LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256)(GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)
Vigente al: 1-1-2022
SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e
2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
« a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante
non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000
euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e' aumentata di
un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
25.000 euro ma non a 35.000 euro »;
3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
« a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro
ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e' aumentata
di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 25.000 euro ma non a 29.000 euro »;
5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
« a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000
euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
6) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
« 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e' aumentata
di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 11.000 euro ma non a 17.000 euro ».
3. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « Il trattamento integrativo e' riconosciuto anche se il
reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro,
a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e
13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e
comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri
sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31
dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli
articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico
nonche' di quelle relative alle detrazioni previste da altre
disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,
sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui
ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento
integrativo e' riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore
a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma
delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda »;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , tenendo conto
dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2
» sono soppresse;
b) l'articolo 2 e' abrogato.
4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della
riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano e' previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a
titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la
compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli importi
spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31
marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico,
coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia
speciale.
5. Al fine di garantire la coerenza della disciplina
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente
articolo, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022,
e' differito al 31 marzo 2022.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti
per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3,
quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai
fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro
il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per
l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di
conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
8. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, non e' dovuta dalle persone fisiche esercenti attivita'
commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.
9. A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le
regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali
derivanti dall'applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non
compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero
dall'applicazione di maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal
presente comma e dal comma 2. Gli importi spettanti a ciascuna
regione e provincia autonoma a valere sul fondo sono indicati nella
tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge e per gli
anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo
complessivo, sulla base di un accordo da sancire in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire
l'omogeneita' dei conti pubblici, le risorse del fondo sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali,
alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «
Trasferimenti correnti da Ministeri ».
10. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e
sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a
software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e
modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o
indirettamente nello svolgimento della propria attivita' d'impresa,
sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di esercizio
dell'opzione di cui al comma 1 »;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
« 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi
periodi d'imposta »;
c) il comma 9 e' abrogato;
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
« 10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi
d'imposta, non sono piu' esercitabili le opzioni previste
dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I
soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che
esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta
antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime
opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente
articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che
abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e
abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle
entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 »;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
« 10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di cui
ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu'
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3,
il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento
di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui
l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa
industriale. La maggiorazione del 110 per cento non puo' essere
applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta
antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene
un titolo di privativa industriale ».
11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 »;
b) al comma 676, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 ».
13. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) e'
inserito il seguente:
« 114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla
protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero
1-quinquies) della tabella A, parte II-bis ».
14. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «
indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle
finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente
l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » sono sostituite
dalle seguenti: « indirizzo operativo e al controllo della stessa
Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attivita' » e,
all'ultimo periodo, le parole: « Sono organi dell'ente il presidente
» sono sostituite dalle seguenti: « Sono organi dell'ente il
direttore »;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Il direttore dell'ente e' il direttore dell'Agenzia delle
entrate. Il comitato di gestione e' composto dal direttore, che lo
presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra
i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta
alcun compenso, indennita' o rimborso spese »;
c) al comma 5:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
« Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina
le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente
necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario,
stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalita' di
erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonche' i
criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi
prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni
statali »;
2) al quarto periodo, la parola: « presidente » e' sostituita
dalla seguente: « direttore »;
3) al settimo periodo, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono
sostituite dalle seguenti: « nella convenzione »;
4) l'ottavo periodo e' soppresso;
d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
« 5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo
statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'approvazione, secondo le forme e le modalita' previste
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;
e) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
« 5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle
modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che
regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,
nonche' ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono
trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle entrate.
L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di
merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque
giorni dalla ricezione delle stesse non e' emanato alcun
provvedimento ovvero non sono chiesti chiarimenti o documentazione
integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e'
interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i
controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione
preventiva dell'Agenzia delle entrate.
5-quater. Al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e
l'economicita' nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni
istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle
entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri,
apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme
di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da
un'agenzia all'altra »;
f) al comma 13:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
« La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, individua, per
l'attivita' svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: »;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
« b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento
del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio
dello Stato per il trasferimento in favore dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, per:
1) gli oneri di gestione calcolati, per le attivita' svolte
dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione aziendale e dei
vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
2) le spese di investimento necessarie per realizzare i
miglioramenti programmati »;
3) alla lettera c), la parola: « tributari » e' sostituita
dalle seguenti: « affidati dagli enti impositori »;
4) alla lettera f), le parole: « vigilanza sull'operato
dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono
sostituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e controllo
sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate »;
g) il comma 13-bis e' abrogato;
h) al comma 14, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono
sostituite dalle seguenti: « nella convenzione » e dopo la parola: «
segnalati » sono inserite le seguenti: « all'Agenzia delle entrate e,
a cura di quest'ultima, »;
i) al comma 14-bis, le parole: « in materia di riscossione,
esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso
affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da
riscuotere, nonche' le quote di credito divenute inesigibili. La
relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le
procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti,
evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei
carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della
predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmessa all'Agenzia delle entrate e al
Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione,
nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente
articolo, delle metodologie e procedure di riscossione piu' proficue
in termini di economicita' della gestione e di recupero dei carichi
di ruolo non riscossi » sono sostituite dalle seguenti: « ,
evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati,
l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le
quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione
che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa
all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui
all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
15. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e' sostituito dal seguente:
« Art. 17. - (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della
riscossione) - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del
tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio
della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente
della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere
per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a
tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello
Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese
esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e
cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura
fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di
rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica
della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da
determinare con il decreto di cui alla lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi
titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in
parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il
decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1
per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori,
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli
enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della
riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino alla meta', in
aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui
affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate
dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a
quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la
disponibilita' delle somme e delle informazioni complete relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore ».
