del
          sistema  previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
          norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n.  421)  e'
          il  seguente:  "5.  Ai  fini  del  calcolo  dei trattamenti
          pensionistici di cui al presente articolo, le  retribuzioni
          di cui all'art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n.
          297,  e i redditi di cui all'art. 5, comma 6, e all'art. 8,
          comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati
          in misura corripondente alla variazione, tra l'anno  solare
          di  riferimento  e  quello  precedente  la decorrenza della
          pensione, dell'indice  annuo  dei  prezzi  al  consumo  per
          famiglie  di  operai  ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai
          predetti  redditi  e  retribuzioni  si  applica altresi' un
          aumento di un punto percentuale per ogni anno solare  preso
          in  considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e
          dei redditi pensionabili".
           Note all'art. 1, comma 17:
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  n.    503/1992  e' il seguente: "3. In fase di
          prima applicazione delle disposizioni di cui  al  comma  2,
          per  le  pensioni  da  liquidare con decorrenza nel periodo
          compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre  2001,  le
          settimane  di  riferimento,  ai  fini  della determinazione
          della retribuzione  pensionabile,  sono  costituite  da  un
          numero  di  260  settimane  aumentato  del 50 per cento del
          numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio  1993  e
          la  data  di  decorrenza della pensione, con arrotondamento
          per difetto".
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo  n.    503/1992  e' il seguente: "3. In fase di
          prima applicazione delle disposizioni di cui  al  comma  2,
          per  le  pensioni  delle  forme  sostitutive  ed  esclusive
          dell'assicurazione generale  obbligatoria  da  liquidare  a
          decorrere  dal 1 gennaio 1993, il periodo di riferimento e'
          incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la
          predetta data e quella di decorrenza della  pensione,  fino
          al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni".
           Note all'art. 1, comma 25:
            -  L'art.  5  del  decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
          livelli occupazionali) e' il seguente:
             "Art.  5.- I lavoratori che siano disponibili a svolgere
          attivita' ad orario inferiore rispetto a  quello  ordinario
          previsto  dai  contratti collettivi di lavoro o per periodi
          predeterminati  nel  corso  della  settimana,  del  mese  o
          dell'anno  possono  chiedere di essere iscritti in apposita
          lista  di  collocamento.  L'iscrizione  nella   lista   dei
          lavoratori  a  tempo  parziale  non  e'  incompatibile  con
          l'iscrizione nella  lista  ordinaria  di  collocamento.  Il
          lavoratore  che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale
          puo' chiedere  di  mantenere  l'iscrizione  nella  prima  o
          seconda  classe  della  lista ordinaria nonche' nella lista
          dei lavoratori a tempo parziale.
             2.  II  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale   deve
          stipularsi  per iscritto. In esso devono essere indicate le
          mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento  al
          giorno,  alla  settimana,  al  mese  e  all'anno. Copia del
          contratto  deve  essere  inviata  entro  trenta  giorni  al
          competente ispettorato provinciale del lavoro.
             3.  I  contratti  collettivi,  anche  aziendali, possono
          stabilire:
               a) il numero percentuale dei  lavoratori  che  possono
          essere  impiegati  a  tempo parziale rispetto al numero dei
          lavoratori a tempo pieno;
               b)  le  mansioni  alle  quali  possono  essere adibiti
          lavoratori a tempo parziale;
               c)  le  modalita'  temporali  di   svolgimento   delle
          prestazioni a tempo parziale.
          3-bis.  In caso di assunzione di personale a tempo pieno e'
          riconosciuto il diritto di  precedenza  nei  confronti  dei
          lavoratori  con  contratto  a tempo parziale, con priorita'
          per coloro che, gia'  dipendenti,  avevano  trasformato  il
          rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
             4.  Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di
          cui al precedente comma 3, espressamente  giustificata  con
          riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata
          la  prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di
          lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai  sensi
          del precedente comma 2.
             5.  La retribuzione minima oraria da assumere quale base
          di  calcalo  dei  contributi  previdenziali  dovuti  per  i
          lavoratori  a  tempo  parziale  e'  pari  ad  un  sesto del
          minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto legge 12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
             6.  Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo
          parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
          prestazione lavorativa settimanale di durata non  inferiore
          al  minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le
          ore  prestate  in  diversi  rapporti  di  lavoro.  In  caso
          contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
          giornate  di  lavoro effettivamente prestate, qualunque sia
          il numero delle ore lavorate nella giornata.
             7.  Qualora  non  si   possa   individuare   l'attivita'
          principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico
          delle  norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.  797,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  gli  assegni
          familiari  sono  corrisposti   direttamente   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale.
             8.  Il  secondo comma dell'art. 26 del testo unico delle
          norme sugli assegni familiari, approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e'
          sostituito dal seguente:
              "Il contributo, non e' dovuto per i lavoratori cui  non
          spettano gli assegni a norma dell'art. 2".
             9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione
          tabellare    prevista    dalla    contrattazione   per   il
          corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
            10. Su accordo delle parti risultante  da  atto  scritto,
          convalidato  dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il
          lavoratore interessato, e' ammessa, fermo  restando  quanto
          previsto  dai    commi  2, 3 e 3-bis, la trasformazione del
          rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto  di  lavoro  a
          tempo parziale.
             11.  Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
          tempo pieno in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  e
          viceversa,  ai fini della determinazione dell'ammontare del
          trattamento di pensione si computa per intero  l'anzianita'
          relativa   ai   periodi   di   lavoro   a   tempo  pieno  e
          proporzionalmente    all'orario    effettivamente    svolto
          l'anzianita'   inerente   ai  periodi  di  lavoro  a  tempo
          parziale. La predetta disposizione trova  applicazione  con
          riferimento  ai  periodi  di lavoro successivi alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.
             12.   Ai   fini   della   qualificazione   dell'azienda,
          dell'accesso  a  benefici  di   carattere   finanziario   e
          creditizio  previsti  dalle  leggi,  nonche'  dalla legge 2
          aprile 1968, n. 482, i lavoratori  a  tempo  parziale  sono
          computati   nel   numero  complessivo  dei  dipendenti,  in
          proporzione all'orario svolto riferito alle ore  lavorative
          ordinarie   effettuate   nell'azienda,  con  arrotondamento
          all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di
          quello normale.
             13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori
          a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al
          precedente comma 3 e' tenuto al pagamento, a  favore  della
          gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000
          per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
             14.   Il   datore   di   lavoro  che  contravvenga  alla
          disposizione di cui al precedente comma 4  e'  assoggettato
          alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13.
          Il   datore  di  lavoro  che  contravvenga  all'obbligo  di
          comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto  al
          pagamento,    a    favore    della   gestione   contro   la
          disoccupazione, della somma di L. 300.000.
             15. Le disposizioni di  cui  ai  presente  articolo  non
          trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.
             16.  A  decorrere dal periodo di paga in corso alla data
          del 1 gennaio 1984 per i lavoratori  occupati  nei  settori
          indicati  nel  successivo  comma  17 in attivita' ad orario
          ridotto, non superiore  alle  quattro  ore  giornaliere,  i
          quali  non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma
          dei commi precedenti,  il  limite  minimo  di  retribuzione
          giornaliera  indicato  al  comma  1 dell'art. 7 del decreto
          legge  12  settembre   1983,   n.   463,   convertito   con
          modificazioni,  nella  legge  11  novembre 1983, n. 638, e'
          fissato nella misura  del  4  per  cento  dell'importo  del
          trattamento  minimo  mensile di pensione a carico del Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti in vigore al  1  gennaio  di
          cascun anno.
             17.  Le  disposizioni  di  cui al precedente comma 16 si
          applicano ai seguenti settori:
               a) istruzione ed educazione scolare e  prescolare  non
          statale;
               b)  assistenza  sociale  svolta da istituzioni sociali
          assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di  beneficenza
          ed assistenza;
               c)   attivita'   di  culto,  formazione  religiosa  ed
          attivita' similari;
               d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
               e) credito, per il solo personale ausiliario;
               f)    servizio    di    pulizia,    disinfezione     e
          disinfestazione;
               g)  proprietari  di  fabbricati, per il solo personale
          addetto alla  pulizia  negli  stabili  adibiti  ad  uso  di
          abitazione od altro uso.
             18.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  puo'  essere  disposta  l'applicazione
          delle  disposizioni  di cui al precedente comma 16 ad altri
          settori in cui l'attivita' lavorativa e' caratterizzata  da
          un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.
             19.  Con  la  medesima  decorrenza, di cui al precedente
          comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali  sono
          stabiliti  salari  medi  convenzionali, il limite minimo di
          retribuzione giornaliera di cui al comma 1, dell'art. 7 del
          predetto decreto legge non puo' essere inferiore al  5  per
          cento   dell'importo  del  trattamento  minimo  mensile  di
          pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti
          in vigore dal 1 gennaio di ciascun anno.
             20.  In  attesa  del riordino generale della materia nel
          settore dell'istruzione prescolare, non trova  applicazione
          nel  settore  stesso la disposizione contenuta nell'art. 7,
          comma 1, ultimo periodo, del  decreto  legge  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
          novembre  1983,  n. 638. La disposizione del presente comma
          ha effetto dal periodo di paga in corso  alla  data  del  1
          gennaio 1984".
           Nota all'art. 1, comma 27:
            - Il comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre  1993,
          n.  537  (Interventi  correttivi di finanza pubblica) e' il
          seguente: "16.  Con  effetto  dal  1  gennaio  1994,  fermi
          restando  i  requisiti  concessivi prescritti dalla vigente
          normativa in materia di pensionamento  anticipato  rispetto
          all'eta'  stabilita  per  la cessazione dal servizio ovvero
          per il collocamento a riposo d'ufficio,  nei  confronti  di
          coloro  che conseguono il diritto a pensione anticipata con
          un'anzianita' contributiva inferiore a  trentacinque  anni,
          escluse   le   cause   di   cessazione   dal  servizio  per
          invalidita',    l'importo    del    relativo    trattamento
          pensionistico,   ivi   compresa   l'indennita'  integrativa
          speciale, e' ridotto in proporzione agli anni  mancanti  al
          raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo
          le percentuali di cui alla allegata tabella A".
           Nota all'art. 1, comma 30:
            - L'art. 13 della legge n. 724/1994 e' il seguente:
             "Art.  13  (Disposizioni  in materia di pensionamenti di
          anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi  ed
          esclusivi).    -  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1995 nei
          confronti dei lavoratori  dipendenti  privati  e  pubblici,
          nonche'  dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'applicazione
          di ogni disposizione di legge, di regolamento,  di  accordi
          collettivi   che   preveda   il   diritto   a   trattamenti
          pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il
          pensionamento di vecchiaia, ovvero per  il  collocamento  a
          riposo   d'ufficio  in  base  ai  singoli  ordinamenti.  La
          sospensione opera fino alla data di entrata  in  vigore  di
          specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema
          previdenziale  e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale
          provvedimento, unitamente  alla  predetta  disposizione  di
          sospensione,  dovra' essere idoneo ad assicurare effetti di
          contenimento:
               a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748
          miliardi  per  l'anno  1995,  comprensivi  di  lire   1.088
          miliardi  di cui all'art.  21, lire 258 miliardi per l'anno
          1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
               b) del fabbisogno di cassa  del  settore  statale:  di
          almeno  lire  5.107  miliardi  per  l'anno 1995, lire 4.808
          miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi  per  l'anno
          1997.
             2.  Qualora  entro  la  data  del 30 giugno 1995 non sia
          stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del
          sistema previdenziale di cui al comma 1;  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro, da emanarsi entro 30 giorni
          dalla  predetta  data e con effetto dal 1 luglio 1995, sono
          aumentate,  in  misura  tale  da  assicurare  gli   effetti
          finanziari di cui al comma 1:
               a)  le  aliquote  contributive  a carico dei datori di
          lavoro e dei lavoratori dipendenti del  settore  privato  e
          pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per
          l'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti ed alle forme
          di previdenza esclusive, sostitutive ed  esonerative  della
          medesima;
               b)  le  aliquote  contributive  dovute, ai sensi della
          legge 2 agosto 1990, n. 233,  dai  soggetti  iscritti  alle
          gestioni  previdenziali  degli  artigiani,  degli esercenti
          attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri  e
          coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
             3.   Le   disposizioni   in   materia   di   sospensione
          dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' non
          si applicano: nei  casi  di  cessazione  dal  servizio  per
          invalidita' derivanti o meno da causa di servizio; nei casi
          di  pensionamento  anticipato,  specificamente  previsti da
          norme  derogatorie,  connessi  ad  esuberi  strutturali  di
          manodopera;  nei  casi  di  trattamento  di cui all'art. 7,
          commi 6 e  7,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive  integrazioni;  nei confronti dei lavoratori che
          possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore
          a quaranta anni, ovvero l'anzianita'  contributiva  massima
          prevista dall'ordinamento di appartenenza.
             4.   Le  disposizioni  del  comma  3  non  si  applicano
          altresi':
               a) per i lavoratori  dipendenti  del  settore  privato
          che,   in   possesso   dei   requisiti   di  legge  per  il
          pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il
          30 settembre 1994 come attestato dalla  certificazione  del
          datore  di  lavoro  di  cui  alla  successiva  lettera  b),
          sempreche'  dalla  predetta  data  non  prestino  attivita'
          lavorativa.  Tale  ultima  condizione  deve risultare dalla
          documentazione agli atti degli enti  di  previdenza,  o  in
          mancanza,    dalla    dichiarazione    di   responsabilita'
          dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio
          1968, n. 15, e  successive  modificazioni,  all'atto  della
          presentazione della domanda di pensionamento anticipato;
               b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che
          hanno  presentato  ai rispettivi enti di previdenza domanda
          di pensionamento  anticipato  in  data  antecedente  al  28
          settembre  1994  e  che, in possesso dei requisiti di legge
          per il pensionamento anticipato, siano cessati  dal  lavoro
          entro  il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine
          anzidetto deve risultare  dalla  documentazione  agli  atti
          degli  enti  di previdenza ed essere certificata dal datore
          di    lavoro    mediante    espressa    dichiarazione    di
          responsabilita';
               c)   per   i   lavoratori  ammessi  alla  prosecuzione
          volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994,  nonche'
          per  i  lavoratori  per i quali a tale data sia in corso il
          periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto
          di lavoro, sempreche' la comunicazione di preavviso risulti
          certificata   dal   datore   di  lavoro  mediante  espressa
          dichiarazione di responsabilita';
               d) per i  lavoratori  dipendenti  da  imprese  cui  e'
          concesso   il  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'art.
          5 della legge  20  maggio  1975,  n.    164,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, anteriormente alla data del
          31 dicembre 1994;
               e) per i lavoratori che fruiscono  alla  data  del  28
          settembre   1994   dell'indennita'   di  mobilita',  ovvero
          collocati in  mobilita'  in  base  alle  procedure  avviate
          antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24
          della   legge   23   luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni;
               f) per i lavoratori dipendenti dagli enti  di  cui  al
          decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,  n.  71,  e  al
          decreto-legge  28  ottobre  1994,  n. 602; per i lavoratori
          dipendenti da altri  enti  o  imprese  per  i  quali  siano
          avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti
          da specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti
          degli  enti  locali  per  i  quali  sia  stato approvato il
          bilancio riequilibrato da parte del Ministero  dell'interno
          ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 1989, n. 144, e
          dell'art. 21 del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
          n. 68;
               g) ai lavoratori privi di vista.
             5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3  e  4  e  fermo
          restando   quanto  previsto  dal  comma  10,  i  lavoratori
          dipendenti  privati  e  pubblici,  nonche'   i   lavoratori
          autonomi,  che  abbiano  presentato  entro  la  data del 28
          settembre 1994 la domanda di pensionamento  di  anzianita',
          accettata,   ove   previsto,   entro   la   medesima   data
          dall'amministrazione di  appartenenza,  possono,  ancorche'
          riammessi    in   servizio,   conseguire   un   trattamento
          pensionistico secondo quanto previsto dal comma  6  con  le
          conseguenti decorrenze:
               a)  da  1  luglio  1995,  qualora al 28 settembre 1994
          abbiano maturato un'anzianita' contributiva o  di  servizio
          non inferiore a 37 anni;
               b)  dal  1  gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994
          abbiano maturato un'anzianita' contributiva o  di  servizio
          non inferiore a 31 anni;
               c)  dal  1  gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994
          abbiano maturato un'anzianita' contributiva o  di  servizio
          fino a 30 anni;
             6.   Ai  trattamenti  pensionistici  di  anzianita'  dei
          lavoratori di cui al comma 5 continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni   dell'art.  11,  comma  16,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, se piu' favorevoli rispetto a quelli
          in vigore alla data di decorrenza della prestazione.
             7.  Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il
          requisito   contributivo   massimo   utile   previsto   nei
          rispettivi  ordinamenti antecedentemente alle date indicate
          alle lettere   a),  b)  e  c)  del  medesimo  comma  5,  il
          trattamento  pensionistico  e' attribuito con la decorrenza
          eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista
          dagli ordinamenti predetti in materia di  decorrenza  delle
          pensioni di anzianita'.
             8.  Per  i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' fatta
          salva la possibilita' di revocare, entro  30  giorni  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, le domande
          di  pensionamento  ancorche'  accettate   dagli   enti   di
          appartenenza.   Nei   casi   di   domande  di  riammissione
          presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro
          che siano cessati dal servizio dalla data del 28  settembre
          1994  la  riammissione avviene con la qualifica rivestita e
          con  l'anzianita'  di  servizio   maturata   all'atto   del
          collocamento  a  riposo  e con esclusione di ogni beneficio
          economico  e  di  carriera  eventualmente   attribuito   in
          connessione   al  collocamento  a  riposo.  Il  periodo  di
          interruzione per cessazione dal  servizio  non  ha  effetti
          sulla   continuita'   del   rapporto  di  impiego  e  viene
          considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente
          a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario
          o in licenza speciale o ad altro analogo istituto  previsto
          dalle norme dei singoli ordinamenti.
             9.  Le  disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994,
          n. 654, sono abrogate fermi  restando  la  validita'  degli
          atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e
          i  rapporti  giuridici sorti in base al decreto medesimo ed
          al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
             10. I  lavoratori  dipendenti  privati  e  pubblici,  in
          possesso  alla  data  del 31 dicembre 1993 del requisito di
          trentacinque anni di contribuzione,  possono  conseguire  i
          trattamenti  pensionistici  anticipati  di cui al comma 1 a
          partire dal 1 gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          entro il limite massimo di onere di lire 500  miliardi  per
          l'anno  1995.  In  sede  di  definizione  del provvedimento
          legislativo di riordino  di  cui  al  comma  1  ovvero  del
          decreto  di  cui  al  comma 2 si terra' conto degli effetti
          derivanti dal presente comma".
           Note all'art. 1, comma 31:
            - Per il testo del comma 5 dell'art. 13. della  legge  n.
          724/1994, si veda in nota al comma 30.
            -  Per  il testo del comma 10 dell'art. 13 della legge n.
          724/1994, si veda in nota al comma 30.
           Note all'art. 1, comma 32:
            -  I  commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991,
          n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro) sono i
          seguenti:
             "6. Nelle aree di cui al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita'  entro  la  data  del  31  dicembre  1992, che al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
             7. Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1 gennaio 1991 della societa' non operative  della
          Societa'  di  Gestione  e  Partecipazioni  industriali  Spa
          (GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde
          dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
          mobilita'  non  puo'  essere  corrisposta  per  un  periodo
          superiore a dieci anni".
            -  Il  testo  della  lettera  e) del comma 4 dell'art. 13
          della legge n. 724/1994 e' il seguente:
             "4.  Le  disposizioni  del  comma  3  non  si  applicano
          altresi':
           a)-d) (omissis);
               e)  per  i  lavoratori  che fruiscano alla data del 28
          settembre  1994  dell'indennita'   di   mobilita',   ovvero
          collocati  in  mobilita'  in  base  alle  procedure avviate
          antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni".
            - L'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
          degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia di
          sicurezza sociale) cosi' recita:
             "Art. 18.- Per gli iscritti alla gestione speciale per i
          lavoratori delle miniere, cave torbiere che  siano  addetti
          complessivamente,  anche  se con discontinuita', per almeno
          15  anni  a  lavori  di   sotterraneo,   i   requisiti   di
          assicurazione e di contribuzione di cui a punti a) e b) del
          primo  comma  dell'art.  22  della  presente  legge possono
          essere perfezionati con la maggiorazione di  anzianita'  di
          cui  al terzo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente
          della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo  di
          5 anni.
             Al  fine  di  comprovare l'effettivo espletamento dei 15
          anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato  deve  esibire
          idonea  documentazione  dalla  quale risultino i periodi di
          lavoro   in   sotterraneo,   coperti    da    contribuzione
          nell'assicurazione    generale   obbligatoria,   effettuati
          anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi successivi a tale
          data debbono essere comprovati mediante le speciali  marche
          di cui all'art. 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
             La  pensione di cui al primo comma del presente articolo
          e' posta a carico della gestione  speciale  dei  lavoratori
          delle  miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto
          dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
             Al compimento del 55 anno di  eta',  l'interessato  puo'
          ottenere,  a  domanda,  la  pensione anticipata di cui alla
          legge 5 gennaio 1960, n.   5,  e  successive  modificazioni
          calcolata  sulla  base  dell'anzianita'  contributiva fatta
          valere nell'assicurazione generale obbligatoria  maggiorata
          di  un  periodo  pari  a  quello  compreso  tra  la data di
          decorrenza di detta pensione ed il compimento del  60  anno
          di  eta'.  Nel caso che la pensione cosi' calcolata risulti
          di importo inferiore a  quello  gia'  in  pagamento,  viene
          mantenuto   in   favore   del   pensionato  il  trattamento
          pensionistico in atto.
             A decorrere dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello  nel  quale il lavoratore compie il 60 anno di eta',
          la pensione di cui al primo  comma  del  presente  articolo
          viene  riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al
          quarto, quinto e sesto comma dell'art. 33 del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le
          modifiche e integrazioni apportate  dalla  presente  legge.
          Qualora     l'anzianita'    contributiva,    effettiva    e
          convenzionale,  sulla  cui  base  e'  stata  liquidata   la
          pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore
          all'anzianita'  contributiva fatta valere dal lavoratore al
          compimento del 60 anno di eta', la  pensione  e'  liquidata
          sulla  base  di  quest'ultima  anzianita';  resta  fermo il
          disposto di cui al sesto comma dell'art.   33  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.  488".
            -  L'art.  13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992,
          n.  257  (Norme  relative  alla   cessazione   dell'impiego
          dell'amianto) e' il seguente:
             "6.  Per  i  lavoratori  delle  miniere  o delle cave di
          amianto il numero di  settimane  coperto  da  contribuzione
          obbligatoria  relativa ai periodi di prestazione lavorativa
          ai fini del conseguimento delle prestazioni  pensionistiche
          e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
             7.   Ai   fini   del   conseguimento  delle  prestazioni
          pensionistiche per i dipendenti delle  imprese  di  cui  al
          comma  1,  anche  se in corso di dismissione o sottoposte a
          procedure fallimentari o  fallite,  che  abbiano  contratto
          malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
          documentate  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  il  numero  di
          settimane  coperto da contribuzione obbligatoria relativa a
          periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
          esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
          di 1,5.
             8.  Ai  fini   del   conseguimento   delle   prestazioni
          pensionistiche     i    periodi    di    lavoro    soggetti
          all'assicurazione   obbligatoria   contro    le    malattie
          professionali    derivanti   dall'esposizione   all'amianto
          gestita  dall'INAIL  quando  superano  i   10   anni   sono
          moltiplicati per il coefficiente di 1,5".
           Nota all'art. 1, comma 33:
            -  Il  comma  2  dell'art.  11 del decreto legislativo n.
          503/1992 cosi' recita: "2. Ulteriori aumenti possono essere
          stabiliti con legge finanziaria in relazione  all'andamento
          dell'economia  e  tenuto  conto degli obiettivi rispetto al
          PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge  23  ottobre
          l992,   n.   421,   sentite   le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
 Nota all'art. 1, comma 34:
            - L'art. 3 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374  (Attuazione
          dell'art.    3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421, recante benefici per le  attivita'  usuranti)
          ora  sostituito,  era  il  seguente:   "Art. 3.- 1. Ai fini
          dell'ammissione al beneficio di  cui  all'art.  2  ed  alla
          copertura dei relativi oneri:
               a)  per  i lavoratori del settore privato, con decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto   con   il   Ministro   del   tesoro,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori    maggiormente    rappresentative   sul   piano
          nazionale, sono  individuate  le  mansioni  particolarmente
          usuranti  all'interno  di ciascuna categoria. Con lo stesso
          decreto e' stabilita, per la copertura del 50 per cento dei
          conseguenti  oneri,  un'aliquota  contributiva   a   carico
          dell'intero settore e, per la copertura del restante 50 per
          cento,   un'aliquota  aggiuntiva  media,  definita  secondo
          criteri   attuariali   riferiti   all'anticipo    dell'eta'
          pensionabile,  per ogni lavoratore addetto alla lavorazione
          particolarmente usurante, limitatamente per  i  periodi  di
          svolgimento  dell'attivita'  medesima. Le predette aliquote
          sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore sulla base
          delle vigenti disposizioni;
               b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS,
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
          organizzazioni  di  categoria  maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale, sono  definite  le  mansioni  ritenute
          particolarmente  usuranti  in  ciascun ambito di attivita'.
          Con lo stesso decreto e' stabilita, per la copertura del 50
          per cento dei conseguenti oneri, un'aliquota contributiva a
          carico di ciascun ambito e; per la copertura  del  restante
          50   per  cento,  un'aliquota  aggiuntiva  media,  definita
          secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo  dell'eta'
          pensionabile,  per ogni lavoratore addetto alla lavorazione
          usurante,  limitatamente  per  i  periodi  di   svolgimento
          dell'attivita'  medesima.  nonche' i termini e le modalita'
          per la verifica ed il controllo in ordine all'espletamento,
          da  parte  dei   lavoratori   medesimi,   delle   attivita'
          particolarmente usuranti;
               c)  per i lavoratori del settore pubblico, con decreto
          del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative  del  settore, sono individuate le mansioni
          particolarmente usuranti per i  singoli  comparti.  Con  lo
          stesso  decreto  e'  stabilita, per la copertura del 50 per
          cento dei conseguenti oneri, un'aliquota  contributiva  per
          ciascun  comparto  e,  per la copertura del restante 50 per
          cento,  un'aliquota  aggiuntiva  media,  definita   secondo
          criteri    attuariali   riferiti   all'anticipo   dell'eta'
          pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla  lavorazione
          usurante,   limitatamente  per  i  periodi  di  svolgimento
          dell'attivita'  medesima.  Tali  contributi  sono  posti  a
          totale carico dei lavoratori.
             2.  Sulle  aliquote  contributive  di cui al comma 1 non
          operano  misure  di  fiscalizzazione  e   di   agevolazione
          comunque denominate".
           Nota all'art. 1, comma 35:
            -  L'art.  2  del  precitato  D.Lgs.  n.  374/1993,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 2.- 1. Per  i  lavoratori  dipendenti  pubblici  e
          privati,   nonche'   per  i  lavoratori  autonomi  iscritti
          all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo,
          nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art. 1,
          il limite di  eta'  pensionabile  previsto  dai  rispettivi
          ordinamenti  previdenziali  e'  anticipato  di due mesi per
          ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino  ad
          un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati.
             Per  i  lavoratori  impegnati  in lavori particolarmente
          usuranti,  per  le  caratteristiche  di  maggior   gravita'
          dell'usura  che  questi  presentano, anche sotto il profilo
          delle aspettative di vita  e  dell'esposizione  al  rischio
          professionale  di  particolare  intensita', viene, inoltre,
          ridotto il limite di anzianita'  contributiva  di  un  anno
          ogni  dieci  di  occupazione  nelle attivita' di cui sopra,
          fino ad un massimo di  ventiquattro  mesi  complessivamente
          considerati.
             2.  Fermo  restando  il  requisito  minimo di un anno di
          attivita' lavorativa continuata  di  cui  al  comma  1,  il
          beneficio  di  cui  al  medesimo  comma  e' frazionabile in
          giornate che sono attribuite sempreche',  in  ciascun  anno
          considerato,  il  periodo  di  attivita'  lavorativa svolta
          abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.
             3. Nei casi in cui i singoli  ordinamenti  previdenziali
          prevedano  anticipazioni dei limiti di eta' pensionabile in
          dipendenza  delle  attivita'  particolarmente  usuranti  si
          applica il trattamento di maggior favore".
           Nota all'art. 1, comma 36:
            -  Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (Attuazione dell'art.
          3, comma 1, lettera f), della legge  23  ottobre  1992,  n.
          421,   recante  benefici  per  le  attivita'  usuranti)  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224  del  23  settembre
          1993.
           Nota all'art. 1, comma 37:
            -  Per  il  titolo  del  D.Lgs. n. 374/1993 e gli estremi
          nella Gazzetta Ufficiale si veda in nota al comma 36.
           Note all'art. 1, comma 39:
            -  L'art.  31  della  legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
          sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori delle
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente:
             "Art.  31    (Aspettativa  dei  lavoratori  chiamati   a
          funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
          provinciali  e  nazionali). - I lavoratori che siano eletti
          membri del Parlamento nazionale o  di  Assemblee  regionali
          ovvero  siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
          possono, a richiesta, essere collocati in  aspettativa  non
          retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
             La   medesima  disposizione  si  applica  ai  lavoratori
          chiamati  a  ricoprire  cariche  sindacali  provinciali   e
          nazionali.
             I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono
          considerati  utili,  a  richiesta dell'interessato, ai fini
          del riconoscimento del diritto e della determinazione della
          misura della pensione a carico della assicurazione generale
          obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
          n.  1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a
          carico  di  enti,  fondi,  casse  e  gestioni   per   forme
          obbligatorie  di  previdenza sostitutive dell'assicurazione
          predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
             Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in  caso
          di  malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico
          dei  componenti  enti  preposti   alla   erogazione   delle
          prestazioni medesime.
             Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si
          applicano  qualora  a  favore dei lavoratori siano previste
          forme previdenziali per il trattamento di  pensione  e  per
          malattia,  in  relazione all'attivita' espletata durante il
          periodo di aspettativa".
            - L'art. 3, comma 32, della legge 24  dicembre  1993,  n.
          537  (Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica)  cosi'
          recita: "32. In tutti i comparti del  pubblico  impiego  si
          applica  la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi
          di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti  ai
          fondi  esclusivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria
          conservano il  diritto  alle  prestazioni  previdenziali  a
          carico  dei  competenti  enti preposti all'erogazione delle
          stesse".
            - L'art. 11, comma 21, della  legge  n.  537/1993,  cosi'
          recita:  "21.    I  dipendenti  di enti pubblici iscritti a
          fondi esclusivi  utilizzati  per  distacchi  sindacali  non
          retribuiti hanno facolta' di mantenere l'iscrizione a detti
          fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche
          per  la  parte  di  competenza dell'ente qualora questo sia
          tenuto alla contribuzione".
           Nota all'art. 1, comma 40:
            - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 reca  la  legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
             "Art.  3    (Soggetti  aventi  diritto). - 1. E' persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
             2. La persona handicappata ha diritto  alle  prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
             3. Qualora la  minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano  priorita' nei programmi e negli interventi dei
          servizi pubblici.
             4. La presente legge si applica anche agli  stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali".
           Nota all'art. 1, comma 43:
            - Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124  (Testo  unico  delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre
          1965.
           Nota all'art. 1, comma 44:
            - Il comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
             "Art. 65   (Controllo del costo  del  lavoro)  -  1.  Il
          Ministero  del  tesoro,  d'intesa  con  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri-   Dipartimento   della   funzione
          pubblica,   definisce   un  modello  di  rilevazione  della
          consistenza del personale, in servizio e in  quiescenza,  e
          delle  relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
          e le entrate derivanti dalle contribuzioni,  anche  per  la
          loro  evidenziazione  a preventivo e a consuntivo, mediante
          allegati ai  bilanci.  Il  Ministero  del  tesoro  elabora,
          altresi',  un  conto annuale che evidenzi anche il rapporto
          tra contribuzioni e prestazioni previdenziali  relative  al
          personale delle amministrazioni statali".
                               Art. 2.
                          (Armonizzazione)
   1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP  la
gestione  separata  dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato, nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato di  cui  all'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
   2.  Le  Amministrazioni  statali  sono tenute al versamento di una
contribuzione, rapportata alla base imponibile,  per  un'aliquota  di
finanziamento,   al   netto  degli  incrementi  contributivi  di  cui
all'articolo  3,  comma  24,  complessivamente  pari   a   32   punti
percentuali,  di  cui  8,20  punti  a  carico del dipendente. Trovano
applicazione  le  disposizioni  di   cui   all'articolo   3-ter   del
decreto-legge   19   settembre   1992,   n.   384,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie
di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio
dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui  ai  commi
22  e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini
della determinazione  dell'aliquota del contributo di solidarieta' di
cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde
dall'ammontare     della     retribuzione     imponibile     inerente
all'assicurazione di cui al comma 1.
   3.  Le  Amministrazioni  centrali  e  periferiche, in attesa della
definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti  di
cui  ai  commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale
le attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente  demandate  alle
Direzioni   provinciali  del  Tesoro  le  competenze  attinenti  alle
funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai
trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia'  attribuite  in
applicazione   del   testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
quiescenza dei dipendenti civili e militari  dello  Stato,  approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19  aprile  1986,
n.  138.  Restano  altresi' attribuite alle predette Amministrazioni,
ove previsto dalla vigente normativa, le competenze  in  ordine  alla
corresponsione   dei   trattamenti   provvisori   di  pensione,  alla
liquidazione  delle  indennita'  in  luogo  di  pensione  e  per   la
costituzione  delle  posizioni  assicurative  presso  altre  gestioni
pensionistiche. Al fine di garantire  il  pagamento  dei  trattamenti
pensionistici  e'  stabilito  un  apporto  dello Stato a favore della
gestione di cui al comma 1, valutato  in  lire  14.550  miliardi  per
l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.
   4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente  valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed
in lire 41.955 miliardi per  l'anno  1997,  e'  cosi'  ripartito:  a)
quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi
per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente
ed  a  lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi
per l'anno 1997 per  contribuzione  a  carico  delle  Amministrazioni
statali  di  cui  al  comma  2;  b) quanto a lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale  apporto
a  carico  dello  Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A
tale  onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni   dello   stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.
   5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle  dipendenze  delle
Amministrazioni   pubbliche   di   cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di  fine  servizio,
comunque   denominati,  sono  regolati  in  base  a  quanto  previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in  materia  di  trattamento  di
fine rapporto.
   6.  La  contrattazione  collettiva  nazionale  in conformita' alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.   29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  definisce,
nell'ambito dei singoli comparti,  entro  il  30  novembre  1995,  le
modalita'   di  attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  5,  con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva  e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di
cui  all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante  le
forme  pensionistiche  complementari.  Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica,  di  concerto  con il Ministro del tesoro e con il Ministro
del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  entro  trenta  giorni  si
provvede  a  dettare  norme di esecuzione di quanto definito ai sensi
del primo periodo del presente comma.
   7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli
comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per
l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla  data
del  31  dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di
fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo
del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
   8.  Il   trattamento   di   fine   rapporto,   come   disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto
dalle  amministrazioni  ovvero  dagli  enti  che  gia'  provvedono al
pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui  al  comma  5.  Non
trovano  applicazione  le  disposizioni sul "Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982.
   9. Con  effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti  delle
Amministrazioni   pubbliche   di   cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di
previdenza,  si  applica,  ai  fini  della  determinazione della base
contributiva e pensionabile, l'articolo  12  della  legge  30  aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del  Ministro  del  tesoro  sono  definiti i criteri per l'inclusione
nelle predette basi delle indennita' e  assegni  comunque  denominati
corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
   10.  Nei  casi  di  applicazione  dei commi 1 e 2 dell'articolo 15
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia  di  assoggettamento
alla  ritenuta  in conto entrate del Ministero del tesoro della quota
di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di  cui  al
comma  9  opera  per  la  parte  eccedente  l'incremento  della  base
pensionabile previsto dagli articoli 15,  16  e  22  della  legge  29
aprile  1976,  n.  177,  rispettivamente,  per  il  personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo  15,  comma
2, della citata legge n. 724 del 1994.
   11.  La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9
e 10 concorre  alla  determinazione  delle  sole  quote  di  pensione
previste   dall'articolo   13,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
   12. Con effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti  delle
Amministrazioni   pubbliche   di   cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di
previdenza, cessati dal servizio per  infermita'  non  dipendenti  da
causa   di   servizio   per  le  quali  gli  interessati  si  trovino
nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di  svolgere  qualsiasi
attivita'  lavorativa,  la  pensione  e'  calcolata  in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del  compimento  dei  limiti  di
eta'  previsti  per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra'
essere computata un'anzianita'  utile  ai  fini  del  trattamento  di
pensione  superiore  a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non
potra' superare l'80 per cento della base  pensionabile,  ne'  quello
spettante  nel  caso  che  l'inabilita'  sia  dipendente  da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al  presente  comma  e'  richiesto  il  possesso  dei  requisiti   di
contribuzione   previsti  per  il  conseguimento  della  pensione  di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222.
Con  decreto  dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno  determinate  le  modalita'
applicative  delle  disposizioni  del  presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n.  222,  come  modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di   inabilita'   operano   le   competenze  previste  dalle  vigenti
disposizioni  in  materia  di  inabilita'  dipendente  da  causa   di
servizio.
   13.  Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma
3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  spettanti
per  i  casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti
di eta' previsti dall'ordinamento di  appartenenza,  per  infermita',
per  morte e alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina
prevista  per  il  trattamento  minimo  delle   pensioni   a   carico
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti.
   14. All'articolo 6, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre  1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre  volte"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".
   15.  All'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153, e
successive modificazioni e integrazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma:
   "Sono  altresi'  esclusi  dalla  retribuzione imponibile di cui al
presente articolo:
   a) le  spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro  per  le  colonie
climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
   b)  le  borse  di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei
dipendenti che  abbiano  superato  con  profitto  l'anno  scolastico,
compresi  i  figli  maggiorenni  qualora  frequentino l'universita' e
siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
   c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di
asili nido aziendali;
   d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di
circoli aziendali con finalita'  sportive,  ricreative  e  culturali,
nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
   e)  la  differenza  fra  il  prezzo  di mercato e quello agevolato
praticato  per  l'assegnazione  ai  dipendenti,  secondo  le  vigenti
disposizioni,  di  azioni  della societa' datrice di lavoro ovvero di
societa' controllanti o controllate;
   f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda  e  ceduti
ai  dipendenti,  limitatamente  all'importo eccedente il 50 per cento
del prezzo praticato al grossista".
   16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta  al  personale
dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero e' esclusa dalla
contribuzione  di  previdenza  ed   assistenza   sociale   ai   sensi
dall'articolo  12  della  legge  30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni,  per  la  parte  eccedente  la  misura
dell'indennita' integrativa speciale.
   17.  Le  disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo
comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto
dal comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si  applicano  anche
ai  periodi  precedenti  la  data di entrata in vigore della presente
legge.  Restano  comunque  validi  e  conservano  la loro efficacia i
versamenti  gia'  effettuati  e  le  prestazioni   previdenziali   ed
assistenziali erogate.
   18.  A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge rientra nella retribuzione  imponibile
ai  sensi  dell'articolo  12  della  legge  30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni  e  integrazioni,  il  50  per  cento  della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e
prestiti  concessi  dal  datore  del lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo,  applicato  ai  dipendenti
stessi.  Per  i  lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si
iscrivono a far data  dal  1  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche
obbligatorie  e  per  coloro  che esercitano l'opzione per il sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito  un
massimale  annuo  della  base contributiva e pensionabile di lire 132
milioni, con effetto  sui  periodi  contributivi  e  sulle  quote  di
pensione  successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi
alla data di esercizio  dell'opzione.  Detta  misura  e'  annualmente
rivalutata  sulla  base  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le
famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato  dall'ISTAT.  Il
Governo  della  Repubblica  e'  delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente   l'importo   del   tetto   in  vigore,  ove  destinata  al
finanziamento dei Fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21
aprile  1993,  n.  124,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia'  previsti  nel
predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
   19.  L'applicazione  delle  disposizioni in materia di aliquote di
rendimento previste dal comma  1  dell'articolo  17  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a
quello  che  sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote
di rendimento previste dalla normativa vigente.
   20. Per  i  dipendenti  delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29,
iscritti  alle  forme  di  previdenza  esclusive   dell'assicurazione
generale  obbligatoria,  nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza,  che  anteriormente  alla
data   del   1   gennaio  1995  avevano  esercitato  la  facolta'  di
trattenimento in servizio, prevista  da  specifiche  disposizioni  di
legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995,
il  procedimento di dispensa dal servizio per invalidita', continuano
a trovare applicazione le  disposizioni  sull'indennita'  integrativa
speciale  di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni.
   21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici  iscritte  alle
forme   esclusive   dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  al  compimento   del
sessantesimo   anno   di  eta',  possono  conseguire  il  trattamento
pensionistico  secondo  le regole previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza  per  il  pensionamento  di  vecchiaia  ovvero  per   il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'.
   22.  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
sentite  le  organizzazioni  maggiormente  rappresentative  sul piano
nazionale, uno o piu' decreti legislativi  intesi  all'armonizzazione
dei  regimi  pensionistici  sostitutivi  dell'assicurazione  generale
obbligatoria  operanti  presso  l'INPS,  l'INPDAP  nonche'dei  regimi
pensionistici  operanti  presso  l'Ente  nazionale  di  previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con
riferimento alle forme pensionistiche a  carico  del  bilancio  dello
Stato  per  le  categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con  l'osservanza  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
     a)  determinazione  delle  basi  contributive e pensionabili con
riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e
successive    modificazioni    ed   integrazioni,   con   contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive  tenendo  conto,  anche  in
attuazione  di  quanto  previsto  nella lettera b), delle esigenze di
equilibrio delle  gestioni  previdenziali,  di  commisurazione  delle
prestazioni  pensionistiche  agli oneri contributivi sostenuti e alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto  con  quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
     b)  revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i
principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
     c) revisione dei requisiti di accesso alle  prestazioni  secondo
criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi
da 19 a 23 dell'articolo 1;
     d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento
alle  discipline  vigenti  nell'assicurazione  generale obbligatoria,
salvaguardando  le  normative  speciali  motivate  da   effettive   e
rilevanti   peculiarita'  professionali  e  lavorative  presenti  nei
settori interessati.
   23. Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a:
     a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2  e
3,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del  principio  di
flessibilita'  come  affermato  dalla presente legge, secondo criteri
coerenti e funzionali alle obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei
rispettivi   settori   di  attivita'  dei  lavoratori  medesimi,  con
applicazione della disciplina in materia di computo  dei  trattamenti
pensionistici  secondo il sistema contributivo in modo da determinare
effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita';
     b)  armonizzare  ai  principi  ispiratori della presente legge i
trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2,  commi
4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  tenendo  conto,  a  tal   fine,   in
particolare,  della  peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego,
dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a  riposo,
con  riferimento  al criterio della residua speranza di vita anche in
funzione  di  valorizzazione  della  conseguente  determinazione  dei
trattamenti   medesimi.  Fino  all'emanazione  delle  norme  delegate
l'accesso alle prestazioni per anzianita'  e  vecchiaia  previste  da
siffatti trattamenti e'regolato secondo quando previsto dall'articolo
18,  comma  8-quinquies,  del  decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
   24.   Il   Governo,   avuto   riguardo   alle   specificita'   che
caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita'
lavorative,  subordinate  e  autonome,  e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
norme  intese  a  rendere compatibili con tali specificita' i criteri
generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura  degli   importi   contributivi   e   importi   pensionistici.
Nell'esercizio  della  delega  il  Governo  si  atterra'  ai seguenti
principi e criteri direttivi:
     a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui  al
comma  2  dell'articolo  7  della  legge  2  agosto  1990, n. 233, in
funzione dell'effettiva  capacita'  contributiva  e  del  complessivo
aumento delle entrate;
     b)  razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di
tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
     c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno  gestionale,
delle  aliquote  contributive  a  carico  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ed a carico dei  lavoratori  dipendenti  ai  fini
dell'equiparazione  con  la  contribuzione dei lavoratori degli altri
settori produttivi; per le aziende con processi  produttivi  di  tipo
industriale  l'adeguamento  dovra'  essere stabilito con carattere di
priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
     f) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei  datori  di
lavoro,  in  coerenza  con  quella  prevista  per  gli  altri settori
produttivi, nella considerazione della specificita' delle  aziende  a
piu'  alta  densita'  occupazionale  site  nelle  zone  di  cui  agli
obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988;
     e) previsione  di  appositi  coefficienti  di  rendimento  e  di
riparametrazione  ai  fini del calcolo del trattamento pensionistico,
che per i lavoratori dipendenti siano idonei a  garantire  rendimenti
pari   a  quelli  dei  lavoratori  subordinati  degli  altri  settori
produttivi;
     f)  considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa
dopo il pensionamento ai fini della  determinazione  del  trattamento
medesimo;
     g)  corrispondentemente  alla  generalizzazione della disciplina
dei trattamenti di disoccupazione,  armonizzazione  della  disciplina
dell'accreditamento  figurativo connessa ai periodi di disoccupazione
in   relazione   all'attivita'   lavorativa   prestata,    ai    fini
dell'ottenimento  dei requisiti contributivi utili per la pensione di
anzianita';
     h) revisione, ai fini della determinazione del diritto  e  della
misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
del  numero  dei  contributi  giornalieri utili per la determinazione
della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno  di  contribuzione,
in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore.
   25.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  norme
volte  ad  assicurare,  a  decorrere  dal  1  gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita'  autonoma
di  libera  professione,  senza  vincolo  di  subordinazione,  il cui
esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi  o  elenchi,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
     a)   previsione,   avuto  riguardo  all'entita'  numerica  degli
interessati, della  costituzione  di  forme  autonome  di  previdenza
obbligatoria,  con  riferimento  al  modello  delineato  dal  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
     b)  definizione  del  regime  previdenziale in analogia a quelli
degli enti per i liberi professionisti di  cui  al  predetto  decreto
legislativo,  sentito  l'Ordine  o  l'Albo,  con  determinazione  del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema  contributivo
ovvero  l'inclusione,  previa  delibera dei competenti enti, in forme
obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari;
     c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a
garantire l'equilibrio gestionale, anche con  la  partecipazione  dei
soggetti che si avvalgono delle predette attivita';
     d)  assicurazione  dei  soggetti  appartenenti a categorie per i
quali non sia possibile procedere ai  sensi  della  lettera  a)  alla
gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
   26.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS,  e  finalizzata
all'estensione    dell'assicurazione    generale   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  i   soggetti   che
esercitano   per   professione  abituale,  ancorche'  non  esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  i  titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2,  lettera
a),  dell'articolo  49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
1971,  n.  426.  Sono  esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
   27.  I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  prevista  dal  comma  26
comunicano  all'INPS,  entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di
inizio  dell'attivita'  lavorativa,  se  posteriore,   la   tipologia
dell'attivita'  medesima,  i  propri  dati  anagrafici,  il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
   28. I soggetti indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  23  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto  forma  di
partecipazione  agli  utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui
al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini  stabiliti
nel  quarto  comma  dell'articolo  9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del  modello  770-D,
con  esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a  f),  e  nel  comma  3
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni.
   29.  Il  contributo  alla  Gestione separata di cui al comma 26 e'
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato  sul
reddito  delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di  tutti  i  contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento
i  soggetti  che  abbiano  corrisposto  un  contributo di importo non
inferiore a  quello  calcolato  sul  minimale  di  reddito  stabilito
dall'articolo  1,  comma  3,  della  legge  2  agosto 1990, n. 233. e
successive modificazioni ed integrazioni. In  caso  di  contribuzione
annua   inferiore  a  detto  importo,  i  mesi  di  assicurazione  da
accreditare  sono  ridotti  in  proporzione  alla  somma  versata.  I
contributi  come  sopra  determinati  sono  attribuiti  temporalmente
dall'inizio dell'anno  solare  fino  a  concorrenza  di  dodici  mesi
nell'anno.  Il  contributo  e'  adeguato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma
32.
   30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e  del  tesoro,  da
emanare  entro  il  31  ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i
termini per il versamento  del  contributo  stesso,  prevedendo,  ove
coerente  con  la  natura  dell'attivita'  soggetta al contributo, il
riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico  dell'iscritto
e  di  due terzi a carico del committente dell'attivita' espletata ai
sensi del comma  26.  Se  l'ammontare  dell'acconto  versato  risulta
superiore  a  quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in  diminuzione  dei  versamenti,  anche  di
acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma
restando  la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro
il medesimo termine previsto per  il  pagamento  del  saldo  relativo
all'anno  cui  il  credito  si  riferisce.  Per  i  soggetti  che non
provvedono entro i termini  stabiliti  al  pagamento  dei  contributi
ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  si
applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per  la
gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali.
   31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26
e  seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti
dalla presente legge per i lavoratori iscritti  per  la  prima  volta
alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
   32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e
funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi
26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente  disposto  dai
medesimi  commi,  in  base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2  agosto  1990,  n.
233,  e  successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo  11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   33.  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
norme  volte  ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita'
pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5  marzo  1963,  n.
389,  con  le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione  sulla  base
dei seguenti principi:
     a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
     b) applicazione del sistema contributivo;
     c)  adeguamento  della  normativa a quella prevista ai sensi dei
commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo  della  gestione
con    partecipazione    dei    soggetti   iscritti   all'organo   di
amministrazione.
                               Art. 2.
                          (Armonizzazione)
                               Art. 2.
                          (Armonizzazione)
                               Art. 2.
                          (Armonizzazione)
           Nota all'art. 2, comma 1:
            - Il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 30  giugno  1994,  n.
          479  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma
          32, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di
          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di previdenza e
          assistenza)  cosi'  recita:  "4.  Al  fine  di   consentire
          all'INPDAP  di  provvedere  all'erogazione  del trattamento
          pensionistico per i dipendenti dello Stato  attraverso  una
          apposita gestione separata, con provvedimento di legge sono
          stabiliti  i  termini  di  decorrenza,  le  aliquote  e  le
          modalita'  con  cui  le  amministrazioni  statali   versano
          all'Istituto  le  corrispondenti  contribuzioni per ciascun
          dipendente".
           Note all'art. 2, comma 2:
            - Il testo dell'art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n.
          384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
          1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di  previdenza,  di
          sanita'   e   di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni
          fiscali) e' il seguente:
             "Art. 3-ter.- 1. A decorrere  dal  1  gennaio  1993,  e'
          stabilita  in  favore  di  tutti i regimi pensionistici dei
          dipendenti  pubblici  e  privati  che  prevedono   aliquote
          contributive  a  carico  del lavoratore inferiori al 10 per
          cento una aliquota aggiuntiva  nella  misura  di  un  punto
          percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite
          della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata
          ai  fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della
          legge 11 marzo 1988, n.  67.  Tale  incremento  si  applica
          comunque  a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle
          rispettive  gestioni,  sulle  quote  di  reddito  d'impresa
          eccedenti il limite innanzi indicato".
            -  Si  riporta l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n.
          41 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
             "Art. 25.- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni
          di  previdenza  sostitutive,  esclusive  ed esonerative del
          regime generale, ad eccezione dello Stato,  sono  tenute  a
          versare  al  predetto  regime un contributo di solidarieta'
          commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei
          singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.
             2.  La  misura  del  contributo   di   solidarieta'   e'
          determinata  ogni  tre anni, per ogni gestione, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche
          con  il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle
          caratteristiche  demografiche  ed  economiche  di  ciascuna
          gestione.  In  sede  di  prima  applicazione  la misura del
          contributo e' pari al 2 per cento.
             3.   Il   contributo   e'   versato   dalle   competenti
          amministrazioni  e  fondi pensionistici all'anzidetto fondo
          pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni  dalla  fine
          del  mese  di  pagamento  della  contribuzione  dovuta alle
          amministrazioni e fondi medesimi".
           Note all'art. 2, comma 3:
            -  Il  D.P.R.   29   dicembre   1973,   n.   1092,   reca
          l'approvazione  del testo unico delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato-
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  120  del  9  maggio
          1974.
            -  Il  D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138 (Parziale attuazione
          della delega di cui alle lettere  a), b) e d)  del  secondo
          comma  dell'art.  1  della  legge 7 agosto 1985, n. 428, in
          materia di  semplificazione  delle  procedure  relative  al
          pagamento  di  stipendi  e  pensioni)  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1986).
           Note all'art. 2, comma 5:
            - L'art. 1 del D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29,  cosi'
          recita:
             "Art.  1  (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
          regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
               a)  accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi della Comunita' Europea, anche mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
               b)   razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
               c) integrare gradualmente  la  disciplina  del  lavoro
          pubblico con quella del lavoro privato.
             2.  Per  amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane, e loro consorzi ed  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
             3. Le disposizioni del  presente  decreto  costituiscono
          principi   fondamentali   ai   sensi  dell'art.  117  della
          Costituzione. Le regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
          23  ottobre  1992,  n.  421, costituiscono altresi', per le
          regioni a statuto speciale e per le  province  autonome  di
          Trento   e   di  Bolzano,  norme  fondamentali  di  riforma
          economico-sociale della Repubblica".
            - L'art. 2120 del codice civile e' il seguente:
             "Art. 2120   (Indennita' di anzianita'). -  In  caso  di
          cessazione  del  contratto a tempo indeterminato, e' dovuta
          al prestatore di lavoro  un'indennita'  proporzionale  agli
          anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui
          colpa o di dimissioni volontarie.
             (Le  norme  corporative  possono  tuttavia stabilire che
          l'indennita'  sia  dovuta  anche  in  caso  di   dimissioni
          volontarie, determinandone le condizioni e le modalita').
             L'ammontare  dell'indennita' e' determinato (dalle norme
          corporative)  dagli  usi  o  secondo   equita',   in   base
          all'ultima  retribuzione e in relazione alla categoria alla
          quale appartiene il prestatore di lavoro.
             (Sono  salve le norme corporative che stabiliscono forme
          equivalenti di previdenza").
           Note all'art. 2, comma 6:
            - Le disposizioni del titolo III del  D.Lgs.  3  febbraio
          1993, n.  29, sono le seguenti:
                                  "TITOLO III
                           CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
                        E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
             Art.  45   (Contratti collettivi) - 1. La contrattazione
          collettiva e' nazionale e decentrata.  Essa  si  svolge  su
          tutte  le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro, con
          esclusione di quelle  riservate  alla  legge  e  agli  atti
          normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2,
          comma 1,
          lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
             2.  I  contratti collettivi nazionali sono stipulati per
          comparti  della   pubblica   amministrazione   comprendenti
          settori omogenei o affini.
             3.   I   comparti  sono  determinati  e  possono  essere
          modificati, sulla base di accordi stipulati  tra  l'agenzia
          di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
          e  le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
          sul  piano  nazionale,  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio    dei    Ministri,    previa   intesa   con   le
          amministrazioni regionali, espressa  dalla  Conferenza  dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  privince  autonome di
          Trento e Bolzano, per gli aspetti di  interesse  regionale.
          Fino  a  quando  non  sia  stata  costituita  l'agenzia, in
          rappresentanza della parte pubblica provvede il  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
             4.    La   contrattazione   collettiva   decentrata   e'
          finalizzata   al   contemperamento    tra    le    esigenze
          organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli
          utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
          dai contratti collettivi nazionali.
             5.  Mediante  contratti collettivi quadro possono essere
          disciplinate, in modo uniforme per tutti i  comparti  e  le
          aree  di contrattazione collettiva, la durata dei contratti
          collettivi e specifiche materie.
             6.  I  contratti  collettivi   quadro   sono   stipulati
          dall'agenzia  di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
          per la parte sindacale, dalle  confederazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
             7.  I  contratti  collettivi  nazionali di comparto sono
          stipulati dall'agenzia di cui all'art.  50,  per  la  parte
          pubblica,  e,  per la parte sindacale, dalle confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  nonche'
          dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale nell'ambito del comparto.
             8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
          la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
          del  potere di rappresentanza delle singole amministrazioni
          o da un suo delegato, che la  presiede,  da  rappresentanti
          dei  titolari  degli  uffici  interessati  e,  per la parte
          sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
          definite  dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   e
          nell'ambito  della  provincia  autonoma  di Bolzano e della
          regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano provinciale ai sensi
          dell'art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica 6
          gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28  dicembre
          1989, n. 430.
             9.  Le  amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi
          assunti con i  contratti  collettivi  di  cui  al  presente
          articolo.  Esse  vi  adempiono  nelle  forme  previste  dai
          rispettivi ordinamenti.
             Art. 46    (Area  di  contrattazione  per  il  personale
          dirigenziale).  -  1. Per ciascuno dei comparti individuati
          ai  sensi  dell'art.  45, comma 3, e' prevista una autonoma
          separata  area   di   contrattazione   per   il   personale
          dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
             2.  I contratti collettivi nazionali delle aree separate
          di cui al  comma  1  sono  stipulati  dall'agenzia  di  cui
          all'art.  50,  per  la  parte  pubblica,  e,  per  la parte
          sindacale,      dalle      confederazioni      maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale e dalle organizzazioni
          sindacali  interessate  maggiormente  rappresentative   sul
          piano   nazionale  nell'ambito  della  rispettiva  area  di
          riferimento, assicurando un adeguato  riconoscimento  delle
          specifiche tipologie professionali.
             3.  Il  rapporto  di  lavoro  della  dirigenza  medica e
          veterinaria del servizio sanitario nazionale e' definito in
          una apposita area di  contrattazione  alle  cui  trattative
          partecipano    l'agenzia    prevista   dall'art.   50,   in
          rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle
          organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
             Art.  47    (Rappresentativita'  sindacale).  -  1.   La
          maggiore   rappresentativita'  sul  piano  nazionale  delle
          confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita
          con apposito accordo tra il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  un  suo delegato e le confederazioni sindacali
          individuate ai sensi del comma 2, da recepire  con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,   sentita   la   Conferenza   dei
          predidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.
             2. Fino alla emanazione del decreto di cui al  comma  1,
          restano  in  vigore  e  si  applicano,  anche  alle aree di
          contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni  di  cui
          all'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 23
          agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti  direttive  emanate
          dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
          della funzione pubblica. Tale normativa resta in  vigore  e
          si  applica  anche in sede decentrata fino a quando non sia
          data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8.
             Art.   48      (Nuove   forme   di  partecipazione  alla
          organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2,
          comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,
          la  contrattazione  collettiva  definisce  nuove  forme  di
          partecipazione delle rappresentanze del personale  ai  fini
          della   organizzazione  del  lavoro  nelle  amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2.  Sono  abrogate  le
          norme  che  prevedono  ogni  forma di rappresentanza, anche
          elettiva, del personale  nei  consigli  di  amministrazione
          delle  predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche' nelle
          commissioni  di  concorso.  La  contrattazione,  collettiva
          nazionale  indichera'  forme  e procedure di partecipazione
          che sostituiranno commissioni del personale e organismi  di
          gestione, comunque denominati.
             Art.  49    (Trattamento economico). - 1. Il trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio  e'  definito   dai
          contratti collettivi.
             2.  Le  amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
          dipendenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,   parita'   di
          trattamento   contrattuale   e   comunque  trattamenti  non
          inferiori  a  quelli  previsti  dai  rispettivi   contratti
          collettivi.
             3.  I  contratti  collettivi  definiscono  i trattamenti
          economici  accessori  collegati:  a)   alla   produttivita'
          individuale; b) alla produttivita' collettiva tenendo conto
          dell'apporto   di   ciascun   dipendente;   c)all'effettivo
          svolgimento   di   attivita'   particolarmente    disagiate
          obiettivamente  ovvero  pericolose o dannose per la salute.
          Compete   ai   dirigenti   la   valutazione    dell'apporto
          partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri
          obiettivi definitivi dalla contrattazione collettiva.
             4.  I  dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
          trattamenti economici accessori.
             5. Le  funzioni  ed  i  relativi  trattamenti  economici
          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
          affari  esteri,  per  i  servizi che si prestano all'estero
          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
          e   le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,    sono
          disciplinati,  limitatamente  al  periodo  di  servizio ivi
          prestato, dalle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive
          modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative  di
          settore del Ministero degli affari esteri".
             Art.  50    (Agenzia  per le relazioni sindacali).-   E'
          istituita l'Agenzia per la rappresentanza  negoziale  delle
          pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica
          e  sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri-  Dipartimento   della   funzione   pubblica.
          L'Agenzia  rappresenta,  a  livello  nazionale,  in sede di
          contrattazione collettiva,  le  pubbliche  amministrazioni.
          Ha  lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e
          le retribuzioni dei  dipendenti  garantiscano  il  maggiore
          rendimento  dei  servizi pubblici per la collettivita', con
          il minore onere per essa.
             2.  Il  Comitato direttivo dell'Agenzia e' costituito da
          cinque componenti nominati con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri. Uno di essi e' designato dalla Conferenza dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento  e di Bolzano e un altro dall'Associazione nazionale
          dei comuni d'Italia.
             3. I componenti sono scelti tra esperti di  riconosciuta
          competenza  in materia di relazioni sindacali e di gestione
          del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
          e nominati ai sensi dell'art.   31 della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400.  Non possono far parte del comitato persone
          che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in
          partiti politici o in  sindacati  dei  lavoratori,  nonche'
          coloro  che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano
          incarichi   direttivi   o    rapporti    continuativi    di
          collaborazione    o   di   consulenza   con   le   predette
          organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i
          suoi componenti possono essere  riconfermati.  Il  comitato
          delibera  a  maggioranza  dei  componenti ed elegge, al suo
          interno, un presidente.
             4. L'Agenzia si attiene  alle  direttive  impartite  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le
          amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle
          regioni  e  dagli  enti  regionali,  e  previo parere delle
          province e dei  comuni  per  il  personale  rispettivamente
          dipendente.   L'intesa  delle  regioni  e'  espressa  dalla
          Conferenza dei Presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano. Il parere dei comuni e'
          reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali
          il  parere   si   intende   favorevole,   dall'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  e  quello  delle province
          dall'Unione  delle  province  d'Italia.    L'Agenzia   deve
          motivare  le  decisioni  assunte  in difformita' del parere
          reso dall'Associazione  nazionale  dei  comuni  d'Italia  e
          dall'Unione delle province d'Italia.
             5.   Le  direttive  indicano,  tra  l'altro,  i  criteri
          generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego
          e  delle   sue   vicende   modificative;   i   criteri   di
          inquadramento;  le  disponibilita'  finanziarie totali, con
          riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di
          bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa
          per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in sede  di
          contrattazione   decentrata,  di  voci  della  retribuzione
          legate ai rendimenti e ai risultati del personale  e  della
          gestione  complessiva;  gli  "standards" di rendimento e di
          risultato e i criteri per verificarli.
             6. Le regioni a statuto speciale e le province  autonome
          di   Trento   e   di   Bolzano   possono   avvalersi  della
          rappresentanza   o   dell'assistenza   dell'Agenzia   nella
          contrattazione collettiva.
             7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella
          contrattazione  collettiva  decentrata,  dell'attivita'  di
          rappresentanza  e  di  assistenza  dell'Agenzia  alle   cui
          direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi.
             8.    Per    l'organizzazione    ed   il   funzionamento
          dell'Agenzia, con decreto del Presidente della  Repubblica,
          e'  emanato,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,   sentita   la   Conferenza   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  apposito  regolamento   ai   sensi
          dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale
          decreto e' istituito un comitato  di  coordinamento  i  cui
          componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti
          di  contrattazione  collettiva  e sono definite altresi' le
          norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste
          a carico di un fondo da iscriversi in un apposito  capitolo
          dello  stato di previsione della spesa della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri.  La   gestione   finanziaria   e'
          sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
             9.  L'Agenzia  si  avvale  per lo svolgimento dei propri
          compiti di non piu' di 25 dipendenti delle  amministrazioni
          pubbliche   in  posizione  di  comando  o  di  fuori  ruolo
          provenienti  dalle  amministrazioni  statali,  regionali  e
          locali  e di non piu' di cinque esperti, utilizzabili nelle
          forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui  al
          comma  8.  I  dipendenti  comandati o collocati fuori ruolo
          conservano stato giuridico e  trattamento  economico  delle
          amministrazioni  di provenienza, a carico di queste ultime.
          Dopo un biennio di attivita' dell'Agenzia, si provvede, con
          regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare  il
          contingente di personale".
             Art.   51     (Procedimento  di  contrattazione).-    1.
          L'Agenzia di cui all'art. 50,  entro  cinque  giorni  dalla
          conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini
          della   autorizzazione   alla   sottoscrizione,   il  testo
          concordato dei contratti collettivi nazionali di  cui  agli
          articoli   45   e   46,  corredato  da  appositi  prospetti
          contenenti l'individuazione del personale interessato,  dei
          costi  unitari  e  degli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico previsto, nonche' la quantificazione  complessiva
          della  spesa  diretta  e  indiretta,  ivi  compresa  quella
          rimessa alla contrattazione  decentrata.  Il  Governo,  nei
          quindici  giorni successivi, si pronuncia in senso positivo
          o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
          applicativi   dei  contratti  collettivi  anche  decentrati
          relativi  al  precedente  periodo  contrattuale   e   della
          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
          Consiglio    dei    Ministri.    Decorso    tale    termine
          l'autorizzazione  si intende rilasciata. Per quanto attiene
          ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente
          dalle regioni e dagli enti regionali, il  Governo  provvede
          previa  intesa  con  le amministrazioni regionali, espressa
          dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' sottoposta al
          controllo della Corte dei conti, la quale  ne  verifica  la
          legittimita'  e  la compatibilita' economica entro quindici
          giorni  dalla  data  di  ricezione,  decorsi  i  quali   il
          controllo si intende effettuato senza rilievi.
             3.   Per   i   contratti   collettivi   decentrati,   la
          sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche  e'
          autorizzata,    nei   quindici   giorni   successivi   alla
          conclusione delle trattative, nei limiti  di  cui  all'art.
          45,  comma  4, con atto dell'organo di vertice previsto dai
          rispettivi     ordinamenti.      L'autorizzazione      alla
          sottoscrizione  e' sottoposta al controllo preventivo degli
          organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere
          effettuato entro quindici giorni dalla data  di  ricezione,
          decorsi  i  quali  il controllo si intende effettuato senza
          rilievi.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono   tenute   a
          trasmettere all'Agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri-  Dipartimento della funzione
          pubblica ed al Ministero del tesoro,  copia  dei  contratti
          collettivi   decentrati.  Non  puo'  essere  in  ogni  caso
          autorizzata  la  sottoscrizione  di  contratti   collettivi
          decentrati  che  comportano,  anche  a  carico  di esercizi
          successivi, impegni di spesa  eccedenti  le  disponibilita'
          finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale.
             4.   Non   puo'  essere  in  ogni  caso  autorizzata  la
          sottoscrizione  di  contratti  collettivi  che  comportano,
          direttamente  o  indirettamente, anche a carico di esercizi
          successivi, impegni di spesa eccedenti  rispetto  a  quanto
          stabilito      nel      documento     di     programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo   di
          validita'  dei  contratti, in particolare per effetto della
          decorrenza dei benefici a regime".
             Art. 52    (Disponibilita'  finanziarie  destinate  alla
          contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
          verifica).-  1. Il Ministero del tesoro, per gli aspetti di
          interesse  regionale  previa  intesa con le amministrazioni
          regionali, espressa dalla Conferenza dei  presidenti  delle
          regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          quantifica   l'onere   derivante    dalla    contrattazione
          collettiva  con  specifica indicazione di quello da porre a
          carico del bilancio  dello  Stato  e  di  quello  al  quale
          provvedono, nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
          bilanci  le amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del
          bilancio dello Stato e' determinato con apposita  norma  da
          inserire  nella  legge  finanziaria,  ai sensi dell'art. 11
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, per gli
          aspetti  di  interesse  regionale  previa  intesa  con   le
          amministrazioni  regionali,  espressa  dalla Conferenza dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano, impartisce all'agenzia le direttive
          per  i  rinnovi  dei  contratti  collettivi,  indicando  in
          particolare  le  risorse complessivamente disponibili per i
          comparti, i  criteri  generali  della  distribuzione  delle
          risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine
          al rispetto degli indirizzi impartiti.
             3.  I  contratti  collettivi  sono corredati da appositi
          prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo    di   validita'   contrattuale,   prevedendo   la
          possibilita'  di  prorogare   l'efficacia   temporale   del
          contratto,  ovvero  di  sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale, in caso di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di
          spesa.  Essi  possono  prevedere la richiesta, da parte del
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri    o    delle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   dei   contratti
          collettivi, al nucleo di valutazione della  spesa  relativa
          al   pubblico   impiego,   istituito  presso  il  Consiglio
          nazionale dell'economia e del  lavoro  dall'art.  10  della
          legge   30   dicembre   1991,   n.   412,  di  controllo  e
          certificazione  dei  costi  esorbitanti  sulla  base  delle
          rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  dal  Dipartimento   della   funzione   pubblica   e
          dall'Istituto   nazionale   di  statistica.  Il  nucleo  si
          pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I  compiti
          affidati   dal   presente   comma  al  predetto  nucleo  di
          valutazione sono sostitutivi  dei  compiti  originariamente
          previsti dal citato art. 10.
             4.  La  spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo.
          In  esito  alla  sottoscrizione  dei  singoli  contratti di
          comparto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire
          con propri decreti le somme destinate  a  ciascun  comparto
          mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti
          capitoli di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il
          personale  dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante
          trasferimento ai bilanci delle amministrazioni  autonome  e
          degli  enti  in  favore  dei  quali  sia previsto l'apporto
          finanziario dello Stato a  copertura  dei  relativi  oneri.
          Analogamente  provvedono le altre amministrazioni pubbliche
          con i rispettivi bilanci.
             5. Le somme provenienti  dai  trasferimenti  di  cui  al
          comma  4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata
          che  in  uscita  non possono essere incrementati se non con
          apposita autorizzazione legislativa.
             Art.  53    (Interpretazione  autentica  dei   contratti
          collettivi).
           -  1.  Quando  insorgano controversie sull'interpretazione
          dei  contratti  collettivi,   le   parti   che   li   hanno
          sottoscritti  si incontrano per definire consensualmente il
          significato   della   clausola   controversa.   L'eventuale
          accordo,  stipulato  con  le  procedure di cui all'art. 51,
          sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio  della
          vigenza del contratto.
             2.  L'accordo di interpretazione autentica del contratto
          ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto
          le materie regolate dall'accordo medesimo con  il  consenso
          delle parti interessate.
             Art.  54    (Aspettative  e permessi sindacali). - 1. Al
          fine  del   contenimento,   della   trasparenza   e   della
          razionalizzazione   delle   aspettative   e   dei  permessi
          sindacali   nel   settore   pubblico,   la   contrattazione
          collettiva  ne  determina  i  limiti massimi in un apposito
          accordo, stipulato tra  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  o un suo delegato, e le confederazioni sindacali
          maggiormente  rappresentantive  sul  piano  nazionale,   da
          recepire  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          previa  intesa  con  le amministrazioni regionali, espressa
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli aspetti di interesse regionale.
             2.  I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati
          tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto  ed  area
          di  contrattazione  collettiva,  della diversa dimensione e
          articolazione organizzativa  delle  amministrazioni,  della
          consistenza  numerica del personale nel suo complesso e del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i permessi sindacali giornalieri.
             3.  Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le
          confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi  titolo
          provvede,  in  proporzione  alla  rappresentativita'  delle
          medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri-   Dipartimento   della   funzione
          pubblica,   sentite  le  confederazioni  ed  organizzazioni
          sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano
          si terra' conto di quanto previsto dall'art. 9 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
             4.  Le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a fornire
          alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri-  Dipartimento
          della   funzione   pubblica  il  numero  complessivo  ed  i
          nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
             5.  Contestualmente   alla   definizione   della   nuova
          normativa  contenente  la  disciplina  dell'intera materia,
          sono abrogate le disposizioni che regolano  attualmente  la
          gestione  e  la  fruizione delle aspettative e dei permessi
          sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di
          cui al comma 1 sono anche definiti tempi  e  modalita'  per
          l'applicazione  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300, e
          successive  modificazioni,  in  materia  di  aspettative  e
          permessi  sindacali.  Fino  alla emanazione del decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  1,
          restano  in  vigore  i decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri che  ripartiscono  attualmente  i  contingenti
          delle     aspettative     sindacali    nell'ambito    delle
          amministrazioni pubbliche. Resta salva la  disposizione  di
          cui  all'ultimo  periodo  del  comma  3  e  sono a tal fine
          aumentati di una unita',  fino  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  1,  i contingenti
          attualmente previsti.
             6. Oltre ai dati  relativi  ai  permessi  sindacali,  le
          pubbliche   amministrazioni  sono  tenute  a  fornire  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri-  Dipartimento  della
          funzione  pubblica  gli  elenchi  nominativi, suddivisi per
          qualifica,   del   personale   dipendente   collocato    in
          aspettativa,  in  quanto  chiamato a ricoprire una funzione
          pubblica elettiva, ovvero  per  motivi  sindacali.  I  dati
          riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono  pubblicati  in
          allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
          ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93".
            - Il comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 21  aprile  1993,  n.
          124,  (Disciplina delle forme pensionistiche complementari,
          a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v),  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.    421)  e' il seguente: "4. Nel caso di
          forme di  previdenza  pensionistica  complementare  di  cui
          siano     destinatari     dipendenti     della     pubblica
          amministrazione,  i  contributi  ai  fondi  debbono  essere
          definiti   in   sede   di  determinazione  del  trattamento
          economico,  secondo  procedure  coerenti  alla  natura  del
          rapporto  e in conformita' ai principi del presente decreto
          legislativo".
           Note all'art. 2, comma 8:
            -   L'art.   1   della  legge  29  maggio  1982,  n.  297
          (Disciplina del trattamento di fine  rapporto  e  norme  in
          materia  pensionistica) sostituisce gli articoli 2120, 2121
          e 2776 del codice civile con i seguenti:
             "Art.  2120    (Disciplina  del  trattamento   di   fine
          rapporto).-  In  ogni  caso  di  cessazione del rapporto di
          lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha  diritto  ad
          un  trattamento  di  fine  rapporto.    Tale trattamento si
          calcola sommando per ciascun anno  di  servizio  una  quota
          pari   e   comunque   non   superiore   all'importo   della
          retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per  13,5.  La
          quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
          computandosi  come mese intero le frazioni di mese uguali o
          superiori a 15 giorni.
             Salvo diversa previsione  dei  contratti  collettivi  la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
          titolo  non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese.
             In caso di sospensione della prestazione di  lavoro  nel
          corso  dell'anno  per una delle cause di cui all'art. 2110,
          nonche' in caso di sospensione totale  o  parziale  per  la
          quale  sia  prevista  l'integrazione salariale, deve essere
          computato  nella  retribuzione  di  cui  al   primo   comma
          l'equivalente   della  retribuzione  a  cui  il  lavoratore
          avrebbe avuto diritto in caso di  normale  svolgimento  del
          rapporto di lavoro.
             Il  trattamento  di  cui  al precedente primo comma; con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e'  incrementato
          su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura fissa e dal 75 per  cento  dell'aumento  dell'indice
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,  accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese   di
          dicembre dell'anno precedente.
             Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di
          cui  al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento
          dell'indice  ISTAT  e'  quello  risultante  nel   mese   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro  rispetto a quello di
          dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o
          superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
             Il  prestarore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni  di
          servizio  presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
          in costanza in rapporto di lavoro,  una  anticipazione  non
          superiore  al  70  per  cento  sul  trattamento cui avrebbe
          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
          richiesta.
             Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti
          del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al  precedente
          comma,  e  comunque  del  4 per cento del numero totale dei
          dipendenti.
             La  richiesta  deve essere giustificata dalla necessita'
          di:
               a) eventuali spese sanitarie per terapie e  interventi
          straordinari   riconosciuti   dalle   competenti  strutture
          pubbliche;
               b) acquisto della prima casa di abitazione per  se'  o
          per i figli, documentato con atto, notarile.
             L'anticipazione  puo' essere ottenuta una sola volta nel
          corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti  gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto.
             Nell'ipotesi    di   cui   all'art.   2122   la   stessa
          anticipazione e' detratta  dall'indennita'  prevista  dalla
          norma medesima.
             Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
          contratti  collettivi  o  da patti individuali. I contratti
          collettivi possono altresi' stabilire criteri di  priorita'
          per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
             "Art.   2121      (Computo  dell'indennita'  di  mancato
          preavviso).-  L'indennita'  di  cui  all'art.   2118   deve
          calcolarsi   computando   le   provvigioni,   i   premi  di
          produzione, le partecipazioni agli utili o ai  prodotti  ed
          ogni   altro   compenso   di  carattere  continuativo,  con
          esclusione di quanto e' corrisposto a  titolo  di  rimborso
          spese.
             Se  il  prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in
          parte con  provvigioni,  con  premi  di  produzione  o  con
          partecipazioni,  l'indennita' suddetta e' determinata sulla
          media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio  o
          del minor tempo di servizio prestato.
             Fa  parte  della  retribuzione  anche  l'equivalente del
          vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro".
             "Art. 2776  (Collocazione sussidiaria sugli  immobili).-
          I  crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche'
          all'indennita'  di  cui  all'art.   2118   sono   collocati
          sussidiariamente,  in  caso  di  infruttuosa esecuzione sui
          mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza  rispetto
          ai crediti chirografari.
             I  crediti  indicati  dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad
          eccezione di quelli indicati  al  precedente  comma,  ed  i
          crediti  per  contributi  dovuti  a  istituti, enti o fondi
          speciali, compresi quelli sostitutivi  o  integrativi,  che
          gestiscono   forme   di   assicurazione   obbligatoria  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  di   cui
          all'art.  2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di
          infruttuosa  esecuzione  sui  mobili,  sul   prezzo   degli
          immobili,  con preferenza rispetto ai crediti chirografari,
          ma dopo i crediti indicati al primo comma.
             I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art.
          2752  sono   collocati   sussidiariamente,   in   caso   di
          infruttuosa   esecuzione   sui  mobili,  sul  prezzo  degli
          immobili, con preferenza rispetto ai crediti  chirografari,
          ma dopo i crediti indicati al comma precedente".
            - L'art. 2 della citata legge n. 297/1982 e' il seguente:
             "Art.  2    (Fondo  di  garanzia).-  E' istituito presso
          l'Istituto nazionale della previdenza sociale il 'Fondo  di
          garanzia  per il trattamento di fine rapporto' con lo scopo
          di sostituirsi al datore di lavoro in  caso  di  insolvenza
          del   medesimo   nel  pagamento  del  trattamento  di  fine
          rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
          ai lavoratori o loro aventi diritto.
             Trascorsi  quindici  giorni  dal  deposito  dello  stato
          passivo,  reso  esecutivo  ai  sensi dell'art. 97 del regio
          decreto  16  marzo  1942,  n.     267,   ovvero   dopo   la
          pubblicazione  della  sentenza  di  cui  all'art.  99 dello
          stesso  decreto,  per  il   caso   siano   state   proposte
          opposizioni  o  impugnazioni  riguardanti  il  suo credito,
          ovvero dalla pubblicazione della sentenza  di  omologazione
          del  concordato  preventivo,  il lavoratore o i suoi aventi
          diritto possono ottenere a domanda il pagamento,  a  carico
          del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei
          relativi  crediti  accessori, previa detrazione delle somme
          eventualmente corrisposte.
             Nell'ipotesi di  dichiarazione  tardiva  di  crediti  di
          lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
          n.  267,  la domanda di cui al comma precedente puo' essere
          presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o  dopo
          la  sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
          contestazione del curatore fallimentare.
             Ove  l'impresa  sia  sottoposta  a  liquidazione  coatta
          amministrativa  la domanda puo' essere presentata trascorsi
          quindici giorni dal deposito dello stato  passivo,  di  cui
          all'art.  209  del  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 267,
          ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
          su di esse.
             Qualora  il  datore  di  lavoro,   non   soggetto   alle
          disposizioni  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
          adempia, in caso di risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
          alla  corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
          misura parziale, il lavoratore  o  i  suoi  aventi  diritto
          possono  chiedere  al fondo il pagamento del trattamento di
          fine  rapporto,  sempreche',  a  seguito   dell'esperimento
          dell'esecuzione  forzata  per  la realizzazione del credito
          relativo a  detto  trattamento,  le  garanzie  patrimoniali
          siano  risultate  in  tutto  o  in  parte insufficienti. Il
          fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
          pagamento del trattamento insoluto.
             Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto
          nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e  la
          procedura   concorsuale   od  esecutiva  siano  intervenute
          successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
             I pagamenti di cui al secondo, terzo,  quarto  e  quinto
          comma del presente artcolo sono eseguiti dal fondo entro 60
          giorni   dalla  richiesta  dell'interessato.  Il  fondo  e'
          surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi  aventi  causa
          nel  privilegio  spettante  sul  patrimonio  dei  datori di
          lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776  del  codice
          civile per le somme da esso pagate.
             Il  fondo,  per  le  cui entrate ed uscite e' tenuta una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligaroria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
          cento della retribuzione di cui all'art.  12 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153, a decorrere dal prediodo di paga in
          corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le
          stesse  disposizioni  vigenti  per  l'accertamento   e   la
          riscossione  dei  contributi  dovuti  al Fondo pensioni dei
          lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo  di
          garanzia  non possono in alcun modo essere utilizzate al di
          fuori della finalita' istituzionale del  fondo  stesso.  Al
          fine  di  assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
          contributiva puo' essere modificata, in  diminuzione  o  in
          aumento,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito il consiglio di  amministrazione  dell'INPS,  sulla
          base  delle  risultanze  del  bilancio consuntivo del fondo
          medesimo.
             Il datore di lavoro deve integrare le  denunce  previste
          dall'art.  4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978,
          n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto
          1978,   n.   467,  con  l'indicazione  dei  dati  necessari
          all'applicazione  delle  norme   contenute   nel   presente
          articolo   nonche'  dei  dati  relativi  all'accantonamento
          complessivo  risultante  a  credito  del  lavoratore.    Si
          applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo,
          terzo  e  quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   al
          rapporto di lavoro domestico.
             Per   i   giornalisti  e  per  i  dirigenti  di  aziende
          industriali, il fondo di garanzia  per  il  trattamento  di
          fine  rapporto  e'  gestito, rispettivamente, dall'Istituto
          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani  "Giovanni
          Amendola"  e  dall'Istituto  nazionale  di previdenza per i
          dirigenti di aziende industriali".
           Note all'art. 2, comma 9:
            - Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda
          in nota al comma 5.
            - Per il testo  urgente,  dell'art.  12  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153, si veda in nota all'art. 2, comma 15.
           Note all'art. 2, comma 10:
            -  I  commi  1  e  2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre
          1994, n. 724 (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica) sono i seguenti:
             "Art.  15    (Assoggettamento  alla  ritenuta  in  conto
          entrate  del  Ministero   del   tesoro   della   quota   di
          maggiorazione  della  base  pensionabile e omogeneizzazione
          dei trattamenti di pensione). - 1.   Con decorrenza  dal  1
          gennaio  1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta
          in conto entrate del Ministero del tesoro, lo  stipendio  e
          gli    altri    assegni    pensionabili    con   esclusione
          dell'indennita' integrativa speciale di cui alla  legge  27
          maggio   1959,   n.  324,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, e degli assegni e indennita' corrisposti  per
          lo  svolgimento  di particolari funzioni esclusi dalla base
          pensionabile, spettanti ai  dipendenti  aventi  diritto  al
          trattamento  di  quiescenza  disciplinato  dal  testo unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  1973,  n.  1092,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,   sono   figurativamente   aumentati    della
          percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge
          29 aprile 1976, n. 177.
             2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 si applica ai
          dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche  regolate  da
          ordinamenti  che  rinviano  alle  norme contenute nel testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre 1973, n. 1092, e successivamente  modificazioni
          ed integrazioni.
            - Gli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n.
          177 (Collegamento con le pensioni del settore pubblico alla
          dinamica  delle  retribuzioni miglioramento del trattamento
          di quiescenza del personale statale e degli  iscritti  alle
          casse   pensioni  degli  istituti  di  previdenza)  sono  i
          seguenti:
             "Art. 15  (Base pensionabile personale civile).-  L'art.
          43 del decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          1973,  n.    1092,  e'  sostituito,  per  le cessazioni dal
          servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976,
          dal seguente:
             'Ai  fini  della   determinazione   della   misura   del
          trattamento  di  quiescenza  dei dipendenti civili, la base
          pensionabile,   costituita    dall'ultimo    stipendio    o
          dall'ultima   paga   o   retribuzione  e  dagli  assegni  o
          indennita'   pensionabili   sottoindicati,    integralmente
          percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
               a)  indennita' di funzione per i dirigenti superiori e
          per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
               b)   assegno   perequativo   e    assegno    personale
          pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734,
          per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli
          operai dello Stato;
               c)   indennita'   ed  assegno  personale  pensionabile
          previsti dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n.  728,
          per  il  personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello
          operaio,   dell'amministrazione   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  e  dell'azienda  di  stato per i servizi
          telefonici;
               d)   assegno   annuo   previsto   dall'art.   12   del
          decreto-legge  1  ottobre  1973,  n.  580, convertito nella
          legge  30  novembre  1973,  n.    766,  per  il   personale
          insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione
          universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
               e)  assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30
          luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo,
          docente e non docente  della  scuola  materna,  elementare,
          secondaria ed artistica;
               f)   indennita'   e   assegno  personale  pensionabili
          previsti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n.  851,
          per  il  personale  di  ruolo e non di ruolo e il personale
          operaio  dell'amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di
          Stato;
               g)   assegno  personale  previsto  dall'art.  202  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.
             Agli stessi fini, nessun  altro  assegno  o  indennita',
          anche  se  pensionabile,  possono  essere considerati se la
          relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente
          la valutazione nella base pensionabile'".
             "Art.  16    (Base  pensionabile  personale  militare).-
          L'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
          dicembre 1973, n.  1092, e' sostituito, per  le  cessazioni
          dal  servizio  aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio
          1976, dal seguente:
             'Ai  fini  della   determinazione   della   misura   del
          trattamento  di  quiescenza del personale militare, escluso
          quello indicato nell'art.   54,  penultimo  comma  la  base
          pensionabile,    costituita    dall'ultimo    stipendio   o
          dall'ultima paga e dagli assegni o indennita'  pensionabili
          sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18
          per cento:
               a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed
          i  colonnelli, prevista dall'art. 8 della legge 10 dicembre
          1973, n.  804;
               b)   assegno   perequativo   ed   assegno    personale
          pensionabile,  previsti  dall'art. 1 della legge 27 ottobre
          1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado  inferiore
          a   colonnello   o   capitano   di  vascello,  nonche'  dei
          sottufficiali e dei militari di truppa;
               c)  assegno  personale  previsto  dall'art.  202   del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  applicabile  al  personale  militare in base all'art. 3
          della legge 8 agosto 1957, n.  751.
             Agli stessi fini, nessun  altro  assegno  o  indennita',
          anche  se  pensionabili,  possono  essere considerati se la
          relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente
          la valutazione nella base pensionabile.
             Per  l'ufficiale  che  in  tempo  di  guerra  sia  stato
          investito  del  grado superiore a quello ricoperto all'atto
          della   cessazione   dal   servizio   o   delle    funzioni
          organicamente   devolute   a   detto  grado  superiore  con
          godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio
          e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado'".
            "Art.  22     (Base   pensionabile   per   il   personale
          ferroviario).-  L'art.  220,  primo  comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1973  n.
          1092,  come  modificato dall'art. 2 della legge 12 febbraio
          1974, n. 22, e' sostituito per le cessazioni  dal  servizio
          aventi  decorrenza  non  anteriore  al  1 gennaio 1976, dal
          seguente:
             'Ai   fini   della   determinazione   della  misura  del
          trattamento di quiescenza degli iscritti al fondo pensioni,
          la base pensionabile, costituita  dall'ultimo  stipendio  e
          dagli  assegni  o  indennita'  pensionabili  sottoindicati,
          integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
               a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori  e
          per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
               b)  indennita'  pensionabile  prevista  dalla legge 16
          febbraio 1974, n. 57;
               c) assegno personale pensionabile.
             Per gli effetti  del  precedente  comma  si  considerano
          soltanto  gli  assegni  o indennita' previsti come utili al
          fini  della  determinazione  della  base  pensionabile,  da
          disposizioni di legge'".
           Note all'art. 2, comma 11:
            -  L'art.  13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992
          e' il seguente:
             "Art. 13    (Norma  transitoria  per  il  calcolo  delle
          pensioni).-
           1.  Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  ed  alle  forme  sostitutive ed esclusive della
          medesima,  e  per  i  lavoratori  autonomi  iscritti   alle
          gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della
          pensione e' determinato dalla somma:
           a) (omissis);
               b)  della quota di pensione corrispondente all'importo
          del  trattamento  pensionistico  relativo  alle  anzianita'
          contributive  acquisite  a  decorrere  dal  1 gennaio 1993,
          calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.
           Note all'art. 2, comma 12:
            - Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda
          in nota al comma 5.
            - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge  12  giugno
          1984, n.  222:
             "Art.  2    (Pensione ordinaria di inabilita').-   1. Si
          considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto  a
          pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed
          autonomi gestita dall'Istituto nazionale  della  previdenza
          sociale,   l'assicurato   o   il  titolare  di  assegno  di
          invalidita' con decorrenza successiva alla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge  il  quale,  a  causa di
          infermita'  o  difetto   fisico   o   mentale,   si   trovi
          nell'assoluta   e  permanente  impossibilita'  di  svolgere
          qualsiasi attivita' lavorativa.