16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n.
112 del 1999, come modificato dal citato comma 15, continua ad
applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale
del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2001.
17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi,
nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni
vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della
riscossione;
b) limitatamente alle attivita' svolte fino alla stessa data del
31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
18. L'aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 17, lettera
a), sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese
successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilita' di
tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di
versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 17,
lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla
legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente
creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le restanti
spese di cui allo stesso comma 17, lettera b), sono riversate agli
enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel
testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
19. Con riferimento ai carichi di cui al comma 17, relativamente
alle attivita' svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione
del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla
notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e
le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle
disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate
dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a
quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la
disponibilita' di tali somme e delle informazioni complete
riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.
20. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 326, le parole: « triennio 2020-2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « biennio 2020-2021 », le parole: « , 212
milioni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 250
milioni per l'anno 2021 » e le parole: « e 38 milioni per l'anno 2022
» sono soppresse;
b) al comma 327, le parole: « 212 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 250 milioni »;
c) il comma 328 e' abrogato.
21. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le
funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati
dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
».
22. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere
generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle
disposizioni di cui ai commi da 14 a 21.
23. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da
14 a 22 e' stanziata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022.
24. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole: « limitatamente all'anno 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 ».
25. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, » sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022, ».
26. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro ed entro un limite
complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non
superiore a 200.000 euro ».
27. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, dopo le parole: « della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
» sono inserite le seguenti: « con esclusione del comma 112
limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo,
».
28. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo, le parole: «
per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022
»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: « dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), » sono inserite le seguenti: « e dalle cooperative di
cui al comma 9, lettera d), »;
c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Per
le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute
per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere
a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari
fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per
gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno
di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico »;
d) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Per
le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute
per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione
spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo
stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da
ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari
importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno piu' accessi autonomi dall'esterno secondo la
definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500
per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero
massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine »;
e) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma
9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche
sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso condominio
o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del
110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70
per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su
unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera
b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del
30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati
dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno
dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera
d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023 »;
f) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
« 8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori
colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per
gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta,
in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento »;
g) dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:
« 8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel
comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti
nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi
2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis »;
h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « Ai fini
dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,
» sono inserite le seguenti: « nonche' in caso di utilizzo della
detrazione nella dichiarazione dei redditi, » e dopo il secondo
periodo e' aggiunto il seguente: « In caso di dichiarazione
presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione
nella dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il
predetto visto di conformita' »;
i) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: « comma 13,
lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro
della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 » e,
al quarto periodo, le parole: « del predetto decreto » sono
sostituite dalle seguenti: « dei predetti decreti »;
l) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo e' inserito il
seguente: « I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a)
del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della
lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di
cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ».
29. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
« 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma
2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese
sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma
2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita',
delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma,
sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo
complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole
unita' immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta
eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;
c) al comma 2, lettera a), le parole: « a) e b) » sono sostituite
dalle seguenti: « a), b) e d) »;
d) al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ».
30. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
inserito il seguente:
« Art. 122-bis. - (Misure di contrasto alle frodi in materia di
cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) - 1.
L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio
della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, puo'
sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e
delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121
e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo
controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati
utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti
ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati
presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati,
sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o
comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente
comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui
al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito
del controllo e' comunicato al soggetto che ha trasmesso la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero
decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione
di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei
termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le
quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma
2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni
comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto,
non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto
decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi
previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti criteri, modalita' e termini per l'attuazione, anche
progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».
31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di
cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa
erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID19, ferma restando l'applicabilita' delle specifiche
disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il
recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a
contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di
crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle
disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di
una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto
di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente,
l'atto di recupero di cui al comma 32 e' notificato, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui e' avvenuta la violazione.
34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo
atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole
norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli
interessi.
35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del
domicilio fiscale, la competenza e' attribuita ad un'articolazione
della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
36. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al
comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
37. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica:
1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma
2-quater, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
2) al comma 2-bis, le parole: « nell'anno 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024
»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: « 31 dicembre 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma
1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate
sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i
forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le
lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per
le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a
5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a
condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello
dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello
dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello
dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui
al secondo periodo e' considerato al netto delle spese sostenute
nell'anno precedente per le quali si e' fruito della detrazione. Ai
fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al
presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle
detrazioni di cui al comma 1 ».
38. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per
gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».
39. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « nell'anno 2022 » e le parole « 90 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».
40. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettere
d-bis) ed e), al comma 29, lettera a-bis), e ai commi da 30 a 36 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
42. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 119-bis e' inserito il seguente:
« Art. 119-ter. - (Detrazione per gli interventi finalizzati al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai
fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti
e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di
barriere architettoniche in edifici gia' esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 75 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi
autonomi dall'esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita'
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due
a otto unita' immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita'
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
piu' di otto unita' immobiliari.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi
di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unita'
immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche
nonche', in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto
sostituito.