             2.   La   concessione   della   pensione   al   soggetto
          riconosciuto   inabile   subordinata   alla   cancellazione
          dell'interessato  dagli  elenchi  anagrafici  degli  operai
          agricoli,  dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi
          e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti  a
          carico    dell'assicurazione    obbligatoria    contro   la
          disoccupazione  e  ad  ogni altro trattamento sostitutivo o
          integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia
          o   la   cancellazione   avvengano   successivamente   alla
          presentazione  della  domanda, la pensione e' corrisposta a
          decorrere dal primo giorno del  mese  successivo  a  quello
          della rinuncia o della cancellazione.
             3. La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti,
          e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non
          integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo,
          calcolato  secondo  le  norme  in vigore nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni
          speciali dei lavoratori autonomi, e  da  una  maggiorazione
          determinata in base ai seguenti criteri:
               a)    per   l'iscritto   nell'assicurazione   generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',  la   vecchiaia,   ed   i
          superstiti  dei  lavoratori dipendenti, la maggiorazione e'
          pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e  quello
          che  gli  sarebbe  spettato  sulla  base della retribuzione
          pensionabile,  considerata  per  il  calcolo   dell'assegno
          medesimo  con  un'anzianita'  contributiva  aumentata di un
          periodo pari a quello compreso tra la  data  di  decorrenza
          della  pensione  di  inabilita'  e  la  data  di compimento
          dell'eta' pensionabile. In ogni  caso,  non  potra'  essere
          computata un'anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
               b)   per   l'iscritto   nelle  gestioni  speciali  dei
          lavoratori  autonomi,  la  misura  della  maggiorazione  e'
          costituita  dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e
          quello che gli sarebbe  spettato  al  compimento  dell'eta'
          pensionabile,  considerando il periodo compreso tra la data
          di decorrenza della pensione di inabilita'  e  la  data  di
          compimento  di  detta  eta'  coperto  da  contribuzione  di
          importo corrispondente  a  quello  stabilito  nell'anno  di
          decorrenza  della  pensione per i lavoratori autonomi della
          categoria   alla   quale   l'assicurato   ha   contribuito,
          continuativamente  o  prevalentemente, nell'ultimo triennio
          di lavoro autonomo.
             4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti  minimi
          secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
             5.  La  pensione  di  inabilita'  e' incompatibile con i
          compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato  in
          Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione
          della pensione. E' altresi', incompatibile con l'iscrizione
          negli   elenchi   anagrafici  degli  operai  agricoli,  con
          l'iscrizione  negli  elenchi  nominativi   dei   lavoratori
          autonomi  o  in  albi  professionali  e con i trattamenti a
          carico   dell'assicurazione    obbligatoria    contro    la
          disoccupazione  e  con ogni altro trattamento sostitutivo o
          integrativo  della  retribuzione.  Nel  caso  in   cui   si
          verifichi  una delle predette cause di incompatibilita', il
          pensionato  e'  tenuto  a  darne  immediata   comunicazione
          all'ente  erogatore  che  revoca  la pensione di inabilita'
          sostituendola, sempreche' ne ricorrano le  condizioni,  con
          l'assegno  di  cui  all'art.  1,  con  decorrenza dal primo
          giorno     del     mese     successivo    al    verificarsi
          dell'incompatibilita'  medesima.  Nel  caso  in   cui   sia
          riconosciuto  il  diritto  all'assegno  di  invalidita', la
          restituzione delle somme indebitamente percepite  da  parte
          dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
          l'importo   della   pensione   di   inabilita'   e   quello
          dell'assegno di invalidita'.
             6. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro
          o malattia professionale da  cui  derivi  il  diritto  alla
          relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e
          b)  del  terzo  comma  e' corrisposta soltanto per la parte
          eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa".
           Nota all'art. 2, comma 13:
            - Il testo del  comma  3  dell'art.  15  della  legge  23
          dicembre  1994,  n.  724,  e'  il  seguente:  "3. In attesa
          dell'armonizzazione delle basi contributive e  pensionabili
          previste  dalle  diverse  gestioni obbligatorie dei settori
          pubblico e privato, con decorrenza dal 1 gennaio 1995,  per
          i   dipendenti   delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,
          e  successive  modificazioni ed integrazioni, iscritti alle
          forme di previdenza esclusive  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria,  nonche' per le altre categorie di dipendenti
          iscritti alle predette forme  di  previdenza,  la  pensione
          spettante  viene  determinata  sulla  base  degli  elementi
          retributivi  assoggettati  a  contribuzione,  ivi  compresa
          l'indennita'  integrativa  speciale, ovvero l'indennita' di
          contingenza, ovvero  l'assegno  per  il  costo  della  vita
          spettante".
           Note all'art. 2, comma 14:
            -  L'art.  6,  comma  1,  lettera b) del decreto-legge n.
          463/1983, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          638/1983,  gia' modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs.
          n. 503/1992, risulta, ai sensi  della  presente  legge,  il
          seguente:
             "Art.  6    (Requisiti  reddituali per l'integrazione al
          trattamento minimo).-  1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i
          commi 1 e 2 dell'art.  6  del  decreto-legge  12  settembre
          1983,  n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:
             ' 1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni
          a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria   per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti, delle gestioni sostitutive ed  esclusive  della
          medesima,   nonche'  delle  gestioni  previdenziali  per  i
          commercianti,  gli  artigiani,   i   coltivatori   diretti,
          mezzadri  e  coloni,  della  gestione  speciale  minatori e
          dell'Enasarco non spetta ai soggetti che posseggano:
           a) (omissis);
               b) nel caso di persona coniugata,  non  legalmente  ed
          effettivamente  separata,  redditi  propri  per  un importo
          superiore a quello richiamato al punto  a)  ovvero  redditi
          cumulati  con quelli del coniuge per un importo superiore a
          quattro volte il trattamento minimo medesimo'".
           Note all'art. 2, comma 15:
            -  L'art.  12  della  legge  n. 153/1969 (Revisione degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale),  come  modificato  dalla  presente  legge,  e' il
          seguente:
             "Art. 12.- Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto
          1945, n. 692. recepiti negli articoli 27  e  28  del  testo
          unico  delle  norme  sugli assegni familiari, approvato con
          decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo  unico
          delle  disposizioni  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
          malattie professionali, approvato  con  decreto  30  giugno
          1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
             'Per  la  determinazione  della  base  imponibile per il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si considera retribuzione  tutto  cio'  che  il  lavoratore
          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di
          lavoro.
             Sono escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le  somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
              1)  di  diaria  o  d'indennita'  di  trasferta in cifra
          fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
              2) di  rimborsi  a  pie'  di  lista  che  costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
          o in occasione del lavoro;
              3) di indennita' di anzianita';
              4) di indennita' di cassa;
              5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra in
          sostituzione  del trattamento di bordo, limitatamente al 60
          per cento dei suo ammontare;
              6) di gratificazione o elargizione concessa  una tantum
          a titolo di  liberalita',  per  eventi  eccezionali  e  non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
             L'art.  74  del  testo unico delle norme concernenti gli
          assegni familiari, approvato  con  decreto  dei  Presidente
          della  Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa  dalla
          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
             L'elencazione  degli  elementi esclusi dal calcolo della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
             La  retribuzione  come  sopra  determinata   e'   presa,
          altresi',  a riferimento per il calcolo delle prestazioni a
          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
          interessate.
             Sono altresi' esclusi dalla retribuzione  imponibile  di
          cui al presente articolo:
             a)  le  spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro per le
          colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
             b) le borse di studio erogate dal datore  di  lavoro  ai
          figli  dei  dipendenti  che  abbiano  superato con profitto
          l'anno scolastico, compresi  i  figli  maggiorenni  qualora
          frequentino  l'universita'  e siano in regola con gli esami
          dell'anno accademico;
             c)  le  spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro per il
          funzionamento di asili nido aziendali;
             d) le spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro  per  il
          finanziamento  di circoli aziendali con finalita' sportive,
          ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento
          di spacci e bar aziendali;
             e) la differenza fra  il  prezzo  di  mercato  e  quello
          agevolato   praticato  per  l'assegnazione  ai  dipendenti,
          secondo le vigenti disposizioni, di azioni  della  societa'
          datrice   di  lavoro  ovvero  di  societa'  controllanti  o
          controllate;
             f) il valore dei generi in natura prodotti  dall'azienda
          e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente
          il 50 per cento del prezzo praticato al grossista'".
           Note all'art. 2, comma 16:
            -  Per  il  testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 si
          veda in nota al comma 15.
           Note all'art. 2, comma 18:
            - Per il testo dell'art. 12 della legge  n.  153/1969  si
          veda in nota al comma 15.
            -  Il  D.Lgs.  21 aprile 1993, n. 124, reca la disciplina
          delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
          3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
           Note all'art. 2, comma 19:
            - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 724/1994  e'  il
          seguente:
             "Art.  17   (Aliquote di rendimento per il calcolo della
          pensione, pensioni in regime internazionale  e  rinvio  dei
          miglioramenti  delle  pensioni).-    1.  Con  effetto dal 1
          gennaio 1995 le disposizioni in materia di  aliquote  annue
          di  rendimento  ai  fini  della determinazione della misura
          della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei
          lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese  ai
          regimi  pensionistici  sostitutivi esclusivi ed esonerativi
          dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive
          o di servizio maturate a decorrere da tale data.
           Note all'art. 2, comma 20:
            - Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda
          in nota al comma 5.
            -  L'art.  2  della  legge  27  maggio   1959,   n.   324
          (Miglioramenti  economici al personale statale in attivita'
          ed in quiescenza) cosi' recita:
             "Art. 2.- Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni
          vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di
          riversibilita',  sia   normali   che   privilegiati,   gia'
          liquidati  o  da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo
          pensioni delle ferrovie dello Stato o  dell'amministrazione
          ferroviaria,   del   fondo  per  il  culto,  del  fondo  di
          beneficenza  e  di  religione   della   citta'   di   Roma,
          dell'azienda  dei  patrimoni  riuniti  ex economali e degli
          archivi notarili, e' concessa  a  decorrere  dal  1  luglio
          1959,  una  indennita' integrativa speciale determinata per
          ogni  anno  finanziario  applicando  su una base fissata in
          lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la
          variazione percentuale dell'indice  dei  costo  della  vita
          relativo   all'anno   solare   immediatamente   precedente,
          rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a
          100.  Nella  percentuale  che  misura  la  variazione,   si
          trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si
          arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
             L'indennita'  di  cui al presente articolo compete anche
          ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art.  20
          della  legge  29  aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della
          legge 12 febbraio 1955, n. 44.
             Si intende per indice del costo della  vita  relativo  a
          ciascun  anno  solare,  la  media  aritmetica  degli indici
          mensili del costo della vita che  per  l'anno  stesso  sono
          stati  accertati dall'istituto centrale di statistica per i
          settori dell'industria e del commercio.
             L'indennita' integrativa speciale  di  cui  al  presente
          articolo:
               a)  e'  corrisposta in misura intera a coloro che sono
          provvisti di pensione od assegno non  inferiore  alle  lire
          24.000 mensili lorde;
               b)   e'   dovuta  in  ragione  rispettivamente  di  un
          ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o
          frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti
          dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori  alle
          lire  24.000  mensili  lorde  e  dei titolari di pensioni o
          assegni indiretti o di riversibilita' inferiori  alle  lire
          18.000 mensili lorde;
               c)    non    e'   cedibile,   ne'   pignorabile,   ne'
          sequestrabile;
               d) e' esente da ritenute erariali  e  non  concorre  a
          formare   il   reddito  complessivo  ai  fini  dell'imposta
          complementare.
             Nei casi di pensione od assegni in parte a carico  dello
          Stato  o delle amministrazioni di cui al primo comma, ed in
          parte a carico  di  altri  enti,  l'indennita'  integrativa
          speciale  e'  corrisposta  per  la parte proporzionale alla
          quota di pensione od assegno  originariamente  liquidata  a
          carico dello Stato o delle ammininistrazioni anzidette.
             L'indennita'  integrativa  speciale  compete  ad un solo
          titolo, con opzione  per  la  misura  piu'  favorevole,  ai
          titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
             La  corresponsione della suddetta indennita' integrativa
          speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di  pensioni
          od  assegni  ordinari  che  prestino  opera  retribuita  in
          dipendenza  della  quale  gia'  percepiscono  la   medesima
          indennita'.    Qualora    pero'   quest'ultima   indennita'
          risultasse meno favorevole,  se  ne  dovra'  sospendere  la
          corresponsione  e  disporre  il  pagamento  dell'indennita'
          integrativa speciale annessa alla pensione.
             La concessione dell'indennita' integrativa  speciale  di
          cui  al  presente  articolo  e'  disposta,  d'ufficio dagli
          uffici provinciali  del  tesoro  che  hanno  in  carico  le
          rispettive partite di pensione od assegno.
             Per  l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
          dell'indennita' integrativa speciale  di  cui  al  presente
          articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
             Per  ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della
          indennita'  integrativa  speciale  sara'  determinato   con
          decreto del Ministro per il tesoro.
             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche  ai  titolari  di  pensioni a carico del fondo per il
          trattamento di quiescenza di cui all'art.  77  del  decreto
          dle Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
             Il  relativo  maggior  onere  resta  a  carico del fondo
          medesimo".
           Nota all'art. 2, comma 22:
            - Per il testo dell'art. 12 della legge  n.  153/1969  si
          veda in nota al comma 15.
           Note all'art. 2, comma 23:
            -  Il  testo  dei  commi  2 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n.
          503/1992, e' il seguente:
             "2. Per  gli  appartenenti  alle  Forze  armate,  per  i
          lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale
          di  volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui
          alla legge 31 ottobre 1988, n.   480, per i  lavoratori  di
          cui  all'art.  5 della legge 7 agosto 1990, n.  248, per il
          personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il
          personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di  cui
          alla  legge  28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di
          cui  all'art.  209  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  dicembre  1973, n.   1092, per i lavoratori
          marittimi relativamente ai casi di cui  all'art.  31  della
          legge  26  luglio  1984,  n. 413, per i lavoratori iscritti
          all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al
          n.  14  dell'art.  3,  del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,
          con  modificazioni  dalla  legge 29 novembre 1952, n. 2388,
          nonche' per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio
          e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente  alla
          legge  14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981,
          n. 91, restano fermi  i  limiti  di  eta'  stabiliti  dalle
          disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.
             3.  Per  la  cessazione dal servizio del personale delle
          Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari
          norme  dettate  dai rispettivi ordinamenti relativamente ai
          limiti di eta' per il  pensionamento  di  cui  al  presente
          articolo".
            - I commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993, sono i
          seguenti:
             "4.  In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
          rispettivi    ordinamenti:    i    magistrati     ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
          di Stato, il personale della carriera diplomatica  e  della
          carriera   prefettizia   a  partire  rispettivamente  dalle
          qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere
          di  prefettura,  i  dirigenti generali nominati con decreto
          del Presidente della Repubblica  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per
          effetto  dell'art.  2  della  legge  8  marzo  1985, n. 72,
          nonche' i  dipendenti  degli  enti  che  svolgono  la  loro
          attivita' nelle materie contemplate dell'art. 1 del decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 17 luglio
          1947, n. 691 e dalle leggi 4 giugno  1985,  n.  281,  e  10
          ottobre 1990, n. 287.
             5.  Il  rapporto di impiego dei professori e ricercatori
          universitari   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente   vigenti,   in   attesa   della  specifica
          disciplina che la regola in modo organico ed in conformita'
          ai principi della autonomia universitaria di  cui  all'art.
          33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei  principi  di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.
           Note all'art. 2, comma 24:
            - Il comma 2 dell'art. 7 della legge 4  agosto  1990,  n.
          233  (Riforma  dei trattamenti pensionistici dei lavoratori
          autonomi cosi' recita:  "2. Ciascuna azienda e' inclusa per
          ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di
          lavoro inferiori all'anno  o  per  la  diversa  consistenza
          aziendale,    nella   fascia   di   reddito   convenzionale
          corrispondente al reddito  agrario  dei  terreni  condotti,
          determinato  ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 14
          marzo 1988, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 154".
            -  L'obiettivo  1  del  regolamento  CEE  n.  2052/88 del
          consiglio del 24 giugno 1988, cosi', recita:
                                "Obiettivo n. 1
             1.   Le   regioni   interessate   dalla    realizzazione
          dell'obiettivo  n.  1  sono regioni NUTS del livello II, il
          cui PIL pro capite risulta, in base ai  dati  degli  ultimi
          tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
             Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i
          dipartimenti  francesi  d'Oltremare ed altre regioni il cui
          PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni  indicate
          al   primo   comma   e   che  vanno  inserite,  per  motivi
          particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.
             2.   L'elenco   delle    regioni    interessate    dalla
          realizzazione    dell'obiettivo    n.    1   e'   contenuto
          nell'allegato.
             3. L'elenco delle regioni e' valido per  cinque  anni  a
          decorrere  dall'entrata in vigore del presente regolamento.
          Prima  della  scadenza  di  tale  periodo  la   Commissione
          riesamina  l'elenco  in tempo utile affinche' il Consiglio,
          deliberando a maggioranza  qualificata  su  proposta  della
          Commissione  e previa consultazione del Parlamento europeo,
          adotti un nuovo elenco valido  per  il  periodo  successivo
          alla scadenza dei cinque anni.
             4. Gli Stati membri presentano alla Commissione  i  loro
          programmi  di sviluppo regionale. Tali programmi contengono
          in particolare:
              la descrizione delle linee  principali  scelte  per  lo
          sviluppo regionale e delle relative azioni;
              indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi
          strutturali,  della  BEI e degli altri strumenti finanziari
          prevista nella realizzazione dei programmi.
             Gli Stati membri possono presentare un programma globale
          di sviluppo regionale per tutte  le  loro  regioni  incluse
          nell'elenco  di cui al paragrafo 2 purche' questo programma
          comporti gli elementi di cui al primo comma.
             Gli Stati membri presentano per le regioni in  questione
          anche  i  programmi  di  cui  all'art. 10, paragrafo 2 e le
          iniziative previste dall'art. 11, paragrafo  1,  includendo
          inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'art. 11,
          paragrafo  1  che  costituiscono,  ai sensi della normativa
          comunitaria, un diritto per i beneficiari.
             Per accelerare  l'esame  delle  domande  e  l'attuazione
          degli  interventi,  gli  Stati membri possono unire ai loro
          programmi le richieste di programmi operativi compresi  nei
          medesimi.
             5.  La  Commissione  valuta  i  programmi  e  le  azioni
          proposte nonche' gli altri elementi di cui al  paragrafo  4
          in  funzione  della  loro  coerenza  con  gli obiettivi del
          presenre regolamento e con le disposizioni e  le  politiche
          menzionate  agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base
          di tutti i programmi  e  di  tutte  le  azioni  di  cui  al
          paragrafo   4,   nell'ambito   della  partnership  prevista
          dall'art.  4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro
          interessato, il quadro  comunitario  di  sostegno  per  gli
          interventi  strutturali  comunitari,  secondo  le procedure
          previste all'art. 17.
             Il  quadro  comunitario   di   sostegno   comprende   in
          particolare:
              le    linee   prioritarie   scelte   per   l'intervento
          comunitario:
              le forme d'intervento;
              il   programma   indicativo   di   finanziamento    con
          l'indicazione  dell'importo  degli  interventi e della loro
          provenienza;
              la durata di tali interventi.
             Il  quadro  comunitario  di   sostegno   garantisce   il
          coordinamento   di   tutti   gli   interventi   strutturali
          comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
          di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.
             Il  quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza,
          essere modificato e  adattato  su  iniziativa  dello  Stato
          membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro,
          in   funzione   di  nuove  informazioni  pertinenti  e  dei
          risultati registrati durante l'attuazione delle  azioni  in
          questione.
             A  richiesta debitamente giustificata dello Stato membro
          interessato, la  Commissione  adotta  i  quadri  comunitari
          particolari  di sostegno per uno o piu' programmi di cui al
          paragrafo 4.
             6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1  assumono,
          prevalentemente, la forma di programmi operativi.
             7.  Le  modalita'  d'applicazione  del presente articolo
          sono  precisate  nelle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          paragrafi 4 e 5".
            -  L'obiettivo  5-  b)  del  regolamento  CEE sopracitato
          attiene allo sviluppo delle zone rurali.
           Nota all'art. 2, comma 25:
            - Il D.Lgs. 30 giugno  1994,  n.  509  reca  l'attuazione
          della  delega  conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
          24 dicembre 1993, n.  537, in materia di trasformazione  in
          persone   giuridiche  private  di  enti  gestori  di  forme
          obbligatorie di  previdenza  e  assistenza-  Pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994.
           Note all'art. 2, comma 26:
            -  Il  comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte
          sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917,
          cosi' recita:
             "Art.  49    (Redditi  di  lavoro  autonomo).  - 1. Sono
          redditi   di   lavoro   autonomo   quelli   che    derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e   professioni  si  intende  l'esercizio  per  professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo   diverse  da  quelle  considerate  nel  capo  VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c) del comma 3 dell'art. 5.
            -  Il  comma  2,  lettera  a)  del  precitato  D.P.R.  n.
          917/1986, e' il seguente:
             "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
               a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
          sindaco  o  revisore di societa', associazioni e altri enti
          con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione  a
          giornali,    riviste,    enciclopedie   e   simili,   dalla
          partecipazione a collegi e commissioni e da altri  rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
          tali  i  rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione di
          attivita',  non   rientranti   nell'oggetto   dell'arte   o
          professione  esercitata dal contribuente ai sensi del comma
          1, che pur avendo  contenuto  intrinsecamente  artistico  o
          professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
          favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
          unitario  e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
          e con retribuzione periodica prestabilita".
            -   L'art.   36  della  legge  11  giugno  1971,  n.  426
          (Disciplina del commercio), e' il seguente:
             "Art. 36  (Forme speciali di vendita).-  La vendita  per
          corrispondenza  su  catalogo o a domicilio e' soggetta alle
          norme di cui al capo I della presente legge.
             Per gli incaricati delle ditte esercenti  la  vendita  a
          domicilio,  le  ditte  debbono  comunicare gli elenchi alle
          autorita' di pubblica sicurezza competenti per  territorio,
          le  quali  possono negare l'autorizzazione per gravi motivi
          di natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta  per
          coloro  che  sono  incaricati  dell'esibizione di campioni,
          dell'illustrazione di cataloghi e di ogni  altra  forma  di
          propaganda commerciale effettuata a domicilio.
             Le   ditte   interessate   rilasciano  un  tesserino  di
          riconoscimento alle persone incaricate  e  rispondono  agli
          effetti civili dell'attivita' delle stesse.
             Le  vendite  di  cui  sopra  debbono  essere  coperte da
          assicurazione  per  eventuali  danni  ai   consumatori.   I
          prodotti  debbono  comunque  essere  coperti da garanzia e,
          qualora non corrispondano all'ordinazione,  debbono  essere
          sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
             Le  modalita'  di  svolgimento delle attivita' di cui ai
          commi  precedenti  saranno  stabilite  dal  regolamento  di
          esecuzione della presente legge".
           Note all'art. 2, comma 28:
            -  Il  primo  comma  dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre
          1973, n. 600 (Disposizioni commi in materia di accertamento
          delle imposte sui redditi) cosi' recita:  "Gli  enti  e  le
          societa'  indicati  nell'art.  2 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  598, le societa'  e
          associazioni   indicate   nell'art.   5   del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le
          persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
          dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole,  i  quali
          corrispondono  compensi  e  altre  somme di cui all'art. 46
          dello stesso decreto per prestazioni di lavoro  dipendente,
          devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo
          di  acconto  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa".
            - Il quarto  comma  dell'art.  9  del  citato  d.P.R.  n.
          600/1973, e' il seguente: "I sostituiti d'imposta, anche se
          soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
          devono presentare la dichiarazione prescritta  dall'art.  7
          entro  il  31  marzo  di ciascun anno per i pagamenti fatti
          nell'anno solare precedente ovvero,  nell'ipotesi  indicata
          nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui
          e'  stata  deliberata  la  distribuzione  nell'anno  solare
          precedente".
            - L'art. 49, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 917/1986,  recano
          le seguenti disposizioni:
             "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
               a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
          sindaco  o  revisore di societa', associazioni e altri enti
          con o senza personalita' giuridica dalla  collaborazione  a
          giornali,    riviste,    enciclopedie   e   simili,   dalla
          partecipazione  a collegi e commissioni e da altri rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
          tali i  rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione  di
          attivita',   non   rientranti   nell'oggetto   dell'arte  o
          professione esercitata dal contribuente ai sensi del  comma
          1,  che  pur  avendo  contenuto intrinsecamente artistico o
          professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
          favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
          unitario e continuativo senza impiego di mezzi  organizzati
          e con retribuzione periodica prestabilita;
               b)  i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
          da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
          brevetti industriali e di processi, formule o  informazioni
          relativi  ad  esperienze  acquisite  in  campo industriale,
          commerciale  o  scientifico,   se   non   sono   conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali;
               c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f)
          del  comma  1  dell'art.  41  quando l'apporto e costituito
          esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
               d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori
          e ai soci fondatori di societa' per azioni, in  accomandita
          per azioni e a responsabilita' limitata;
               e)  le  indennita'  per  la  cessazione di rapporti di
          agenzia;
               f) i redditi derivanti dall'attivita'  di  levata  dei
          protesti  esercitata  dai segretari comunali ai sensi della
          legge 12 giugno 1973, n. 349.
             3. Per i redditi derivanti  dalle  prestazioni  sportive
          oggetto  di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge
          23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
          ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2".
           Nota all'art. 2, comma 29:
            - Il comma 3 dell'art. 1 della legge 2  agosto  1990,  n.
          233,  e'  il  seguente: "3. Il livello minimo imponibile ai
          fini del versamento  dei  contributi  previdenziali  dovuti
          alle  gestioni  di  cui al comma 1 da ciascun assicurato e'
          fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che
          si ottiene moltiplicando per 312  il  minimale  giornaliero
          stabilito,  al  1  gennaio  dell'anno  cui si riferiscono i
          contributi,  per  gli  operai  del  settore  artigianato  e
          commercio  dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
          402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
          1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazione".
           Note all'art. 2, comma 32:
            - La legge 9 marzo  1989,  n.  8  reca  "Ristrutturazione
          dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul lavoro". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 60 del 13 marzo 1989.
            - Il D.Lgs. 30 giugno  1994,  n.  479  (Attuazione  della
          delega  conferita  dall'art.  1,  comma  32, della legge 24
          dicembre  1993,  n.    537,  in  materia  di   riordino   e
          soppressione  di  enti pubblici di previdenza e assistenza)
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto
          1994.
            - La legge 2 agosto 1990, n.  233  reca  la  riforma  dei
          trattamenti   pensionistici   dei   lavoratori  autonomi  (
          Gazzetta Ufficiale n.  188 del 13 agosto 1990).
            - I commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della legge n.
          537/1993 sono i seguenti:
             "11. A far data dal 1 gennaio  1994,  i  lavoratori  che
          svolgono  le  attivita'  di  cui  all'art. 49, commi 1 e 2,
          lettera a), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917,  ad  eccezione  dei  titolari  di
          pensione  diretta e dei percettori di borse di studio, sono
          iscritti, ai fini dell'assicurazione generale  obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti, in una
          gestione   separata,   nell'ambito   della   gestione   dei
          contributi   e   delle   prestazioni   previdenziali  degli
          esercenti  attivita'  commerciali  e  nel  rispetto   delle
          disposizioni  previste  per  quest'ultima  gestione,  fatta
          esclusione  del   livello   minimo   imponibile   ai   fini
          contributivi,  di  cui  all'art.  1, comma 3, della legge 2
          agosto 1990, n. 233.
             12. Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di
          eta' i lavoratori di cui al comma 11 non abbiano  raggiunto
          il   periodo   minimo   contributivo   per  il  trattamento
          pensionistico,  possono  integrare  il   periodo   mancante
          mediante  il versamento di contributi volontari, secondo le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
             13.  Le  disposizioni  del comma 11 non si applicano nei
          confronti dei lavoratori che svolgono attivita'  lavorative
          per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.
             14.   In  fase  di  prima  applicazione,  alla  gestione
          separata di  cui  al  comma  11  sovraintende  il  comitato
          amministratore   della  gestione  per  i  contributi  e  le
          prestazioni degli esercenti attivita' commerciali.
             15. Entro trenta giorni dalla data dl entrata in  vigore
          della  presente  legge, con uno o piu' decreti del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  sono  definite,  tenuto conto delle
          peculiarita' relative alla specifica forma assicurativa, le
          modalita' di applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi  11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le modalita' di
          versamento  dei  contributi,  nonche'  i  criteri  per   la
          determinazione  dei periodi assicurativi da accreditarsi in
          relazione   all'ammontare   dei   versamenti   contributivi
          effettuati nell'anno".
           Nota all'art. 2, comma 33:
            -  La  legge  5  marzo  1963,  n.  389 (Istituzione della
          "Mutualita'  pensioni"  a  favore  delle   casalinghe)   e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90 del 3 aprile
          1963.
                               Art. 3.
   (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
   1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di  consentire  un
immediato  riscontro  dell'incidenza  delle  risultanza  finali della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno  alle  gestioni
previdenziali,  l'Istituto  e'  inoltre  tenuto a compilare uno stato
patrimoniale ed un conto economico generale al netto  della  Gestione
degli   interventi   assistenziali   e   di  sostegno  alle  gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37".
   2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.  88,  e'  determinato  in
lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi
della  predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo
37 della citata legge n. 88 del 1989,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre
1999,  il  Governo  procede  alla  ridefinizione  della  ripartizione
dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente
comma   in   riferimento  alle  effettive  esigenze  di  apporto  del
contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo  i
seguenti criteri in concorso tra loro:
     a)  rapporto  tra  lavoratori attivi e pensionati inferiore alla
media;
     b) risultanza gestionali negative;
     c) rapporto tra contribuzione e prestazioni  con  l'applicazione
di  aliquote  contributive  non  inferiori alla media, ponderata agli
iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
   3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno  o  piu'
decreti,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge, recanti norme volte a  riordinare  il  sistema  delle
prestazioni   previdenziali   ed   assistenziali   di  invalidita'  e
inabilita'. Tali norme dovranno  ispirarsi  ai  seguenti  principi  e
criteri  direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e
dei  relativi  criteri  di  riconoscimento   con   riferimento   alla
definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio
1992,  n.  104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il  settore
dell'invalidita'  civile,  della cecita' civile e del sordomutismo il
principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e
quella della concessione dei benefici  economici,  come  disciplinato
dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698; c) graduazione degli interventi in  rapporto  alla  specificita'
delle  differenti  tutele con riferimento anche alla disciplina delle
incompatibilita'   e   cumulabilita'   delle   diverse    prestazioni
assistenziali   e  previdenziali;  d)  potenziamento  dell'azione  di
verifica e di controllo sulle diverse forme di  tutela  previdenziale
ed  assistenziale  anche  mediante  forme  di raccordo tra le diverse
competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali  la
costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una
apposita   commissione   tecnico-amministrativa   con   funzioni   di
coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
decreti  legislativi  di cui al presente comma, il Governo procede ad
una verifica dei risultati conseguiti con  l'attuazione  delle  norme
delegate  anche  al fine di valutare l'opportunita' di pervenire alla
individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento
delle condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio.
   4. Ai fini di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  30  dicembre
1987,  n.  536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci  automatizzati
dei    dati,    l'Autorita'    per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione  detta  le  norme  tecniche  ed  i  criteri  per   la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
di   sistemi   informativi   automatizzati,   nonche'   per  la  loro
integrazione o connessione  o,  eventualmente,  per  altre  forme  di
raccordo,  garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei
dati.
   5. Gli elenchi dei  beneficiari  di  prestazioni  previdenziali  o
assistenziali, il cui importo e' condizionato al reddito del soggetto
o  del  nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente,   da    parte    degli    organismi    erogatori,
all'Amministrazione   finanziaria  che  provvedera'  a  verifica  dei
redditi stessi.
   6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani,  residenti  in
Italia,  che  abbiano  compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per
il 1996, a  lire  6.240.000,  denominato  "assegno  sociale".  Se  il
soggetto  possiede  redditi  propri l'assegno e' attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se  non  coniugato,
ovvero  fino  al  doppio  del  predetto  importo,  se  coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale  assegno
sociale  di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del
reddito  oltre  il  limite  massimo  danno  luogo  alla   sospensione
dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e' costituito dall'ammontare dei
redditi coniugali,  conseguibili  nell'anno  solare  di  riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il
mese  di  luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione
dei redditi effettivamente percepiti.  Alla  formazione  del  reddito
concorrono   i   redditi,   al   netto   dell'imposizione  fiscale  e
contributiva, di qualsiasi natura,  ivi  compresi  quelli  esenti  da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad  imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a
norma del codice civile, Non si computano nel reddito  i  trattamenti
di   fine   rapporto   comunque   denominati,  le  anticipazioni  sui
trattamenti stessi, le competenze  arretrate  soggette  a  tassazione
separata,  nonche'  il  proprio  assegno  e  il reddito della casa di
abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo
ai sensi dell'articolo 1, comma 6,  a  carico  di  gestioni  ed  enti
previdenziali  pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
   7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
e  i  termini  di  presentazione  delle  domande per il conseguimento
dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e  reddituali,
la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per
cento  nel  caso  in  cui  l'interessato sia ricoverato in istituti o
comunita' con retta  a  carico  di  enti  pubblici.  Per  quanto  non
diversamente  disposto  dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive  modificazioni  e
integrazioni.
   8.  I  provvedimenti  adottati  d'ufficio  dall'INPS di variazione
della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con
il conseguente trasferimento  nel  settore  economico  corrispondente
alla effettiva attivita' svolta producono effetti dal periodo di paga
in  corso  alla data di notifica del provvedimento di variazione, con
esclusione  dei  casi  in  cui  l'inquadramento  iniziale  sia  stato
determinato  da  inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso
di variazione disposta  a  seguito  di  richiesta  dell'azienda,  gli
effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla
data  della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate
con  provvedimenti  aventi  efficacia  generale  riguardanti   intere
categorie  di  datori  di  lavoro producono effetti, nel rispetto del
principio della non retroattivita', dalla data fissata dall'INPS.  Le
disposizioni  di cui al primo e secondo periodo del presente comma si
applicano anche ai rapporti per i quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge, pendano controversie non definite con
sentenza passata in giudicato.
   9.  Le  contribuzioni  di  previdenza  e  di  assistenza   sociale
obbligatoria  si  prescrivono  e  non  possono  essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati:
     a) dieci anni per  le  contribuzioni  di  pertinenza  del  Fondo
pensioni  lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie,  compreso  il  contributo  di   solidarieta'   previsto
dall'articolo  9-bis,  comma  2,  del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  giugno  1991,  n.
166,  ed  esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996
tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi  di  denuncia  del
lavoratore o dei suoi superstiti;
     b)  cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e
di assistenza sociale obbligatoria.
   10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche
alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data  di  entrata
in  vigore  della  presente legge, fatta eccezione per i casi di atti
interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa  preesistente.  Agli  effetti  del  computo   dei   termini
prescrizionali   non   si  tiene  conto  della  sospensione  prevista
dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.
463,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti  e  le  procedure  in
corso.
   11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e del tesoro, su proposta  del  competente  comitato
amministratore,  quale  organo dell'INPS, le misure dei contributi di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.  233,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sono  variate,  per  ciascuna delle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9  marzo  1989,  n.
88,  in  relazione  all'andamento  e  al  fabbisogno  gestionale,  in
coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio  tecnico  approvato
dal  competente  comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi
di deliberazione del  consiglio  di  amministrazione  dell'INPS,  per
l'utilizzazione   degli   avanzi   delle   predette   gestioni,  alla
determinazione della misura  degli  interessi  da  corrispondersi  si
provvede  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
   12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati  dal  decreto
legislativo  30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali
privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio  di  bilancio  in
attuazione  di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto
decreto legislativo, la stabilita' delle rispettive  gestioni  e'  da
ricondursi  ad  un  arco  temporale non inferiore a 15 anni. In esito
alle risultanza e in attuazione di quanto disposto  dall'articolo  2,
comma  2,  del  predetto  decreto,  sono adottati dagli enti medesimi
provvedimenti  di  variazione   delle   aliquote   contributive,   di
riparametrazione  dei  coefficienti  di  rendimento  o  di ogni altro
criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto
del principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate
rispetto   alla   introduzione   delle   modifiche   derivanti    dai
provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti
enti,  il  periodo  di  riferimento  per la determinazione della base
pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo  i  criteri  fissati
all'articolo  1,  comma  17,  per  gli  enti  che gestiscono forme di
previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma  18,  per  gli
altri  enti.  Ai  fini  dell'accesso  ai  pensionamenti anticipati di
anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui  all'articolo
1,  commi  25  e  26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri  enti.
Gli  enti  possono  optare  per  l'adozione  del sistema contributivo
definito ai sensi della presente legge.
   13.  I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta
rapporti di lavoro pregressi  o  in  atto  alla  anzidetta  data  con
cittadini   extracomunitari,   possono  regolarizzare,  nello  stesso
termine,  la  loro  posizione  debitoria  nei  confronti  degli  enti
previdenziali   ed  assistenziali,  attraverso  il  versamento    dei
contributi  dovuti   maggiorati   del   5   per   cento   annuo.   La
regolarizzazione  estingue  i  reati  previsti  da  leggi speciali in
materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni  per
sanzioni  amministrative  e per ogni altro onere accessorio, connessi
con le  violazioni  delle  norme  sul  collocamento  nonche'  con  la
denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  51  del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124.  I  lavoratori
extracomunitari  che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia
e lascino il territorio nazionale hanno facolta' di  richiedere,  nei
casi   in   cui   la   materia   non   sia  regolata  da  convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino  versati
in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del
5   per   cento  annuo.  Le  questure  forniscono  all'INPS,  tramite
collegamenti telematici,  le  informazioni  anagrafiche  relative  ai
lavoratori  extracomunitari  ai  quali  e'  concesso  il  permesso di
soggiorno;  l'INPS,   sulla   base   delle   informazioni   ricevute,
costituisce  un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con  tutte  le  altre  Amministrazioni  pubbliche;  lo
scambio   delle   informazioni   avverra'   sulla  base  di  apposita
convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni  interessate,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   14.  Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e' sostituito dal seguente:
     "Ai fini dell'integrazione ai  suddetti  trattamenti  minimi  si
tiene  conto  dell'eventuale  trattamento pensionistico corrisposto a
carico di  organismi  assicuratori  di  Paesi  legati  all'Italia  da
accordi   o   convenzioni  internazionali  di  sicurezza  sociale;  a
decorrere dal 1 gennaio 1996  detta  integrazione  viene  annualmente
ricalcolata  in  funzione  delle  variazioni  di importo dei predetti
trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di  ciascun
anno;  qualora  le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni
abbiano comportato il pagamento di  somme  eccedenti  il  dovuto,  il
relativo  recupero  sara'  effettuato  in conformita' all'articolo 11
della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le  integrazioni  al  trattamento
minimo   che,  al  1  gennaio  1996,  risultino  eccedenti  l'importo
effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al  comma
precedente,  restano  confermate  nella misura erogata al 31 dicembre
1995 fino a quando il relativo  importo  non  venga  assorbito  dalle
perequazioni  della pensione base. Le modalita' di accertamento delle
variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso  di  cambio
da  utilizzare  per  la  conversione in lire italiane di tali importi
saranno  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e
del tesoro".
   15.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui  diritto
sia   o  sia  stato  acquisito  in  virtu'  del  cumulo  dei  periodi
assicurativi  e  contributivi  previsto  da  accordi  o   convenzioni
internazionali  in  materia  di  sicurezza  sociale,  non puo' essere
inferiore, per ogni anno di contribuzione,  ad  un  quarantesimo  del
trattamento  minimo  vigente  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa,
se successiva a tale epoca. Il suddetto importo,  per  le  anzianita'
contributive  inferiori  all'anno,  non  puo' essere inferiore a lire
6.000 mensili.
   16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e  15  e'  al  netto
delle  somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988,  n.  544,  nonche'
delle somme dovute per prestazioni famigliari.
   17.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine  previsto  per  l'adozione
del  provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali
di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale  di
sicurezza  sociale  decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della  domanda  completa
dei  dati  e documenti richiesti da parte del competente ente gestore
della forma di previdenza obbligatoria.
   18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed  efficienza
dell'azione  di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli
obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma
1, e per approntare mezzi idonei a perseguire  l'inadempimento  degli
obblighi  di  contribuzione  previdenziale  inerenti alle prestazioni
lavorative, sara' previsto, con successivo  provvedimento  di  legge,
l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al
medesimo  fine  potra'  essere prevista, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il  Ministro  delle
finanze,  l'istituzione  del Nucleo speciale della Guardia di finanza
per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale
ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti  nello  stato
di  previsione  del  Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di
finanza - per l'anno 1995 e successivi  e  dei  contingenti  previsti
dagli organici.
   19.  Alla  gestione  speciale e ai regimi aziendali integrativi di
cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, gia'  rientranti
nel  campo  di  applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori  e
pensionati,  quale che sia il momento del pensionamento, si applicano
le disposizioni di cui alla presente legge in materia  di  previdenza
obbligatoria   riferite   ai   lavoratori   dipendenti  e  pensionati
dell'assicurazione    generale   obbligatoria,   con   riflessi   sul
trattamento complessivo di cui  all'articolo  4  del  citato  decreto
legislativo  n.  357  del  1990,  salvo  che  non  venga diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva.
   20.  Gli  accertamenti  ispettivi  in  materia   previdenziale   e
assicurativa  esperiti  nei  confronti  dei  datori di lavoro debbono
risultare da appositi  verbali,  da  notificare  anche  nei  casi  di
constatata regolarita'.
   21.  Nel  rispetto  dei  principi che presiedono alla legislazione
previdenziale, con particolare riferimento  al  regime  pensionistico
obbligatorio  introdotto  dalla  presente  legge,  il  Governo  della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, norme con cui, anche per
quanto attiene alle  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
relative   alla   contribuzione   e   di   erogazione,  all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti  alle  assicurazioni
obbligatorie  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti, si
stabiliscano, in funzione di  una  piu'  precisa  determinazione  dei
campi  di  applicazione  delle  diverse  competenze,  di una maggiore
speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni  esistenti  tra  le  diverse  gestioni,
modifiche,  correzioni,  ampliamenti  e, ove occorra, soppressioni di
norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole  in  un  solo
provvedimento legislativo.
   22.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,
almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio  della
delega.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti  per la materia si
esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per  lo  schema
di  cui  al  comma  21  i  predetti  termini  sono,  rispettivamente,
stabiliti  in  90   e   40   giorni.   I   termini   medesimi   sono,
rispettivamente,  stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al
comma  27  del  presente  articolo,  nonche'  per   quello   di   cui
all'articolo  2,  comma  18.  Disposizioni correttive nell'ambito dei
decreti  legislativi  potranno  essere  emanate,  nel  rispetto   dei
predetti  termini  e  modalita',  con uno o piu' decreti legislativi,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
medesimi.
   23. Con effetto dal 1 gennaio  1996,  l'aliquota  contributiva  di
finanziamento   dovuta   a   favore  del  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni  temporanee
a  carico  della  gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote
diverse  da  quelle  di  finanziamento  dell'assegno  per  il  nucleo
familiare,  fino  a  concorrenza dell'importo finanziario conseguente
alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento  dell'assegno  per  il  nucleo  familiare,  di  cui  al
decreto-legge  13  marzo  1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n.  153,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   ha   carattere   straordinario  fino  alla  revisione
dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure  di  equilibrio
finanziario  del  sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro  saranno  adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la
medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989  e,
contestualmente,  il  concorso  dello  Stato  per  i  trattamenti  di
famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre
finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge  n.  88  del
1989.
   24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria  disposta  dalla  presente  legge  e  dei corrispondenti
effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga  in  corso  al  1
gennaio  1996,  le  aliquote  contributive  dovute  all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti
dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme  di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35  punti
percentuali  a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori
di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo  22  della
legge  11  marzo  1988,  n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31
dicembre 1998, e' prorogato il  contributo  di  cui  all'articolo  22
della  citata  legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore
di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
   25. Le forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  18  del  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  possono  continuare   a
prevedere  forme  di  contribuzione  in cifra fissa, fermi restando i
limiti  alle  agevolazioni  fiscali  previsti  dal  predetto  decreto
legislativo  n.  124  del  1993,  e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
   26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
   "1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
     a)   convenzioni   con   soggetti   autorizzati    all'esercizio
dell'attivita'  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, lettera c), della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la  medesima
attivita',  con  sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
     b) convenzioni con imprese assicurative di  cui  all'articolo  2
del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella  allegata  allo
stesso  decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
     c)  convenzioni  con  societa'  di  gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine  sono  abilitate  a
gestire  le  risorse  dei  fondi  pensione  secondo  i  criteri  e le
modalita' stabiliti dal Ministro  del  tesoro  con  proprio  decreto,
tenuto  anche  conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1, per l'attivita' di gestione di  patrimoni  mediante  operazioni
aventi ad oggetto valori mobiliari;
     d)  sottoscrizione  o acquisizione di azioni o quote di societa'
immobiliari   nelle   quali   il   fondo   pensione   puo'   detenere
partecipazioni  anche  superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera
a), nonche' di quote di  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
     e)  sottoscrizione  e  acquisizione  di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni  contenute  nel
decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  cui al comma 4-quinquies, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25
per cento del capitale del fondo chiuso.
   1-bis. Gli enti gestori di forme  pensionistiche  obbligatorie  ai
fini  della  gestione  delle  risorse  raccolte  dai  fondi  pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1.
Gli  enti  gestori  di  forme  pensionistiche  obbligatorie,  sentita
l'Autorita'   garante   della  concorrenza  e  del  mercato,  possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni  per  l'utilizzazione  del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione  delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato
secondo   criteri   di   separatezza   contabile   dalle    attivita'
istituzionali del medesimo ente.
   2.  Alle  prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con  imprese
assicurative  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174.
   2-bis.  I  fondi  pensione  possono   essere   autorizzati   dalla
commissione   di   vigilanza   di  cui  all'articolo  16  ad  erogare
direttamente le  rendite,  affidandone  la  gestione  finanziaria  ai
soggetti  di  cui  al  comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in
base a criteri generali determinati  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro,  sentita  la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16.
L'autorizzazione e'  subordinata  alla  sussistenza  di  requisiti  e
condizioni  fissati  con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della  commissione  di  vigilanza  di  cui   all'articolo   16,   con
riferimento  alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti,
alla costituzione e alla composizione delle  riserve  tecniche,  alle
basi  demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I  fondi  autorizzati  all'erogazione  delle  rendite
presentano   alla  commissione,  con  cadenza  almeno  triennale,  un
bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco  temporale
non inferiore a quindici anni.
   3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e
per  le  eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in
ogni caso stipulate apposite convenzioni  con  imprese  assicurative.
Nell'esecuzione  di  tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis
del presente decreto legislativo.
   4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di  vigilanza  sui
soggetti  gestori,  che  conservano tutti i poteri di controllo su di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma  1  ai  fini  della  stipula  delle  convenzioni  previste  nei
precedenti commi.
   4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione  dei  fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia  di  servizio  offerto,  ad  almeno  tre  diversi  soggetti
abilitati  che  non  appartengono  ad  identici  gruppi  societari  e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da  rapporti
di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate
per   singolo   prodotto   in  maniera  da  consentire  il  raffronto
dell'insieme  delle  condizioni  contrattuali  con  riferimento  alle
diverse  tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi  regimi,  anche  congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso:
     a)  contenere  le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti
convenzionati  nell'ambito  dei  criteri  di  individuazione   e   di
ripartizione  del  rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita'
con  le  quali  possono  essere  modificate  le  linee  di  indirizzo
medesime;
     b)  prevedere  i  termini  e le modalita' attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facolta' di  recesso,  contemplando  anche  la
possibilita'  per  il  fondo  pensione  di  rientrate in possesso del
proprio  patrimonio  attraverso  la  restituzione   delle   attivita'
finanziarie  nelle  quali  risultano  investite  le risorse del fondo
all'atto della comunicazione al gestore  della  volonta'  di  recesso
dalla convenzione;
     c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarita'  dei  diritti  di  voto  inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
   4-ter.  I  fondi  pensione  sono  titolari  dei  valori  e   delle
disponibilita'  conferiti  in gestione, restando peraltro in facolta'
degli stessi di concludere, in tema di titolarita',  diversi  accordi
con  i  gestori  a  cio'  abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla  garanzia  di  restituzione  del  capitale.  I  valori   e   le
disponibilita'  affidati  ai  gestori  di  cui  al comma 1 secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in
ogni   caso   patrimonio   separato   ed   autonomo,   devono  essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere  distratti  dal
fine  al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti  gestori,  sia  da  parte  di
rappresentanti  dei  creditori  stessi,  ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali  che  riguardano  il  gestore.  Il  fondo
pensione  e'  legittimato  a proporre la domanda di rivendicazione di
cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con  regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267.  Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se  non  individualmente  determinati  o
individuali ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore.  Per  l'accertamento  dei  valori  oggetto  della domanda e'
ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal
soggetto gestore o dai terzi depositari.
   4-quater. Con delibera  della  commissione  di  vigilanza  di  cui
all'articolo  16,  assunta  previo parere dell'autorita' di vigilanza
sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee
per   la   comunicazione   ai   fondi   dei   risultati    conseguiti
nell'esecuzione  delle  convenzioni  in  modo  da assicurare la piena
comparabilita' delle diverse convenzioni.
   4-quinquies. I criteri di individuazione  e  di  ripartizione  del
rischio,  nella  scelta  degli  investimenti,  devono essere indicati
nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto
del Ministro del tesoro, sentita la commissione di  cui  all'articolo
16, sono individuati:
     a)  le  attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire
le  proprie  disponibilita',  con  i  rispettivi  limiti  massimi  di
investimento,  avendo  particolare  attenzione  per  il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
     b) i criteri di investimento nelle  varie  categorie  di  valori
mobiliari;
     c)  le  regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei  soggetti
sottoscrittori  delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti
gestori di cui al presente articolo.
   4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita'
di vigilanza sui soggetti  gestori  a  favore  dei  dipendenti  delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".
   27.  All'articolo  3,  comma  5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP"
sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti
per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite  convenzioni  gli  enti
previdenziali  pubblici  regoleranno  l'utilizzo in comune delle reti
telematiche delle banche  dati  e  dei  servizi  di  sportello  e  di
informazione  all'utenza.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e'  delegato
ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti norme volte a
regolamentare le dismissioni del patrimonio  immobiliare  degli  enti
previdenziali  pubblici  e  gli  investimenti  degli  stessi in campo
immobiliare  nonche'  la  loro  gestione,  sulla  base  dei  seguenti
principi e criteri direttivi:
     a) cessione  del  patrimonio  immobiliare  non  adibito  ad  uso
strumentale  di  ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle
norme delegate, procedendo in base a precedenti annue delle  cessioni
determinate dalle medesime norme;
     b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio
tramite alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti
a   societa'   specializzate,   secondo   principi   di  trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica;
     c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi
i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad
uso strumentale - esclusivamente in  via  indiretta,  in  particolare
tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni
minoritarie   in   societa'   immobiliari,   individuate  in  base  a
caratteristiche  di   solidita'   finanziaria,   specializzazione   e
professionalita';  in  ogni  caso,  dovranno essere adottate tutte le
misure necessarie per salvaguardare l'obbligo  delle  riserve  legali
previste dalle vigenti normative;
     d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di
bilancio  di  ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle
partecipazioni e della detenzione di quote in singole societa' idonee
a minimizzare il rischio e  ad  escludere  forme  di  gestione  anche
indiretta del patrimonio immobiliare;
     e)  verifica  annua  da  parte  del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni  e  sul  rispetto
dei  criteri  per  i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione
dei risultati attraverso apposita relazione da presentare  ogni  anno
alle competenti Commissioni parlamentari;
     f) soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e
l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
   28.   A   far   data   dal   1   gennaio   1996  saranno  soggette
all'assicurazione obbligatoria  per  la  tubercolosi  le  Istituzioni
pubbliche   di   assistenza  e  beneficenza  (IPAB)  o  loro  reparti
convenzionati  con  il  Servizio   sanitario   nazionale   ai   sensi
dell'articolo  26  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, competendo
soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
                               Art. 3.
   (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
           Nota all'art. 3, comma 1:
            - Il comma 4 dell'art. 20 della legge n.  88/1989,  cosi'
          recita:    "4.  Deve altresi' compilare il conto consuntivo
          generale e, per ciascuna delle  gestioni  amministrate,  il
          bilancio  preventivo  e  il  conto  consuntivo.  I  bilanci
          preventivi devono essere deliberati entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I
          bilanci  consuntivi  devono  essere  deliberati entro il 31
          luglio successivo  alla  chiusura  dell'esercizio.  Per  le
          spese  consentite  dai fini istituzionali dell'Istituto che
          non  abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata
          la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo
          e nelle note di variazione".
           Note all'art. 3, comma 2:
            - La lettera c), comma 3, dell'art. 37 della citata legge
          n.  88/1989, cosi' recita, come  integrata  dalla  presente
          legge:
             "3. Sono a carico della gestione:
           a)- b) (omissis);
               c)  una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,  comma
          3,  della  legge  11  marzo  l988,  n.  67.  Tale  somma e'
          annualmente adeguata, con la legge finanziaria in base alle
          variazioni  dell'indice  nazionale  annuo  dei  prezzi   al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale".
           Note all'art. 3, comma 3:
            - La legge 5 febbraio  1992,  n.  104  (legge-quadro  per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone  handicappate)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
            -  Il  D.P.R.  21  settembre  1994,  n.  698 (Regolamento
          recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia
          di  riconoscimento   delle   minoranze   civili   e   sulla
          concessione  dei  benefici  economici)  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994.
           Note all'art. 3, comma 4:
            - L'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
          con modificazioni dalla legge  29  febbraio  1988,  n.  48,
          recante  fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli
          sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori
          in crisi e norme in materia  di  organizzazione  dell'INPS,
          cosi' recita:
             "Art.  9-  Al  fine di realizzare una maggiore efficacia
          dei controlli incrociati, di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto-legge  12  settembre  1983, n. 463, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,
          l'Amministrazione  finanziaria,  l'Istituto nazionale della
          previdenza   sociale    e    l'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti
          a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:
               a)  al  monte  salari  ed  al  numero  dei  dipendenti
          dichiarati dai datori di lavoro in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi;
               b)  al  fatturato  IVA  denunciato  o  accreditato nei
          confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o
          settori in  cui  piu'  elevate  siano  le  possibilita'  di
          omissioni o irregolarita';
               c)  alle  dichiarazioni  di  cui  all'art.  69,  comma
          secondo, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.    600,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1   l'Amministrazione
          finanziaria,  l'Istituto nazionale della previdenza sociale
          e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  intrattengono  scambi  reciproci di
          informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia
          di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
             3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro  e
          del  lavoro  e della previdenza sociale, da adottarsi entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini
          e modalita' per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1
          e 2.
             4.  Le  comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,
          sono  dovute  anche all'Istituto nazionale della previdenza
          sociale".
           Nota all'art. 3, comma 7:
            - La legge 30 aprile 1969, n. 153 reca la revisione degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale.
           Nota all'art. 3, comma 9:
            -   L'art.   9-bis  del  D.L.  29  marzo  1991,  n.  103,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,
          n.  166  (disposizioni urgenti in materia previdenziale) e'
          il seguente:
             "Art. 9-bis- 2. Fino alla data di entrata in  vigore  di
          norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino
          i  regimi  contributivi  cui  assoggettare le contribuzioni
          versate ad enti, fondi, istituti che  gestiscono  forme  di
          previdenza  o  assistenza  integrativa,  e  le  prestazioni
          erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo  di  paga
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le
          somme di  cui  al  comma  1  e'  dovuto  un  contributo  di
          solidarieta' ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella
          misura  del  dieci  per  cento  in  favore  delle  gestioni
          pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori".
           Note all'art. 3, comma 10:
            - Il comma 19 dell'art. 2 del decreto-legge 12  settembre
          1983,  n.   463, convertito, con modificazioni, della legge
          11 novembre 1983,  n.    638  (misure  urgenti  in  materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica,  disposizioni  per  vari  settori  della pubblica
          amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini)   e'   il
          seguente:  "19.  I  termini  di  prescrizione  relativi  ai
          contributi dovuti  o  la  cui  riscossione  e'  affidata  a
          qualsiasi  titolo  all'Istituto  nazionale della previdenza
          sociale  ed  all'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul  lavoro  sono  sospesi  per  un
          triennio dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ed  e'  corrispondentemente  prolungato il periodo
          durante  il  quale  il  datore  di  lavoro  ha l'obbligo di
          conservare i libri paga e di matricola".
           Note all'art. 3, comma 11:
            - L'art. 1 della gia' citata  legge  n.  233/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  1  (Finanziamento delle gestioni dei contributi e
          delle prestazioni previdenziali  degli  artigiani  e  degli
          esercenti  attivita'  commerciali).  - 1. A decorrere dal 1
          luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto  per  i
          soggetti  iscritti  alle  gestioni  dei  contributi e delle
          prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
          attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e  coadiutori,
          e'  pari  al  12  per  cento  del  reddito  annuo derivante
          dall'attivita' di impresa  che  da'  titolo  all'iscrizione
          alla  gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno
          precedente.
             2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma
          1 in qualita' di coadiuvanti ai  sensi  dell'art.  2  della
          legge  4  luglio  1959,  n.  463, o di coadiutori, ai sensi
          dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966,  n.  613,  di  eta'
          inferiore  ai  ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui
          al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
             3. Il livello minimo imponibile ai fini  del  versamento
          dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
          comma  1  da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
          per 312 il minimale giornaliero  stabilito,  al  1  gennaio
          dell'anno  cui  si riferiscono i contributi, per gli operai
          del  settore  artigianato  e  commercio  dall'art.  1   del
          decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             4.  In  presenza  di  un reddito di impresa superiore al
          limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
          percentuale  massima  di  commisurazione   della   pensione
          prevista  per  l'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
          presa   in  considerazione,  ai  fini  dei  versamenti  dei
          contributi previdenziali, fino a concorrenza di un  importo
          pari a due terzi del limite stesso.
             5.  Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il
          titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di
          ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle  quote
          dei  collaboratori  non  puo' superare, in ogni caso, il 49
          per cento del reddito d'impresa di cui  al  comma  1.  Tale
          ripartizione  ha effetto anche ai fini della commisurazione
          del reddito per il diritto alle  prestazioni  previdenziali
          ed   assistenziali   in   favore  dei  lavoratori  autonomi
          artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
             6. I contributi di cui al presente articolo e quelli  di
          cui  all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          8  luglio  1980  n.  538,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  si  prescrivono con il decorso di dieci anni
          dalla  data  in  cui  avrebbero  dovuto  essere versati; la
          disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
          prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore  della
          presente legge.
             7.  Per  i  periodi  di assicurazione inferiori all'anno
          solare i contributi sono rapportati a mese.
             8.  Entro  il  30  giugno  1991  i  lavoratori  autonomi
          iscritti  alle  gestioni  speciali  degli artigiani e degli
          esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
          dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
          base  alla   differenza   tra   quanto   risultante   dalle
          disposizioni  di  cui al presente articolo e quanto versato
          in base alle previgenti disposizion".
            - Gli articoli 31 e 34  della  legge  n.  88/1989,  cosi'
          recitano:
             "Art.  31   (Gestione dei contributi e delle prestazioni
          previdenziali degli artigiani). -  1.  A  decorrere  dal  1
          gennaio  1989  la  gestione  speciale  per  l'assicurazione
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  degli  artigiani  di  cui  all'articolo 3 della
          legge 4 luglio 1959, n. 463,  assume  la  denominazione  di
          'Gestione  dei contributi e delle prestazioni previdenziali
          degli artigiani'.
             2.  La  gestione,  alla  quale  affluiscono  i  relativi
          contributi,  eroga le prestazioni previdenziali previste in
          favore della categoria".
             "Art. 34  (Gestione dei contributi e  delle  prestazioni
          previdenziali  degli esercenti attivita' commerciali). - 1.
          A decorrere dal 1 gennaio 1989, la  gestione  speciale  per
          l'assicurazione    obbligatoria   per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  degli   esercenti   attivita'
          commerciali  di  cui  all'articolo  5 della legge 22 luglio
          1966, n. 613, assume  la  denominazione  di  'Gestione  dei
          contributi   e   delle   prestazioni   previdenziali  degli
          esercenti attivita' commerciali'.
             2.  La  gestione,  alla  quale  affluiscono  i  relativi
          contributi,  eroga le prestazioni previdenziali previste in
          favore della categoria".
           Note all'art. 3, comma 12:
            - Il D.Lgs. 30 giugno  1994,  n.  509  reca  l'attuazione
          della  delega  conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
          24 dicembre 1993, n.  537, in materia di trasformazione  in
          persone   giuridiche  private  di  enti  gestori  di  forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza.
            -  Il  comma  2  dell'art.  2   del   precitato   decreto
          legislativo  n.    509/1994,  cosi' recita: "2. La gestione
          economico-finanziaria  deve  assicurare   l'equilibrio   di
          bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle
          indicazioni  risultanti  dal  bilancio tecnico da redigersi
          con periodicita' almeno triennale".
           Nota all'art. 3, comma 13:
            - L'art. 51 del D.P.R. n. 1124/1965 dispone quanto segue:
             "Art.  51.-  I  datori  di  lavoro,  i quali dopo essere
          incorsi   in   un'inadempienza    prevista    nell'articolo
          precedente,  incorrano  nella  medesima  inadempienza, sono
          tenuti,   oltre   ad   eseguire   i   versamenti   disposti
          dall'articolo    medesimo,    a   rimborsare   all'Istituto
          assicuratore l'ammontare delle  prestazioni  liquidate  per
          infortuni  avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai
          propri dipendenti.  Ai fin delle disposizioni del  presente
          articolo  si considerano come indennita' liquidate le somme
          gia' pagate e quelle da pagare, capitalizzando  le  rendite
          in base alle tabelle di cui all'art. 39".
           Note all'art. 3, comma 14:
            -  Il  testo  del  terzo comma dell'art. 8 della legge n.
          153/1969, ora  sostituito  dalla  presente  legge,  era  il
          seguente:   "Ai   fini   dell'attribuzione   dei   suddetti
          trattamenti minimi si tiene conto  dell'eventuale  pro-rata
          di  pensione  corrisposto,  per  effetto di tale cumulo, da
          organismi assicuratori esteri".
            -  L'art.  11  della  legge  23  aprile  1981,   n.   155
          (Adegumento  delle  strutture  e  delle  procedure  per  la
          liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti  di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica), cosi' recita:
             "Art.   11    (Pensioni  in  regime  internazionale).  -
          L'istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   puo'
          effettuare  recuperi in deroga ai limiti di cui all'art. 69
          della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche  quando  trattasi
          di   somme   corrisposte   in   piu'  nelle  operazioni  di
          adeguamento    periodico    di    pensioni    in     regime
          internazionale".
           Note all'art. 3, comma 16:
            -  Gli  articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140
          (miglioramento e perequazione di trattamenti  pensionistici
          e aumento della pensione sociale) cosi' recitano:
             "Art. 1  (Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi).
          -  1.    Con  effetto  dal  1  gennaio  1985,  ai  titolari
          ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento
          minimo, ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto-legge  12
          settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con modificazioni,
          nella  legge  11  novembre   1983,   n.   638,   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti dei lavoratori dipendenti,
          della gestione speciale per  i  lavoratori  delle  miniere,
          cave   e   torbiere,   delle   gestioni   speciali   per  i
          commercianti, per gli  artigiani,  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri   e   coloni,   e'  corrisposta,  a  domanda,  una
          maggiorazione sociale della pensione nella misura  di  lire
          10.000  mensili  dal  1 gennaio 1985, elevata a lire 20.000
          mensili dal 1 luglio 1985 ed elevata a lire 30.000  mensili
          dal  1  genaaio  1987, per tredici mensilita', a condizione
          che:
              1) se la persona non fa parte di  un  nucleo  familiare
          composto   di   due  o  piu'  persone,  non  possieda,  con
          esclusione della pensione integrata al trattamento  minimo,
          redditi   propri   per   un   importo   pari   o  superiore
          all'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
              2)  se  la persona vive in un nucleo familiare composto
          di due o piu' persone, non possieda, con  esclusione  della
          pensione  integrata  al  trattamento munimo, redditi propri
          per un importo pari o superiore a quello di  cui  al  punto
          1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti
          il  nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito
          dalla  somma  dell'ammontare  annuo   della   maggiorazione
          sociale  e  di  un  importo  pari all'ammontare annuo della
          pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo
          familiare".
             "Art. 6   (Maggiorazione del  trattamento  pensionistico
          per  gli ex combattenti).-  1. I soggetti appartenenti alle
          categorie previste dalla legge 24 maggio 1970,  n.  336,  e
          successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che
          abbiano  usufruito  o  abbiano  titolo  a  fruire, anche in
          parte,  dei  benefici  previsti  dalla  legge   stessa,   e
          successive  modificazioni  e integrazioni, hanno diritto, a
          domanda, ad una maggiorazione  reversibile  del  rispettivo
          trattamento   di  pensione  determinato  secondo  le  norme
          ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.
             2. La maggiorazione prevista dal precedente comma sempre
          a domanda degli interessati, trova  applicazione  anche  ai
          fini  dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di
          entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
          decorrenza della pensione sia successiva al 7  marzo  1968,
          ed e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere
          dal  1  gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio
          1987.
             3. La maggiorazione prevista  dai  precedenti  commi  e'
          soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
             4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo operano
          ai fini di tutti i trattamenti  di  pensione  derivanti  da
          iscrizioni    assicurative   obbligatorie   di   lavoratori
          dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
          effetti economici dal 1 gennaio 1985  per  le  pensioni  in
          godimento  e  dal  primo  giorno  del  mese successivo alla
          presentazione  della  relativa   domanda   per   i   futuri
          pensionati.
             5.  L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato.
             6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
          pensione  interessati,  con  le   modalita'   che   saranno
          stabilite   con   decreto   del  Ministro  del  tesoro,  il
          corrispettivo degli oneri derivanti  dall'applicazione  del
          presente articolo.
             7.  La  maggiorazione  di cui al presente articolo e' da
          considerare parte integrante del trattamento di pensione  a
          tutti  gli  effetti.    Detta  maggiorazione,  nei  casi di
          titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta  all'importo
          complessivo,   non  viene  assorbita  dall'integrazione  al
          minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo".
            - Gli articoli 1 a 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
          (Elevazione   dei   livelli   dei   trattamenti  sociali  e
          miglioramenti delle pensioni), cosi' recitano:
             "Art.  1     (Maggiorazione  sociale   dei   trattamenti
          pensionistici).    -   1. Con effetto dal 1 luglio 1988, ai
          titolari  ultrasessantacinquenni  di  pensioni   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
          speciale  per  i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
          delle  gestioni  speciali  per  i  commercianti,  per   gli
          artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
          corrisposta,  a  domanda,  una  maggiorazione sociale della
          pensione nella misura di lire 50.000 mensili,  per  tredici
          mensilita', a condizione che:
               a) non posseggano redditi propri per un importo pari o
          superiore  al  limite costituito dalla somma dell'ammontare
          annuo del trattamento minimo delle pensioni  a  carico  del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo
          della maggiorazione sociale;
               b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un
          importo  pari  o superiore a quello di cui alla lettera a),
          ne' redditi,  cumulati  con  quelli  del  coniuge,  per  un
          importo  pari  o superiore al limite costituito dalla somma
          dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle  pensioni
          a   carico   del   Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,
          dell'ammontare annuo  della  maggiorazione  sociale  e  del
          l'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al
          cumulo  dei  redditi  con  quelle del coniuge legalmente ed
          effettivamente separato.
             2. Con effetto  dal  1  gennaio  1990  la  misura  della
          maggiorazione  di  cui  al comma 1 e' elevata a lire 80.000
          mensili, per tredici mensilita'.
             3. Qualora i redditi posseduti  risultino  inferiori  ai
          limiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma 1, la
          maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da  non
          comportare il superamento dei limiti stessi.
             4.   Agli   effetti   delle  disposizioni  del  presente
          articolo, si tiene conto dei redditi di  qualsiasi  natura,
          compresi  i  redditi  esenti da imposte e quelli soggetti a
          ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
          sostitutiva,  eccetto  quelli derivanti dall'assegno per il
          nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
             5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del  Fondo
          sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste
          per  l'erogazione  delle  pensioni, dall'istituto nazionale
          della  previdenza  sociale   (INPS),   al   quale   compete
          l'accertamento delle condizioni per la concessione.
             6.  La  domanda  per  ottenere la maggiorazione sociale,
          corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche'  da
          una  dichiarazione  resa dal richiedente su apposito modulo
          attestante  l'esistenza  dei   prescritti   requisiti,   e'
          prentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
             7.  In sede di prima applicazione, l'INPS e' legittimato
          all'erogazione  della  maggiorazione  di  cui  al  presente
          articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
          dei  requisiti  prescritti, sottoscritta dagli interessati,
          in  sede  di  riscossione,  su  apposito modulo predisposto
          dall'istituto stesso.
             8. Alla dichiarazione si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il
          dichiarante  e'  tenuto,  oltre alla restituzione di quanto
          percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
          cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
          a favore del Fondo sociale.
             9.  La  suddetta   sanzione   e'   comminata   dall'INPS
          attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
             10.  La  maggiorazione  sociale decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile.  Per
          coloro  che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
          precedenti, presentino  domanda  entro  il  primo  anno  di
          applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
          dal  1  luglio  1988  o  dal  mese  successivo  a quello di
          compimento dell'eta',  qualora  questa  ultima  ipotesi  si
          verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
             11.  Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
          dell'INPS concernenti la concessione  della  maggiorazione,
          nonche'  per  la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di
          cui al comma 8 e per le conseguenti  controversie  in  sede
          giurisdizionale  si  applicano le norme che disciplinano il
          contenzioso   in   materia    di    pensioni    a    carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti
          ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico  delle
          gestioni  speciali dei lavoratori autonomi e della gestione
          speciale per i lavoratori delle miniere, cave  e  torbiere,
          le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso
          in materia di pensioni.
             12.  Con  effetto  dal 1 gennaio 1989, la corresponsione
          della maggiorazione  sociale,  secondo  la  disciplina  del
          presente  articolo,  e' estesa ai titolari ultrasessantenni
          delle pensioni di cui al comma 1, in  misura  pari  a  lire
          30.000  mensili, per tredici mensilita', con corrispondente
          rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle  lettere
          a) e b) del comma 1.
             13.  Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della
          legge 15 aprile 1985, n. l40".
             "Art. 6   (Benefici per  gli  ex-combattenti).-    1.  A
          decorrere  dal 1 gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1
          dell'articolo  6  della  legge  15  aprile  1985,  n.  140,
          titolari  delle  pensioni  di  cui  al comma 4 del medesimo
          articolo 6 aventi decorrenza  anteriore  al  7  marzo  1968
          hanno  diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile
          del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo
          le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.
             2. Per la corresponsione della maggiorazione di  cui  al
          comma  precedente si applicano le modalita' di cui ai commi
          3, 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter dell'articolo 6  della  legge  15
          aprile 1985, n. 140".
           Note all'art. 3, comma 17:
            -  Il  comma 6 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991,
          n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e'  il
          seguente:  "6.  Gli  enti  gestori  di  forme di previdenza
          obbligatoria sono  tenuti  a  corrispondere  gli  interessi
          legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di
          scadenza   del   termine   previsto   per   l'adozione  del
          provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a  titolo  di
          interessi    e'   portato   in   detrazione   dalle   somme
          eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno  subito
          dal  titolare  della  prestazione  per  la  diminuzione del
          valore del suo credito".
            - Il comma 2 dell'art. 2 della legge 7 agosto  1990,  241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi: "2. Le
          pubbliche amministrazioni determinano per ciascun  tipo  di
          procedimento,  in quanto non sia gia' direttamente disposto
          per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
          concludersi. Tale termine decorre  dall'inizio  di  ufficio
          del  procedimento  o  dal  ricevimento  della domanda se il
          procedimento e' ad iniziativa di parte".
           Note all'art. 3, comma 19:
            - Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n.  357  reca  disposizioni
          sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.
            -  L'art.  9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503, cosi' recita:
             "Art. 9  (Trattamenti di pensione ai lavoratori  di  cui
          al  decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 357).-  1. Le
          disposizioni di cui ai titoli I e 111 del presente  decreto
          riferite   ai   lavoratori   dipendenti  dell'assicurazione
          generale obbligatoria trovano applicazione  anche  per  gli
          iscritti   alla   gestione   speciale  di  cui  al  decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente e  alle
          pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.
             2.  Gli  articoli  2,  3,  8,  10,  11,  12 e 13 trovano
          applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi
          ai quali e' iscritto il personale di cui all'articolo 2 del
          decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
             3. Le variazioni derivanti ai trattamenti  pensionistici
          per  effetto  di  quanto  disposto al comma 2 rispetto alla
          previgente disciplina incidono sul trattamento  complessivo
          di  cui  all'art.  4  del  decreto legislativo 20 novenibre
          1990, n. 357, salvo che non sia  diversamente  disposto  in
          sede di contrattazione collettiva".
            -  L'art.  4  del  precitato  D.Lgs.  n.  357/1990, cosi'
          recita:
             "Art.  4     (Garanzia   del   trattamento   complessivo
          risultante   dalle  disposizioni  dei  regimi  esclusivi  o
          esonerativi soppressi in favore degli iscritti  di  cui  ai
          precedenti  articoli  2  e  3).-   1. Per gli iscritti alla
          gestione speciale indicati negli articoli 2 e  3  e'  fatto
          salvo  il  diritto al trattamento previdenziale complessivo
          di miglior favore previsto  dalle  forme  di  assicurazione
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti   esclusive   od   esonerative   di   rispettiva
          iscrizione,   che   agli  effetti  del  richiamato  diritto
          continuano ad operare.
             2. La differenza tra il trattamento complessivo  di  cui
          al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la
          quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi
          rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per
          effetto  della  disciplina  di  perequazione automatica, e'
          posta a carico dei fondi o casse di cui all'art.  5  ovvero
          direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1".
           Note all'art. 3, comma 23:
            - L'art. 24 della legge n. 88/1989 cosi' recita:
             "Art. 24.-  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1989,  le
          gestioni   per  l'assicurazione  contro  la  disoccupazione
          involontaria, ivi compreso il  Fondo  di  garanzia  per  il
          trattamento  di  fine rapporto e per l'assicurazione contro
          la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni  degli
          operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
          dei  lavoratori  dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
          salariale ai lavoratori agricoli, la cassa  unica  per  gli
          assegni  familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
          alle armi degli impiegati ed operai  privati,  la  gestione
          per  i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74
          della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  il  Fondo  per  il
          rimpatrio    dei   lavoratori   extracomunitari   istituito
          dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed  ogni
          altra  forma  di  previdenza a carattere temporaneo diversa
          dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che  assume
          la  denominazione  di  'Gestione  prestazioni temporanee ai
          lavoratori dipendenti'.
             2.  La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono  i
          contributi   afferenti   ai  preesistenti  fondi,  casse  e
          gestioni, ne assume le attivita' e le passivita'  ed  eroga
          le relative prestazioni.
             3.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei  servizi  delle
          ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione intena di
          cui  agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e
          dell'11 dicembre 1942. La residua  attivita'  patrimoniale,
          come  da  bilancio  consuntivo  della gestione del predetto
          fondo, e' contabilizzata  nella  gestione  dei  trattamenti
          familiari di cui al comma 1.
             4.  Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
          ciascuna  forma  di  previdenza   le   prestazioni   e   il
          correlativo gettito contributivo".
            -   Il  D.L.  13  marzo  1988,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  maggio  1988,  n.  153  reca
          'Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle
          gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti'
          ( Gazzetta Ufficiale n.  112 del 14 maggio 1988).
            - L'art. 37 della legge n. 88/1989 cosi' recita:
             "Art.  37  (Gestione degli interventi assistenziali e di
          sostegno alle gestioni previdenziali). -  1.  E'  istituita
          presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali'.
             2.  Il  finanziamento  della  gestione  e' assunto dallo
          Stato.
             3. Sono a carico della gestione:
               a)  le  pensioni  sociali di cui all'articolo 26 della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli  10  e  11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
          successive modificazioni e integrazioni;
               b) l'onere delle integrazioni di  cui  all'articolo  1
          della legge 12 giugno 1984, n. 222;
               c)  una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo  21,
          comma  3,  della legge 11 marzo 1988, n. 67.  Tale somma e'
          annualmente adeguata, con la legge finanziaria in base alle
          variazioni  dell'indice  nazionale  annuo  dei  prezzi   al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica;
               d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
          disposte  per  legge  in  favore  di particolari categorie,
          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di
          formazione-lavoro,  di solidarieta' e l'apprendistato e gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto  per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
               e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
               f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai  cittadini
          rimpatriati  dalla  Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
          1970, n.   622, convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di  cui  all'articolo  11 della legge 20 marzo 1980, n. 75,
          delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,  2  e  6  della
          legge  15  aprile  1985,  n.  140,  nonche'  delle quote di
          pensione, afferenti ai periodi lavorativi  prestati  presso
          le  Forze  armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
          carico della gestione tutti gli oneri relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
             4.  L'onere  di  cui  al  comma  3,  lettera c), assorbe
          l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965,  n.
          903,  i  contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978,  n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
             5.  L'importo  dei trasferimenti da parte dello Stato ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere  d)  ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1938, n. 67.
             6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1  gennaio  1989   e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita  con  la  legge  finanziaria  tenendo anche conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni.
             7.  Il  bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
             8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori
          di  lavoro  destinati  al  finanziamento dei trattamenti di
          integrazione  salariale  straordinaria  e  dei  trattamento
          speciali  di  di  occupazione  di cui alle leggi 5 novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati".
           Note all'art. 3, comma 24:
            -  L'art.  22  della  legge  11   marzo   1988,   n.   67
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato,  legge  finanziaria  1988)  e'  il
          seguente:
             "Art.  22.-  1.  I  contributi  di  cui  al primo comma,
          lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963,
          n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso  al  31
          dicembre 1992.
             2.  Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento
          ai periodi di paga  decorrenti  dal  1  gennaio  1988  sono
          riversati  dalla  Cassa depositi e prestiti all'entrata del
          bilancio dello Stato nella misura di lire  1.250  miliardi.
          Per  l'anno  1989,  e  sino  al  1992,  essi sono riversati
          all'entrata del bilancio dello Stato nella misura  di  lire
          1.000  miliardi  annui.  Le quote residue restano assegnate
          all'edilizia residenziale pubblica per  la  costruzione  di
          abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del
          70 per cento per i territori del Mezzogiorno.
             3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie,
          cooperative  e  relativi  consorzi,  dei  contributi di cui
          all'art.  16  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  per
          interventi  di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi
          di recupero di cui all'art. 1,  primo  comma,  lettera  b),
          della  medesima  legge  n.  457 del 1978, e' autorizzato il
          limite di impegno di lire 150 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di
          cui  al  presente  comma  relativo  al 1989 una quota di 50
          miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita'  di
          cui al comma 7-bis dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio
          1985,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
          aprile 1985, n. 118".
           Note all'art. 3, comma 25:
            -   L'art.  18,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
          124/1993, e' il seguente:
             "Art. 18  (Norme finali).-  1. Alle forme pensionistiche
          complementari che risultano istituite alla data di  entrata
          in  vigore  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, non si
          applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi  1,  2  e  3,
          mentre  l'art.  13,  commi  5  e 7 ha effetto dal 1 gennaio
          1996. Salvo quanto previsto al comma  3,  dette  norme,  se
          gia'  configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
          ed indipendentemente dalla natura giuridica del  datore  di
          lavoro,  devono,  entro  due  anni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo,   dotarsi   di
          strutture gestionali amministrative e contabili separate.
           Nota all'art. 3, comma 26:
            - Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124,
          (Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma dell'art. 3, comma 1,  lettera  v),  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.    421),  come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 6.-   1. I fondi pensione  gestiscono  le  risorse
          mediante:
             a)  convenzioni  con  soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita' di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
          della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1, ovvero soggetti che
          svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in  uno
          dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto
          il mutuo riconoscimento;
             b)  convenzioni con imprese assicurative di cui all'art.
          2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  174,  mediante
          ricorso  alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della
          tabella allegata allo stesso  decreto  legislativo,  ovvero
          con  imprese  svolgenti  la medesima attivita', con sede in
          uno dei Paesi  aderenti  all'Unione  europea,  che  abbiano
          ottenuto il mutuo riconoscimento;
             c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni
          di  investimento  mobiliare, di cui al titolo I della legge
          23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal
          fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione
          secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del
          tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi
          fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1,  per  l'attivita'
          di  gestione  di  patrimoni  mediante  operazioni aventi ad
          oggetti valori mobiliari;
             d) sottoscrizione o acquisizione di azioni  o  quote  di
          societa'  immobiliari  nelle  quali  il fondo pensione puo'
          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
          comma 5, lett. a), nonche' di  quote  di  fondi  comuni  di
          investimento  immobiliare  chiusi  nei  limiti  di cui alla
          lett.  e);
             e) sottoscrizione  e  acquisizione  di  quote  di  fondi
          comuni   di   investimento   mobiliare  chiusi  secondo  le
          disposizioni contenute nel decreto del Ministro del  tesoro
          di cui al comma 4- quinquies,  ma comunque non superiori al
          20  per  cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del
          capitale del fondo chiuso.
              1-bis.    Gli  enti  gestori  di  forme  pensionistiche
          obbligatorie ai fini della gestione delle risorse  raccolte
          dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti
          abilitati  di  cui  al  comma  1. Gli enti gestori di forme
          pensionistiche obbligatorie,  sentita  l'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del mercato, possono stipulare con i
          fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio
          di raccolta dei contributi da versare ai fondi  pensione  e
          di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
          organizzato  secondo criteri di separatezza contabile dalle
          attivita' istituzionali del medesimo ente.
             2. Alle prestazioni di  cui  all'art.  7  erogate  sotto
          forma  di  rendita  i  fondi  pensione  provvedono mediante
          convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
              2-bis.    I  fondi  pensione possono essere autorizzati
          dalla commissione  di  vigilanza  di  cui  all'art.  16  ad
          erogare  direttamente  le  rendite, affidandone la gestione
          finanziaria ai soggetti di cui al comma  1  nell'ambito  di
          apposite convenzioni in base a criteri generali determinati
          con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
          di  vigilanza  di  cui  all'art.    16. L'autorizzazione e'
          subordinata alla  sussistenza  di  requisiti  e  condizioni
          fissati  con  decreto  del Ministro del tesoro, su proposta
          della commissione di vigilanza  di  cui  all'art.  16,  con
          riferimento  alla dimensione minima dei fondi per numero di
          iscritti,  alla  costituzione  e  alla  composizione  delle
          riserve  tecniche,  alle basi demografiche e finanziarie da
          utilizzare per la conversione dei montanti contributivi  in
          rendita,  e  alle  convenzioni  di  assicurazione contro il
          rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
          oltre la media. I fondi  autorizzati  all'erogazione  delle
          rendite  presentano  alla  commissione,  con cadenza almeno
          triennale,  un  bilancio  tecnico   contenente   proiezioni
          riferite  ad  un  arco  temporale  non inferiore a quindici
          anni.
             3. Per le forme pensionistiche in regime di  prestazione
          definita  e  per le eventuali prestazioni per invalidita' e
          premorienza,  sono  in   ogni   caso   stipulate   apposite
          convenzioni  con  imprese  assicurative. Nell'esecuzione di
          tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis  del  presente
          decreto legislativo.
             4.  Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita'  di
          vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano  tutti  i
          poteri   di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati  i
          requisiti patrimoniali minimi, differenziati per  tipologia
          di  prestazione  offerta,  richiesti  ai soggetti di cui al
          comma 1 ai fini della stipula  delle  convenzioni  previste
          nei precedenti commi.
              4-bis.   Per la stipula delle convenzioni, i competenti
          organismi di amministrazione dei fondi  richiedono  offerte
          contrattuali,  per  ogni  tipologia di servizio offerto, ad
          almeno tre diversi soggetti abilitati che non  appartengono
          ad  identici  gruppi  societari e comunque non sono legati,
          direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
          offerte contrattuali rivolte ai fondi  sono  formulate  per
          singolo  prodotto  in  maniera  da  consentire il raffronto
          dell'insieme delle condizioni contrattuali con  riferimento
          alle  diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni
          possono  essere  stipulate,  nell'ambito   dei   rispettivi
          regimi,  anche  congiuntamente  fra  loro  e devono in ogni
          caso:
             a) contenere le linee di  indirizzo  dell'attivita'  dei
          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di
          individuazione e di ripartizione  del  rischio  di  cui  al
          comma  4-   quinquies   e le modalita' con le quali possono
          essere modificate le linee di indirizzo medesime;
             b) prevedere i termini e le modalita' attraverso  cui  i
          fondi   pensione   esercitano   la   facolta'  di  recesso,
          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
          rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso  la
          restituzione   delle   attivita'  finanziarie  nelle  quali
          risultano investite le risorse  del  fondo  all'atto  della
          comunicazione  al  gestore  della volonta' di recesso dalla
          convenzione;
             c)  prevedere  l'attribuzione  in  ogni  caso  al  fondo
          pensione  della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
          valori  mobiliari  nei   quali   risultano   investite   le
          disponibilita' del fondo medesimo.
            4-ter.  I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
          disponibilita'  conferiti in gestione, restando peraltro in
          facolta'  degli  stessi   di   concludere,   in   tema   di
          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
          nel   caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia  di
          restituzione del capitale. I  valori  e  le  disponibilita'
          affidati  ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
          ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in
          ogni  caso  patrimonio  separato ed autonomo, devono essere
          contabilizzati a  valori  correnti  e  non  possono  essere
          distratti  dal  fine  al  quale  sono  stati  destinati ne'
          formare oggetto di esecuzione sia da  parte  dei  creditori
          dei  soggetti  gestori,  sia da parte di rappresentanti dei
          creditori  stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti   nelle
          procedure  concorsuali  che riguardano il gestore. ll fondo
          pensione  e'  legittimato  a   proporre   la   domanda   di
          rivendicazione  di  cui  all'art.  103  delle  disposizioni
          approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  Possono
          essere  rivendicati  tutti  i valori conferiti in gestione,
          anche se non individualmente determinati o  individuati  ed
          anche  se  depositati  presso  terzi,  diversi dal soggetto
          gestore.  Per  l'accertamento  dei  valori  oggetto   della
          domanda  e'  ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i
          rendiconti  redatti  dal  soggetto  gestore  o  dai   terzi
          depositari.
            4-quater.  Con delibera della commissione di vigilanza di
          cui  all'art. 16, previo parere dell'autorita' di vigilanza
          sui soggetti convenzionati sono fissati criteri e modalita'
          omogenee  per  la  comunicazione  ai  fondi  dei  risultati
          conseguiti  nell'esecuzione  delle  convenzioni  in modo da
          assicurare   la   piena   comparabilita'   delle    diverse
          convenzioni.
            4-quinquies.      I   criteri   di  individuazione  e  di
          ripartizione del rischio, nella scelta degli  investimenti,
          devono  essere  indicati  nello  statuto di cui all'art. 4,
          comma 3, lett. b). Con decreto  del  Ministro  del  tesoro,
          sentita   la   commissione   di   cui   all'art.  16,  sono
          individuati:
             a) le attivita' nelle quali  i  fondi  pensione  possono
          investire  le  proprie  disponibilita',  con  i  rispettivi
          limiti  massimi   di   investimento,   avendo   particolare
          attenzione  per  il  finanziamento  delle  piccole  e medie
          imprese;
             b) i criteri di investimento nelle  varie  categorie  di
          valori mobiliari;
             c)  le  regole  da  osservare in materia di conflitti di
          interesse  compresi   quelli   eventuali   attinenti   alla
          partecipazione  dei  soggetti  sottoscrittori  delle  fonti
          istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al
          presente articolo.
            4-sexies.  I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
          autorita' di vigilanza sui soggetti gestori  a  favore  dei
          dipendenti  delle  stesse,  possono gestire direttamente le
          proprie risorse.
             5. I fondi non possono  comunque  assumere  o  concedere
          prestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza:
               a)  in  azioni  o quote con diritto di voto, emesse da
          una stessa societa' per un  valore  nominale  superiore  al
          cinque  per  cento del valore nominale complessivo di tutte
          le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
          medesima se quotata, ovvero  al  dieci  per  cento  se  non
          quotata,  ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto
          per  un  ammontare  tale  da  determinare  in  via  diretta
          un'influenza dominante sulla societa' emittente;
               b)  in  azioni  o quote emesse da soggetti tenuti alla
          contribuzione  o  da  questi  controllati  direttamente   o
          indirettamente,  per  interposta persona o tramite societa'
          fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti  di  controllo
          ai  sensi  dell'art.  27,  comma  2, della legge 10 ottobre
          1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti  per
          cento  delle  risorse  del  fondo  e,  se trattasi di fondo
          pensione di categoria, in misura complessiva  superiore  al
          trenta per cento.
            - L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 2 gennaio 1991,
          n. 1, cosi' recita:
             "1.   Per  attivita'  di  intermediazione  mobiliare  si
          intende:
           a)-b) (omissis);
              c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad
          oggetto valori mobiliari".
            -  L'art.  2  del  D.Lgs.  17  marzo  1995, n. 174, cosi'
          recita:
             "Art. 2  (Oggetto). - 1. Il presente decreto  disciplina
          l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni indicate
          nel  punto  A) della tabella di cui all'allegato I. Esso si
          applica:
               a) alle imprese aventi la sede legale  nel  territorio
          della  Repubblica, per l'attivita' da queste esercitata nel
          predetto territorio e per quella esercitata  in  regime  di
          stabilimento  o  in  regime  di  liberta' di prestazione di
          servizi nel territorio di altri Stati  membri  o  di  Stati
          terzi,  nonche'  per quella svolta in regime di liberta' di
          prestazione di  servizi  nel  territorio  della  Repubblica
          attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;
               b)  alle  imprese  aventi  la  sede legale in un altro
          Stato membro, per  l'attivita'  da  queste  esercitata  nel
          territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di
          liberta' di prestazione di servizi;
               c)  alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi,
          per l'attivita' da queste esercitata nel  territorio  della
          Repubblica in regime di stabilimento.