4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al
presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236 »;
b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
« f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di
cui all'articolo 119-ter del presente decreto ».
43. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di
prestazione energetica convenzionale di cui al paragrafo 12
dell'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
agosto 2020, recante requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd Ecobonus,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i
vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in
energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di
eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.
44. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero
entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: «
commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da
1052 a 1058-ter »;
b) dopo il comma 1057 e' inserito il seguente:
« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31
dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota
di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento
del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di
euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili
pari a 20 milioni di euro »;
c) il comma 1058 e' sostituito dal seguente:
« 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto
beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023,
ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale
di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di
cloud computing"), per la quota imputabile per competenza »;
d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:
« 1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre
2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre
2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
»;
e) al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a
1058-ter »;
f) al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: «
commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da
1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;
g) al comma 1063, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ».
45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 198 e' sostituito dal seguente:
« 198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita'
innovative, e' riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e
nelle misure di cui ai commi da 199 a 206 »;
b) il comma 203 e' sostituito dal seguente:
« 203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal comma
200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023,
in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le
attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il
credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei
contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie
di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;
c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti:
« 203-bis. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal
comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a
quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di
euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi.
203-ter. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal
comma 201, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5
per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di
euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi.
203-quater. Per le attivita' di design e ideazione estetica
previste dal comma 202, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e
fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura
pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti
sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2
milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di
durata inferiore o superiore a dodici mesi.
203-quinquies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi
di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a
condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese
ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e'
possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili
nello stesso periodo d'imposta.
203-sexies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi
di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in
misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al
netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale
di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie
di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;
d) al comma 205, le parole: « al comma 203 » sono sostituite
dalle seguenti: « ai commi da 203 a 203-sexies ».
46. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, le parole: « nella misura di 500.000 euro » sono
sostituite dalle seguenti: « nella misura di 200.000 euro » e le
parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti:
« fino al 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 90, le parole: « e di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 ».
47. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli
investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2
e' integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e
60 milioni di euro per l'anno 2027.
48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
le parole: « in un'unica soluzione, secondo le modalita' determinate
con il medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « in piu'
quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento
di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere
erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili ».
49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di
cui alla lettera d) del medesimo comma.
50. Per il potenziamento delle politiche di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i
seguenti interventi:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 18-bis, le parole: « R.E.TE. Imprese Italia, di
Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria
italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Alleanza delle
Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e
media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana,
nonche' da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del
settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i
presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della
cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati »;
2) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
« 20-bis. La programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse
del fondo di cui al comma 19 e' adottata con decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con
il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto
conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 18-bis.
Sul decreto di cui al primo periodo e' acquisita l'intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
20-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale riferisce annualmente alle Camere sull'andamento
dell'attivita' promozionale e sull'attuazione della programmazione di
cui al comma 20-bis, sulla base di una relazione predisposta
dall'Agenzia »;
3) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
« 24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle
risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento
di cui al comma 26-ter, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di
livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale
sono rideterminate in 33 unita'. Nelle more dello svolgimento dei
concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fino a 3 incarichi dirigenziali di livello
generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante
interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli
dell'Agenzia. Un incarico e' coperto, senza preventivo esperimento di
interpello, con le modalita' di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a
decorrere dall'anno 2022 »;
b) il fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 1.000.000 di euro per l'anno
2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno
2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno
2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029;
c) all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma
61 e' abrogato;
d) all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8 e 9 sono abrogati;
e) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma
297 e' abrogato.
51. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico
e privato e dalle attivita' economiche e produttive a seguito dei
gravi incendi boschivi, in zone di interfaccia e urbani, verificatisi
nei territori di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri
del 26 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 dell'8
settembre 2021, si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma
448, secondo periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di euro,
sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo 25,
comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. I Commissari delegati
nominati con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 789 del 1° settembre 2021 provvedono alla citata
ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con apposita
deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare tenendo conto
della peculiarita' dello specifico contesto emergenziale.
52. Per le finalita' di cui al comma 51, l'autorizzazione di spesa
di cui al comma 448, primo periodo, e' integrata di 40 milioni di
euro per l'anno 2022.
53. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite
dalle seguenti: « 30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle
lettere a) e m) »;
2) alla lettera a), le parole: « a titolo gratuito » sono
sostituite dalle seguenti: « a titolo gratuito. A decorrere dal 1°
aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una
commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;
3) alla lettera g), alle parole: « fermo restando » sono
premesse le seguenti: « fino al 30 giugno 2022, »;
4) alla lettera m), al primo periodo, dopo le parole: « con
copertura al 90 per cento, » sono inserite le seguenti: « nonche', a
decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura all'80 per cento, » e
dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: « A decorrere dal 1°
aprile 2022, per il rilascio della garanzia di cui alla presente
lettera e' previsto il pagamento di una commissione da versare al
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 »;
b) al comma 12-bis, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
54. Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica la
disciplina prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, in applicazione della comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni,
recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».