            -  Il  ramo  VI  del  punto  A) della tabella allegata al
          citato D.Lgs.  n. 174/1995, e' il seguente:
                                                             "TABELLA
           A) Classificazione per ramo.
             VI-  Le  operazioni  di  gestione  di  fondi  collettivi
          costituiti  per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso di
          morte, in caso di vita o in caso di cessazione o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa".
            -  La  legge  2  gennaio  1991,  n.  1 reca la disciplina
          dell'attivita' di intermediazione mobiliare e  disposizioni
          sull'organizzazione dei mercati mobiliari.
            -  Per  il  testo  dell'art. 2 del D.Lgs. n. 174/1995, si
          veda in nota precedente di questo stesso articolo.
            - L'art. 103 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa) cosi' recita:
             "Art.  103    (Domande di rivendicazione, restituzione e
          separazione di cose mobili). - Le disposizioni degli  artt.
          93 e 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione,
          restituzione  e  separazione  di  cose mobili possedute dal
          fallito.
             In base all'elenco di tutte le domande il giudice  forma
          uno  stato  delle domande accolte o respinte ai sensi degli
          artt. 95, 96 e 97.
             Se  le  domande  sono  proposte  tardivamente  a   norma
          dell'art.  101,  il  giudice  delegato  puo'  sospendere la
          vendita delle cose rivendicate, chieste in  restituzione  o
          separate, con cauzione o senza.
             In  ogni  caso  il  giudice,  prima  di provvedere sulle
          domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.
             Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione
          sul  prezzo  non  pregiudicano le ripartizioni anteriori, e
          possono  essere  fatte  valere  sulle   somme   ancora   da
          distribuire".
           Nota all'art. 3, comma 27:
            -  Il  comma  5  dell'art.  3  del decreto legislativo n.
          479/1984 (Attuazione della delega  conferita  dall'art.  1,
          comma  32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
          di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
          assistenza) come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:  "5. Il consiglio di amministrazione predispone i
          piani  pluriennali,  i  criteri  generali  dei   piani   di
          investimento  e  disinvestimento, il bilancio preventivo ed
          il conto consuntivo; approva i  piani  annuali  nell'ambito
          della  programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
          disponibili e gli atti individuati nel regolamento  interno
          di  organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'
          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i
          regolamenti    concernenti    l'amministrazione    e     la
          contabilita',  e  i  regolamenti  di  cui all'art. 10 della
          legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
          consiglio  di   indirizzo   e   vigilanza   una   relazione
          sull'attivita'   svolta   con  particolare  riferimento  al
          processo produttivo  ed  al  profilo  finanziario,  nonche'
          qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
          di  indirizzo  e  vigilanza.  Il consiglio esercita inoltre
          ogni altra funzione che non sia  compresa  nella  sfera  di
          competenza  degli  altri organi dell'ente.  Il consiglio e'
          composto dal presidente dell'Istituto, che lo  presiede,  e
          da   otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
          per l'INPDAP  e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
          per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno  per  l'IPSEMA  scelti
          tra  dirigenti  della pubblica amministrazione, da porre in
          posizione  di  fuori  ruolo  secondo  le  disposizioni  dei
          vigenti  ordinamenti  di  appartenenza.  I  componenti  del
          consiglio sono scelti tra persone  dotate  di  riconosciuta
          competenza  e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
          indipendenza. Il possesso dei requisiti  e'  comprovato  da
          apposito curriculum  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana.  La  carica  di consigliere di
          amministrazione e' incompatibile con quella  di  componente
          del consiglio di vigilanza".
           Nota all'art. 3, comma 28:
            -  L'art.  26  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:
             "Art.   26     (Prestazioni  di  riabilitazione).  -  Le
          prestazioni sanitarie  dirette  al  recupero  funzionale  e
          sociale   dei  soggetti  affetti  da  minorazioni  fisiche,
          psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
          erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso  i  propri
          servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado
          di  fornire  il servizio direttamente, vi provvede mediante
          convenzioni  con  istituti  esistenti  nella regione in cui
          abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
          indicati dalla  legge,  stipulate  in  conformita'  ad  uno
          schema  tipo  approvato dal Ministro della sanita', sentito
          il Consiglio sanitario nazionale.
             Sono altresi' garantite le  prestazioni  protesiche  nei
          limiti  e  nelle forme stabilite con le modalita' di cui al
          secondo comma dell'art. 3.
             Con decreto  del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
          Consiglio    sanitario    nazionale   sono   approvati   un
          nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri  per  la
          sua revisione periodica".
                               Art. 4.
                            (Destinatari)
   1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto  legislativo  21  aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta
in fine, la seguente lettera:
   "b-bis)  per  raggruppamenti  di soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti  dalle
cooperative interessate".
   2.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
     "a)  per  i  soggetti  di  cui  al comma 1, lettere a) e b-bis),
esclusivamente  forme  pensionistiche  complementari  in  regime   di
contribuzione definita;".
   3.  Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  sono  aggiunte,  in  fine,  le parole: "accordi, anche
interaziendali  per  gli  appartenenti  alla  categoria  dei  quadri,
promossi  dalle  organizzazioni  sindacali  nazionali rappresentative
della categoria membri del  Consiglio nazionale dell'economia  e  del
lavoro;".
   4.  Al  comma  1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
     "c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione
e  lavoro,  promossi  da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute".
           Nota all'art. 4, comma 1:
            - Il comma 1  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.
          124/1993,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e' il
          seguente:
             "1. Forme pensionistiche  complementari  possono  essere
          istituite:
               a)   per  i  lavoratori  dipendenti  sia  privati  sia
          pubblici,  identificati  per  ciascuna  forma  secondo   il
          criterio  di appartenenza alla medesima categoria, comparto
          o  raggruppamento,  anche  territorialmente  delimitato,  e
          distinti  eventualmente  anche  per categorie contrattuali,
          oltre  che  secondo  il  criterio  dell'appartenenza   alla
          medesima   impresa,  ente,  gruppo  di  imprese  o  diversa
          organizzazione di lavoro e produttiva;
               b) per raggruppamenti sia di lavoratori  autonomi  sia
          di   liberi  professionisti,  anche  organizzati  per  aree
          professionali e per territorio;
               b-bis)    per  ragruppamenti  di  soci  lavoratori  di
          cooperative di produzione e  lavoro,  anche  unitamente  ai
          lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate  ".
           Nota all'art. 4, comma 2:
            -  Il  comma  2  dell'art.  2  del decreto legislativo n.
          124/93,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente:
             "2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo possono essere istituite:
               a)  per  i  soggetti  di  cui al comma 1, lett.   a) e
          b-bis), esclusivamente forme  pensionistiche  complementari
          in regime di contribuzione definita;
               b)  per  i soggetti di cui al comma 1, lett. b), anche
          forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni
          definite volte ad assicurare  una  prestazione  determinata
          con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
          trattamento pensionistico obbligatorio".
           Nota all'art. 4, commi 3 e 4:
            -  Il  comma  1  dell'art.  3  del decreto legislativo n.
          124/1993, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             1.   Salvo   quanto   previsto  dall'art.  9,  le  fonti
          istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
          seguenti:
               a) contratti e accordi  collettivi,  anche  aziendali,
          ovvero,  in  mancanza,  accordi fra lavoratori, promossi da
          sindacati firmatari di contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro;  accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
          alla  categoria,  dei quadri, promossi dalle organizzazioni
          sindacali nazionali rappresentative della categoria  membri
          del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
               b)  accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti, promossi da loro sindacati  o  associazioni
          di rilievo almeno regionale;
               c)  regolamenti  di  enti o aziende, i cui rapporti di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali;
               c-bis)  accordi  fra soci lavoratori di cooperative di
          produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali  di
          rappresentanza   del   movimento   cooperativo   legalmente
          riconosciute  ".
                               Art. 5.
  (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  ai sensi del comma 3
dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e
successive  modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente
ai fondi  pensione  costituiti  nelle  forme  previste  dal  comma  1
dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
           Nota all'art. 5, comma 1:
            -  Il  comma  3  dell'art.  4  del decreto legislativo n.
          124/1993, cosi' recita:
             "3. L'esercizio dell'attivita'  dei  fondi  pensione  e'
          sottoposto  a  preventiva  autorizzazione  del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, sentita  la  commissione
          di  cui  all'art. 16. Con uno o piu' decreti, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo:
               a) le modalita'  di  presentazione  dell'istanza,  gli
          elementi documentali e informativi a corredo della stessa e
          ogni  altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il
          rilascio dell'autorizzazione;
               b) i requisiti formali di  costituzione,  nonche'  gli
          elementi  essenziali  sia  dello  statuto  sia dell'atto di
          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
          profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti  ed
          ai poteri degli organi collegiali;
               c)  i  requisiti  per  l'esercizio dell'attivita', con
          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
          dei componenti degli organi  collegiali  e,  comunque,  dei
          responsabili  del  fondo, facendo riferimento ai criteri di
          cui all'art. 3  della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  da
          graduare  sia  in  funzione delle modalita' di gestione del
          fondo stesso sia in funzione delle eventuali  delimitazioni
          operative contenute negli statuti;
               d)  i  contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo di
          autonomia gestionale,  che  deve  essere  sottoscritto  dal
          datore di lavoro".
            -  Il  comma  1  dell'art.  4  del decreto legislativo n.
          124/1993, cosi' recita:
             "1. Fondi pensione sono costituiti:
               a) come soggetti giuridici, di natura  associativa  ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
          promotori dell'iniziativa;
               b)  come  soggetti dotati di personalita' giuridica ai
          sensi dell'art. 12 del  codice  civile;  in  tale  caso  il
          procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze
          del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
          13".
                               Art. 6.
            (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
                 dell'attivita' dei fondi pensione)
   1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
           Nota all'art. 6, comma 1:
            - Il comma 7  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  n.
          124/1993,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e' il
          seguente:
             "7.    Trascorsi    dodici     mesi     dal     rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  al comma 3 senza che il fondo
          abbia  iniziato  la  propria  attivita',   l'autorizzazione
          decade".
                               Art. 7.
                         (Banca depositaria)
   1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21  aprile  1993,  n.
124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e' inserito il
seguente:
   "Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1.  Le  risorse  dei  fondi,
affidate  in  gestione, sono depositate presso una banca distinta dal
gestore che presenti i requisiti  di  cui  all'articolo  2-bis  della
legge  23  marzo  1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
   2.  La  banca  depositaria  esegue  le  istruzioni  impartite  dal
soggetto  gestore  del  patrimonio  del fondo, se non siano contrarie
alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti  nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
   3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
           Nota all'art. 7, comma 1:
            -  L'art.  2-bis  della  legge  n.  77/1z993,  introdotto
          dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.  83
          (Attuazione  delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE,
          relative a taluni organismi di investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari,  con modifiche alla legge 23 marzo 1983,
          n.  77,  operanti  come  fonsi  comuni  aperti  di  diritto
          nazionale   e   per   l'emanazione  di  disposizioni  sulla
          commercializzazione in Italia di quote di organismi situati
          in altri Paesi della Comunita' europea) cosi' recita:
             "Art.    2-bis    (Banca    depositaria:    compiti    e
          responsabilita').-
           1.  La  custodia  del  patrimonio  del  fondo  deve essere
          affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve:
               a)  accertare  che  siano  conformi  alla  legge,   al
          regolamento  ed  alle prescrizioni dell'organo di vigilanza
          l'emissione ed il rimborso  delle  quote,  il  calcolo  del
          valore  delle quote stesse, la destinazione dei redditi del
          fondo;
               b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la
          controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;
               c) eseguire le iscrizioni della societa' di  gestione,
          se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo
          ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.
             2.  La  banca  depositaria e' responsabile nei confronti
          della  societa'  di  gestione  dei  partecipanti  di   ogni
          pregiudizio     da     essi     subito    in    conseguenza
          dell'inadempimento  degli  obblighi   di   cui   al   comma
          precedente.
             3.   La   banca   depositaria,  ferma  restando  la  sua
          responsabilita' per la custodia del fondo, puo'  depositare
          la  totalita'  o  parte  del fondo medesimo presso la Monte
          Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n.  289,
          e  presso  la  gestione centralizzata della Banca d'Italia,
          nonche', previo assenso della societa' di gestione,  presso
          altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate,
          in via generale, dalla Banca d'Italia.
             4.  La  banca  depositaria  deve  essere  scelta  tra le
          aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria
          o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi
          la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunita'
          economica europea, una succursale in Italia, che presentino
          una adeguata organizzazione aziendale nonche'  un'ammontare
          di  mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verra'
          stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.
             5. La modidifica del regolamento del  fondo  conseguente
          alla  sostituzione  della  banca  depositaria  deve  essere
          pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h),  per
          due  volte  a  distanza di quindici giorni. L'efficacia del
          provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera  b),  che
          approva  la  modifca  regolamentare,  e'  sospesa  fino  al
          trentesimo  giorno   successivo   alla   data   dell'ultima
          pubblicazione.  La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali
          e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti,  conferire
          efficacia  immediata al provvedimento di approvazione della
          modifica regolamentare.
             6. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la societa'
          di gestione e la banca depositaria  devono  agire  in  modo
          indipendente e nell'interesse dei partecipanti.
              7.  Una  banca partecipante al capitale di una societa'
          di gestione, in  misura  superiore  al  20  per  cento  del
          capitale   stesso   puo'   assumere   l'incarico  di  banda
          depositaria  dei  fondi  comuni  gestiti   dalla   societa'
          medesima  se  la maggioranza dei componenti il consiglio di
          amministrazione e coloro che sono preposti  alla  direzione
          della   societa'  di  gestione  non  svolgono  funzioni  di
          amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa".
            - Per il testo del comma 4-  quinquies   dell'art. 6  del
          decreto  legislativo n. 124/1993, introdotto dalla presente
          legge, si veda in nota all'art. 3.
                               Art. 8.
                           (Finanziamento)
   1. Il primo periodo  del  comma  2  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Le  fonti  istitutive
fissano  il  contributo  complessivo  da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della  retribuzione  assunta  a  base  della
determinazione   del   TFR,  che  puo'  ricadere  anche  su  elementi
particolari della retribuzione stessa o essere  individuato  mediante
destinazione  integrale  di  alcuni  di questi al fondo. Nel caso dei
lavoratori autonomi e dei liberi  professionisti,  il  contributo  e'
definito  in  percentuale  del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo  d'imposta  precedente;
nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e'
definito  in  percentuale  degli  imponibili  considerati ai fini dei
contributi previdenziali obbligatori":
   2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore  a  25
la    destinazione    al    finanziamento    dei    fondi    pensione
dell'accantonamento  annuale  del  TFR  eccedente  la  quota  di  cui
all'articolo  13,  comma  3,  lettera  a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della  presente
legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' sospesa per i quattro anni
successivi alla stessa data.
           Nota all'art. 8, comma 2:
            -  Il  comma  2  dell'art.  8  del decreto legislativo n.
          124/1993, come modificato  dalla  presente  legge,  dispone
          quanto   segue:  "2.     Le  fondi  istitutive  fissano  il
          contributo complessivo  da  destinare  al  fondo  pensione,
          stabilito  in percentuale della retribuzione assunta a base
          della determinazione del TFR, che puo'  ricadere  anche  su
          elementi  particolari  della  retribuzione  stessa o essere
          individuato mediante destinazione integrale  di  alcuni  di
          questi  al  fondo.  Nel  caso dei lavoratori autonomi e dei
          liberi  professionisti,  il  contributo  e'   definito   in
          percentuale  del  reddito  d'impresa  o  di lavoro autonomo
          dichiarato ai fini IRPEF,  relativo  al  periodo  d'imposta
          precedente;  nel  caso  dei  soci  lavoratori  di  societa'
          cooperative il contributo e' definito in percentuale  degli
          imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali
          obbligatori.        Le   fonti   istitutive   delle   forme
          pensionistiche   complementari   su    base    contrattuale
          collettiva    possono    prevedere   la   destinazione   al
          finanziamento  anche  di  una   quota   dell'accantonamento
          annuale  al  TFR, determinando le quote a carico del datore
          di lavoro e del lavoratore.   Le  medesime  fonti,  qualora
          prevedano   l'utilizzazione  di  quota  dell'accantonamento
          annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura
          della riduzione della quota  degli  accantonamenti  annuali
          futuri al TFR".
                               Art. 9.
                       (Fondi pensione aperti)
   1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: "; ove non  sussistano  o  non  operino
diverse  previsioni  in merito alla costituzione di fondi pensione ai
sensi dei precedenti articoli,  la  facolta'  di  adesione  ai  fondi
aperti  puo'  essere  prevista  anche  dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva".
   2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo
21  aprile  1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
trovano applicazione, nei  diversi  settori,  decorsi  sei  mesi  dal
rinnovo  del  primo  contratto nazionale di categoria successivamente
all'entrata in vigore della presente legge ovvero  decorsi  sei  mesi
dalla  stipula  di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di
forme pensionistiche complementari.
           Nota all'art. 9, comma 1:
            - Il comma 2, dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
          124/1993,  come modificato dalla presente legge, risulta il
          seguente: "2. Detti  fondi  sono  aperti  all'adesione  dei
          destinatari   delle   disposizioni   del  presente  decreto
          legislativo per i quali non sussistano  o  non  operino  le
          fonti  istitutive  di  cui  all'art.  3, comma 1, ovvero si
          determinino le condizioni di  cui  all'art.  10,  comma  1,
          lettera  b);  ove  non  sussistano  o  non  operino diverse
          previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai
          sensi dei precedenti articoli, la facolta' di  adesione  ai
          fondi   aperti  puo'  essere  prevista  anche  dalle  fonti
          istitutive su base contrattuale collettiva  ".
           Nota all'art. 9, comma 2:
            - L'art. 9 del decreto legislativo n. 124/1993, nel testo
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 9  (Fondi pensione aperti) - 1. I soggetti  con  i
          quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
          dell'art.  6,  comma  1, nonche' le societa' di gestione di
          cui  alla  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e   successive
          modificazioni    ed   integrazioni,   ferme   restando   le
          disposizioni previste per  la  sollecitazione  al  pubblico
          risparmio,    possono    istituire   forme   pensionistiche
          complementari mediante la costituzione di  appositi  fondi,
          nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e
          6, comma 2.
             2.  Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari
          delle disposizioni del presente decreto legislativo  per  i
          quali  non  sussistano o non operino le fonti istitutive di
          cui  all'art.  3,  comma  1,  ovvero  si   determinino   le
          condizioni  di  cui  all'art. 10, comma 1, lettera  b); ove
          non sussistano o non operino diverse previsioni  in  merito
          alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
          articoli,  la  facolta'  di  adesione  ai fondi aperti puo'
          essere  prevista  anche  dalle  fonti  istitutive  su  base
          contrattuale collettiva.
             3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle   norme   del
          presente  decreto  legislativo  in  tema  di finanziamento,
          prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
          costituzione e all'esercizio dell'attivita'  dei  fondi  di
          cui  al  presente articolo e' rilasciata ai sensi dell'art.
          4, comma 3, dal Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, d'intesa con le rispettive autorita' di vigilanza,
          sentita  la  commissione  di  cui all'art. 16, nonche', nel
          caso di soggetti di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  c),
          l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".
                              Art. 10.
             (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
                  dei requisiti di partecipazione)
   1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
   "3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni  singolo  iscritto,
anche  in  mancanza  delle  condizioni di cui ai commi precedenti, la
facolta'   di   trasferimento   dell'intera   posizione   individuale
dell'iscritto  stesso  presso  altro  fondo  pensione,  di  cui  agli
articoli 3 e 9, non prima di cinque  anni  di  permanenza  presso  il
fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni
di  vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima
di tre anni. La commissione  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  16
emanera'  norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari
fondi pensione al fine  di  eliminare  distorsioni  nell'offerta  che
possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
   3-ter.  In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione
prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale  dello
stesso,  determinata  ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge
ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto,  dai
genitori.  In  mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita
al fondo pensione".
           Nota all'art. 10, comma 1:
            - L'art. 10 del decreto  legislativo  n.  124/1993,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita:
             "Art.  10    (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
          dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano  meno  i
          requisiti   di   partecipazione  alla  forma  pensionistica
          complementare,  lo  statuto   del   fondo   pensione   deve
          consentire   le   seguenti   opzioni  stabilendone  misure,
          modalita' e termini di esercizio:
               a)  il  trasferimento  presso  altro  fondo   pensione
          complementare,  cui  il lavoratore acceda in relazione alla
          nuova attivita';
               b) il trasferimento ad uno dei fondi di  cui  all'art.
          9;
               c) il riscatto della posizione individuale.
             2.  Gli  aderenti  ai  fondi  pensione di cui all'art. 9
          possono trasferire la posizione individuale  corrispondente
          a  quella  indicata  alla  lettera a) del comma 1 presso il
          fondo cui il lavoratore  acceda  in  relazione  alla  nuova
          attivita'.
             3.   Gli   adempimenti   a  carico  del  fondo  pensione
          conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e
          2 debbono essere effettuati entro il termine  di  sei  mesi
          dall'esercizio dell'opzione.
             3-bis.    Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo
          iscritto, anche in mancanza  delle  condizioni  di  cui  ai
          commi  precedenti, la facolta' di trasferimento dell'intera
          posizione individuale  dell'iscritto  stesso  presso  altro
          fondo  pensione,  di  cui agli articoli 3 e 9, non prima di
          cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende
          trasferire limitatamente ai primi cinque anni di  vita  del
          fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di
          tre  anni.  La  commissione di vigilanza di cui all'art. 16
          emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte
          dai vari fondi pensione al fine  di  eliminare  distorsioni
          nell'offerta  che possono creare nocumento agli iscritti ai
          fondi.
            3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al  fondo
          pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione
          individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1,
          e'  riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia'
          viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.  In  mancanza
          di  tali  soggetti  la  posizione  resta acquisita al fondo
          pensione  ".
                              Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
   1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  13.  -  (Trattamento  tributario  dei  contributi  e  delle
prestazioni).  -  1.  In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la quota
di accantonamento annuale del TFR destinato  a  forme  pensionistiche
complementari.
   2.   I   contributi  versati  dal  datore  di  lavoro  alle  forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del  TFR  destinate
al  medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo
I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma
1 per un importo non superiore, per  ciascun  dipendente,  al  2  per
centro  della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni  e  500  mila.  La
deduzione  e'  ammessa  a  condizione  che le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 prevedano la destinazione  alle  forme  pensionistiche
complementari   di   quote   del  TFR  almeno  per  un  importo  pari
all'ammontare del contributo erogato.
   3. All'articolo 48 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
     "a)  i  contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine   assistenziale   in
conformita'  a  disposizioni  di  legge,  di contratto o di accordo o
regolamento aziendale; i contributi versati dal datore  di  lavoro  o
dal   lavoratore   ad   enti   o  casse  aventi  esclusivamente  fine
previdenziale in conformita' a disposizioni di  legge;  i  contributi
versati  dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del
TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle  medesime
forme  pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2
per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base  per
la  determinazione  del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3  del  citato
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione  alle  forme
pensionistiche  complementari  di quote del TFR almeno per un importo
pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione con
si applica nel  caso  in  cui  la  fonte  istitutiva  sia  costituita
unicamente da accordi tra lavoratori";
     b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
   "8-bis.   Dai  compensi  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo 47 sono deducibili  i  contributi  versati  alle  forme
pensionistiche  complementari  previste  dal  decreto  legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,  dai
lavoratori  soci  o  dalle  cooperative di produzione e lavoro per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a  lire  5  milioni,
dell'imponibile  rilevante  ai  fini  della  contribuzione previdenza
obbligatoria".
   4. All'articolo 10, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
   "e-bis)   i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo  21  aprile  1993,  n.
124,  e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del  medesimo  decreto,  per  un
importo  non  superiore  al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
   5. Con legge finanziaria possono essere annualmente  adeguati  gli
importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
   6.  Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  deducibile un importo non superiore al 3 per cento
delle quote di accantonamento  annuale  del  TFR  destinate  a  forme
pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in
una  speciale  riserva, designata con riferimento al presente decreto
legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi  diversi  dalla  copertura  di
perdite  dell'esercizio.  Nel  caso  di  passaggio  a  capitale della
riserva si applica l'articolo 44, comma  2,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita
la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma  non
oltre  il  quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
   7. All'articolo 47, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
     "h-bis)  le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e
successive modificazioni ed integrazioni;".
   8.  All'articolo  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  e  successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
   "7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5  per  cento
dell'ammontare corrisposto".
   9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i  riscatti  di  cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)  e  b-bis),  sono
comunque  soggetti  a  tassazione separata ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si  applica
il  comma  3  del  medesimo  articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili per il loro ammontare  netto  complessivo  con  l'aliquota
determinata  con  i  criteri  di  cui  al comma 1 del'articolo 17 del
medesimo testo unico, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
applicando  la  riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle
quote  di  accantonamento  annuale  del  TFR  destinato  alla   forma
pensionistica  complementare  e  l'ammontare  della  riduzione stessa
applicabile al TFR e' diminuito  proporzionalmente  al  rapporto  fra
quota  destinata  alla  forma  pensionistica complementare e quota di
accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17,
e successive modificazioni ed integrazioni.
   10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte  consentita,
e  i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  sono  comunque
soggetti  a  tassazione  separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera c),  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.   Si
applicano  il  comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17
del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
   11. Sui premi per le  assicurazioni  sulla  vita  corrisposti  dai
fondi  pensione  al momento della conversione in rendita del montante
dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa
di cui all'allegato  A  alla  legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  dovuta nella misura
dello 0,1 per cento.
   12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b), non sono soggette  all'imposta  di  cui  alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
   13.  Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere  fiscale,  a  condizione  che
avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo.
   14.  I  fondi  pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della  contribuzione  ad
essi  affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico
dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonche' delle  quote  a
titolo  di  TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con
la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze,  del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
   2.  Agli  effetti  del  comma  10  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed  integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi
a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate
alle  forme  pensionistiche  complementari  e   che   sono   comunque
consentire  le  anticipazioni  previste  dall'articolo  7  del citato
decreto legislativo.
   3. All'articolo 42, comma 4, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
predetta disposizione non si applica in ogni  caso  alle  prestazioni
erogate  in  forma  di  capitale  ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".
                              Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
                              Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
                              Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
                              Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
             "Art.  1.-  Le  assicurazioni  fatte  nello   Stato   da
          assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in
          Italia  sono  soggette  alle imposte stabilite nell'annessa
          tariffa ordinaria (allegato A).
             Agli effetti della presente  legge  non  si  considerano
          fatte  nello  Stato le assicurazioni stipulate dai predetti
          assicuratori con  contraenti  domiciliati  od  aventi  sede
          all'estero.
             Sono    altresi'   soggette   alle   imposte   stabilite
          nell'allegata  tariffa  le  assicurazioni   stipulate   con
          assicuratori  all'estero  da  persone  fisiche o giuridiche
          domiciliate od aventi sede in Italia.
             Le imposte non sono applicabili alle  assicurazioni  che
          riguardano  beni  immobili o mobili esistenti all'estero, o
          navi od aeromobili di  nazionalita'  estera.  L'imposta  e'
          dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato.
             Le  imposte  di  cui  all'allegata  tariffa si applicano
          anche  alle  assicurazioni  da  chiunque  fatte  all'estero
          quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino:
               a)  la  vita  o  i  rischi  di  infortunio, malattia o
          responsabilita' civile di persone domiciliate  o  residenti
          nello Stato;
               b)  rischi  della  responsabilita'  civile connessa ad
          attivita' economica esercitata nello Stato;
               c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato;
               d) navi od aeromobili di nazionalita' italiana;
               e) merci  trasportate  da  o  verso  l'Italia,  quando
          l'assicurazione  sia  fatta  per  conto  di persone o ditte
          domiciliate  od  aventi  sede  in   Italia   e   sempreche'
          l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero.
             Le   imposte  stabilite  nella  presente  legge  non  si
          applicano alle assicurazioni concernenti attivita'  o  enti
          per  i  quali  le  imposte  indirette  siano corrisposte in
          abbonamento.
             Nella  tariffa  speciale  (allegato  B)   annessa   alla
          presente  legge  sono indicate le assicurazioni soggette ad
          imposta ridotta.
             Sono  esenti  in  modo  assoluto  dalle  imposte   sulle
          assicurazioni  le  operazioni elencate nell'annessa tabella
          (allegato C) nonche' quelle per le  quali  l'esenzione  sia
          prevista da leggi speciali.
             Nulla  e'  innovato alla disciplina dell'esercizio delle
          assicurazioni private di cui al testo unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
          n. 449".
            - L'allegato A alla citata  legge  n.  1216/1961,  e'  il
          seguente:
                                                        ALLEGATO A
     TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA
                         IN MISURA ORDINARIA
_____________________________________________________________________
               |Articolo|                   |  Imposta  |   Norme
Ramo o specie  | della  |  Indicazione dei  |  propor-  |   per la
    di         |tariffa |      contratti    |  zionale  |liquidazione
assicurazione  |        |                   |  per ogni |dell'imposta
               |        |                   |cento lire |
               |        |                   |del premio |
               |        |                   |comprensiva|
               |        |                   |  di ogni  |
               |        |                   |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
               |        |                   |           |
               |        |A) Assicurazioni   |           |L'imposta si
               |        |sulla vita di qua- |           |liquida con
               |        |lunque specie e    |           |le norme
               |        |contratti di capi- |           |stabilite
               |        |talizzazione ..... |   1.50    |dall'artico-
               |        |                   |           |lo 4 della
               |        |                   |           |legge.
Assicurazioni  |   1    |B) Assicurazioni   |           |
sulla vita e   |        |sulla vita e       |           |
contratti di   |        |contratti di capi- |           |
capitalizzazio-|        |talizzazione per   |           |
ne             |        |forme di previdenza|           |
               |        |o di assistenza    |           |
               |        |costituite per leg-|           |
               |        |ge, contratto col- |           |
               |        |lettivo di lavoro o|           |
               |        |per regolamento    |           |
               |        |aziendale, sulla   |           |
               |        |parte di premio    |           |
               |        |afferente alle pre-|           |
               |        |stazioni di legge, |           |
               |        |del contratto col- |           |
               |        |lettivo o del rego-|           |
               |        |lamento aziendale  |     1     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   2    |A) Assicurazioni   |           |
contro i rischi|        |contro rischi, di  |           |
della naviga-  |        |qualsiasi natura,  |           |
zione ed assi- |        |derivanti dalla    |           |
milate         |        |navigazione marit- |           |
               |        |tima, fluviale, la-|           |
               |        |cuale ed aerea,    |           |
               |        |anche quando l'as- |           |
               |        |sicurazione com-   |           |
               |        |prenda la garanzia |           |
               |        |di tragitti parzia-|           |
               |        |li per via di terra|           |
               |        |sempre che, in     |           |
               |        |ragione del tragit-|           |
               |        |to da percorrere,  |           |
               |        |siano prevalenti i |           |
               |        |rischi della navi- |           |
               |        |gazione, prolunga- |           |
               |        |menti delle dette  |           |
               |        |assicurazioni rila-|           |
               |        |sciati per conce-  |           |
               |        |dere garanzia per  |           |
               |        |giacenze a terra   |           |
               |        |che non superino   |           |
               |        |la durata di 60    |           |
               |        |giorni ........... |     2     |     Id.
               |        |B) Assicurazioni di|           |
               |        |navi, galleggianti |           |
               |        |ed aeromobili du-  |           |
               |        |rante la costruzio-|           |
               |        |ne, le riparazioni |           |
               |        |o la demolizione ..|     2     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   3    |A) Assicurazioni   |           |
contro rischi  |        |contro rischi, di  |           |
dei trasporti  |        |qualsiasi natura,  |           |
terrestri      |        |derivanti da tra-  |           |
               |        |sporti terrestri o |           |
               |        |da trasporti pro-  |           |
               |        |miscui per terra,  |           |
               |        |acqua ed aria,     |           |
               |        |quando in ragione  |           |
               |        |del tragitto da    |           |
               |        |percorrere prevalga|           |
               |        |il rischio terre-  |           |
               |        |stre ............. |     6     |     Id.
               |        | Se derivanti da   |           |
               |        |trasporti          |           |
               |        |ferroviari o da    |           |
               |        |trasporti promiscui|           |
               |        |per strada o ferro-|           |
               |        |via, quando sia    |           |
               |        |prevalente il tra- |           |
               |        |gitto da percorrere|           |
               |        |in ferrovia ...... |     3     |     Id.
               |        |B) Assicurazioni   |           |
               |        |dei bagagli quando |           |
               |        |non sono assunte   |           |
               |        |con polizza ...... |     6     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   4    |Assicurazione per  |           |
per la respon- |        |la responsabilita' |           |
zabilita'      |        |civile,            |           |
civile         |        |compresa quella    |           |
               |        |relativa ai danni  |           |
               |        |prodotti dalla     |           |
               |        |circolazione dei   |           |
               |        |veicoli a motore e |           |
               |        |rimorchi ......... |    10     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   5    |Assicurazioni con- |           |
contro le      |        |contro le disgrazie|           |
disgrazie acci-|        |accidentali; assi- |           |
dentali ed     |        |curazioni contro le|           |
assimilate     |        |malattie; assicura-|           |
               |        |zioni contro i     |           |
               |        |danni di interru-  |           |
               |        |zione di esercizio |           |
               |        |o di               |           |
               |        |produzione in con- |           |L'imposta si
               |        |seguenza di disgra-|           |liquida con
               |        |zie accidentali,   |           |le norme
               |        |malattie, morte    |           |stabilite
               |        |delle persone      |           |dall'artico-
               |        |addette all'eserci-|           |lo 4 della
               |        |zio o alla produ-  |           |legge
               |        |zione ............ |     2     |
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   6    |Assicurazioni con- |           |
contro il furto|        |tro il furto ed    |           |
e la rapina    |        |assicurazioni con- |           |
               |        |tro la rapina .....|    10     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   7    |A) Assicurazioni   |           |
contro i danni |        |contro i danni     |           |
dell'incendio, |        |dell'incendio, del |           |
ed assimilate  |        |fulmine, della     |           |
               |        |esplosione dello   |           |
               |        |scoppio, contro il |           |
               |        |rischio locativo ed|           |
               |        |il ricorso dei     |           |
               |        |vicini e contro le |           |
               |        |conseguenze dei    |           |
               |        |detti eventi, od   |           |
               |        |altre garanzie di- |           |
               |        |verse da quelle    |           |
               |        |previste dalla pre-|           |
               |        |sente tariffa,     |           |
               |        |della tariffa      |           |
               |        |allegato B e della |           |
               |        |tabella allegato C |           |
               |        |prestate in acces- |           |
               |        |sorio  ad assicura-|           |
               |        |zioni contro i     |           |
               |        |danni dell'incendio|    15     |     Id.
               |        |                   |           |
               |        |B) Assicurazioni   |           |
               |        |globali incendio e |           |
               |        |furto              |    13     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   8    |A) Assicurazioni   |           |
di rischi      |        |dei prodotti del   |           |
agricoli       |        |suolo contro le    |           |
               |        |intemperie ed altri|           |
               |        |rischi che possono |           |
               |        |colpire i prodotti |           |
               |        |stessi prima del   |           |
               |        |raccolto, esclusi i|           |
               |        |rischi di incendio |     2     |     Id.
               |        |B) Assicurazioni   |           |
               |        |contro le morta-   |           |
               |        |lita', le malattie |           |
               |        |e le disgrazie     |           |
               |        |accidentali del    |           |
               |        |bestiame ......... |     2     |     Id.
               |        |C) Assicurazioni   |           |
               |        |della responsabi-  |           |
               |        |lita' civile       |           |
               |        |derivante dalla    |           |
               |        |proprieta' o dalla |           |
               |        |conduzione di      |           |
               |        |aziende agricole o |           |
               |        |forestali o dalla  |           |
               |        |proprieta' e       |           |
               |        |dall'uso (ivi com- |           |
               |        |presa la condu-    |           |
               |        |zione) di macchine |           |
               |        |agricole ......... |     4     |     Id.
               |        |D)Assicurazioni    |           |
               |        |stipulate contro i |           |
               |        |danni dell'incen-  |           |
               |        |dio, del fulmine,  |           |
               |        |dell'esplosione,   |           |
               |        |contro il rischio  |           |
               |        |locativo ed il     |           |
               |        |ricorso dei vicini |           |
               |        |e contro le conse- |           |
               |        |guenze dei detti   |           |
               |        |eventi stipulate   |           |
               |        |per costruzioni ru-|           |
               |        |rali; mobili ed    |           |
               |        |arredamenti relati-|           |
               |        |vi a tali costru-  |           |
               |        |zioni; attrezzi,   |           |
               |        |macchine,          |           |
               |        |scorte vive e morte|           |
               |        |piegate per l'eser-|           |
               |        |cizio di aziende   |           |
               |        |agricole o foresta-|           |
               |        |li o per l'eserci- |           |
               |        |zio di attivita'   |           |
               |        |connesse dirette   |           |
               |        |alla conservazione,|           |
               |        |manipolazione e    |           |
               |        |trasformazione dei |           |
               |        |prodotti agrari in |           |
               |        |quanto rientranti  |           |
               |        |nell'esercizio     |           |
               |        |normale dell'agri- |           |
               |        |coltura; boschi e  |           |
               |        |piantagioni; frutti|           |
               |        |e prodotti del     |           |
               |        |suolo intanto che  |           |
               |        |appartengono al    |           |
               |        |proprietario o     |           |
               |        |conduttore         |           |
               |        |dell'azienda agri- |           |
               |        |cola o forestale   |     8     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   9    |Assicurazioni dei  |           |
dei guasti alle|        |guasti alle        |           |
macchine e     |        |macchine e contro  |           |
rischi di      |        |le conseguenze     |           |
montaggio      |        |derivanti dai gua- |           |
               |        |sti stessi; assi-  |           |
               |        |curazione dei ri-  |           |
               |        |schi di montaggio  |     6     |      Id.
               |        |                   |           |
                                                     Segue ALLEGATO A
_____________________________________________________________________
               |Articolo|                   |  Imposta  |   Norme
Ramo o specie  | della  |  Indicazione dei  |  propor-  |   per la
    di         |tariffa |      contratti    |  zionale  |liquidazione
assicurazione  |        |                   |  per ogni |dell'imposta
               |        |                   |cento lire |
               |        |                   |del premio |
               |        |                   |comprensiva|
               |        |                   |  di ogni  |
               |        |                   |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   10   |A) Assicurazione   |           |
dei rischi     |        |per la responsabi- |           |
connessi alla  |        |lita' civile con-  |           |
utilizzazione  |        |nessa al funziona- |           |
pacifica       |        |mento di impianti  |           |
dell'energia   |        |nucleari a fini    |           |
nucleare       |        |civili o di appa-  |           |
               |        |recchi per l'acce- |           |
               |        |lerazione di parti-|           |
               |        |celle atomiche     |           |
               |        |nonche' alla       |           |L'imposta si
               |        |produzione, alla   |           |liquida con
               |        |detenzione, all'im-|           |le norme
               |        |piego o al traspor-|           |stabilite
               |        |to di materiale    |           |dall'artico-
               |        |fissile o di       |           |lo 4 della
               |        |prodotti o residui |           |legge
               |        |radioattivi .......|     1     |
               |        |B) Assicurazioni   |           |
               |        |contro i danni     |           |
               |        |materiali delle    |           |
               |        |installazioni      |           |
               |        |nucleari e degli   |           |
               |        |impianti per la    |           |
               |        |produzione o       |           |
               |        |l'impiego di       |           |
               |        |materiale fissile  |           |
               |        |o di prodotti      |           |
               |        |radioattivi ...... |     1     |     Id.
               |        |C) Assicurazioni   |           |
               |        |contro le disgrazie|           |
               |        |accidentali, la    |           |
               |        |malattia, o i danni|           |
               |        |alle colture causa-|           |
               |        |ti da esplosioni,  |           |
               |        |emanazioni di calo-|           |
               |        |re o di radiazioni |           |
               |        |del nucleo         |           |
               |        |dell'atomo o       |           |
               |        |dell'accelerazione |           |
               |        |artificiale di     |           |
               |        |particelle atomiche|           |
               |        |o dall'impiego di  |           |
               |        |radioisotopi ..... |     1     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   11   |A) Assicurazioni   |           |
dei rischi     |        |contro i danni     |           |
industriali    |        |industriali della  |           |
della produzio-|        |produzione, di     |           |
ne cinematogra-|        |films cinematogra- |           |
fica           |        |fici in dipendenza |           |
               |        |di infortuni, ma-  |           |
               |        |lattia o morte di  |           |
               |        |persone addette a  |           |
               |        |prestazioni gia'   |           |
               |        |iniziate ......... |     4     |     Id.
               |        |B) Assicurazioni   |           |
               |        |contro i danni ai  |           |
               |        |films              |     9     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   12   |Assicurazioni delle|           |
delle cauzioni |        |cauzioni ed assicu-|           |
ed assicura-   |        |razioni contro le  |           |
zioni assimila-|        |infedelta' dei     |           |
te             |        |prestatori d'opera |     5     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   13   |Assicurazioni della|           |
di crediti     |        |solvibilita' dei   |           |
               |        |debitori ......... |     2     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   14   |Assicurazioni con- |           |
contro i rischi|        |tro i rischi di    |           |
di impiego     |        |impiego connessi   |           |
               |        |alla cessione del  |           |
               |        |quinto dello       |           |
               |        |stipendio ........ |     2     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   15   |Assicurazioni delle|           |
delle spese    |        |spese legali ..... |     5     |     Id.
legali         |        |                   |           |
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   16   |Assicurazioni con- |           |
del ritiro     |        |tro i danni del    |           |
della patente  |        |ritiro della       |           |
di guida a     |        |patente di guida a |           |
seguito di     |        |seguito di         |           |
investimento   |        |investimento ..... |     2     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   17   |Assicurazioni con- |           |
per la rottura |        |tro i rischi di    |           |
di vetri o di  |        |rotture di vetri,  |           |
altri oggetti  |        |cristalli, specchi |           |
fragili        |        |ed altri oggetti   |           |
               |        |fragili .......... |     9     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   18   |Assicurazioni con- |           |
contro il      |        |tro i danni cagio- |           |
rischio della  |        |nati dalla pioggia |           |
pioggia        |        |agli albergatori   |           |
               |        |o agli organizza-  |           |
               |        |tori ed            |           |
               |        |impresari di gare  |           |
               |        |sportive, feste e  |           |
               |        |spettacoli         |           |
               |        |                   |           |
                                                     Segue ALLEGATO A
_____________________________________________________________________
               |Articolo|                   |  Imposta  |   Norme
Ramo o specie  | della  |  Indicazione dei  |  propor-  |   per la
    di         |tariffa |      contratti    |  zionale  |liquidazione
assicurazione  |        |                   |  per ogni |dell'imposta
               |        |                   |cento lire |
               |        |                   |del premio |
               |        |                   |comprensiva|
               |        |                   |  di ogni  |
               |        |                   |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
               |        |                   |           |
               |        |all'aperto ed      |           | L'imposta s
               |        |assicurazioni      |           | liquida con
               |        |contro il rischio  |           | le norme
               |        |della pioggia      |           | stabilite
               |        |durante le vacanze |           | dall'artico
               |        |o durante viaggi   |     12    | lo 4 della
               |        |                   |           | legge
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   19   |Assicurazioni glo- |           |
globali dei    |        |bali dei veicoli   |           |
veicoli a      |        |a motore e dei     |           |
motore         |        |rimorchi compren-  |           |
               |        |sive oltre che del |           |
               |        |rischio della      |           |
               |        |responsabilita'    |           |
               |        |civile per i danni |           |
               |        |prodotti dalla     |           |
               |        |circolazione, anche|           |
               |        |di altri rischi    |           |
               |        |   1) quanto tra i |           |
               |        |rischi assicurati  |           |
               |        |siano compresi     |           |
               |        |quelli delle       |           |
               |        |disgrazie acciden- |           |
               |        |tali al conducente |           |
               |        |e alle persone     |           |
               |        |trasportate ...... |    8      |     Id.
               |        |   2) negli altri  |           |
               |        |casi ............. |   11      |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   20   |Assicurazioni      |           |
globali dei    |        |globali stipulate  |           |
fabbricati     |        |dai proprietari di |           |
               |        |fabbricati, ivi    |           |
               |        |compresi i condomi-|           |
               |        |ni, che garantisco-|           |
               |        |no, oltre ai rischi|           |
               |        |di incendio e di   |           |
               |        |responsabilita'    |           |
               |        |civile, uno o piu' |           |
               |        |dei seguenti       |           |
               |        |rischi: furto,     |           |
               |        |guasti, condotte   |           |
               |        |d'acqua, perdite di|           |
               |        |pigioni, disgrazie |           |
               |        |accidentali del    |           |
               |        |personale addetto  |           |
               |        |alla vigilanza e   |           |
               |        |custodia ......... |     12    |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   21   |Assicurazioni      |           |
globali della  |        |globali dell'abi-  |           |
abitazione     |        |tazione privata e  |           |
privata e del  |        |del capo famiglia  |           |
capo famiglia  |        |che garantiscono   |           |
               |        |oltre ai rischi di |           |
               |        |incendio o di re-  |           |
               |        |sponsabilita'      |           |
               |        |civile, uno o piu' |           |
               |        |dei seguenti       |           |
               |        |rischi: furti,     |           |
               |        |guasti, morte      |           |
               |        |dell'assicurato    |           |
               |        |per incendio o per |           |
               |        |opera di ladri ... |     10    |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   22   |Assicurazioni non  |           |
diverse da     |        |comprese nella     |           |
quelle contem- |        |presente tariffa,  |           |
plate nelle    |        |nella tariffa      |           |
nelle preceden-|        |allegato B e nella |           |
ti voci        |        |tabella allegato C |     6     |     Id.
               |        |                   |           |
Contratti di   |   23   |Contratti di       |           |
rendita        |        |rendita vitalizia  |           |
vitalizia      |        |di cui all'articolo|           |
               |        |13 della legge ....|     1     |     Id."
               |        |                   |           |
            -  Per  il  testo  dell'art.  6,  comma 1, lettera b) del
          D.Lgs. n.  124/1993, si veda in nota all'art. 3.
            - Per il testo dell'art.  17,  comma  2,  del  D.P.R.  n.
          917/1986 si veda in nota al comma 1 medesimo art. 11.
            -  L'art.  42  del D.P.R. 917/1986, come modificato dalla
          presente legge, risulta essere il seguente:
             "Art. 42  (Determinazione del reddito di capitale) -  1.
          Il  reddito di capitale e' costitutito dall'ammontare degli
          interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo  di
          imposta, senza alcuna deduzione.
             2.  Per  i  capitali  dati  a mutuo gli interessi, salvo
          prova contraria, si presumono  percepiti  alle  scadenze  e
          nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
          stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
          nell'ammontare  maturato  nel  periodo  di  imposta.  Se la
          misura non e' determinata per  iscritto  gli  interessi  si
          computano al saggio legale.
             3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
          bancarie   regolate   in   conto  corrente  si  considerano
          percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o
          di contratto.
             4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti
          di assicurazione sulla vita il reddito e' costituito  dalla
          differenza  tra  l'ammontare  del  capitale  corrisposto  e
          quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni
          anno successivo al decimo se  il  capitale  e'  corrisposto
          dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto.  La
          predetta  disposizione  non  si  applica  in ogni caso alle
          prestazioni erogate in  forma  di  capitale  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,n. 124, e successive
          modificazioni ed integrazioni".
           Nota all'art. 11, comma 1:
            - Il comma 4 dell'art. 17 del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
          cosi'  recita:    "4.  Sulle  anticipazioni   relative   al
          trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti
          l'imposta  si  applica,  salvo  conguaglio  all'atto  della
          liquidazione  definitiva,  a  norma  del  comma  1;   sulle
          anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui
          al  comma 2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto
          della liquidazione  definitiva,  con  l'aliquota  stabilita
          all'art. 11 per il primo scaglione di reddito".
            -  Il  capo  VI  del  titolo  I del sopracitato D.P.R. n.
          917/1986, (articoli da 51 e 80) cosi' recita:
                         "Capo VI. REDDITI DI IMPRESA
             Art. 51   (Redditi di impresa). -  1.  Sono  redditi  di
          impresa  quelli  che  derivano  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali.  Per  esercizio  di  imprese  commerciali   si
          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
          esclusiva,  delle  attivita'  indicate  nell'art.  2195 del
          codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b)  e
          c)  del  comma  2  dell'art.  29  che eccedono i limiti ivi
          stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
             2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
               a) i redditi  derivanti  dall'esercizio  di  attivita'
          organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di
          servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
               b)  i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere,
          cave,  torbiere,  saline,  laghi,  stagni  e  altre   acque
          interne;
               c)  i  redditi  dei  terreni,  per  la parte derivante
          dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29,
          pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino  ai  soggetti
          indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87.
             3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che
          fanno  riferimento alle attivita' commerciali si applicano,
          se non risulta diversamente, a tutte le attivita'. indicate
          nel presente articolo.
             Art. 52  (Determinazione del reddito di impresa).  -  1.
          Il  reddito  d'impresa, salvo quanto disposto nell'art. 79,
          e'  determinato  apportando  all'utile   o   alla   perdita
          risultante  dal  conto  economico,  relativo  all'esercizio
          chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in  aumento  o
          in  diminuzione  conseguenti  all'applicazione  dei criteri
          stabiliti nelle successive disposizioni del presente  testo
          unico.
             2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita,
          questa,  al  netto dei proventi esenti dall' imposta per la
          parte del loro ammontare che eccede i  componenti  negativi
          non  dedotti  ai  sensi  degli  articoli 63 e 73, commi 5 e
          5-bis, e' computata in diminuzione del reddito  complessivo
          a norma dell'art. 8.
             Art. 53  (Ricavi).- 1. Sono considerati ricavi:
               a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di beni e delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa;
               b) i corrispettivi delle cessioni di materie  prime  e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione;
               c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
          partecipazioni  in  societa' ed enti indicati nelle lettere
          a), b) e d)  del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle  non
          rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri
          titoli   in   serie  o  di  massa,  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
               d)  le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  per  la   perdita   o   il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
               e)  i  contributi  in  denaro,  o il valore normale di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto;
               f)  i  contributi  in conto esercizio dello Stato e di
          altri enti pubblici spettanti a norma di legge.
             2. Si comprende inoltre tra i ricavi il  valore  normale
          dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
             2-bis.   Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui
          alla   lettera   c)   del   comma   1   non   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
          nel bilancio.
             Art. 54  (Plusvalenze patrimoniali).-  1. Le plusvalenze
          dei  beni  relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
          nel comma 1 dell'art. 33, concorrono a formare il reddito:
               a) se  sono  realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso;
               b)  se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni;
               c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;
               a)  se i beni vengono destinati al consumo personale o
          familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o  destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
             2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          la  plusvalenza  e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo o l'indennizzo  conseguito,  al  netto  degli
          oneri  accessori  di  diretta  imputazione,  e il costo non
          ammortizzato.  Se  il  corrispettivo  della   cessione   e'
          costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
          in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
          beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
          in denaro eventualmente pattuito.
             2-bis.      I  maggiori  valori  delle  immobilizzazioni
          finanziarie  costituite  da   partecipazioni   in   imprese
          controllate  o  collegate,  iscritte  in  bilancio  a norma
          dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
          non concorrono alla formazione del  reddito  per  la  parte
          eccedente  le  minusvalenze  gia'  dedotte.  Tali  maggiori
          valori concorrono a formare  il  reddito  nell'esercizio  e
          nella misura in cui siano comunque realizzati.
             3.  Nell'ipotesi  di  cui alla lettera d) del comma 1 la
          plusvalenza e' costituita dalla differenza  tra  il  valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
             4.  Le  plusvalenze  realizzate, determinate a norma del
          comma 2, concorrono  a  formare  il  reddito  per  l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state  realizzate
          ovvero, se i beni sono stati posseduti per un  periodo  non
          inferiore  a  tre anni, a scelta del contribuente, in quote
          costanti nell'esercizio stesso  e  nei  successivi  ma  non
          oltre   il   quarto.   Per   i   beni   che   costituiscono
          immobilizzioni finanziarie,  la  disposizione  del  periodo
          precedente  si  applica per quelli iscritti come tali negli
          ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i  beni
          acquisiti in data piu' recente.
             5.  Concorrono  alla  formazione  del  reddito  anche le
          plusvalenze  delle   aziende,   compreso   il   valore   di
          avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante cessione a
          titolo  oneroso;  le  disposizioni  del  comma  4  non   si
          applicano  quando  ne e' richiesta la tassazione separata a
          norma del comma 2 dell'art. 16.
             5-bis.      Non  concorrono  a  formare  il  reddito  le
          plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a)  e  b),
          escluse  le  autovetture  e  gli  autoveicoli con motore di
          cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o  con
          motore   diesel   di   cilindrata  non  superiore  a  2.500
          centimetri cubici, del comma 8-bis dell'art. 67, nonche' ai
          beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.
             6.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di
          concordato   preventivo   non  costituisce  realizzo  delle
          plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni,  comprese   quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
             Art.  55    (Sopravvenienze  attive).- 1. Si considerano
          sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi  conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi e ricavi o
          altri proventi conseguiti per ammontare superiore a  quello
          che   ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti
          esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza  di  spese,
          perdite  od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte in
          bilancio in precedenti esercizi.
             2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del  comma  1
          dell'art.   54 vengono conseguite per ammontare superiore a
          quello che ha concorso a formare il reddito  in  precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo.
             3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
               a)  le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche in forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli
          considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 54;
               b)  i  proventi  in  denaro  o  in natura conseguiti a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53.  Tali
          proventi  concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
          cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
          in cui sono stati incassati e nei successivi ma  non  oltre
          il  nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per
          cento e se accantonato  in  apposita  riserva,  concorre  a
          formare  il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la
          riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
          perdite dell'esercizio o i beni  ricevuti  siano  destinati
          all'uso  personale o familiare dell'imprenditore, assegnati
          ai soci o  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa.
             4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
          in  denaro  o  in  natura  fatti a fondo perduto o in conto
          capitale alle societa' in nome collettivo o in  accomandita
          semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti,
          ne'  la  riduzione  dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare o preventivo.
             5. In  caso  di  cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria   il   valore   normale  del  bene  costituisce
          sopravvenienza attiva.
             Art.  56    (Dividendi e interessi).-   1. Per gli utili
          derivanti dalla partecipazione  in  societa'  semplici,  in
          nome  collettivo  e  in  accomandita semplice residenti nel
          territorio  dello  Stato  si  applicano   le   disposizioni
          dell'art. 5.
             2.  Gli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
          ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  concorrono  a formare il reddito dell'esercizio
          in cui sono percepiti. Si applicano le  disposizioni  degli
          art. 14 e 44.
             3.  Gli  interessi,  anche se diversi da quelli indicati
          alle lettere
           a), b) e h)   del  comma  1  dell'art.  41,  concorrono  a
          formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio.
          Se  la misura non e' determinata per iscritto gli interessi
          si computano al saggio legale.
             3-bis.   Gli interessi derivanti da  prestiti  fatti  in
          qualsiasi  forma  e  sotto  qualsiasi  denominazione, se la
          misura non e' determinata o e' inferiore, si  computano  in
          misura  corrispondente  al  tasso ufficiale di sconto medio
          vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non  si
          applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di
          pagamento,  derivanti  da  prestiti  ai  dipendenti  e alla
          clientela, ne' per le anticipazioni ai soci che prestano la
          loro attivita' in societa' di persone.
             3-ter.  Gli interessi derivanti da titoli  acquisiti  in
          base  a  contratti  "pronti  contro  termine" che prevedono
          l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,  concorrono  a
          formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
          nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
          o  negativa  tra  il  corrispettivo  a  pronti  e  quello a
          termine, al netto degli interessi maturati sulle  attivita'
          oggetto   dell'operazione   nel   periodo   di  durata  del
          contratto, concorre, a formare  il  reddito  per  la  quota
          maturata nell'esercizio.
             4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
          bancarie  regolate  in  conto  corrente,  compresi  i conti
          correnti  reciproci  per  servizi  resi  intrattenuti   tra
          aziende  e  istituti  di  credito,  si considerano maturati
          anche gli interessi  compensati  a  norma  di  legge  o  di
          contratto.
             Art.  57   (Proventi immobiliari).-   1. I redditi degli
          immobili  che  non  costituiscono  beni   strumentali   per
          l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
          cui  scambio e' diretta l'attivita dell'impresa, concorrono
          a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo  le
          disposizioni  del  capo  II  per  gli  immobili situati nel
          territorio dello Stato e a norma dell'art.   84 per  quelli
          situati all'estero.
             2.  Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
          beni immobili indicati nel comma  1  non  sono  ammessi  in
          deduzione.
             Art.  58  (Proventi non computabili nella determinazione
          del reddito).-   1.  Non  concorrono  alla  formazione  del
          reddito:
               a)  i  proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione
          dall'imposta;
               b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo
          di imposta o ad imposta sostitutiva;
               c)  le  indennita'  per  la  cessazione di rapporti di
          agenzia delle persone fisiche;
               d) le plusvalenze, le indennita' e gli  altri  redditi
          indicati  alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16,
          quando ne e' richiesta la tassazione separata a  norma  del
          comma 2 dello stesso articolo.
             Art.   59     (Variazioni  delle  rimanenze).-    1.  Le
          variazioni delle rimanenze finali dei  beni  indicati  alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
          esistenze  iniziali,  concorrono  a  formare   il   reddito
          dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze finali, la cui
          valutazione non sia effettuata a costi specifici o a  norma
          dell'art.  60,  sono  assunte per un valore non inferiore a
          quello  che  risulta  raggruppando  i  beni  in   catecorie
          omogenee  per  natura  e per valore e attribuendo a ciascun
          gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
          delle disposizioni che seguono.
             2.  Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,   le
          rimanenze  sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita' il
          valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
          beni prodotti e acquistati  nell'esercizio  stesso  per  la
          loro quantita'.
             3.  Negli  esercizi  successivi,  se  la quantita' delle
          rimanenze e' aumentata rispetto  all'esercizio  precedente,
          le  maggiori  quantita',  valutate  a  norma  del  comma 2,
          costituiscono voci distinte per esercizi di formazione.  Se
          la  quantita'  e'  diminuita, la diminuzione si imputa agli
          incrementi formati nei precedenti esercizi, a  partire  dal
          piu' recente.
             3-bis.    Per  le  imprese  che  valutano in bilancio le
          rimanenze finali con il metodo della media ponderata o  del
          "primo  entrato,  primo uscito" o con varianti di quello di
          cui al comma 3, le rimanenze finali  sono  assunte  per  il
          valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
             4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
          determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e' superiore al
          valore    normale    medio   di   essi   nell'ultimo   mese
          dell'esercizio, il valore minimo di  cui  al  comma  1,  e'
          determinato  moltiplicando  l'intera  quantita'  dei  beni,
          indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
          valore  normale. Per le valute estere si assume come valore
          normale il valore secondo il cambio alla data  di  chiusura
          dell'esercizio.  Il  minor valore attribuito alle rimanenze
          in conformita' alle disposizioni del  presente  comma  vale
          anche  per  gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
          non risultino iscritte  nello  stato  patrimoniale  per  un
          valore superiore.
             5.  I  prodotti  in  corso di lavorazione e i servizi in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in base alle spese sostenute nell'esercizio  stesso,  salvo
          quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le, forniture e
          i servizi di durata ultrannuale.
             6.  Le  rimanenze  finali di un esercizio nell'ammontare
          indicato  dal  contribuente  costituiscono   le   esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo.
             7.  Per  gli  esercenti attivita' di commercio al minuto
          che valutano le rimanenze delle merci  con  il  metodo  del
          prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
          determinato anche in deroga alla disposizione del comma  1,
          a  condizione  che  nella  dichiarazione  dei  redditi o in
          apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
          di  applicazione  del   detto   metodo,   con   riferimento
          all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
             8.  Le  plusvalenze  risultanti  da  rivalutazioni delle
          rimanenze effettuate fino  all'esercizio  in  corso  al  31
          dicembre  1984  in  applicazione dei criteri di valutazione
          previsti dall'art. 12 della legge 19  marzo  1983,  n.  72,
          concorrono   a  formare  il  reddito,  in  quote  costanti,
          nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni  e
          nei quattro esercizi successivi.
             Art.   60     (Opere,  forniture  e  servizi  di  durata
          ultrannuale).-
           1. Le  variazioni  delle  rimanenze  finali  delle  opere,
          forniture  e  servizi  pattuiti come oggetto unitario e con
          tempo di esecuzione ultrannuale,  rispetto  alle  esistenze
          iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A
          tal  fine  le rimanenze finali, che costituiscono esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo,  sono  assunte  per  il
          valore  complessivo  determinato a norma delle disposizioni
          che  seguono  per  la  parte   eseguita   fin   dall'inizio
          dell'esecuzione  del contratto, salvo il disposto del comma
          4.
             2. La valutazione e' fatta sulla base dei  corrispettivi
          pattuiti.    Delle  maggiorazioni  di  prezzo  richieste in
          applicazione  di  disposizioni  di  legge  o  di   clausole
          contrattuali  si  tiene  conto,  finche'  non  siano  state
          definitivamente stabilite, in misura non  inferiore  al  50
          per  cento.  Per  la  parte  di  opere, forniture e servizi
          coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta  in
          base ai corrispettivi liquidati.
             3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere
          ridotto   per   rischio   contrattuale,   a   giudizio  del
          contribuente, in misura non superiore al 2 per  cento.  Per
          le opere, le forniture ed i servi eseguiti all'estero, se i
          corrispettivi  sono  dovuti  da  soggetti non residenti, la
          misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.
             4. I corrispettivi liquidati  a  titolo  definitivo  dal
          committente  si  comprendono  tra i ricavi e la valutazione
          tra le rimanenze, in  caso  di  liquidazione  parziale,  e'
          limitata  alla  parte non ancora liquidata. Ogni successiva
          variazione  dei  corrispettivi  e'  imputata   al   reddito
          dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
             5.  In  deroga  alle  disposizioni dei commi da 1 a 4 le
          imprese che contabilizzano in bilancio le opere,  forniture
          e  servizi  valutando  le  rimanenze al costo e imputando i
          corrispettivi all'esercizio nel quale  sono  consegnate  le
          opere  o  ultimati  i servizi e le forniture possono essere
          autorizzate dall'ufficio  delle  imposte  ad  applicare  lo
          stesso  metodo  anche  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito;   l'autorizzazione   ha    effetto    a    partire
          dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata.
             6.  Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
          distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio,  un
          prospetto   recante   l'indicazione   degli   estremi   del
          contratto,  delle  generalita'  e   della   residenza   del
          cominittente,   della  scadenza  prevista,  degli  elementi
          tenuti a base per la valutazione e  della  collocazione  di
          tali elementi nei conti dell'impresa.
             7.  Per  i  contratti  di  cui  al  presente  articolo i
          corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi
          si considerano come crediti ai fini dell'art. 72  ancorche'
          non risultanti in bilancio.
             Art.  61    (Valutazione  dei  titoli).-    1.  I titoli
          indicati  nella  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  53,
          esistenti   al  termine  di  un  esercizio,  sono  valutati
          applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis,  4 e 6
          dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
             1-bis.  Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
          riporto o di "pronti contro termine" che prevedono  per  il
          cessionario  l'obbligo  di  rivendita a termine dei titoli,
          non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
             2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee  non
          si  tiene  conto  del  valore e si considerano della stessa
          natura i titoli emessi  dallo  stesso  soggetto  ed  aventi
          uguali caratteristiche.
              3.  Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59,
          il valore minimo e' determinato:
               a) per i titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati
          italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
          rilevati nell'ultimo mese;
               b)  per  le  azioni e titoli similari non negoziati in
          mercati  regolamentati  italiani  o  esteri,  riducendo  il
          valore  unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis
          dello   stesso   articolo   in   misura   proporzionalmente
          corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
          confronto  fra  l'ultimo  bilancio  regolarmente  approvato
          dalle societa' o enti emittenti anteriormente alla data  in
          cui  le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
          successive, le deliberazioni di riduzione del capitale  per
          perdite;
               c)  per  gli  altri  titoli,  secondo  le disposizioni
          della, lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
             3-bis Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del
          comma 3, relative ad azioni e  titoli  similari  emessi  da
          societa'  ed  enti residenti in Stati non appartenenti alla
          Comunita' europea sono ammesse, sempre che siano in  vigore
          accordi  che  consentano all'Amministrazione finanziaria di
          acquisire le  informazioni  necessarie  per  l'accertamento
          delle condizioni ivi previste.
             4.  In  caso  di  aumento  del  capitale  della societa'
          emittente mediante  passaggio  di  riserve  a  capitale  il
          numero  delle  azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
          numero  di  quelle  gia'  possedute  in  proporzione   alle
          quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
          e  il  valore  unitario  si  determina,  per ciascuna voce,
          dividendo il costo complessivo delle azioni gia'  possedute
          per il numero complessivo delle azioni.
             5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in
          conto capitale alla societa' emittente, o della rinuncia ai
          crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge al
          costo  delle  azioni  in  proporzione  alla quantita' delle
          singole voci della corrispondente  categoria;  tuttavia  e'
          consentita  la  deduzione dei versamenti e della remissioni
          di debito effettuati a copertura di perdite  per  la  parte
          che  eccede  il  patrimonio  netto della societa' emittente
          risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma
          del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati  in
          mercati  regolamentati italiani o esteri non si tiene conto
          dei  versamenti  e  delle  remissioni  di  debito  fatti  a
          copertura di perdite della societa' emittente.
             5-bis.      Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si
          applicano  anche  per  la  valutazione   delle   quote   di
          partecipazione  in  societa'  ed  enti non rappresentate da
          titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53.
             Art. 62   (Spese per prestazioni di  lavoro).-    1.  Le
          spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
          determinazione   del   reddito   comprendono  anche  quelle
          sostenute in denaro o in natura a titolo di  liberalita'  a
          favore  dei  lavoratori,  salvo  il  disposto  del  comma 1
          dell'art. 65.
             1-bis.  Non sono deducibili i canoni di locazione  anche
          finanziaria   e  le  spese  relative  al  funzionamento  di
          strutture recettive, salvo quelle  relative  a  servizi  di
          mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
          di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
          I  canoni  di  locazione  anche  finanziaria  e le spese di
          manutenzione dei fabbricati concessi in uso  ai  dipendenti
          sono  deducibili  per un importo non superiore a quello che
          costituisce  reddito  per  i  dipendenti  stessi  a   norma
          dell'art. 48, comma 3.
             2.  Non  sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
          lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore,  dal
          coniuge,  dai  figli, affidati o affiliati minori di eta' o
          permanentemente  inabili  al  lavoro  e  dagli  ascendenti,
          nonche'  dai  familiari  partecipanti all'impresa di cui al
          comma 4 dell'art. 5. I compensi non  ammessi  in  deduzione
          non   concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  dei
          percipienti.
             3.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori   delle
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          deducibili nell'esercizio in cui sono  corrisposti;  quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili sono
          deducibili anche se non imputati al conto  dei  prodotti  e
          delle perdite.
             4.  Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
          dipendenti,  e  agli  associati  in   partecipazione   sono
          computate  in  diminuzione  del  reddito  dell'esercizio di
          competenza, indipendentemente dalla  imputazione  al  conto
          dei profitti e delle perdite.
            Art.  63  (Interessi passivi).-  1. Gli interessi passivi
          sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
          l'ammontare  dei  ricavi  e  degli   altri   proventi   che
          concorrono  a  formare il reddito e l'ammontare complessivo
          di tutti i ricavi e proventi.
             2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
               a) non si tiene conto delle  sopravvenienze  attive  e
          degli  interessi di mora accantonati a norma degli articoli
          55 e 71, dei proventi soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a
          titolo  di  imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
          rivalutazione  monetaria  che  per  disposizione  di  legge
          speciale non concorrono a formare il reddito;
               b)  i  ricavi  derivanti  da  cessioni  di titoli e di
          valute estere si computano per la sola parte che  eccede  i
          relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
               c)   le   plusvalenze   realizzate  si  computano  per
          l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare  il
          reddito dell'esercizio;
               d)  i  dividendi e gli interessi di provenienza estera
          si  computano  per  l'intero   ammontare   anche   se   per
          convenzione  internazionale o per disposizione di legge non
          concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
               e) i  proventi  immobiliari  di  cui  all'art.  57  si
          computano nella misura ivi stabilita;
               f)  le  rimanenze  di  cui  agli  articoli  59 e 60 si
          computano   nei    limiti    degli    incrementi    formati
          nell'esercizio;
               g)  i  proventi  dell'allevamento  di  animali, di cui
          all'art. 78, si  computano  nell'ammontare  ivi  stabilito,
          salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
             3.  Se  nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
          altri proventi esenti da imposta derivanti da  obbligazioni
          pubbliche  o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
          usufrutto o pegno a decorrere dal 28  novembre  1984  o  da
          cedole  acquistate  separatamente  dai  titoli  a decorrere
          dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze
          realizzate in sede di cessione  o  di  riscatto  di  quote,
          derivanti   dalla   partecipazione   a   fondi   comuni  di
          investimento  mobiliare  di  tipo  chiuso,  gli   interessi
          passivi  non  sono  ammessi in deduzione fino a concorrenza
          dell'ammontare  complessivo  degli  interessi  e   proventi
          esenti  o  derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di
          investimento  mobiliare  di  tipo  chiuso.  Gli   interessi
          passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma
          dei  commi  1  e  2,  ma  senza  terner  conto, ai fini del
          rapporto ivi previsto,  dell'ammontare  degli  interessi  e
          proventi  esenti  o  derivanti dalla partecipazione a fondi
          comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di  cui  al
          precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi
          passivi non ammessi in deduzione.
             4.   Gli   interessi   passivi   non   computati   nella
          determinazione del reddito a norma  del  presente  articolo
          non  danno  diritto  alla deduzione dal reddito complessivo
          prevista alle lettere c) e a) del comma 1 dell'art. 10.
            Art. 64  (Oneri fiscali e contributivi). - 1. Le  imposte
          sui  redditi  e quelle per le quali e' prevista la rivalsa,
          anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le  altre
          imposte  sono  deducibili  nell'esercizio in cui avviene il
          pagamento.
             2. Per l'imposta di cui all'art. 3,  D.P.R.  26  ottobre
          1972, n.  643, la deduzione e' ammessa, per quote costanti,
          nell'esercizio  in  cui  avviene il pagamento e nei quattro
          successivi.
             3.   Gli   accantonamenti   per   imposte   non   ancora
          definitivamente   accertate   sono  deducibili  nei  limiti
          dell'ammontare    corrispondente     alle     dichiarazioni
          presentate,  agli accertamenti o provvedimenti degli uffici
          e alle decisioni delle commissioni tributarie.
             4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria
          sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti,  se
          e  nella  misura  in  cui  sono  dovuti  in  base a formale
          deliberazione dell'associazione.
             Art. 65   (Oneri di utilita' sociale).  -  1.  Le  spese
          relative  ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
          dei dipendenti o categorie  di  dipendenti  volontariamente
          sostenute   per   specifiche   finalita'   di   educazione,
          istruzione, ricreazione, assistenza sociale e  sanitaria  o
          culto,  sono  deducibili  per  un ammontare complessivo non
          superiore al 5 per mille  dell'ammontare  delle  spese  per
          prestazioni   di   lavoro   dipendente   risultante   dalla
          dichiarazione dei redditi.
              2. Sono inoltre deducibili:
               a) le erogazioni liberali fatte a  favore  di  persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra  quelle  indicate  nel  comma  1 o finalita' di ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni  di  cui  alla  lettera  g)  dell'art. 10, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
               b)  le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
               c)  le  erogazioni  liberali   fatte   a   favore   di
          universita'  e di istituti di istruzione universitaria, per
          un ammontare complessivamentenon superiore al 2  per  cento
          del reddito d'impresa dichiarato;
                c-bis)      le   erogazioni  liberali  a  favore  dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere  comunitario  per  un  ammontare  complessivo non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa;
                c-ter)    le  spese  sostenute dai soggetti obbligati
          alla  manutenzione,  protezione  o  restauro   delle   cose
          vincolate  ai  sensi  della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
          del  D.P.R.  30  settembre  1963,  n.  1409,  nella  misura
          effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese,
          quando  non siano obbligatorie per legge, deve risultare da
          apposita   certificazione   rilasciata   dalla   competente
          soprintendenza   del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  previo  accertamento  della  loro   congruita'
          effettuato   d'intesa   con   il   competente  ufficio  del
          territorio del Ministero delle finanze.  La  deduzione  non
          spetta  in caso di mutamento di destinazione dei beni senza
          la preventiva  autorizzazione  dell'Amministrazione  per  i
          beni  culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
          e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
          L'Amministrazione per i beni culturali  ed  ambientali  da'
          immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
          del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano
          la  indeducibilita'  e  dalla  data  di  ricevimento  della
          comunicazione  inizia  a  decorrere  il  termine   per   la
          rettifica della dichiarazione dei redditi;
                c-quater)   le erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
          e di associazioni legalmente riconosciute che  senza  scopo
          di  lucro  svolgono  o  promuovono  attivita' di studio, di
          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione  o  il  restauro delle cose indicate nell'art. 1
          della legge 1  giugno  1939,  n.  1089,  e  nel  D.P.R.  30
          settembre   1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le  erogazioni
          effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni,
          che siano di rilevante interesse scientifico  o  culturale,
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a  tal  fine  necessari.   Le   mostre,   le
          esposizioni,   gli   studi  e  le  ricerche  devono  essere
          autorizzati,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore  del  Consiglio  nazionale  per  i beni culturali e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed
          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
          riconosciute, delle istituzioni e  delle  fondazioni  siano
          utilizzate  per gli scopi preindicati e controlla l'impiego
          delle erogazioni stesse. Detti termini possono,  per  causa
          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola
          volta. Le erogazioni liberali non integralmente  utilizzate
          nei  termini assegnati, ovvero utilizzate non in confomita'
          alla  destinazione,  affluiscono,  nella  loro   totalita',
          all'entrata dello Stato;
                c-quinquies)    le erogazioni liberali in denaro, per
          importo non superiore al 2 per cento del reddito  d'impresa
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato.
             3. (Le spese  e  le  erogazioni  liberali  di  cui  alle
          lettere  o)  e  p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili
          nei limiti e alle condizioni ivi  indicati;  le  erogazioni
          liberali  di cui alla lettera r) dello stesso articolo sono
          deducibili nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa
          dichiarato,  ferme  restando  le  altre  disposizioni   ivi
          stabilite).
             4.  Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
          nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art.  62  non  sono
          ammesse in deduzione.
             Art.  66    (Minusvalenze  patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite).- 1. Le minusvalenze dei  beni  relativi
          all'impresa,   diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  1
          dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri  stabiliti
          per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
          sono  realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
          e del comma 5 dell'art. 54.
             1-bis.    Per  la  valutazione  delle   immobilizzazioni
          finanziarie  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 61;
          tuttavia, per i titoli negoziati in  mercati  regolamentati
          italiani  o  esteri,  le  minusvalenze  sono  deducibili in
          misura  non  eccedente  la   differenza   tra   il   valore
          fiscalmente  riconosciuto e quello determinato in base alla
          media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
             1-ter.  Per le immobilizzazioni  finanziarie  costituite
          da  partecipazioni  in  imprese  controllate  o  collegate,
          iscritte in bilancio a norma  dell'art.  2426,  n.  4,  del
          codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche
          a  titolo  di  ammortamento, la parte del costo di acquisto
          eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
          patrimonio    netto    risultante    dall'ultimo   bilancio
          dell'impresa  partecipata.  Resta  ferma l'applicazione dei
          criteri di cui al comma 1-bis.
             2. Si  considerano  sopravvenienze  passive  il  mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a   formare   il   reddito   in   precedenti  esercizi,  il
          sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di  ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti  esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza di
          attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
             3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate  al
          costo  non  ammortizzato  di  essi, e le perdite su crediti
          sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi  e
          in  ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
          assoggettato a procedure concorsuali.
             4. Per le  perdite  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa'  in  nome  collettivo e in accomandita semplice si
          applicano le disposizioni del comma 2, dell'art. 8.
             5. I versamenti in denaro o  in  natura  fatti  a  fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          4  dai  propri  soci  e la rinuncia dei soci ai crediti non
          sono ammessi in  deduzione  ed  il  relativo  ammontare  si
          aggiunge  al  costo della partecipazione; nei confronti dei
          soci di dette societa' non si applica  la  lettera  b)  del
          comma 3 dell'art. 61.
             5-bis.    Non  sono deducibili le minusvalenze di cui al
          comma 1 e le perdite di cui al comma  3  relative  ai  beni
          indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'art. 67,
          escluse  le  autovetture  e  gli  autoveicoli con motore di
          cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o  con
          motore   diesel   di   cilindrata  non  superiore  a  2.500
          centimetri cubici, nonche' ai beni i cui  alla  lettera  c)
          dello stesso comma.
             Art. 67  (Ammortamento dei beni materiali).- 1. Le quote
          di  ammortamento  del  costo dei beni materiali strumentali
          per l'esercizio  dell'impresa  sono  deducibili  a  partire
          dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
             2.  La  deduzione  e'  ammessa in misura non superiore a
          quella risultante dall'applicazione al costo dei  beni  dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  ridotti  alla
          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
          per  categorie  di beni omogenei in base al normale periodo
          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
             3. La misura massima indicata nel comma  2  puo'  essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura
          stessa  puo'  essere  elevata  fino  a   due   volte,   per
          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
          entrati  in  funzione  per  la  prima  volta  e   nei   due
          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
          sia stata accantonata in apposita riserva che agli  effetti
          fiscali  costituisce  parte  integrante  dell'ammortamento;
          nell'ipotesi di beni gia'  utilizzati  da  parte  di  altri
          soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo' essere eseguito
          dal nuovo utilizzatore soltanto  nell'esercizio  in  cui  i
          beni  sono  entrati  in  funzione. Con decreto del Ministro
          delle finanze,  la  indicata  misura  massima  puo'  essere
          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un
          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di
          ammortamento  stanziate  in  bilancio dopo il completamento
          dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono  deducibili
          e  l'apposita  riserva  concorre  a  formare il reddito per
          l'ammontare prelevato dall'imprenditore  o  distribuito  ai
          soci  o  imputato  a  capitale  in eccedenza alle quote non
          dedotte.
             4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in  misura
          inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
          ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli
          esercizi  successivi,  fermi  restando  i  limiti di cui ai
          precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento  fatto  in  un
          esercizio  e'  inferiore alla meta' della misura massima il
          minore ammontare  non  concorre  a  formare  la  differenza
          ammortizzabile,  a  meno  che  non  dipenda dalla effettiva
          minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del
          settore.
             5.  In  caso  di  eliminazione  di   beni   non   ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
             6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1
          milione di lire e' consentita la deduzione integrale  delle
          spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in  cui sono state
          sostenute.
             7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
          e trasformazione, che dal bilancio non  risultino  imputate
          ad  incremento  del costo dei beni ai quali si riferiscono,
          sono deducibili nel  limite  del  5  per  cento  del  costo
          complessivo  di tutti i beni materiali ammortizzabili quale
          risulta all'inizio dell'esercizio  dal  registro  dei  beni
          ammortizzabilili;  per  le imprese di nuova costituzione il
          limite percentuale si calcola, per il primo esercizio,  sul
          costo  complessivo  quale risulta alla fine dell'esercizio;
          per i beni ceduti nel  corso  dell'esercizio  la  deduzione
          spetta  in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed e'
          commisurata, per il cessionario, a costo  di  acquisizione.
          L'eccedenza  e'  deducibile  per  quote costanti nei cinque
          esercizi  successivi.  Per  specifici  settori   produttivi
          possono  essere  stabiliti,  con decreto del Ministro delle
          finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione.    Resta
          ferma  la  deducibilita'  nell'esercizio  di competenza dei
          compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi  per  la
          manutenzione  di  determinati  beni,  del  cui costo non si
          tiene conto nella  determinazione  del  limite  percentuale
          sopra indicato.
             8.  Per  i  beni  concessi in locazione finanziaria sono
          deducibili quote costanti di  ammortamento  determinate  in
          funzione  della durata del contratto e commisurate al costo
          del  bene   diminuito   del   prezzo   convenuto   per   il
          trasferimento  della  proprieta' al termine del contratto e
          non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione  dei
          canoni  da  parte  dell'impresa  utilizzatrice e' ammessa a
          condizione che la durata del contratto non sia inferiore  a
          otto  anni,  se questo ha per oggetto beni immobili, e alla
          meta'  del  periodo  di  ammortamento   corrispondente   al
          coefficiente  stabilito  a  norma del comma 2, in relazione
          all'attivita'  esercitata  dall'impresa   stessa,   se   il
          contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto
          previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad
          aumentare  o diminuire, nel limite della meta', la predetta
          durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
          canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
          la misura  massima  dell'ammortamento  di  cui  al  secondo
          periodo del medesimo comma 3.
             8-bis.   Sempreche'   non   siano  destinati  ad  essere
          utilizzati    esclusivamente    come    beni    strumentali
          nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le
          quote   di   ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
          finanziaria o di noleggio e le spese di impiego,  custodia,
          manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:
               a)  aeromobili  da  turismo,  navi  e  imbarcazioni da
          diporto;
               b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e
          c) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 giugno 1959. n. 393, con motore di cilindrata  superiore
          a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
          superiore a 2.500 centimetri cubici;
               c)  motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
          centimetri cubici.
             8-ter.   Per le  imprese  che  esercitano  attivita'  di
          locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere  a), b) e
          c)    del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si
          applica, per quelli dati in uso agli amministratori,  soci,
          collaboratori o dipendenti.
             9.  Per  le  aziende  date  in affitto o in usufrutto le
          quote di ammortamento sono deducibili nella  determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
             10.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
          adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
          personale    o     familiare     dell'imprenditore     sono
          ammortizzabili,  o  deducibili nell'ipotesi di cui al comma
          6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura  sono
          deducibili  i  canoni  di locazione, anche finanziaria e di
          noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni,  per
          le  imprese  individuali  le  autovetture  o autoveicoli di
          cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o  con
          motore   diesel   di   cilindrata  non  superiore  a  2.500
          centimetri  cubici  non  adibiti   ad   uso   pubblico   si
          considerano    in    ogni   caso   adibiti   promiscuamente
          all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o  familiare
          dell'imprenditore,    salvo    che   per   gli   agenti   o
          rappresentanti di commercio. Per  gli  immobili  utilizzati
          promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento
          della  rendita  catastale  o del canone di locazione, anche
          finanziaria, a condizione che il contribuente non  disponga
          di  altro  immobile  adibito  esclusivamente  all'esercizio
          dell'impresa.
             10-bis.  Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
          anche finanziaria o di noleggio e le  spese  di  impiego  e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio radiomobile pubblico  terrestre  di  comunicazione
          soggette alla tassa di cui al n.  131 della tariffa annessa
          al  D.P.R.  26  ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella
          misura del 50 per cento.
             Art. 68   (Ammortamento di  beni  immateriali).-  1.  Le
          quote   di   ammortamento   del   costo   dei   diritti  di
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali, dei marchi d'impresa e dei processi, formule e
          informazioni  relativi  ad  esperienze  acquisite  in campo
          industriale, commerciale o scientifico sono  deducibili  in
          misura non superiore a un terzo del costo.
             2.  Le  quote  di  ammortamento del costo dei diritti di
          concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo  del
          bilancio  sono  deducibili  in  misura  corrispondente alla
          durata di utilizzazione  prevista  dal  contratto  o  dalla
          legge.
             3.  Le  quote  di  ammortamento del valore di avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un quinto del valore stesso.
             4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'art. 67.
             Art.   69      (Ammortamento   finanziario   dei    beni
          gratuitamente  devolvibili).-  1.  Per i beni gratuitamente
          devolvibili  alla  scadenza   di   una   concessione   sono
          deducibili  fino  all'esercizio  anteriore  a quello in cui
          avviene  la  devoluzione,  in  aggiunta   alle   quote   di
          ammortamento  di  cui agli articoli 67 e 68, quote costanti
          di ammortamento finanziario.
             2. La quota di ammortamento  finanziario  deducibile  e'
          determinata  dividendo  il  costo dei beni, diminuito degli
          eventuali contributi del concedente, per  il  numero  degli
          anni di durata della concessione. In caso di modifica della
          durata   della   concessione   la   quota   deducibile   e'
          proporzionalmente   ridotta   o   aumentata    a    partire
          dall'esercizio in cui la modifica e' stata convenuta.
             3.  In  caso di incremento o di decremento del costo dei
          beni, per effetto  di  sostituzione  a  costi  superiori  o
          inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni,
          di  perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
          finanziario  deducibile  e'  rispettivamente  aumentata   o
          diminuita,  a partire all'esercizio in cui si e' verificato
          l'incremento o il decremento, in misura  pari  al  relativo
          ammontare  diviso  per il numero dei residui anni di durata
          della concessione.
             4. L'eventuale differenza  tra  l'ammontare  complessivo
          delle  quote di ammortamento finanziario dedotte durante la
          concessione e il costo  non  ammortizzato  ai  sensi  degli
          articoli  67  e  68  concorre  a  formare  il reddito, o e'
          deducibile  se  negativa,  nell'esercizio in cui avviene la
          devoluzione.
             5.  Per  le  concessioni  relative  alla  costruzione  e
          all'esercizio  di opere pubbliche sono ammesse in deduzione
          quote  di   ammortamento   finanziario   differenziate   da
          calcolare   sull'investimento  complessivo  realizzato.  Le
          quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi
            con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  in  rapporto
          proporzionale  alle  quote  previste  nel  piano  economico
          finanziario  della  concessione,   includendo   nel   costo
          ammortizzabile  gli  interessi passivi anche in deroga alle
          disposizioni del comma 1 dell'art. 76.
             Art. 70  (Accantonamenti di quiescenza e previdenza).  -
          1.    Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine
          rapporto e ai fondi di previdenza del personale  dipendente
          sono   deducibili   nei   limiti   delle   quote   maturate
          nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
          e contrattuali che  regolano  il  rapporto  di  lavoro  dei
          singoli dipendenti.
             2.  I  maggiori  accantonamenti necessari per adeguare i
          fondi a sopravvenute modificazioni normative e  retributive
          sono  deducibili  nell'esercizio dal quale hanno effetto le
          modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso  e
          nei due successivi.
             3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
          accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di
          cui alle lettere  c), d) e f)  del comma 1 dell'art. 16.
             Art.  71  (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
          rischi su  crediti).  -  1.  Le  svalutazioni  dei  crediti
          risultanti   in   bilancio,   non   coperti   da   garanzia
          assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni  e  dalle
          prestazioni  di  servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53,
          sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello  0,50
          per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
          stessi;  per  gli  enti  creditizi  e  finanziari di cui al
          decreto  legislativo  27  gennaio   1992,   n.   87,   sono
          deducibili,  alle  medesime condizioni, le svalutazioni dei
          crediti  derivanti  dalle  operazioni  di  erogazione   del
          credito  alla  clientela,  compresi  i  crediti  finanziari
          concessi a Stati, banche centrali o enti  di  Stato  esteri
          destinati  al  finanziamento  delle esportazioni italiane o
          delle attivita' ad esse collegate. Nel computo  del  limite
          si  tiene  conto  anche  degli  eventuali accantonamenti ad
          apposito  fondo  di  copertura  dei   rischi   su   crediti
          effettuati  in  conformita'  a  disposizioni  di  legge. La
          deduzione  non   e'   piu'   ammessa   quando   l'ammontare
          complessivo  delle  svalutazioni  e degli accantonamenti ha
          raggiunto  il  5  per  cento  del  valore  nominale  o   di
          acquisizione  dei  crediti risultanti in bilancio alla fine
          dell'esercizio.
             2. Per gli enti creditizi  e  finanziari  nell'ammontare
          dei  crediti  si  comprende  anche  la  rivalutazione delle
          operazioni  "fuori  bilancio"   iscritte   nell'attivo   in
          applicazione dei criteri di cui all'art.  103-bis.
             3.  Con  decreti del Ministro delle finanze, di concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
          programmazione  economica,  il  limite dello 0,50 per cento
          puo' essere aumentato fino allo 0,75 per  cento  anche  per
          specifici  settori  economici  o  particolari  categorie di
          crediti.
             4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate
          con riferimento al valore nominale o  di  acquisizione  dei
          crediti  stessi,  sono  deducibili,  a  norma dell'art. 66,
          limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
          delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti  dedotti  nei
          precedenti   esercizi.   Se  in  un  esercizio  l'ammontare
          complessivo  delle  svalutazioni  e  degli   accantonamenti
          dedotti  eccede  il  5  per  cento del valore nominale o di
          acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il
          reddito dell'esercizio stesso.
             5. Per i crediti per interessi di mora, le  svalutazioni
          e  gli  accantonamenti  di  cui al comma 1, sono deducibili
          fino  a  concorrenza  dell'ammontare  dei  crediti   stessi
          maturato  nell'esercizio.  Si applicano le disposizioni del
          comma  4,  secondo  periodo,  calcolando  l'eccedenza   con
          riferimento  all'ammontare  complessivo del valore nominale
          dei crediti per interessi di mora.
             Art. 72  (Accantonamenti per rischi di cambio).- 1.  Gli
          accantonamenti  al  fondo di copertura dei rischi di cambio
          sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il
          saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera  risultanti
          in  bilancio,  anche  sotto  forma di obbligazioni e titoli
          similari,  valutati  secondo  il  cambio  dell'ultimo  mese
          dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il
          cambio   del   giorno  in  cui  sono  sorti  o  del  giorno
          antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio
          del mese in cui sono  sorti.  La  differenza  si  considera
          negativa  in  caso  di  diminuzione  del  saldo attivo o di
          aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e
          dei debiti per i quali il rischio di cambio e'  coperto  da
          contratti a termine o da contratti di assicurazione.
             2.  Se  in un esercizio la differenza negativa di cui al
          comma 1 e' superiore  all'ammontare  del  fondo  risultante
          alla  chiusura  dell'esercizio  precedente, la deduzione e'
          ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa e' pari
          o  inferiore  all'ammontare   del   fondo   alla   chiusura
          dell'esercizio  precedente,  la  deduzione non e' ammessa e
          l'eventuale eccedenza  del  fondo  concorre  a  formare  il
          reddito dell'esercizio.