55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,
l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' pari a 5 milioni di euro e la garanzia e' concessa
mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte
IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019, fatta salva l'ammissibilita' alla garanzia del Fondo dei
soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di
valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse
dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei
soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto
modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima
del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria.
In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60
per cento e' riferita alla misura della copertura del Fondo di
garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria
sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le
maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di
soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.
56. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: « allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore
delle piccole e medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « . Il
Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato
annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano
annuale di attivita', che definisce previsionalmente la tipologia e
l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione
delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2)
del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione
al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto
dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini della
redazione del piano annuale di attivita', la misura, in termini
percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura
dei rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei
rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e
attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano
annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more
dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del primo
sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di bilancio in
assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente
programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura
del fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e costante
monitoraggio dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui
saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza
pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il
Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia
e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e
della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio
e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un
prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni
effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di
accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di
riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli
indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente ».
57. Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli
impegni che il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in
210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni di euro riferibili
allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni
di euro riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le
garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.
58. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro
per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro
per il 2027.
59. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis, le
parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30
giugno 2022 »;
b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
60. All'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Per gli esercizi
successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura
delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge
di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del
comma 2 ».
61. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2022, le risorse
disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie
di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro,
per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000
milioni di euro.
62. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».
63. Per il completamento delle attivita' del Fondo indennizzo
risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la
Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 31
luglio 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per
l'anno 2022.
64. Allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione
tecnica di cui al comma 63 incaricata di procedere alla definizione
delle attivita' del Fondo indennizzo risparmiatori, a decorrere
dall'anno 2022 i due posti previsti al terzo periodo del comma 15
dell'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono assegnati alla prima sezione di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 227, ciascuno, rispettivamente, con le seguenti
funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri di coordinamento,
direzione e controllo del Capo della sezione:
a) assicurare il raccordo permanente con l'attivita' normativa
del Parlamento e i conseguenti rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche
per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione
europea;
b) assicurare lo svolgimento delle attivita' riferite alle
materie di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
65. In considerazione di quanto previsto al comma 64, e'
corrispondentemente incrementato il contingente di cui all'articolo
5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e all'articolo 11-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 15, al primo periodo, le parole: « per ciascuno degli
anni » e « al 2027 » sono soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: « Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558
euro a decorrere dall'anno 2022 »;
b) al comma 16, le parole: « per ciascuno degli anni dal 2022 al
2027 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2022 ».
66. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, ove coerenti con le
funzioni indicate al comma 64.
67. Agli oneri derivanti dai commi 64 e 65, pari a 1.594.558 euro a
decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
68. A decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e' rideterminato sulla base della percentuale
stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati,
come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo
24.
69. All'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti
dai seguenti: « Per le finalita' di cui alla presente lettera e per
le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di
polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe situazioni
emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia
di finanza e' incrementata di quarantacinque unita', di cui e'
autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con
decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno
2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024,
euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed
euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;
b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
« c-bis) all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, le parole: "23.702 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "23.747 unita'";
c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.702 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "28.747 unita'" ».
70. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 234, alinea, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: « La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un
quarto, alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni
di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno
dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di acquisto di
efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un
ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni
di euro e il 2 per cento della somma delle attivita' dei soggetti
partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla
situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice
civile, senza considerare il soggetto che presenta le attivita' di
importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma delle attivita'
oggetto di conferimento »;
b) al comma 234, alinea, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: « Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano
societa' controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio
consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini
del periodo precedente per tali societa' si considerano le attivita'
risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile »;
c) al comma 235, le parole: « a seguire, le perdite trasferite al
soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del
reddito imponibile da parte dello stesso » sono sostituite dalle
seguenti: « a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo
dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo
testo unico »;
d) al comma 238, le parole: « entro un anno » sono sostituite
dalle seguenti: « entro due anni »;
e) ai commi 233 e 238, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
71. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2021 ».
72. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto
dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' elevato a 2 milioni di euro.