             3.  Le  perdite  di cambio derivanti dalle riscossioni e
          dai pagamenti  effettuati  nell'esercizio  sono  deducibili
          limitamente  alla  parte  del  loro ammontare che non trova
          copertura nel fondo.
             4. Le disposizioni dei commi  da  1  a  3  si  applicano
          indipendentemente  dalle  rivalutazioni  e svalutazioni dei
          crediti e dei debiti eseguite in bilancio  a  fronte  delle
          variazioni   di   cambio,  per  le  quali  resta  ferma  la
          disciplina di cui agli articoli 54 e 66.
             5. Ai fini della determinazione della differenza di  cui
          ai  commi  1  e  2  i crediti e i debiti gia risultanti nel
          bilancio   dell'ultimo   esercizio   chiuso   anteriormente
          all'entrata   in  vigore  del  presente  testo  unico  sono
          valutati secondo il cambio dell'ultimo mese  dell'esercizio
          stesso  anziche' secondo il cambio del giorno o del mese in
          cui sono sorti.
             Art. 73  (Altri accantonamenti). - 1. Gli accantonamenti
          ad apposito fondo del passivo  a  fronte  delle  spese  per
          lavori  ciclici  di  manutenzione  e revisione delle navi e
          degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento
          del  costo  di  ciascuna  nave  o  aeromobile quale risulta
          all'inizio   dell'esercizio   dal   registro    dei    beni
          ammortizzabili.     La     differenza    tra    l'ammontare
          complessivamente  dedotto  e  la   spesa   complessivamente
          sostenuta concorre a formare il reddito, o e' deducibile se
          negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
             2.  Per  le  imprese  concessionarie della costruzione e
          dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili, in luogo
          delle quote di ammortamento di  cui  all'art.  67  e  delle
          spese  di  cui  al  comma  7  dello  stesso  articolo,  gli
          accantonamenti iscritti in apposito  fondo  del  passivo  a
          fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni
          gratuitamente  devolvibili allo scadere della concessione e
          delle altre spese di cui al predetto comma 7. La  deduzione
          e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 10 per
          cento  del  costo  e non e' piu' ammessa quando il fondo ha
          raggiunto il doppio del complessivo ammontare  delle  spese
          relative  al  bene  medesimo  sostenute  negli  ultimi  due
          esercizi. Se  le  spese  sostenute  in  un  esercizio  sono
          superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e' deducibile
          nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi  ma non oltre il
          quinto. L'ammontare del fondo  non  utilizzato  concorre  a
          formare   il  reddito  dell'esercizio  in  cui  avviene  la
          devoluzione.  Le  imprese  che  intendono  avvalersi  delle
          disposizioni del presente comma debbono darne comunicazione
          scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per
          la  presentazione  della dichiarazione dei redditi relativa
          al primo esercizio di durata della concessione.
             3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti  da
          operazioni  a premio e da concorsi a premio sono deducibili
          in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e
          al  70  per  cento  dell'ammontare  degli  impegni  assunti
          nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi
          fondi  del  passivo  distinti  per esercizio di formazione.
          L'utilizzo a copertura  degli  oneri  relativi  ai  singoli
          esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti
          fondi  sulla  base  del valore unitario di formazione degli
          stessi e le eventuali differenze  rispetto  a  tale  valore
          costituiscono  sopravvenienze attive o passive. L'ammontare
          dei fondi non utilizzato al  termine  del  terzo  esercizio
          successivo  a  quello  di  formazione concorre a formare il
          reddito dell'esercizio stesso.
             4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi
          da quelli espressamente considerati dalle disposizioni  del
          presente capo.
             5.  Per  le concessioni di opere pubbliche in corso alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  testo  unico  le
          imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni
          del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle
          imposte  nel  termine  stabilito per la presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  primo  esercizio
          iniziato  a  partire dalla data stessa e imputando al fondo
          l'ammontare delle quote  di  ammortamento  gia'  dedotte  a
          norma dell'art. 67.
             Art.  74  (Spese relative a piu' esercizi).- 1. Le spese
          relative a studi e ricerche sono deducibili  nell'esercizio
          in  cui  sono  state  sostenute  ovvero  in  quote costanti
          nell'esercizio stesso e nei  successivi  ma  non  oltre  il
          quarto.  Le  quote  di  ammortamento  dei beni acquisiti in
          esito agli studi e alle ricerche sono calcolate  sul  costo
          degli  stessi  diminuito  dell'importo  gia' dedotto. Per i
          contributi corrisposti a norma di legge dello  Stato  o  da
          altri  enti  pubblici  a fronte di tali costi si applica il
          comma 3 dell'art. 55.
              2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono
          deducibili  nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
          quote costanti nell'esercizio stesso e nei due  successivi.
          Le  spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella
          misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per
          quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e
          nei due successivi. Si considerano spese di  rappresentanza
          anche    quelle    sostenute   per   i   beni   distribuiti
          gratuitamente, anche se  recano  emblemi,  denominazioni  o
          altri   riferimenti   atti  a  distinguerli  come  prodotti
          dell'impresa, e i contributi erogati  per  l'organizzazione
          di  convegni  e  simili.  Le  predette  limitazioni  non si
          applicano ove le spese di rappresentanza siano  riferite  a
          beni  di  cui  al periodo precedente di valore unitario non
          eccedente lire cinquantamila.
             3. Le altre spese relative a piu' esercizi,  diverse  da
          quelle  considerate  nei  commi  1  e 2 sono deducibili nel
          limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
             4. Le spese di cui al presente articolo sostenute  dalle
          imprese   di  nuova  costituzione,  comprese  le  spese  di
          impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
          1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti  i
          primi ricavi.
             Art.  75    (Norme  generali  sui componenti del reddito
          d'impresa).
           - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi  e
          negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo
          non   dispongono  diversamente,  concorrono  a  formare  il
          reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le
          spese e gli  altri  componenti  di  cui  nell'esercizio  di
          competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
          in   modo   obiettivo  l'ammontare  concorrono  a  formarlo
          nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
             2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio   di
          competenza:
               a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,   alla   data  in  cui  si  verifica  l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'.
               b)  i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
             3. I ricavi, gli altri proventi  di  ogni  genere  e  le
          rimanenze  concorrono  a  formare  il  reddito anche se non
          risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
             4. Le spese e gli altri  componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio di  competenza.    Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio  precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
          conformita' alle precedenti norme  del  presente  capo  che
          dispongono  o  consentono  il  rinvio. Le spese e gli oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
          non risultando imputati  al  conto  dei  profitti  e  delle
          perdite  concorrono  a  formare il reddito, sono ammessi in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi  e  precisi  salvo  quanto  stabilito per le apposite
          scritture nel successivo comma 6.
             5. Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare  il  reddito;  se si riferiscono indistintamente ad
          attivita' o beni produttivi di proventi  computabili  e  ad
          attivita'  o  beni  produttivi  di proventi non computabili
          nella determinazione del reddito  sono  deducibili  per  la
          parte  corrispondente  al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
          dell'art.  63.
             5-bis.   Qualora nell'esercizio siano  stati  conseguiti
          gli  interessi  e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
          che eccedono l'ammontare degli interessi  passivi,  fino  a
          concorrenza  di tale eccedenza non sono deducibili le spese
          e gli altri componenti negativi di cui alla  seconda  parte
          del  precedente  comma e, ai fini del rapporto previsto dal
          predetto art. 63,  non  si  tiene  conto  di  un  ammontare
          corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
             6.  Le  spese e gli altri componenti negativi, di cui e'
          prescritta la registrazione in apposite scritture contabili
          ai fini delle imposte sui  redditi,  non  sono  ammessi  in
          deduzione  se  la  registrazione e' stata omessa o e' stata
          eseguita   irregolarmente,   salvo   che   si   tratti   di
          irregolarita' meramente formali.
             Art.  76   (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
          effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
          al costo dei beni senza disporre diversamente:
               a) il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte e degli eventuali contributi;
               b)  si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese   generali.     Tuttavia  per  i  beni  materiali  ed
          immateriali strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  si
          comprendono  nel  costo, fino al momento della loro entrata
          in funzione e per la quota  ragionevolmente  imputabile  ai
          beni  medesimi,  gli  interessi  passivi relativi alla loro
          fabbricazione,  interna  o  presso   terzi,   nonche'   gli
          interessi  passivi  sui  prestiti  contratti  per  la  loro
          acquisizione, a condizione che siano imputati nel  bilancio
          ad  incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
          si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i  costi
          diversi  da  quelli direttamente imputabili al prodotto per
          gli immobili alla cui  produzione  e'  diretta  l'attivita'
          dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
          sui   prestiti   contratti   per   la  loro  costruzione  o
          ristrutturazione.
               c) il costo dei beni rivalutati s'intende  comprensivo
          delle  plusvalenze  iscritte  nello  stato patrimoniale che
          hanno concorso a formare il reddito o che per  disposizione
          di  legge  non  concorrono  a  formarlo  nemmeno in caso di
          successivo realizzo.
                c-bis)     per  i  titoli  a   reddito   fisso,   che
          costituiscono  immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
          come tali in bilancio, la differenza  positiva  o  negativa
          tra  il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
          formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
             2. Per la determinazione del valore normale dei  beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi,  proventi,  spese  e  oneri  in  natura o in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,   le   disposizioni   dell'art.   9;  tuttavia  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,   percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in  data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione  in  lire  dei  saldi  di  conto  delle stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto ai saldi di conto  dell'esercizio  precedente  non
          concorrono  alla  formazione  del  reddito. La valutazione,
          secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
          crediti  e  dei  debiti  in  valuta  estera  risultanti  in
          bilancio,  anche  sotto  forma  di  obbligazioni  o  titoli
          similari, e' consentita se effettuata per la  totalita'  di
          essi.  Si  applica  la disposizione dell'ultimo periodo del
          comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura  non
          siano  valutati  in  modo  coerente.    Per  le imprese che
          intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
          e'  consentita  la tenuta della contabilita' plurimonetaria
          con l'applicazione del cambio di fine  esercizio  ai  saldi
          dei relativi conti.
             3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78
          e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 67,
          agli  articoli  69  e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73 sono
          ragguagliati  alla  durata  dell'esercizio  se  questa   e'
          inferiore o superiore a dodici mesi.
             4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
          valutazione    adottati    nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'ufficio  delle
          imposte  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in apposito
          allegato.
             5. I componenti del reddito derivanti da operazioni  con
          societa'  non  residenti  nel  territorio  dello Stato, che
          direttamente o indirettamente,  controllano  l'impresa,  ne
          sono  controllate  o sono controllate dalla stessa societa'
          che controlla l'impresa sono valutati  in  base  al  valore
          normale  dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
          servizi ricevuti, determinato a norma del comma  2,  se  ne
          deriva  aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali  "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello   Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa  esplica
          attivita' di vendita e  collocamento  di  materie  prime  o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
             6.  La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare  le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
             7.  Agli  effetti delle norme del presente titolo che vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei   cambi,   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo.
             7-bis.    Non  sono  ammesse in deduzione le spese e gli
          altri   componenti   negativi   derivanti   da   operazioni
          intercorse  tra  imprese  residenti  e societa' domiciliate
          fiscalmente in Stati  o  territori  non  appartenenti  alla
          Comunita'   economica  europea  aventi  un  regime  fiscale
          privilegiato,  le  quali  direttamente   o   indirettamente
          controllano   l'impresa,   ne   sono   controllate  o  sono
          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa
          ai  sensi  dell'art.  2359  del codice civile. Si considera
          privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio
          estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i
          redditi conseguiti dalle predette societa'  ad  imposizione
          in  misura  inferiore alla meta' di quella complessivamente
          applicata in Italia sui redditi della  stessa  natura.  Con
          decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati
          o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.
             7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 7-bis non si
          applicano quando le imprese residenti in Italia  forniscano
          la  prova  che  le societa' estere svolgono prevalentemente
          un'attivita' commerciale effettiva ovvero che le operazioni
          poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo  interesse
          economico  e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
          L'Amministrazione,   prima   di   procedere   all'emissione
          dell'avviso  di  accertamento  di  imposta  o  di  maggiore
          imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
          con il quale viene concessa al medesimo la possibilita'  di
          fornire,  nel termine di novanta giorni, le prove predette.
          Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove  addotte,
          dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
          accertamento.
             Art. 77  (Beni relativi all'impresa).- 1. Per le imprese
          individuali,  ai  fini  delle  imposte  sui   redditi,   si
          considerano  relativi  all'impresa,  oltre ai beni indicati
          alle lettere a) e b) del comma 1  dell'art.  53,  a  quelli
          strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai
          crediti acquisiti  nell'esercizio  dell'impresa  stessa,  i
          beni  appartenenti  all'imprenditore che siano indicati tra
          le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e
          vidimato a norma dell'art.  2217  del  codice  civile.  Gli
          immobili  di  cui  al  comma  2 dell'art. 40 si considerano
          relativi all'impresa solo se  indicati  nell'inventario  o,
          per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni
          ammortizzabili
             2.  Per  le societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice si considerano relativi all'impresa tutti  i  beni
          ad  esse  appartenenti,  salvo quanto stabilito nel comma 3
          per le societa' di fatto.
             3. Per le societa'  di  fatto  si  considerano  relativi
          all'impresa  i beni indicati alle lettere a) e b) del comma
          1  dell'art.  53,  i   crediti   acquisiti   nell'esercizio
          dell'impresa   e   i   beni   strumentali  per  l'esercizio
          dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
          a nome dei soci utilizzati esclusivamente come  strumentali
          per l'esercizio dell'impresa.
             3-bis.   Per i beni strumentali dell'impresa individuale
          provenienti dal patrimonio personale  dell'imprenditore  e'
          riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base
          alle  disposizioni  di  cui  al D.P.R. 23 dicembre 1974, n.
          689, da iscrivere tra  le  attivita'  relative  all'impresa
          nell'inventario  di  cui  all'art.   2217 del codice civile
          ovvero, per le imprese di cui all'art. 79, nel registro dei
          cespiti ammortizzabili. Le relative quote  di  ammortamento
          sono  calcolate  a  decorrere  dall'esercizio in corso alla
          data dell'iscrizione.
             Art.  78    (Imprese di allevamento).-  1. Nei confronti
          dei soggetti che esercitano  attivita'  di  allevamento  di
          animali  oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art. 29  il  reddito  relativo  alla  parte  eccedente
          concorre  a  formare  il  reddito  d'impresa nell'ammontare
          determinato attribuendo a ciascun capo un reddito  pari  al
          valore  medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
          allevato entro il  limite  medesimo,  moltiplicato  per  un
          coefficiente  idoneo  a tener conto delle diverse incidenze
          dei  costi.  Le  relative  spese  e  gli  altri  componenti
          negativi non sono ammessi in deduzione.
             2.  Il  valore medio e il coefficiente di cui al comma 1
          sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle
          finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano  nei  confronti  dei  redditi di cui all'art. 51,
          comma 2, lettera c).
             3. Il coefficiente moltiplicatore non  si  applica  agli
          allevatori  che  si  avvalgono esclusivamente dell'opera di
          propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
          configuri l'impresa familiare.
             4. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione
          dei  redditi,  di  non  avvalersi  delle  disposizioni  del
          presente articolo.
             Art. 79  (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei
          soggetti  che  secondo  le norme del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al
          regime di contabilita' semplificata e non hanno optato  per
          il  regime  ordinario  e'  costituito  dalla differenza tra
          l'ammontare dei ricavi di cui all'art.  53  e  degli  altri
          proventi  di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti
          nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate
          sostenute   nel   periodo   stesso.   La   differenza    e'
          rispettivamente   aumentata  e  diminuita  delle  rimanenze
          finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli  59,
          60  e  61  ed  e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze
          realizzate ai sensi dell'art. 54,  e  delle  sopravvenienze
          attive  di cui all'art. 55 e diminuita dalle minusvalenze e
          sopravvenienze passive di cui all'art.  66.
             2. (La differenza, salvo che siano tenute  le  scritture
          ausiliarie  di  magazzino,  e' calcolata senza tenere conto
          delle esistenze iniziali e delle  rimanenze  finali  e  con
          esclusione  della  parte  delle spese per acquisto di merci
          destinate alla rivendita che eccede il  75  per  cento  dei
          ricavi  e  della  parte delle spese per acquisto di materie
          prime e sussidiarie, semilavorati  e  merci,  destinati  ad
          essere  impiegati  nella  produzione,  che eccede il 50 per
          cento dei ricavi.  L'eccedenza  e'  deducibile  nei  cinque
          periodi  di  imposta  successivi  in quote costanti o nella
          maggior misura consentita dai suindicati limiti).
             3. Le quote di ammortamento sono ammesse  in  deduzione,
          secondo   le   disposizioni  degli  articoli  67  e  68,  a
          condizione  che   sia   tenuto   il   registro   dei   beni
          ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
          su  crediti  sono  deducibili  a norma dell'art. 66. Non e'
          ammessa   alcuna  deduzione  a  titolo  di  accantonamento;
          tuttavia  gli  accantonamenti  di  cui  all'art.  70   sono
          deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri
          di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
             4.  (I  proventi  diversi da quelli indicati nel comma 1
          non  concorrono  a  formare  il  reddito  di  impresa,   ma
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   del
          contribuente  secondo   le   disposizioni   relative   alla
          categoria  di appartenenza, e non si considerano conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali  agli  effetti  degli
          articoli  16,  45  e  81  e  della  lettera  b) del comma 2
          dell'art. 49).
             5.  Si  applicano,  oltre  a   quelle   richiamate   nei
          precedenti  commi, le disposizioni di cui agli articoli 58,
          62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2
          e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e  6  dell'art.  75,  ai
          commi  1,  2,  3,  4  e  6 dell'art. 76 e all'art.   77. Si
          applica  inoltre,  con  riferimento  ai  ricavi   ed   alle
          plusvalenze  che concorrono a formare il reddito di impresa
          pur non risultando dalle registrazioni ed  annotazioni  nei
          registri  di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma
          1,  la  disposizione  dell'ultimo  periodo  del  comma   4,
          dell'art. 75.
             6.  Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere
          determinato in misura inferiore a quello  risultante  dalla
          applicazione  dei  criteri  previsti dal successivo art. 80
          per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
             6-bis.  Per gli enti non commerciali e gli organismi  di
          tipo  associativo  di  cui  agli  articoli  108  e 111, che
          rientrano  tra  i  soggetti   disciplinati   dal   presente
          articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
             7.  Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e
          per gli esercenti le  attivita'  indicate  al  primo  comma
          dell'art.  1  del  decreto  del  Ministro  delle finanze 13
          ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288
          del  22  ottobre  1979,  il reddito d'impresa determinato a
          norma  dei  precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di
          deduzione  forfettaria  delle  spese non documentate, di un
          importo pari alle seguenti percentuali  dell'ammontare  dei
          ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1
          per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire:
          0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di
          lire.
              8.  Per  le  imprese  autorizzate  all'autotrasporto di
          merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
          precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di   deduzione
          forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i
          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
          il comune in cui ha sede  l'impresa  ma  nell'ambito  della
          regione  o  delle  regioni confinanti e di lire 30 mila per
          quelli effettuati oltre tale ambito.  La  deduzione  spetta
          una  sola  volta  per  ogni  giorno  di  effettuazione  del
          trasporto, indipendentemente dal numero  dei  viaggi.  Alla
          dichiarazione   dei   redditi   deve   essere  allegato  un
          prospetto,    sottoscritto    dal    dichiarante,   recante
          l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro  durata  e
          localita'  di  destinazione  nonche'  degli  estremi  delle
          relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di
          esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle  fatture
          o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6
          giugno  1974,  n.  298;  le  bolle  di  accompagnamento, le
          fatture e le lettere di vettura  devono  essere  conservate
          fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
             9.   (Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice).
             Art. 80   (Imprese minime). - 1.  (Per  le  imprese  che
          secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono
          ammesse  al  regime  di  contabilita'  semplificata,  i cui
          ricavi conseguiti nel periodo  di  imposta  precedente  non
          hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e'
          determinato  applicando  all'ammontare  dei  ricavi  di cui
          all'art. 53  i  seguenti  coefficienti  di  redditivita'  e
          aggiungendo  le  plusvalenze  patrimoniali  secondo  quanto
          previsto dal comma 4 dell'art. 54:
             a) imprese aventi per oggetto prestazioni
                di servizi. . . . . . . . . . . . . . 67 per cento;
             b) imprese aventi per oggetto altre
                attivita' . . . . . . . . . . . . . . 50 per cento.
             2.  Per  i  contribuenti  che  esercitano  attivita'  in
          relazione  alle quali sono previsti coefficienti diversi di
          redditivita',  il   reddito   di   impresa   e'   calcolato
          separatamente  per  ciascuna  attivita' a condizione che le
          operazioni  effettuate  siano  annotate  distintamente  nei
          registri  di  cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n. 600.  In mancanza della distinta annotazione si applica,
          relativamente a tutte  le  attivita',  il  coefficiente  di
          redditivita' piu' elevato.
             3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano
          conseguiti  nel  periodo  di  imposta  in  cui  le relative
          operazioni sono state o avrebbero dovuto essere  registrate
          o  annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 600, ovvero per  i  contribuenti  che
          effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione
          ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto nel periodo di
          imposta in cui si e' verificata la percezione.  Si  applica
          il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.
             4.  Se  nel  corso  dell'anno il limite di 18 milioni e'
          superato, il reddito in ogni caso, e anche nel  primo  anno
          di  attivita',  e'  determinato  a  norma dell'art. 79 e le
          annotazioni non risultanti possono  essere  effettuate  nei
          registri  tenuti  ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto
          entro il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione.
             4-bis.   Per gli enti non commerciali e gli organismi di
          tipo associativo di cui agli articoli 108 111 del  presente
          testo  unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal
          precedente art. 79 o dal presente articolo,  si  applicano,
          comunque,  i criteri indicati nel comma 1 del predetto art.
          79 per la determinazione del reddito)".
            - L'art. 3 del D.Lgs. n. 124/93, come risulta  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita:
             "Art. 3.- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti
          istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
          seguenti:
               a)  contratti  e  accordi collettivi, anche aziendali,
          ovvero, in mancanza, accordi fra  lavoratori,  promossi  da
          sindacati  firmatari  di  contratti collettivi nazionali di
          lavoro;  accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
          alla categoria, dei quadri, promossi  dalle  organizzazioni
          sindacali  nazionali rappresentative della categoria membri
          del Consiglio nazionali dell'economia e del lavoro;
              b)  accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra   liberi
          professionisti,  promossi  da loro sindacati o associazioni
          di rilievo almeno regionale;
               c) regolamenti di enti o aziende, i  cui  rapporti  di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali;
               c-bis) accordi fra soci lavoratori di  cooperative  di
          produzione  e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
          rappresentanza   del   movimento   cooperativo   legalmente
          riconosciute.
             2.  Per  il  personale  dipendente dalle amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.      29,  le  forme
          pensionistiche  complementari  possono   essere   istituite
          mediante  i  contratti  collettivi di cui al titolo III del
          medesimo decreto legislativo. Per il  personale  dipendente
          di   cui   all'art.   2,  comma  4,  del  medesimo  decreto
          legislativo le forme pensionistiche  complementari  possono
          essere   istituite   secondo   le   norme   dei  rispettivi
          ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante  accordi  tra  i
          dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
             3.  Le  forme  pensionistiche complementari sono attuate
          mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4  di  appositi
          fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di
          "fondo  pensione",  la  quale non puo' essere utilizzata da
          altri soggetti.
             4. Le fonti istituite di cui al comma 1 stabiliscono  le
          modalita'  di  partecipazione  garantendo  la  liberta'  di
          adesione individuale.
            - Il testo dell'art. 48  del  D.P.R.  n.  917/1986,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   48     (Determinazione  del  reddito  di  lavoro
          dipendente).   - 1. Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito  da  tutti  i  compensi  in  denaro  o in natura
          percepiti nel periodo  di  imposta  anche  sotto  forma  di
          partecipazione  agli  utili  in  dipendenza del rapporto di
          lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
          spese inerenti alla produzione del reddito e le  erogazioni
          liberali.
             2. Non concorrono a formare il reddito:
             a)  i  contributi  versati  dal  datore  di lavoro o dal
          lavoratore ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine
          assistenziale  in  conformita'  a disposizioni di legge, di
          contratto  o  di  accordo  o   regolamento   aziendale;   i
          contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
          enti  o  casse  aventi esclusivamente fine previdenziale in
          conformita' a disposizioni di legge; i  contributi  versati
          dal    datore   di   lavoro   alle   forme   pensionistiche
          complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.  124,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  i
          contributi,  diversi  dalle  quote  del  TFR  destinate  ai
          medesimi fini, versati dal lavoratore alle  medesime  forme
          pensionistiche  complementari  per un importo non superiore
          al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta
          come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2
          milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di
          cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo  21  aprile
          1993,  n.  124, e successive modificazioni ed integrazioni,
          prevedano  la  destinazione   alle   forme   pensionistiche
          complementari  di  quote del TFR almeno per un importo pari
          all'ammontare   del   contributo   versato;   la   suddetta
          condizione  non  si  applica  nel  caso  in  cui  la  fonte
          istitutiva  sia  costituita  unicamente  da   accordi   tra
          lavoratori;
              b)  le  erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in
          forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o
          ad accordi e  regolamenti  aziendali,  a  fronte  di  spese
          sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
          e)   del   comma  1  dell'art.  10,  purche'  indicate  nel
          certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita'  di
          sostituto di imposta;
               c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla
          lettera   m)   del  comma  1  dell'art.  10,  i  premi  per
          assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal
          datore di  lavoro,  con  o  senza  ritenuta  a  carico  del
          lavoratore,  in  conformita'  a  contratti  collettivi o ad
          accordi  e  regolamenti  aziendali  purche'  indicati   nel
          certificato del datore di lavoro;
               d)  le  somministrazioni  in  mense  aziendali,  o  le
          prestazioni sostitutive, e le  prestazioni  di  servizi  di
          trasporto, anche se affidati a terzi;
               e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
          comma 1 dell'art. 65;
               f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti
          a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di
          dipendenti  e  quelle  di  modico  valore  in  occasione di
          festivita', nonche' i sussidi occasionali;
               g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f)
          del comma 1 dell'art. 47.
             3. I compensi di natura, compresi  i  beni  ceduti  e  i
          servizi  prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
          suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi,  concorrono
          a  formare  il  reddito  in  misura pari al costo specifico
          sostenuto dal datore di lavoro.
             4. Le indennita' percepite per le  trasferte  fuori  del
          territorio  comunale concorrono a formare il reddito per la
          parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100  mila
          per  le  trasferte  all'estero,  al  netto  delle  spese di
          viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio  o  di
          alloggio  fornito  gratuitamente il limite e' ridotto di un
          terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
             5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla
          legge o dal contratto collettivo  nonche'  gli  assegni  di
          sede  e  di altre indennita' percepiti per servizi prestati
          all'estero costituiscono reddito nella misura  del  40  per
          cento  del  loro  ammontare.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali  la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  essa  collegate  concorre  a  formare il
          reddito la sola indennita' base nella  misura  del  40  per
          cento.
             6.  (Le  indennita'  di  cui alla lettera g) del comma 1
          dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale,
          del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri
          della Corte costituzionale, nonche' i vitalizi  di  cui  al
          secondo comma dell'art.  24 ed al penultimo comma dell'art.
          29, D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600 costituiscono reddito
          nella  misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto
          dei  contributi  previdenziali.  Le   restanti   indennita'
          indicate  nella medesima lettera g), del comma 1, dell'art.
          47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento  del
          loro ammontare al netto dei contributi previdenziali).
             7.  Le  rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e
          i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono  percepiti,  salvo
          prova  contraria,  nella  misura e alle scadenze risultanti
          dai relativi titoli. Le rendite costituiscono  reddito  per
          il  60  per  cento  dell'ammontare percepito nel periodo di
          imposta.
             7-bis. Le prestazioni periodiche indicate  alla  lettera
          h-bis)   del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito per
          l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.
            8. Le mance di cui all'art.  47,  comma  1,  lettera  l),
          costituiscono  reddito  imponibile  nella misura del 75 per
          cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
            8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a)  del  comma  1
          dell'art.  47  sono  deducibili  i  contributi versati alle
          forme pensionistiche  complementari  previste  dal  decreto
          legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni dai lavoratori soci  o  dalle
          cooperative  di  produzione  e  lavoro  per  un importo non
          superiore al 6 per cento, e  comunque  a  lire  5  milioni,
          dell'imponibile   rilevante  ai  fini  della  contribuzione
          previdenziale obbligatoria".
            - L'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dalla
          presente legge, risulta essere il seguente:
              Art.  10    (Oneri  deducibili).  -  1.   Dal   reddito
          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
          determinazione  dei  singoli  redditi  che   concorrono   a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
               a)  i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti
          sui redditi degli immobili  che  concorrono  a  formare  il
          reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi
          obbligatori per legge  o  in  dipendenza  di  provvedimenti
          della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
          contributi agricoli unificati;
               b)  le  spese mediche e quelle di assistenza specifica
          necessarie nei casi di grave  e  permanente  invalidita'  o
          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
          della legge 5 febbraio 1992, n.   104,  per  la  parte  che
          eccede  lire  500 mila. Si considerano rimaste a carico del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per
          i  quali  non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono  a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi  o  premi  che,  pur  essendo  versati da altri,
          concorrono a formare il suo reddito;
               c) gli assegni periodici corrisposti  al  coniuge,  ad
          esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,
          in conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva,  di
          scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione
          dei suoi effetti civili, nella misura in cui  risultano  da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
               d)  gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza di
          testamento o di donazione modale e,  nella  misura  in  cui
          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
               e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati
          in ottemperanza a disposizioni di legge.  I  contributi  di
          cui  all'art.    30,  comma 2, della legge 8 marzo 1989, n.
          101, sono deducibili  alle  condizioni  e  nei  limiti  ivi
          stabiliti;
               e-bis)  i contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari previste dal decreto  legislativo  21  aprile
          1993,  n.  124, e successive modificazioni ed integrazioni,
          dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),  del
          medesimo  decreto,  per  un  importo non superiore al 6 per
          cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito  di  lavoro
          autonomo o d'impresa dichiarato;
               f)  le  somme  corrisposte  ai dipendenti, chiamati ad
          adempire  funzioni  presso  gli   uffici   elettorali,   in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
               g)  i  contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
          in favore delle organizzazioni non  governative  idonee  ai
          sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
          un  importo  non  superiore  al  2  per  cento  del reddito
          complessivo dichiarato;
               h)   le   indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
               i)  le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
          di 2 milioni di lire, a favore dell'istituto  centrale  per
          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
               l)  le  erogazioni  liberali in denaro di cui all'art.
          29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
          21, comma 1, della  legge  22  novembre  1988,  n.  517,  e
          all'art.  3,  comma  2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
          nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
             2. Le spese di cui alla lettera  b)  del  comma  1  sono
          deducibili  anche  se  sono  state sostenute per le persone
          indicate nell'art. 433 del codice civile.
             3. Gli oneri di cui alle lettere f) , g) e h) del  comma
          1  sostenuti  dalle  societa' semplici di cui all'art. 5 si
          deducono dal reddito complessivo  dei  singoli  soci  nella
          stessa  proporzione  prevista  nel  medesimo art. 5 ai fini
          della imputazione del reddito.  Nella stessa proporzione e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          26   ottobre  1972,  n.  643,  corrisposta  dalle  societa'
          stesse".
            - Per il testo delle norme contenute nel titolo  I,  capo
          VI,  del  D.P.R.  n.  917/1986,  si veda in nota precedente
          medesimo art. 11.
            - Il comma 2 dell'art. 44 del D.P.R. n.  917/1986,  cosi'
          recita:    "2.  In  caso  di  aumento  del capitale sociale
          mediante passaggio di riserve o altri fondi a  capitale  le
          azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del
          valore  nominale  delle  azioni  o  quote  gia'  emesse non
          costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella  misura
          in  cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale
          di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma  1,
          la   riduzione   del  capitale  esuberante  successivamente
          deliberata  e'  considerata  distribuzione  di  utili;   la
          riduzione  si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
          complessivo di capitale derivante dai passaggi  a  capitali
          di  riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1,
          a partire dal meno recente, ferme restando le  norme  delle
          leggi   in   materia   di   rivalutazione   che  dispongono
          diversamente".
            - L'art. 47 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dalla
          presente legge, risulta essere il seguente:
             "Art. 47    (Redditi  assimilati  a  quelli  del  lavoro
          dipendente).
           - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
               a)  i  compensi  percepiti,  entro i limiti dei salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di   servizi,   delle   cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca;
               b)  le  indennita'  e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
               c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di  borsa
          di  studio  o  di  assegno,  premio  o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante;
               d)   le  remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          articoli 24, 33, lettera a), e 34  della  legge  20  maggio
          1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
          di cui all'art. 33 primo comma, della legge 26 luglio 1974,
          n. 343;
               e)  il  trattamento  speciale di disoccupazione di cui
          alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
               f) le indennita', i gettoni di presenza  e  gli  altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni,  ad  esclusione  di  quelli che per legge debbono
          essere riversati allo Stato;
               g) le indennita' di cui  all'art.  1  della  legge  31
          ottobre  1963,  n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate,  percepite  per  le  cariche  elettive e per le
          funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della  Costituzione
          e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
               h)   le   rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
               h-bis) le prestazioni comunque  erogate  in  forma  di
          trattamento
           periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.
           124, e successive modificazioni ed integrazioni;
                i)  gli altri assegni periodici, comunque denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h)  e  i)
          del  comma  1  dell'art.    10  tra gli oneri deducibili ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41;
               l)  le  mance  percepite dagli impiegati tecnici delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto  eseguito  a  cura di appositi organismi costituiti
          all'interno dell'impresa,  in  relazione  allo  svolgimento
          dell'attivita' di lavoro subordinato.
             2.  I  redditi  di  cui alla lettera a) del comma 1 sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello  schedario  generale  della cooperazione, che nel suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita'  stabiliti dalla legge e che tali principi siano
          effettivamente osservati.
             3.  Per i redditi indicati alle lettere  f), g), h) e i)
          del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
          non comporta le detrazioni previste dall'art. 13".
            - Per il testo  dell'art.  10,  comma  1,  lettera  c)  e
          dell'art.  2,  comma  1 lettera a) e   b-bis)   del decreto
          legislativo n.  124/1993, si veda in nota all'art. 4.
            - Il comma 1, lettera a),  dell'art.  16  del  D.P.R.  n.
          917/1986, e' il seguente:
              "Art.  16    (Tassazione  separata).  - 1. L'imposta si
          applica separatamente sui seguenti redditi:
               a) trattamento di fine rapporto di cui  all'art.  2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate, commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro
          dipendente,  compresi  quelli contemplati alle lettere a) ,
          d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche  nelle  ipotesi  di
          cui  all'art.  2122  del  codice civile; altre indennita' e
          somme  percepite  una  volta  tanto  in  dipendenza   della
          cessazione  dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di
          preavviso, le somme risultanti  dalla  capitalizzazione  di
          pensioni  e  quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
          concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.
            - Il comma 3, dell'art. 16 del D.P.R. n. 917/1986,  cosi'
          recita:  "3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f)
          del  comma  1  e  per  quelli indicati alle lettere da g) a
          n-bis)     non   conseguiti   nell'esercizio   di   imprese
          commerciali  il  contribuente  ha facolta' di non avvalersi
          della tassazione separata facendolo constare  espressamente
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al periodo di
          imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione.
          Per i redditi indicati alle lettere a) , b) e c) del  comma
          1  gli  uffici  provvedono  a iscrivere a ruolo le maggiori
          imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
          e 18  ovvero  facendo  concorrere  i  redditi  stessi  alla
          formazione  del  reddito  complessivo dell'anno in cui sono
          percepiti,  se  cio'  risulta  piu'   favorevole   per   il
          contribuente".
            -  Il  comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986, cosi'
          recita:  "1. Il trattamento di fine  rapporto  e  le  altre
          indennita'  equipollenti,  comunque denominate, commisurate
          alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di  cui  alla
          lettera  a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un
          importo che si determina riducendo il loro ammontare  netto
          di  una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a
          base  di  commisurazione  con  esclusione  dei  periodi  di
          anzianita'  convenzionale; per i periodi inferiori all'anno
          la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge
          per un numero di ore inferiore a quello ordinario  previsto
          dai  contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria,
          la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica
          con la aliquota, con riferimento all'anno in cui  e'  sorto
          il  diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
          risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero
          degli  anni  e  frazione  di   anno   preso   a   base   di
          commisurazione  e  moltiplicando  il  risultato per dodici.
          L'ammontare   netto   delle   indennita'   equipollenti  al
          trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
          formazione concorrono  contribuiti  previdenziali  posti  a
          carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato
          previa  detrazione  di  una  somma pari alla percentuale di
          tali indennita' corrispondente al rapporto, alla  data  del
          collocamento  a  riposo  o  alla data in cui e' maturato il
          diritto alla  percezione,  fra  l'aliquota  del  contributo
          previdenziale  posto  a  carico dei lavoratori dipendenti e
          assimilati e l'aliquota complessiva del  contributo  stesso
          versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".
            -  I  commi 2, 5 e 6 dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986,
          cosi' recitano:
             "2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla  durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per  il  loro
          ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli
          effetti  del  comma  1.  L'ammontare  netto  e'  costituito
          dall'importo dell'indennita' che eccede quello  complessivo
          dei  contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo
          dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4  per
          cento  dell'importo  annuo  in denaro o in natura, al netto
          dei contributi obbligatori dovuti per legge,  percepito  in
          dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi
          o  casse  di  previdenza  tenuti alla prestazione non siano
          previste   clausole   che   consentano   l'erogazione    di
          anticipazioni    periodiche    sull'indennita'   spettante.
          Tuttavia le medesime indennita' e  somme,  se  percepite  a
          titolo  definitivo  per  effetto  della cessazione del solo
          rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per  il
          loro  ammontare  netto  con  l'aliquota  determinata con il
          criterio di cui al comma 1.
             3-4.  (Omissis).
             5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e
          nell'ipotesi di cui  al  comma  3  dell'art.  7  l'imposta,
          determinata  a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
          aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
          ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
          successioni  proporzionali  al   credito   indicato   nella
          relativa    dichiarazione    e'    ammessa   in   deduzione
          dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
             6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti
          i criteri e le modalita' per lo scambio delle  informazioni
          occorrenti  ai  fini  dell'applicazione  del  comma 2 tra i
          soggetti tenuti  alla  corresponsione  delle  indennita'  e
          delle  altre  somme  in  dipendenza  della  cessazione  del
          medesimo rapporto di lavoro".
            - Per il testo dell'art.  2,  comma  1,  lettera  b)  del
          decreto legislativo n. 124/93, si veda in nota all'art. 4.
            -  La  lettera  c) del comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. n.
          917/1986, cosi' recita: " c) indennita'  percepite  per  la
          cessazione  dei  rapporti  di  collaborazione  coordinata e
          continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto
          all'indennita'  risulta  da  atto  di  data certa anteriore
          all'inizio del rapporto".
            - L'art. 1 della legge 29 ottobre 1961,  n.  1216  (Nuove
          disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
          e di contratti vitalizi) e' il seguente:
                              Art. 12.
               (Regime tributario dei fondi pensione)
   1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1.  I  fondi
pensione  di  cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura  fissa  di  lire  10  milioni,
ridotta  a  lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla
data di costituzione del fondo. Le ritenute operate  sui  redditi  di
capitale  e  sui  redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a
titolo d'imposta. Sono parimenti a  titolo  di  imposta  le  ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle
imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa,
delle  risorse  dei  fondi  pensione  mediante  le convenzioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b).
   2. L'imposta sostitutiva  deve  essere  versata  alla  sezione  di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  entro  il 31 gennaio di ciascun
anno.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo  9,  comma  4,  della  legge  23  marzo  1983,  n. 77 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data  del  28  aprile
1993,   sia   direttamente  investito  in  beni  immobili,  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1  si  applica,  fino  a  quando  non  si
saranno  adeguati  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo 6, nella
misura dello 0,50 per cento del  loro  valore  corrente,  determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato
come  media  dei  valori  risultanti dai prospetti periodici previsti
dalla legge citata.
   4. Per il versamento dell'imposta  sostitutiva  dovuta  dai  fondi
pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
   5.  Le  operazioni  di  costituzione,  trasformazione,  scorporo e
concentrazione  tra  fondi  pensione  sono  soggette  all'imposta  di
registro  nella  misura  fissa di lire un milione e, ove dovute, alle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un  milione
per ciascuna imposta".
   2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva
prevista  dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e'  eseguito,
in  due  rate  di  eguale  importo,  entro il secondo e l'ottavo mese
successivi a quello di entrata in vigore della  presente  legge,  con
una  maggiorazione  a titolo di interessi, calcolata in base al tasso
annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto  dal  comma  2
del  citato  articolo  14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il
fondo puo' comunque optare  per  il  versamento  in  unica  soluzione
dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della
prima rata.
   3.  I  versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi  effettuati  negli  anni
1993  e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti
dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, fino a compensazione.
   4.  Nel  caso  di  fondi  pensione  costituiti  come patrimonio di
destinazione, separato e autonomo, ai sensi  dell'articolo  2117  del
codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo
14  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, e' corrisposta  dalla  societa'  o
ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.
   5.  L'imposta  del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo  previgente
alle  modificazioni  apportate dalla presente legge, se gia' versata,
puo' portarsi in  compensazione  dell'imposta  sostitutiva  dovuta  a
norma  del  comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo.  Con  decreto  del Ministro delle finanze sono stabilite le
relative modalita'.
           Note all'art. 12, comma 1:
            - Il comma 4 dell'art. 4 dell'art. 9 della legge 23 marzo
          1983, n.  77, come modificato dal  decreto  legislativo  25
          gennaio  1992,  n.  83,  cosi'  recita: "4. Entro lo stesso
          termine previsto nel comma 2 la societa' di  gestione  deve
          provvedere   a   presentare  annualmente  la  dichiarazione
          relativa  a  ciascuno  degli  ammontari  ivi  indicati   su
          apposito  modulo, conforme al modello approvato con decreto
          del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre  alla  copia
          della  distinta  o al bollettino di versamento dell'imposta
          sostitutiva,  anche  il  prospetto  da   cui   risulta   la
          composizione  del  fondo  ai  fini  dell'applicazione delle
          aliquote  previste   nel   comma   2.   Le   modalita'   di
          effettuazione  dei  versamenti  e  la  presentazione  della
          dichiarazione   prevista   nel   presente   articolo   sono
          disciplinate  dalle disposizioni dei decreti del Presidente
          della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600  e  n.  602,
          nonche'  da  quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982,
          n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516".
            - La legge 25 gennaio 1994, n. 86, reca  l'Istituzione  e
          disciplina  dei  fondi  commi  di  investimento immobiliare
          chiusi ( Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1994).
           Nota all'art. 12, comma 4:
            - L'art. 2117 del codice civile cosi' recita:
             "Art.  2117    (Fondi  speciali  per  la  previdenza   e
          l'assistenza).    -  I  fondi  speciali per la previdenza e
          l'assistenza che  l'imprenditore  abbia  costituiti,  anche
          senza  contribuzione  dei prestatori di lavoro, non possono
          essere distratti dal fine al quale  sono  destinati  e  non
          possono   formare   oggetto  di  esecuzione  da  parte  dei
          creditori dell'imprenditore o dal prestatore di lavoro".
           Nota all'art. 12, comma 5:
            -  Il  comma  5  dell'art.  13 del decreto legislativo 21
          aprile 1993, n. 124 nel testo previgente alle modificazioni
          apportate dalla presente legge, e'  il  seguente:  "5.  Sui
          contributi,  di  qualsiasi  provenienza  e natura, il fondo
          pensione versa una  imposta  del  quindici  per  cento.  Il
          versamento  e'  effettuato  entro  il giorno venti del mese
          successivo a quello di ricezione dei contributi stessi  con
          le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale. Per la
          dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzione,
          ed i rimborsi dell'imposta, nonche' per il contenzioso,  si
          applicano  le  disposizioni  previste  per  le  imposte sui
          redditti".
                              Art. 13.
                   (Vigilanza sui fondi pensione)
   1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1.  Il  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  emana le direttive generali in
materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il  Ministro
del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
   2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo  scopo  di  perseguire la corretta e trasparente amministrazione e
gestione dei fondi per la funzionalita'  del  sistema  di  previdenza
complementare.  La  commissione  ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.