73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 1.065,3 milioni
di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023,
1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per
l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni
di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e
1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
74. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
« 1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al
comma 1, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero,
l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano
di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini
della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica,
definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, puo' prevedere anche lo scambio di dati con le
competenti autorita' dello Stato estero, sulla base di accordi
bilaterali. Il piano di verifica e' approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla presentazione »;
b) all'articolo 3:
1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « n. 601 » sono
aggiunte le seguenti: « , e si configura come sussidio di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi
dell'articolo 545 del codice di procedura civile »;
2) al comma 9, le parole: « trenta giorni dall'inizio » sono
sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente all'inizio »;
c) all'articolo 4:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per se' e
tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione
del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di
immediata disponibilita' al lavoro di cui al presente comma e'
improcedibile »;
2) al comma 6, il primo periodo e' soppresso e, al secondo
periodo, le parole: « In tale sede » sono sostituite dalle seguenti:
« In sede di primo incontro presso il centro per l'impiego »;
3) al comma 8, lettera b):
3.1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« ; la ricerca attiva del lavoro e' verificata presso il centro per
l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di
mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica
la decadenza dal beneficio »;
3.2) al numero 5), le parole: « tre offerte » sono sostituite
dalle seguenti: « due offerte »;
4) al comma 9:
4.1) all'alinea, le parole: « alla durata di fruizione del
beneficio del Rdc e » sono soppresse;
4.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
« a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima
offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta »;
4.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
« b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo
parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non
dista piu' di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o e' comunque raggiungibile nel limite temporale massimo
di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di
prima sia di seconda offerta »;
5) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Patto per l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza
almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla
poverta' al fine della verifica dei risultati raggiunti e del
rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto
personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato
giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;
6) al comma 15, le parole: « con il consenso di entrambe le
parti » sono sostituite dalle seguenti: « . Nell'ambito dei progetti
utili alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un
terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali
attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo gratuito, non e'
assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o
parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un
rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d) »;
7) dopo il comma 15-quinquies e' aggiunto il seguente:
« 15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione
sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei
beneficiari ad attivita' e colloqui da svolgere in presenza »;
d) all'articolo 5:
1) al comma 2:
1.1) al primo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, possono essere individuate » sono
sostituite dalle seguenti: « Con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate » e dopo le parole: «
decreto legislativo n. 147 del 2017 » sono aggiunte le seguenti: « ,
nonche' le modalita' di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla
base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli
delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4 »;
1.2) al secondo periodo, le parole: « del decreto di cui al
primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui
al primo periodo »;
2) al comma 3:
2.1) al terzo periodo, dopo le parole: « senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica » sono inserite le seguenti: «
e fermi restando i dati di cui al comma 2 »;
2.2) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: « In ogni
caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS
avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della
domanda all'Istituto »;
3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «
I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione
dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla
composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per
l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al
primo periodo nonche', successivamente all'erogazione del beneficio,
sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai
comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di
cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione
sono definiti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
con la partecipazione dell'INPS, al quale e' tempestivamente
comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al
coordinamento dei comuni »;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di
cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono
preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base
delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione
dell'Istituto.
4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei
controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che
necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici
mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.
4-quater. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all'INPS
attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro
centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte
dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle
somme e' sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle
verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle
somme e' comunque disposto. Il responsabile del procedimento del
comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato
dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.
4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione
della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, le informazioni
disponibili sui beneficiari del Rdc »;
e) all'articolo 6, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro e l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro,
la piattaforma di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei
beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la
disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, prevede
parita' di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, e opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
ricercabile all'indirizzo www.inPa.gov.it »;
f) all'articolo 7:
1) al comma 3, le parole: « e per quelli previsti dagli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del
codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « e per quelli previsti
dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600,
600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis
e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1
del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1,
1-bis, 2, 3 e 4, nonche' comma 5 nei casi di recidiva, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate
di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo
12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, »;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al
comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla
cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione della sentenza definitiva »;
3) al comma 5:
3.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
« a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il
termine da questo fissato »;
3.2) alla lettera e), le parole: « almeno una di tre » sono
sostituite dalle seguenti: « almeno una di due »;
g) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: « Al datore di lavoro privato che
comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le
disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo
pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato,
soggetti beneficiari di Rdc, » sono sostituite dalle seguenti: « Al
datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o
parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato,
i soggetti beneficiari di Rdc, »;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico
delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi di
incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attivita'
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di
Rdc.
1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti percettori
di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' riconosciuto, per ogni soggetto assunto a
seguito di specifica attivita' di mediazione, effettuata mediante
l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1, del
presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di cui al comma 1,
che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.
1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e
ai quali sia stata affidata l'attivazione di interventi in favore di
beneficiari del Rdc nell'ambito del programma "Garanzia di
Occupabilita' dei Lavoratori" (GOL), di cui alla missione M5,
componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
dell'Italia, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio
ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, comunicano
tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per
l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo
servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento
all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo
beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento
della mancata comunicazione.
1-quinquies. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione
comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma 1-quater, con
riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di
occupabilita', tenuto conto, in particolare, del numero di offerte
congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse
quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi interessati
eventuali criticita' riscontrate in sede di valutazione, anche in
termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte
congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da
valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione
al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti
salvi gli interventi attivati al momento della revoca ».
75. Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e
percettori di Reddito di cittadinanza Rdc, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nelle more della
sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei
dati, l'INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei
soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che
risultino gia' condannati con sentenza passata in giudicato da meno
di dieci anni per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma 74, per
consentire all'INPS di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma 10,
del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc
eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal
fine il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti della
verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla
ricezione dell'elenco ivi previsto.
76. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e' ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun
mese a partire dal mese successivo a quello in cui si e'
eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
come integrato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma
78 e ferma restando la decadenza dalla prestazione ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, lettera e), del predetto decreto-legge n. 4
del 2019.
77. La riduzione di cui al comma 76 non opera per i nuclei
familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nonche' per i nuclei
familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore
di tre anni di eta' ovvero una persona con disabilita' grave o non
autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE.
78. La riduzione di cui al comma 76 si applica solo nei casi in cui
il beneficio economico mensile, anche a seguito della
rideterminazione di cui al medesimo comma 76, non risulti inferiore a
300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge
n. 4 del 2019.
79. La riduzione di cui al comma 76 e' sospesa dal mese successivo
a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia
avviato attivita' da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese
continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo
periodo, il beneficio e' rideterminato nelle modalita' ordinarie.