   3. La commissione e'  composta  da  un  presidente  e  da  quattro
membri,  scelti  tra  persone  dotate  di  riconosciuta  competenza e
specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e
di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri e' adottata su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro. Il
presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni
e possono  essere  confermati  una  sola  volta;  in  sede  di  prima
applicazione  il  decreto  di  nomina  indichera'  i due membri della
commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e  ai
componenti   della   commissione  si  applicano  le  disposizioni  di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1,  quinto
comma,  del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  94, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e  ai
componenti  della  commissione  competono  le  indennita'  di  carica
fissate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del  tesoro.  La  commissione  delibera  con
apposito  regolamento  in  ordine  al  proprio  funzionamento  e alla
propria organizzazione sulla base dei  principali  di  trasparenza  e
celerita'  dell'attivita',  del  contraddittorio  e  dei  criteri  di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge  7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La  commissione puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
   4.   Le   deliberazioni   della    commissione    sono    adottate
collegialmente,  salvo  casi  di  urgenza  previsti dalla legge o dal
regolamento  di  cui  al  comma   3.   Il   presidente   sovraintende
all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il
presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  sugli  atti  e  sugli  eventi di maggiore
rilievo  e  gli  trasmette  le  notizie  ed  i dati di volta in volta
richiesti.  Le  deliberazioni  concernenti  l'organizzazione   e   il
funzionamento,   quelle   concernenti  il  trattamento  giuridico  ed
economico del  personale  e  l'ordinamento  delle  carriere,  nonche'
dirette  a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei
bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi  del
regolamento   di  cui  all'articolo  1,  settimo  comma,  del  citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,  con  modificazioni,  dalla
citata  legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del
tesoro, ne verifica la legittimita' e le rende esecutive con  proprio
decreto,  da  emanare  entro  venti  giorni  dal  ricevimento ove non
formuli, entro il termine suddetto, proprie  osservazioni.  Trascorso
il  termine  di  venti  giorni  dal ricevimento senza che siano state
formulare osservazioni,  le  deliberazioni  divengono  esecutive.  La
Corte  dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per
assicurare  la  legalita'  e  l'efficacia  del  suo  funzionamento  e
riferisce annualmente al Parlamento.
   5.  E'  istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta  organica  non
puo'  eccedere  per  il  primo  triennio le 30 unita'. I requisiti di
accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento
di cui al comma 3 in conformita'  ai  principi  fissati  dal  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti  di  competenza  ed
esperienza   nei   settori   delle   attivita'   istituzionali  della
commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento  giuridico
ed  economico  del personale sono stabiliti dal predetto regolamento.
Tale  regolamento  detta  altresi'  norme  per   l'adeguamento   alle
modificazioni  del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale determinandone le funzioni. Il direttore  generale  risponde
del  proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla
sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti  favorevoli.  Con
la  stessa  maggioranza  la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
   2. Per il funzionamento della commissione  di  vigilanza  prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa
di  lire  5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle
proiezioni   per   i   medesimi   anni:   per   lire   3.500  milioni
dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro   e   della
previdenza  sociale  e  per  lire  1.500  milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione,  iscritti,  ai  fini
del  bilancio  triennale  1995-1997,  al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
   3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, nella
misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa  di  cui
al  comma  2,  mediante  il  versamento  annuale  da  parte dei fondi
pensione di una quota non superiore allo 0,5  per  mille  dei  flussi
annuali  dei  contributi  incassati.  Gli  importi e le modalita' dei
versamenti sono definiti, sentita la commissione  di  vigilanza,  con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
           Note all'art. 13, comma 1:
            - La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo
          parlamentare   sulle   nomine   negli   enti  pubblici)  e'
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1 febbraio 1978.
            - L'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Previdenza
          del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
             "Art.  3    (Nomine  alla presidenza di enti, istituti o
          aziende di competenza dell'amministrazione statale).  -  1.
          Le  nomine  alla  presidenza di enti, istituti o aziende di
          carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione
          statale,  fatta  eccezione per le nomine relative agli enti
          pubblici  creditizi,  sono  effettuate,  con  decreto   del
          Presidente   della   Repubblica  emanato  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri adottata su  proposta
          del ministro competente.
             2.   Resta   ferma   la  vigente  disciplina  in  ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari.
            -  Il quinto comma dell'art. 1 D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,
          n. 216, modificato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e' il
          seguente:  "Il  presidente e i membri della Commissione non
          possono  esercitare,  a  pena  di  decadenza  dall'ufficio,
          alcuna  attivita' professionale, neppure di consulenza, ne'
          essere  amministratori,  ovvero  soci   a   responsabilita'
          illimitata,  di  societa'  commerciali,  sindaci revisori o
          dipendenti di imprese commerciali  o  di  enti  pubblici  o
          privati,  ne'  ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
          natura, ne' essere imprenditori commerciali. Per  tutta  la
          durata  del  mandato  i  dipendenti  statali sono collocati
          fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono  collocati
          d'ufficio   in  aspettativa.  Il  rapporto  di  lavoro  dei
          dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi  hanno
          diritto alla conservazione del posto".
            -  La  legge  7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi.
            -    Il   D.Lgs.   3   febbraio   1993,   n.   29,   reca
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421.
            -  Il  settimo  comma  dell'art.  1  del decreto-legge n.
          95/1974, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          216/1974,  modificato  dalla  legge  4 giugno 1985, n. 281,
          cosi'  recita:  "La   Commissione   provvede   all'autonoma
          gestione  delle  spese  per  il  proprio  funzionamento nei
          limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio  dello
          Stato  e  iscritto,  con  unico  capitolo,  nello  stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.   La
          gestione  finanziaria  si  svolge  in  base  al bilancio di
          previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre
          dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
          Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione,  il
          quale  deve  comunque  contenere  le spese indicate entro i
          limiti  delle  entrate   previste,   sono   stabiliti   dal
          regolamento,  di  cui  al  successivo comma, che disciplina
          anche  le  modalita'  per  le  eventuali   variazioni.   Il
          rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
          30 aprile dell'anno successivo, soggetto al controllo della
          Corte dei conti. Il bilancio  preventivo  e  il  rendiconto
          della  gestione  finanziaria sono pubblicati nel Bollettino
          della Commissione".
                              Art. 14.
              (Compiti della commissione di vigilanza)
   1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi
pensione autorizzati ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  6,  nonche'
quelli  di  cui  all'articolo  18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i
fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357,  nonche'  i  fondi  che  assicurano  ai  dipendenti  pubblici
prestazioni  complementari al trattamento di base e al trattamento di
fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei  bilanci
di  societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad
eccezione delle forme istituite all'interno di enti  pubblici,  anche
economici,  che  esercitano  i  controlli  in  materia  di tutela del
risparmio, in materia  valutaria  o  in  materia  assicurativa,  sono
iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  4, comma 6, tenuto a cura
della commissione di cui all'articolo 16.
   2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la commissione  di  cui  all'articolo  16
esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
     a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
     b)  approva  gli  statuti  ed  i regolamenti dei fondi pensione,
verificando  la  ricorrenza  dei  requisiti  di  cui   al   comma   3
dell'articolo  4  e  delle  altre  condizioni  richieste dal presente
decreto;
     c)  svolge  l'attivita'  istruttoria  per  il   rilascio   delle
autorizzazioni  di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3,
verifica la ricorrenza dei  requisiti  richiesti  in  attuazione  del
comma 3 del'articolo 4;
     d)   verifica  il  rispetto  dei  criteri  di  individuazione  e
ripartizione  del  rischio  come  individuati  ai  sensi  dei   commi
4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
     e)  definisce,  d'intesa  con  le  autorita'  di  vigilanza  dei
soggetti abitati a gestire  le  risorse  dei  fondi,  schemi-tipo  di
contratti tra i fondi e i gestori;
     f)  autorizza  preventivamente  le  convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla  lettera
e) del presente comma;
     g)  indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni
per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo:  il  modello  di
libro  giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra  operazione,  gli eventuali altri libri contabili, il prospetto
della composizione e del valore del patrimonio  del  fondo  pensione,
attraverso  la  contabilizzazione  secondo  i  criteri previsti dalla
legge 23 marzo 1983, n. 77,  evidenziando  le  posizioni  individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
     h)  valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti
con i partecipanti  mediante  l'elaborazione  di  schemi,  criteri  e
modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica
agli  iscritti  circa  l'andamento  amministrativo  e finanziario del
fondo e alle modalita' di pubblicita';
     i) esercita il controllo sulla  gestione  tecnica,  finanziaria,
patrimoniale,  contabile dei fondi anche mediane ispezioni presso gli
stessi, richiedendo l'esibizione  dei  documenti  e  degli  atti  che
ritenga necessari;
     l)  riferisce  periodicamente  al  Ministro  del  lavoro e della
previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare;
     m) programma ed organizza ricerche  e  rilevazioni  nel  settore
della  previdenza  complementare anche in rapporto alla previdenza di
base; a tal fine,  i  fondi  sono  tenuti  a  fornire  i  dati  e  le
informazioni  richiesti,  per la cui acquisizione la commissione puo'
avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
     n) pubblica e diffonde informazioni utili  alla  conoscenza  dei
problemi previdenziali.
   3.  Per  l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da  essa
stessa stabiliti:
     a)   le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
documento richiesti;
     b) i verbali delle riunioni e degli  accertamenti  degli  organi
interni di controllo dei fondi.
   4. La commissione puo' altresi':
     a)  convocare  presso  di se' gli organi di amministrazione e di
controllo dei fondi pensione;
     b) richiedere la convocazione degli  organi  di  amministrazione
dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
   5.  Nell'esercizio  della  vigilanza, la commissione ha diritto di
ottenere le  notizie  e  le  informazioni  richieste  alle  pubbliche
amministrazioni.  I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla
commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni  sono  tutelati
dal   segreto   d'ufficio   anche   nei   riguardi   delle  pubbliche
amministrazioni  ad  eccezione  del  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza  sociale  e  fatto  salvo  quanto  previsto  dal codice di
procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti  e  gli
esperti  addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono  vincolati  al  segreto
d'uffico  e  hanno  l'obbligo  di  riferire alla commissione tutte le
irregolarita' constatate, anche  quando  configurino  fattispecie  di
reato.
   6.   Accordi   di   collaborazione   possono  intervenire  tra  la
commissione,  le  autorita'  preposte  alla  vigilanza  sui  soggetti
gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato  al  fine di favorire lo scambio di informazioni e di
accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
   7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione  trasmette  al
Ministro   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  una  relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e
sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.  Entro
il  31  maggio  successivo  il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
eventuali osservazioni".
   2.   Al   fine  di  garantire  la  continuita'  dell'attivita'  di
vigilanza, la commissione  di  vigilanza  gia'  istituita  presso  il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data
di entrata in vigore della presente legge continua  ad  espletare  le
sue  funzioni  fino all'insediamento della nuova commissione prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 13.  Successivamente  e  per  la
residua  durata dell'originario incarico, i componenti della predetta
commissione assumono la qualifica di esperti,  ai  sensi  e  per  gli
effetti  previsti  al  citato  articolo  16,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 124 del 1993.
           Note all'art. 14, comma 1:
            -  L'art.  2  del  D.Lgs.  20  novembre  1990,   n.   357
          (Disposizioni   sulla   previdenza   degli   enti  pubblici
          creditizi), cosi' recita:
             "Art.  2    (Regime  pensionistico  degli  iscritti   in
          servizio alla data del 31 dicembre 1990). - 1. Entro trenta
          giorni   dalla   richiesta  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale  i  datori  di  lavoro  e  le  forme  di
          assicurazione  obbligatoria  di  cui  all'art.  1, comma 1,
          comunicano  all'Istituto  stesso  su  moduli   o   supporti
          magnetici  secondo  le  indicazioni dell'Istituto medesimo,
          per ciascun dipendente in servizio, i dati  anagrafici,  la
          posizione   previdenziale  complessiva  ed  in  particolare
          l'anzianita' assicurativa e l'anzianita' contributiva,  con
          l'indicazione   dei   periodi   coperti   da  contribuzione
          obbligatoria,  volontaria,  figurativa,  da  riscatto,   da
          ricongiunzione   e   dei   periodi   in   ogni  caso  utili
          all'interessato  nell'ordinamento   di   provenienza   agli
          effetti   delle   anzianita'   predette,   la  retribuzione
          imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.
             2.  L'ammontare  delle  contribuzioni  e   degli   altri
          trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri
          per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive
          connesse   all'esercizio  di  facolta'  di  riscatto  o  di
          ricongiunzione di periodi  assicurativi  restano  acquisiti
          dalle  forme  esclusive  o  esonerative  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  nei  casi  in  cui  le  domande  di
          riscatto  o  di  ricongiunzione siano state presentate alle
          forme medesime anteriormente al 1 gennaio 1991.
             3. Nella gestione speciale  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio
          determina  la  costituzione  di una posizione previdenziale
          complessiva   conforme   all'anzianita'   assicurativa   ed
          all'anzianita' contributiva di cui al comma 1.
             4.   A  decorrere  dal  1  gennaio  1991  il  contributo
          complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori,
          gia'  affluente  alle  forme  di  previdenza  esclusive   o
          esonerative,  e'  dovuto  alla  gestione  speciale  fino  a
          concorrenza del  contributo  per  l'assicurazione  generale
          obbligatoria  nella  misura,  secondo  le  regole  e con le
          modalita' previste per la generalita' dei datori di  lavoro
          e  dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo
          a   carico   dei   dipendenti    previsto    dalle    norme
          dell'assicurazione  generale obbligatoria e quello previsto
          dalle forme di previdenza  esclusive  o  esonerative  e'  a
          carico  dei  datori  di  lavoro  fino  al primo rinnovo del
          contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre
          1990, ovvero  fino  alla  stipula  di  un  nuovo  contratto
          integrativo   aziendale,   se   precedente.  In  tale  sede
          contrattuale  saranno  individuate  le  modalita'  per   il
          recupero,  da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore
          onere    che     l'iscrizione     all'assicurazionegenerale
          obbligatoria comporta a loro carico.
             5.  I  lavoratori  di  cui  al  comma 1 hanno diritto ai
          trattamenti pensionistici e per invalidita' a carico  della
          gestione  speciale  secondo  i requisiti dell'assicurazione
          generale  obbligatoria,  ivi   compresi   quelli   relativi
          all'eta',   all'anzianita'  assicurativa  e  all'anzianita'
          contributiva.
             6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma  1  e'
          fatto   salvo   il  diritto  al  trattamento  previdenziale
          complessivo di  miglior  favore  previsto  dalle  forme  di
          assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
          e i  superstiti  esclusive  od  esonerative  di  rispettiva
          iscrizione  secondo  quanto  disposto al successivo art. 4,
          anche in relazione all'eventuale conseguimento del  diritto
          a  prestazioni  previdenziali  derivanti  dal  possesso  di
          requisiti  di  pensionamento  piu'  favorevoli  di   quelli
          richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria.
             7. La contribuzione relativa agli iscritti alla gestione
          speciale  che  cessano  dal  servizio senza aver conseguito
          diritto a  pensione  a  carico  della  gestione  stessa  e'
          trasferita  alla  contabilita' ordinaria dell'assicurazione
          generale obbligatoria".
            -  La legge 23 marzo 1983, n. 77, e' stata modificata dal
          decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
                              Art. 15.
                        (Regime transitorio)
   1. All'articolo 18, comma 1, del  decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
   2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo
21  aprile  1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
   3. All'articolo 18, comma 1, del  decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e
17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla  lettera
a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;"
   4.  All'articolo  18,  comma  7, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.  124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)   nell'ultimo  periodo  le  parole:  "commi  1,  2  e  3"sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
     b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento,
a favore  di  forme  pensionistiche  complementari  disciplinate  dal
presente  decreto  legislativo,  di posizioni previdenziali in essere
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo  2117  del  codice  civile,  si  applica  il  comma  13
dell'articolo 13".
   5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter  sono
aggiunti i seguenti:
   "8-quater.   Ai   contributo   versati   ai  fondi  di  previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio
di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale
periodo,  anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il  trattamento  tributario  previsto
dalle norme vigenti alla stessa data.
   8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia
assicurate  dalle  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  1,  che
garantiscono prestazioni definite  ad  integrazione  del  trattamento
pensionistico  obbligatorio,  e'  subordinato  alla  liquidazione del
predetto trattamento".
   6.  Per  i  fondi  pensione  che  abbiano  presentato  istanza  al
Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  per  l'applicazione
del  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo 18, comma 8-bis, del
decreto  legislativo  21  aprile   1993,   n.   124,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  all'imposta  sostitutiva  di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n.  124
del  1993,  come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si
applica,  a  decorrere  dal  1995  e  fino  al  termine  del  periodo
transitorio,  una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata
sul  patrimonio  netto  contabile  risultante  dall'ultimo   bilancio
approvato dal fondo.
   7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanza
e  del  lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni
anno a decorrere dal 1996, un prospetto da  cui  risulti  l'ammontare
dei  contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e
quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il
Ministro  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  di concerto con il
Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  puo'  modificare,
sulla  base  dei  dati  risultanti  nel  prospetto e per ciascuno del
fondi, la misura  dell'addizionale  prevista  al  fine  di  eliminare
eventuali  perdite  di gettito derivanti dall'applicazione del regime
tributario transitorio di cui all'articolo 18,  comma  8-quater,  del
citato  decreto  legislativo  n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5
del presente articolo.  L'integrazione  dell'addizionale  all'imposta
sostitutiva  dovra'  essere versata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze  di  cui  al
precedente periodo, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2,
dello  stesso  decreto  legislativo  n. 124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
   8. I contributi versati dal datore di lavoro e  dal  lavoratore  a
fondi  costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da  accordi
collettivi  antecedenti  la  data di entrata in vigore della presente
legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio  1993,  il
trattamento  fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo
degli accordi stessi e comunque per un  periodo  massimo  di  quattro
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
           Note all'art. 15, comma 1:
            -  L'art.  18  del  D.Lgs.  21  aprile 1993, n. 124, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 18  (Norme finali). - 1. Alle forme pensionistiche
          complementari che risultano istituite alla data di  entrata
          in  vigore  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, non si
          applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi  1,  2  e  3,
          mentre  l'art.  13,  commi  5 e 7, ha effetto dal 1 gennaio
          1996. Salvo quanto previsto al comma  3,  dette  forme,  se
          gia'  configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
          ed indipendentemente dalla natura giuridica del  datore  di
          lavoro,  devono, entro  quattro anni  dalla data di entrata
          in vigore del presente   decreto  legislativo,  dotarsi  di
          strutture gestionali amministrative e contabili separate.
             2.  Le  forme  di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro
          dieci anni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo, alle disposizioni attuative dell'art.
          6, commi 4 e  5,  secondo  norme  per  loro  specificamente
          emanate   dal   Ministro   del   tesoro,  d'intesa  con  la
          commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di
          dette disposizioni, nella comunicazione di cui al  comma  6
          devono  essere  specificate  la  consistenza e la tipologia
          degli investimenti.
             3. Non sono tenute all'adeguamento di cui  al  comma  1,
          secondo  periodo,  le forme pensionistiche complementari di
          cui al comma 1 istituite all'interno:
               a) di enti pubblici anche economici che  esercitano  i
          controlli  in  materia  di tutela del risparmio, in materia
          valutaria o in materia assicurativa;
               b) di enti, societa' o gruppi che sono  sottoposti  ai
          controlli in materia di esercizio della funzione creditizia
          e assicurativa.
             Alle  forme di cui alla lettera a)  non si applicano gli
          articoli 16 e 17;  alle forme di cui  alla  lettera  b)  la
          vigilanza  e' esercitata, in conformita' ai criteri dettati
          dall'art. 17, dall'organismo  di  vigilanza  competente  in
          ragione  dei  controlli  sul  soggetto  al  cui  interno e'
          istituita la forma pensionistica medesima.
             4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e'
          assegnato  un  termine   di   due   anni   per   provvedere
          all'adeguamento  alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi
          soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, e' assegnato il
          medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui
          all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
             5.  Le  operazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alle
          disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da
          ogni onere fiscale.  Qualora le forme pensionistiche di cui
          al  comma  1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
          di cui all'art. 6, comma 1, lettera d),  le  operazioni  di
          conferimento  non  concorrono  in  alcun  caso a formare il
          reddito imponibile del soggetto  conferente  e  i  relativi
          atti  sono  soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
          catastali nella misura fissa di lire 100.000  per  ciascuna
          imposta;  a  dette  operazioni  si  applicano, agli effetti
          dell'imposta sull'incremento di valore degli  immobili,  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  secondo comma, secondo
          periodo, e 6, settimo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 643, e successive
          modificazioni.
             6. I soggetti titolari delle forme di  cui  al  comma  1
          devono  inviare  alla commissione di cui all'art. 16, entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto
          del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di cui
          all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le
          modalita' che saranno  indicate  dal  medesimo  decreto.  I
          soggetti  titolari  delle  forme di cui ai commi 1 e 3 sono
          iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui  all'art.  4,
          comma 6.
             7.  Per  i  destinatari iscritti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo alle forme  di  cui
          al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza
          di  squilibri  finanziari  delle relative gestioni le fonti
          istitutive di  cui  all'art.  3  possono  rideterminare  la
          disciplina  delle  prestazioni  e del finanziamento per gli
          iscritti che alla predetta  data  non  abbiano  maturato  i
          requisiti  previsti  dalle  fonti istitutive medesime per i
          trattamenti di natura pensionistica. Per i  destinatari  di
          cui  al  presente comma non si applica altresi' l'art.  13,
          commi 2  e  3,    continuando  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni  di legge vigenti sino alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo.  Al trasferimento,
          a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
          dal   presente   decreto    legislativo,    di    posizioni
          previdenziali  in essere alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto   legislativo,   costitutite   da   fondi
          accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'art.
          2117  del  codice  civile, si applica il comma 13 dell'art.
          13".
            8.  Per  i  destinatari   iscritti   anche   alle   forme
          pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo, si
          applicano le disposizioni ivi stabilite e,  per  quelli  di
          cui  all'art.  2,  comma  1, lettera a), non possono essere
          previste  prestazioni  definite  volte  ad  assicurare  una
          prestazione  determinata  con  riferimento  al  livello del
          reddito, ovvero  a  quello  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio.
             8-bis.  Alle  forme  pensionistiche  di  cui  al comma 1
          gestite   in   via   prevalente    secondo    il    sistema
          tecnico-finanziario  della  ripartizione,  in  presenza  di
          rilevanti squilibri finanziari derivanti  dall'applicazione
          delle  disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5,
          e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo  di  otto  anni
          dalla  data  di  emanazione  del  decreto di cui al comma 6
          l'iscrizione  di  nuovi  soggetti  in  deroga  alle  citate
          disposizioni  degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
          di  vigilanza  di  cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31
          marzo 1994, sono determinati  i  criteri,  di  accertamento
          della  predetta  situazione di squilibrio, con riguardo, in
          particolare,  alla  variazione  dell'aliquota  contributiva
          necessaria  al  riequilibrio della gestione, senza aggravio
          degli oneri  a  carico  degli  enti  del  settore  pubblico
          allargato.
             8-ter.  Le  forme  pensionistiche  di cui al comma 8-bis
          debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  per   l'applicazione   della
          disciplina  di  cui  al  comma  medesimo  ed entro sessanta
          giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma  8-bis
          provvedono  a  corredare detta istanza della documentazione
          idonea   a   dimostrare   l'esistenza   dello    squilibrio
          finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con
          riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
          contribuzioni  e  alle  prestazioni,  nonche' al patrimonio
          investito,   determini   le   condizioni   necessarie    ad
          assicurare,  alla  scadenza  del  periodo  di  cui al comma
          8-bis, l'equilibrio finanzario della gestione. Il  Ministro
          del  lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
          commissione di cui all'art.  16,  accerta,  nei  termini  e
          secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma.
             8-quater.  Ai  contributi versati ai fondi di previdenza
          complementare che abbiano presentato istanza  al  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale per l'applicanone del
          periodo  transitorio  di  cui  al comma 8 -bis  continua ad
          applicarsi fino al termine di tale periodo, anche  per  gli
          iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto, il trattamento tributario previsto dalle
          norme vigenti alla stessa data.
             8-quinquies.  L'accesso alle prestazioni per  anzianita'
          e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
          comma   1,   che   garantiscono   prestazioni  definite  ad
          integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio  e'
          subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
             9.  I  dipendenti  degli enti di cui alla legge 20 marzo
          1975, n. 70, assunti successivamente alla data  di  entrata
          in  vigore della legge medesima, possono chiedere di essere
          iscritti al fondo integrativo costituito presso  l'ente  di
          appartenenza,   con   facolta'   di  riscatto  dei  periodi
          pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14  della
          predetta  legge.  I dipendenti previsti dall'art. 74, commi
          primo  e  secondo,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  20  dicembre  1979,  n.  761,  che  non abbiano
          esercitato il diritto di opzione entro  i  termini  di  cui
          all'art.   75   del   citato  decreto,  hanno  facolta'  di
          ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso  i
          fondi  integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di
          provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a
          qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio  delle  facolta'
          di  cui  al  presente  comma  e'  posto a totale carico dei
          dipendenti stessi  secondo  aggiornati  criteri  attuariali
          elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro del tesoro. Tali facolta'  debbono
          essere  esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del predetto decreto".
            - Per il testo dell'art. 2117 del codice civile  si  veda
          in nota all'art. 12.
                              Art. 16.
                             (Sanzioni)
   1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e' inserito il
seguente:
   "Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1.  Chiunque
esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la  multa  da  lire  dieci
milioni  a  lire  cinquanta  milioni.  E' sempre ordinata la confisca
delle cose che sono servite o sono state destinate  a  commettere  il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono
a persona estranea al reato.
   2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5,
comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono  alla  commissione
di  cui  all'articolo  16  segnalazioni,  dati o documenti falsi sono
puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
   3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17,  comma  2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti
di cui all'articolo 2621 del codice civile.
   4.  I  componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che nel termine  prescritto  non  ottemperano,
anche  in parte, alle richieste delle commissione di cui all'articolo
17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
   5.   I   soggetti  di  cui  al  comma  4  che  non  effettuano  le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della  condizione
di  onorabilita'  di  cui  all'articolo  4,  comma 3, lettera c), nel
termine  di  quindici  giorni  dal  momento  in  cui  sono  venuti  a
conoscenza  degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinque
milioni a lire trenta milioni".
           Nota all'art. 16, comma 1:
            - L'art. 2621 del codice civile e' il seguente:
             "Art.   2621      (False   comunicazioni   ed   illegale
          ripartizione di utili).- Salvo che  il  fatto  costitutisca
          reato  piu'  grave,  sono puniti con la reclusione da uno a
          cinque anni e con la multa da L.  400.000 a L. 4 milioni:
              1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i
          direttori generali, i sindaci  e  i  liquidatori,  i  quali
          nelle  relazioni,  nei  bilanci  o  in  altre comunicazioni
          sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al
          vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della
          societa' o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti
          le condizioni medesime;
              2)  gli  amministratori  e i direttori generali che, in
          mancanza di bilancio approvato o in difformita' da  esso  o
          in  base  ad  un  bilancio  falso,  sotto  qualunque forma,
          riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono  essere
          distribuiti".
                              Art. 17.
                         (Entrata in vigore)
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
                                 ____________

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                                                            TABELLA 1
                                             (v. articolo 1, comma 3)
                         QUADRO RIASSUNTIVO
  EFFETTI FINANZIARI SUL FABBISOGNO DERIVANTI DALLE MODIFICHE ALLA
               NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE (1)
         (Tra parentesi i riflessi in termini di competenza
                      sul bilancio dello Stato)
                                     1996   1997   1998   1999   2000
                                       -      -      -      -      -
A) 1. Retribuzione
      intera vita
      lavorativa ... Art. 1, c. 17     80     82     85     87     90
                     e 18             (0)    (0)    (0)    (0)    (0)
   2. Indennita'
      "una tantum".. Art. 1, c.                                   -18
                     20                                           (0)
   3. Pensioni
      d'anzianita'.. Art. 1, c. da  3.578  2.254  3.045  4.085  5.273
                     25 a 32        (241)  (332)  (388)  (424)  (519)
     di cui:
      a) dipendenti.                2.220  1.132  1.778  2.280  3.192
        a1) di cui
           privati..                1.656    427    917  1.306  1.936
      b) autonomi...                1.358  1.122  1.267  1.805  2.081
   4. Modifiche
      trattamento
      pensioni di
      reversibilita' Art. 1, c. 41    286    673  1.037  1.368  1.663
                                     (85)  (192)  (290)  (377)  (451)
   5. Cumulo
      trattamenti
      invalidita' con
      redditi ...... Art. 1, c. 42     13     32     51     70     89
                                      (0)    (0)    (0)    (0)    (0)
   6. Cumulo
      trattamenti
      invalidita'
      con rendita
      INAIL ........ Art. 1, c. 43     49    134    216    296    375
                                      (0)    (0)    (0)    (0)    (0)
   7. TFR nuovi
      assunti
      pubblico
      impiego ...... Art. 2, c. 5
                                           -(45)  -(93) -(143) -(197)
   8. Ampliamento
      base
      pensionabile
      pubblico ..... Art. 2, c. 9,    615    635    651    667    684
                     10 e 11          (0)    (0)    (0)    (0)    (0)
   9. Invalidita'
      settore
      pubblico ..... Art. 2, c. 12    -15    -46    -77   -109   -141
                                     -(9)  -(28)  -(46)  -(65)  -(85)
  10. Introduzione
      integrazione
      al minimo nel
      settore
      pubblico ..... Art. 2, c. 13     -5    -15    -26    -36    -47
                                     -(3)   -(9)  -(16)  -(22)  -(28)
  11. Integrazioni
      al minimo .... Art. 2, c. 14    -55    -55    -76    -78    -81
                                      (0)    (0)    (0)    (0)    (0)
SEGUE
 
                            2001   2002   2003   2004   2005   TOTALI
A) 1. Retribuzione
      intera vita
      lavorativa ...
      .... Art. 1, c. 17      93     96     98    101    104      917
           e 18              (0)    (0)    (0)    (0)    (0)      (0)
   2. Indennita'
      "una tantum"..
      .... Art. 1, c. 20     -36    -37    -38    -39    -41    -209
                             (0)    (0)    (0)    (0)    (0)      (0)
   3. Pensioni
      d'anzianita'..
      .... Art. 1, c. da   6.456  7.225  8.049  8.681 10.512   59.159
           25 a 32         (655)  (875)(1.069)(1.441)(1.466)  (7.411)
     di cui:
      a) dipendenti.       4.319  5.046  5.841  6.459  8.282   40.550
        a1) di cui
           privati..       2.408  2.471  2.839  2.869  4.491   21.320
      b) autonomi...       2.137  2.179  2.208  2.222  2.230   18.609
   4. Modifiche
      trattamento
      pensioni di
      reversibilita'
      .... Art. 1, c. 41   1.922  2.141  2.321  2.460  2.553   16.424
                           (511)  (558)  (592)  (610)  (613)  (4.279)
   5. Cumulo
      trattamenti
      invalidita'
      con redditi .
      .... Art. 1, c. 42     108    127    146    165    186      987
                             (0)    (0)    (0)    (0)    (0)      (0)
   6. Cumulo
      trattamenti
      invalidita'
      con rendita
      INAIL ........
      .... Art. 1, c. 43     452    527    601    674    756    4.080
                             (0)    (0)    (0)    (0)    (0)      (0)
   7. TFR nuovi
      assunti
      pubblico
      impiego ......
      .... Art. 2, c. 5                                             0
                          -(253) -(313) -(376) -(443) -(513) -(2.376)
   8. Ampliamento
      base
      pensionabile
      pubblico .....
      .... Art. 2, c. 9,     701    718    736    755    774    6.936
           10 e 11           (0)    (0)    (0)    (0)    (0)      (0)
   9. Invalidita'
      settore
      pubblico .....
      .... Art. 2, c. 12    -174   -208   -242   -278   -319   -1.609
                          -(104) -(125) -(145) -(167) -(192)   -(966)
  10. Introduzione
      integrazione
      al minimo nel
      settore
      pubblico .....
      .... Art. 2, c. 13     -58    -69    -81    -93   -107     -537
                           -(35)  -(41)  -(49)  -(56)  -(64)   -(322)
  11. Integrazioni
      al minimo ....
      .... Art. 2, c. 14     -83    -86    -88    -91    -93     -786
                             (0)    (0)    (0)    (0)    (0)      (0)
                                                     segue: TABELLA 1
                                             (v. articolo 1, comma 3)
                            1996      1997      1998     1999    2000
                              -         -         -        -       -
  12. Ridefinizione
      base
      imponibile
      INPS
      ... Art. 2, c. 15     -50       -52       -53      -55      -56
          16 e 17           (0)       (0)       (0)      (0)      (0)
  13. Retribuzione
      imponibile -
      tetto
      contributivo .
      ... Art. 2, c. 18     -32       -33       -34      -35      -36
                            (0)       (0)       (0)      (0)      (0)
  14. Lavoro
     parasubordinato
     ... Art. 2, c. da    2.604     2.733     2.815    2.900    2.987
         26 a 32           (0)       (0)       (0)      (0)      (0)
  15. Perequazione
      "quota parte"
      pensioni al
      costo vita +
      1% (trasferimento
      per anno 1996
      pari a 23.000
      mld). A
      decorrere 1998
      quantificazione
      ulteriori
      maggiori oneri
      in L.F. ....
      ... Art. 3, c. 2        0         0         0        0        0
                           -(56)   -(287)    -(287)   -(287)   -(287)
  16. Assegno
      sociale ...
      ... Art. 3, c. 6        7        14        21       29       36
          e 7               (7)      (14)      (21)     (29)     (36)
  17. Riduzione
      periodo
      prescrizione
      contributi ...
      ... Art. 3, c. 6      -50       -52       -53      -55      -56
          e 7               (0)       (0)       (0)      (0)      (0)
  18. Pensione
      regime
      internazionale.
      ... Art. 3, c. da      28        57        83      105      124
          14 a 17           (0)       (0)       (0)      (0)      (0)
  19. Contributo
      0,35% a
      carico
      lavoratore
      + 0,35% a
      carico datore
      lavoro ....
      ... Art. 3, c. 24   1.984     2.405     2.477    2.551    2.627
  20. Costo
      previdenza
      complementare..      -204      -483      -849   -1.317   -1.824
                           -(98)   -(228)    -(397)   -(611)   -(831)
      Minore gettito
      IRPEF ........       -205    -1.468    -1.089   -1.241   -1.371
                          -(205) -(1.468)  -(1.089) -(1.241) -(1.371)
                   __________________________________________________
          Totali A)       8.629     6.816     8.224    9.233   10.319
                          -(37)  -(1.526)  -(1.227) -(1.539) -(1.792)
B)    Pensioni
      d'anzianita'
      (Disposizioni
      "collegato"
      finanziaria)...     4.808     5.117     4.931
                          (258)     (354)     (375)
                   __________________________________________________
                          3.821     1.699     3.293
      Differenza A)-B)   -(295)  -(1.880)  -(1.602)
segue
 
                          2001     2002   2003   2004   2005  TOTALI
                           -         -      -      -      -
  12. Ridefinizione
      base
      imponibile
      INPS .........
      ... Art. 2, c.     -58     -60     -61     -63     -65     -573
          15 16 e 17     (0)     (0)     (0)     (0)     (0)      (0)
  13. Retribuzione
      imponibile -
      tetto
      contributivo .
      ... Art. 2, c.     -36     -37     -38     -38     -38     -357
          18             (0)     (0)     (0)     (0)     (0)      (0)
  14. Lavoro
      parasubordinato
      ... Art. 2, c.   3.162  3.257    3.355   3.455   3.559   30.827
          da 26 a 32     (0)    (0)      (0)     (0)     (0)      (0)
  15. Perequazione
      "quota parte"
      pensioni al
      costo vita +
      1% (trasferimento
      per anno 1996
      pari a 23.000
      mld). A
      decorrere 1998
      quantificazione
      ulteriori
      maggiori oneri
      in L.F. ......
      ... Art. 3,          0       0       0       0       0        0
          c. 2        -(287)  -(287)  -(287)  -(287)  -(287) -(2.639)
  16. Assegno
      sociale ......
      ... Art. 3,         44      52      60      68      77      409
          c. 6 e 7      (44)    (52)    (60)    (68)    (77)    (409)
  17. Riduzione
      periodo
      prescrizione
      contributi ...
      ... Art. 3, c.     -58     -60     -61     -63     -65     -573
          9 e 10         (0)     (0)     (0)     (0)     (0)      (0)
  18. Pensione
      regime
      internazionale.
      ... Art. 3, c. da  140     153     164     171     177    1.202
          14 a 17        (0)     (0)     (0)     (0)     (0)      (0)
  19. Contributo
      0,35% a
      carico
      lavoratore
      + 0,35% a
      carico datore
      lavoro ......
      ... Art. 3,      2.788   2.871   2.957   3.046   3.137   26.843
          c. 24
  20. Costo
      previdenza
      complementare . -2.403  -2.814  -3.270  -3.751  -4.281  -21.196
                     -(1.087)-(1.253)-(1.440)-(1.628)-(1.836)-(9.406)
      Minore gettito
      IRPEF ....      -1.487  -1.587  -1.676  -1.709  -1.806  -13.639
                    -(1.487)-(1.587)-(1.676)-(1.709)-(1.806)-(13.639)
                   __________________________________________________
         Totali A)    11.472  12.210  12.932  13.451  15.020  108.305
                    -(2.044)-(2.122)-(2.252)-(2.171)-(2.542)-(17.252)
B)    Pensioni
      d'anzianita'
      (Disposizioni
      "collegato"
      finanziaria)...
                   __________________________________________________
       Differenza A)-B)
(1)  Sono  esclusi  gli  effetti  delle  disposizioni  per i quali e'
prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazioni di  spesa
(art. 1, c, 38; art. 1, c. 45; art. 13).
                                                           TABELLA A.
                                             (v. articolo 1, comma 6)
                   Coefficienti di trasformazione
_____________________________________________________________________
|                     |                        |                    |
|   Divisori          |          Eta'          |     Valori         |
|_____________________|________________________|____________________|
|                     |                        |                    |
|       21,1869       |         57             |        4,720%      |
|                     |                        |                    |
|       20,5769       |         58             |        4,860%      |
|                     |                        |                    |
|       19,9769       |         59             |        5,006%      |
|                     |                        |                    |
|       19,3669       |         60             |        5,163%      |
|                     |                        |                    |
|       18,7469       |         61             |        5,334%      |
|                     |                        |                    |
|       18,1369       |         62             |        5,541%      |
|                     |                        |                    |
|       17,5269       |         63             |        5,706%      |
|                     |                        |                    |
|       16,9169       |         64             |        5,911%      |
|                     |                        |                    |
|       16,2969       |         65             |        6,136%      |
|_____________________|________________________|____________________|
|                                                                   |
|                     tasso di sconto = 1,5%                        |
|___________________________________________________________________|
                                                           TABELLA B.
                                           (v.articolo 1, colonna 26)
_____________________________________________________________________
|                     |       colonna          |     colonna        |
|                     |          1             |        2           |
|_____________________|________________________|____________________|
|                     |                        |                    |
|       Anno          |     Eta' anagrafica    |   Anzianita'       |
|                     |                        |   contributiva     |
|_____________________|________________________|____________________|
|                     |                        |                    |
|       1996          |         52             |        36          |
|                     |                        |                    |
|       1997          |         52             |        36          |
|                     |                        |                    |
|       1998          |         53             |        36          |
|                     |                        |                    |
|       1999          |         53             |        37          |
|                     |                        |                    |
|       2000          |         54             |        37          |
|                     |                        |                    |
|       2001          |         54             |        37          |
|                     |                        |                    |
|       2002          |         55             |        37          |
|                     |                        |                    |
|       2003          |         55             |        37          |
|                     |                        |                    |
|       2004          |         56             |        38          |
|                     |                        |                    |
|       2005          |         56             |        38          |
|                     |                        |                    |
|       2006          |         57             |        39          |
|                     |                        |                    |
|       2007          |         57             |        39          |
|                     |                        |                    |
|       2008 in poi   |         57             |        40          |
|_____________________|________________________|____________________|
                                                           TABELLA C.
                                           (v.articolo 1, colonna 27)
_____________________________________________________________________
|                                 |                                 |
|               Anzianita'        |        Anzianita' necessaria    |
|          al 31 dicembre 1995    |        al pensionamento         |
|_________________________________|_________________________________|
|                                 |                                 |
|          da 19 a 21             |             32                  |
|                                 |                                 |
|          da 22 a 25             |             31                  |
|                                 |                                 |
|          da 26 a 29             |             30                  |
|_________________________________|_________________________________|
                                                           TABELLA D.
                                           (v.articolo 1, colonna 27)
         Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici
_____________________________________________________________________
|                         |     |     |     |     |     |     |     |
|Anni mancanti a 37 ..... |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|_________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|                         |     |     |     |     |     |     |     |
|Penalizzazioni ......... |  1% |  3% |  5% |  7% |  9% | 11% | 13% |
|_________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
                                                           TABELLA E.
                                           (v.articolo 1, colonna 29)
_____________________________________________________________________
|                                                                   |
| Data entro la quale si matura                 Data di decorrenza  |
| il requisito contributivo                     del trattamento     |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|             Lavoratori dipendenti pubblici e perivati             |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
| 31 dicembre 1994                  1 gennaio 1996 per i soggetti   |
|                                   che hanno un'eta' pari o        |
|                                   superiore a 57 anni.            |
|                                                                   |
|                                   1 aprile 1996 per i rimanenti   |
|                                   soggetti.                       |
|                                                                   |
| 31 dicembre 1995                  1 luglio 1996 per i soggetti che|
|                                   hanno un'eta' pari o superiore a|
|                                   57 anni.                        |
|                                                                   |
|                                   1 ottobre 1996 per i rimanenti  |
|                                   soggetti.                       |
|                                                                   |
| 30 giugno 1996                    1 ottobre 1996 per i soggetti   |
|                                   che hanno un'eta' pari o        |
|                                   superiore a 57 anni.            |
|                                                                   |
| 31 dicembre 1996                  1 gennaio 1997 per i rimanenti  |
|                                   soggetti.                       |
|                                                                   |
| 30 giugno 1997                    1 luglio 1997 per i soggetti    |
|                                   che hanno un'eta' pari o        |
|                                   superiore a 57 anni.            |
|                                                                   |
| 31 dicembre 1997                  1 gennaio 1998 per i rimanenti  |
|                                   soggetti.                       |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|           Lavoratori autonomi iscritti all'INPS.                  |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
| 31 dicembre 1994                  1 gennaio 1996 per i soggetti   |
|                                   che hanno un'eta' pari o        |
|                                   superiore a 57 anni.            |
|                                                                   |
|                                   1 aprile 1996 per i rimanenti   |
|                                   soggetti.                       |
|                                                                   |
| 31 dicembre 1995                  1 luglio 1996 per i soggetti    |
|                                   che hanno un'eta' pari o        |
|                                   superiore a 57 anni.            |
|                                                                   |
|                                   1 ottobre 1996 per i soggetti   |
|                                   che hanno piu' di 55 anni.      |
|                                                                   |
|                                   1 gennaio 1997 per i rimanenti  |
|                                   soggetti.                       |
|                                                                   |
| 31 dicembre 1996                  1 gennaio 1997 per i soggetti   |
|                                   che hanno un'eta' pari o        |
|                                   superiore a 57 anni.            |
|                                                                   |
|                                   1 luglio 1997 per i rimanenti   |
|                                   soggetti.                       |
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                                                           TABELLA F.
                                            (v. articolo 1, comma 41)
     Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai
                superstiti e redditi del beneficiario
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|                                 |                                 |
| Reddito superiore a 3 volte il  | Percentuale di cumulabilita':   |
| trattamento minimo annuo        | 75 per cento del trattamento    |
| del Fondo pensioni lavoratori   | di reversibilita'.              |
| dipendenti, calcolato in misura |                                 |
| pari a 13 volte l'importo in    |                                 |
| vigore al 1 gennaio.            |                                 |
|_________________________________|_________________________________|
|                                 |                                 |
| Reddito superiore a 4 volte il  | Percentuale di cumulabilita':   |
| trattamento minimo annuo        | 60 per cento del trattamento    |
| del Fondo pensioni lavoratori   | di reversibilita'.              |
| dipendenti, calcolato in misura |                                 |
| pari a 13 volte l'importo in    |                                 |
| vigore al 1 gennaio.            |                                 |
|_________________________________|_________________________________|
|                                 |                                 |
| Reddito superiore a 5 volte il  | Percentuale di cumulabilita':   |
| trattamento minimo annuo        | 50 per cento del trattamento    |
| del Fondo pensioni lavoratori   | di reversibilita'.              |
| dipendenti, calcolato in misura |                                 |
| pari a 13 volte l'importo in    |                                 |
| vigore al 1 gennaio.            |                                 |
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                                                           TABELLA G.
                                            (v. articolo 1, comma 42)
        Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidita'
                         e redditi da lavoro
_____________________________________________________________________
|                                 |                                 |
|          Redditi                |    Percentuale di riduzione     |
|_________________________________|_________________________________|
|                                 |                                 |
| Reddito superiore a 4 volte il  | 25 per cento dell'importo       |
| trattamento minimo annuo        | dell'assegno.                   |
| del Fondo pensioni lavoratori   |                                 |
| dipendenti, calcolato in misura |                                 |
| pari a 13 volte l'importo in    |                                 |
| vigore al 1 gennaio.            |                                 |
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|                                 |                                 |
| Reddito superiore a 5 volte il  | 50 per cento dell'importo       |
| trattamento minimo annuo        | dell'assegno.                   |
| del Fondo pensioni lavoratori   |                                 |
| dipendenti, calcolato in misura |                                 |
| pari a 13 volte l'importo in    |                                 |
| vigore al 1 gennaio.            |                                 |
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