80. La riduzione di cui ai commi da 76 a 79, cumulata a partire dal
mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a
seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo
3, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.
81. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), le parole: « ovvero, per i beneficiari di
Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto
al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della
componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in
abitazione in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero,
per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il
10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un
solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione,
riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto
individuale di lavoro »;
b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
« d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza,
retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81; rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di
lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno
previsto nei medesimi contratti collettivi; rapporto di lavoro a
tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di
durata non inferiore a tre mesi ».
82. Per le finalita' di cui al comma 74, lettera e), il decreto di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019
e' integrato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'INPS.
83. L'INPS, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 76
a 80, effettua una specifica attivita' di monitoraggio a cadenza
trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun
trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dalla predetta attivita' di monitoraggio siano annualmente
accertati, anche in via prospettica, tramite la procedura di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori oneri
ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti
commi da 76 a 80 i quali possano effettivamente trovare, anche
parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva
spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse
possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro
di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
84. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita'
previste dai commi da 74 a 83 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
85. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per
l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni
organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei
centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019,
e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022.
86. A decorrere dall'anno 2022 e' altresi' autorizzata una spesa
nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di
funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attivita'
connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore
dei giovani di eta' compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati ne'
inseriti in un percorso di studio o formazione.
87. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « I requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono
determinati in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita'
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti
nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo'
essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme
restando le disposizioni del presente articolo »;
b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le parole: «
quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;
c) all'articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: « quota
100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e, al
secondo periodo, le parole: « In sede di prima applicazione, entro il
28 febbraio 2019, » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di
applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, »;
d) all'articolo 22, comma 1, le parole: « quota 100 di cui al
presente decreto entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, »;
e) all'articolo 23, comma 1, le parole: « quota 100 ai sensi
dell'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui
all'articolo 14, comma 1 ».
88. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' soppressa.
89. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023
e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base
convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese
in crisi, che abbiano raggiunto un'eta' anagrafica di almeno 62 anni.
90. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri, le modalita' e le procedure di erogazione delle risorse di
cui al comma 89.
91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e alla lettera a), le parole: «
da almeno tre mesi » sono soppresse.
92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori
dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3
annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat
6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di
articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il
requisito dell'anzianita' contributiva di cui alla medesima lettera
d) e' di almeno 32 anni.
93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 144,1
milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno
2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro
per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,7 milioni
di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo
periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino
nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022.
94. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al
comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma 3, le parole: « entro il
28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28
febbraio 2022 ».
95. In relazione alla specificita' del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre
2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni
di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96. Il fondo di cui al comma 95 e' destinato all'adozione di
provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del
relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito
degli istituti gia' previsti per il medesimo personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla
liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in
servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del
relativo provvedimento normativo;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per
il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
97. Le risorse di cui al comma 95 sono utilizzate garantendo che
almeno il 50 per cento sia destinato alle finalita' di cui alla
lettera b) del medesimo comma.
98. In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono
destinate all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini
del calcolo della base pensionabile e della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per
cento da calcolare sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le
maggiorazioni per infermita' riconosciuta dipendente da causa di
servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni
personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio
2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal
1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a
decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
99. Le ritenute contributive in conto entrata della Gestione
dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
effettuate a fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla
maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 98
pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere
dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.
100. Per le finalita' di cui al comma 98, e' autorizzata la spesa,
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno
delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, di
euro 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di
euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di
euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere
dall'anno 2028 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico
dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro
32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.
101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in
possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianita'
contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si
applica, in relazione alla specificita' riconosciuta ai sensi
dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva
della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione
dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
102. Per l'attuazione del comma 101, e' valutata la spesa di
28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023,
36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025,
43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027,
49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029,
54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere
dall'anno 2031.
103. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali
in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la
funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime
sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, e'
trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi
rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti
professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto
di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonche', con evidenza
contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari
di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti gia' iscritti
presso la medesima forma.
104. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103 e'
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1°
luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione
sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione e' determinato dalla
somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianita'
contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando
le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le
disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
105. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai soggetti gia'
assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il
primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1°
gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale
contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo
di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti gia'
assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo
accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre
2016, per i quali il trattamento pensionistico e' calcolato
esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
106. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai fini del
diritto al trattamento pensionistico, i soggetti gia' assicurati
presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro
il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso
l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la medesima normativa.
107. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti,
limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i
soggetti di cui al comma 103.
108. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i
trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono
riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste
dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30
giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la
contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024
si applica la disciplina prevista per la generalita' dei lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023
l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole
previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla
data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A
decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per
la generalita' dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
110. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni trasferite
ai sensi dei commi da 103 a 118, un contingente di personale non
superiore a 100 unita' individuato, nell'ambito dei dipendenti a
tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31
dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata
all'accertamento dell'idoneita' in relazione al profilo professionale
di destinazione, nonche' alla valutazione delle capacita' in ordine
alle funzioni da svolgere, e' inquadrato presso l'INPS. La procedura
di selezione e' completata entro tre mesi dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma 111. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, il
personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di
selezione e' inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella
di comparazione di cui al comma 111. Conseguentemente la dotazione
organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti
corrispondente alle unita' di personale trasferite.
111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalita'
per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 110,
nonche' la tabella di comparazione applicabile ai fini
dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei
limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115.
112. I dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento
economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonche' il
regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in
cui il suddetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello in godimento al personale gia' dipendente dell'INPS, e'
riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam,
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti.
113. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle
funzioni, e' costituito un Comitato di integrazione composto dal
direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data
del 31 dicembre 2021, nonche' da quattro dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal
direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire
all'unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31
dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti
gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato
esercita le funzioni di cui al primo periodo fino al 30 giugno 2022.
114. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' disposta, in coerenza con i principi di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS
con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei
giornalisti.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla data di cui al comma 103, gli organi dell'INPGI
possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto
previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione
dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022,
il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva
dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze, per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data
di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto
rendiconto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze
dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione
dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e
finanziarie di competenza della medesima gestione.
116. Entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede, con autonome
deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del
1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo
i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell'adeguamento alla
funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti
professionisti e pubblicisti che svolgono attivita' autonoma di
libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di
approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono
indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituto. Tali
organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione
da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento
delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.
117. Al fine di garantire la continuita' delle prestazioni poste a
carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto
e' autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria
statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
118. All'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
il comma 2 e' abrogato. Fino al 30 giugno 2022 e' sospesa, con
riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione
generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del
comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509.
119. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riconosciuto anche ai datori di
lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati,
indipendentemente dalla loro eta' anagrafica, da imprese per le quali
e' attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi
aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
beneficio contributivo di cui al primo periodo e' riconosciuto nel
limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5
milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e
2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio
delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo e
qualora, nell'ambito della predetta attivita' di monitoraggio, emerga
il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di
cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio
contributivo di cui al primo periodo del presente comma.
120. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per
la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva
uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale,
in deroga alla legislazione vigente e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno
2022, il cui utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite
massimo di spesa.
121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022
al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con
esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un
esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti
percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata
su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile
di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre,
del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalita' della
misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche.
122. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022
e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
123. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
al comma 122 si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per
l'anno 2022, al finanziamento dell'indennita' giornaliera
onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun
lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
124. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
al comma 122 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per
l'anno 2022, al finanziamento dell'indennita' giornaliera
onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun
lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
125. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti
delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44,
comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono
prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
126. E' prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui
all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma
122.
127. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale
di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un
importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122, da
ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2022, le
risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalita'
di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148
del 2015, nonche' a quelle di cui all'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
128. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della
formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
e' prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di
euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari
a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
129. La disposizione di cui all'articolo 22-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ulteriormente prorogata per
gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023
e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo
periodo del presente comma, pari a 130 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per
l'anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui al comma 122.
130. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione
alle risorse gia' stanziate, le risorse di cui all'articolo 1, comma
110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui al comma 122.
131. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito
dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e
Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall'attuazione del programma della
procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79,
comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di
integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, puo' essere prorogato di
ulteriori dodici mesi. Il predetto trattamento puo' proseguire anche
successivamente alla conclusione dell'attivita' del commissario e in
ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti
di cui al presente comma e' riconosciuta nel limite di 63,5 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.
132. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, il
Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del
trattamento di cui al comma 131, tale da garantire che il trattamento
complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di
riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde
fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive
lorde contrattuali aventi carattere di continuita', percepite dai
lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma
131, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del
presente comma e' concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di
euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo
periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di
autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarieta' per il settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e' incrementato di
32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per
l'anno 2023. Sono altresi' a carico del Fondo i programmi formativi
per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali
e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione
lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle
regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del
lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa,
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere disposto, fermo
restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del
presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.
133. Le societa' Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa che
abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 131, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita
richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento
del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a
seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal
pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « e dall'anno 2021 »;
b) al secondo periodo, le parole: « , a sette giorni per l'anno
2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni
dall'anno 2021 »;
c) al terzo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « e dall'anno 2021 ».
135. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « , 2018 e 2024 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e a 45 milioni di euro per
l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 45 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 ».
136. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e' prorogato per gli anni 2023 e 2024.
137. In via sperimentale, per l'anno 2022, e' riconosciuto nella
misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei
contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti
del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di
lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternita' e per
un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto
rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
138. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: « 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022
» sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro per l'anno 2022
e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 » e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' al sostegno della
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la
definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese
pubbliche e private, di una certificazione della parita' di genere,
ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di
lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro con delega per le pari opportunita', sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma ».
139. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e
delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parita'
di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta
un Piano strategico nazionale per la parita' di genere, in coerenza
con gli obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere
2020-2025.
140. Il Piano di cui al comma 139 ha l'obiettivo di individuare
buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il
divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parita'
nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il
problema del divario retributivo e pensionistico, nonche' colmare il
divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.
141. Per la finalita' di cui al comma 139 sono istituiti, presso il
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un
Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la
parita' di genere.
142. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche
per la parita' di genere e' costituito da esperti nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica dallo
stesso delegata, anche su designazione delle regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle
province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni
impegnate sul tema della parita' di genere e delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno
altresi' parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati
unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno
dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali
del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle
Universita' italiane.
143. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio,
analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare
attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139,
valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne
gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
144. La Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata, e' il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i
livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di
garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e
territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.
145. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione
della parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese ad
adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in
relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla parita'
salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle
differenze di genere e alla tutela della maternita', l'Osservatorio
si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di
genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
146. Presso il Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un sistema
informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati
disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione della
parita' di genere, nonche' di albo degli enti accreditati.
147. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata sono disciplinati la
composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio
nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di
genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorita'
politica delegata sono altresi' stabiliti i parametri minimi per il
conseguimento della certificazione della parita' di genere, con
particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonche' le modalita' di
coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle
consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parita' nel
controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al
loro mantenimento.
148. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 139, il Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
149. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate,
delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza
e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere
in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di
seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia
con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata
ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 »;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul
territorio nazionale, persegue le seguenti finalita', nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo
di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei
conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la
realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale,
rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della
figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola
alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e
promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli
istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica
curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado,
la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti
al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la
discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata
valorizzazione della tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che
entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti
persecutori;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio
nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti
con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i
casi di recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi
compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il
coordinamento delle banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto
delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono
assistenza nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i
livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e
sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul
territorio »;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance
tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri
una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno
della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' sono
disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della
Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai
componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati »;
d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
« 3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di
5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono
destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui
al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate
alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono
ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del
presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica »;
e) il comma 5 e' abrogato;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Piano strategico
nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica ».
150. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
151. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 9, le parole: « il 30 giugno 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».
152. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera c) , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022.
153. Per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 64,
comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ammesse
all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma
48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' accantonato
a coefficiente di rischio un importo non inferiore all'8 per cento
dell'importo garantito del finanziamento stesso.
154. Per le societa' e le associazioni sportive professionistiche
che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato
professionalizzante il limite massimo di eta' di cui all'articolo 44,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e' ridotto a 23 anni.
155. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
« 1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 31 anni non
compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, per l'intera unita' immobiliare o porzione di
essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia
diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono
affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i
primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione
dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al
20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro
il limite massimo di euro 2.000 ».
156. Al fine della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo
dei giovani, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il
medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza
nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione
europea per la gioventu' e volte a favorire il coinvolgimento e la
piu' ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per
le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri
nonche' le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al primo
periodo.
157. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto
delle dipendenze tra le giovani generazioni, allo scopo di finanziare
politiche volte a supportare l'attivita' di promozione, indirizzo e
coordinamento delle finalita' del Fondo. Il Fondo e' destinato a
finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto
nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze
comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni.
All'attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici,
gli enti di ricerca pubblici e privati, le universita' e gli enti del
privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime
attivita' progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo e'
costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del
Fondo.
158. Al capo III del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo
l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
« Art. 10-bis. - (Centro nazionale del servizio civile universale)
- 1. Per sostenere le finalita' e gli obiettivi assegnati al servizio
civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del
progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' istituito il Centro
nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune
dell'Aquila.
2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attivita' connesse
ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile
universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il
consolidamento dei processi organizzativi e formativi, nonche' di
potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori
volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il processo
di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e
tecnologica della citta' dell'Aquila e dei territori abruzzesi
colpiti dal sisma nel 2009.
3. Le modalita' di fruizione delle unita' immobiliari destinate al
Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica
convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di missione per
il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per
le politiche giovanili e il servizio civile universale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del
Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile
di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.
5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile
universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito
delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6
marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente,
l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Centro
di cui al comma 1.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per le politiche giovanili
possono essere definite ulteriori e specifiche misure per
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonche' le
modalita' inerenti all'organizzazione e alla funzionalita' del Centro
di cui al comma 1 ».
159. I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono
costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attivita' e dalle
prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di
quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli
articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di
universalita' su tutto il territorio nazionale per garantire qualita'
della vita, pari opportunita', non discriminazione, prevenzione,
eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di
vulnerabilita'.
160. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la
realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonche'
di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal
Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle
politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono
realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n.
328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare,
coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le
attivita' utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147.
161. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per
l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 e per
l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo
l'omogeneita' del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione
delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la qualita'
di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle
persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di
coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS,
nelle seguenti aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata
con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non
autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio
di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle
attivita' fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla
prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno
psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura
sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la
programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove
forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento
degli interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e tra
persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della
persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la
continuita' delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi
i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non
autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per
le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale
qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti
familiari in occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione
e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la
collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimita' e
quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di
programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di prevenzione, di
solidarieta' intergenerazionale e di volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non
autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di
strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e
l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con
i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale,
legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di
adempimenti.
163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono,
mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza,
alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai
servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di
accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni
del servizio sanitario denominate « Case della comunita' ». Presso i
PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente
formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio
sanitario nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate, nel rispetto
di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei
bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale
per consentire la permanenza della persona in condizioni di non
autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di
dignita', sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento
sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o
dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla
definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI),
contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che
intervengono nella presa in carico della persona, nonche' l'apporto
della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua
realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in
carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.
164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi
di cui alle aree individuate al comma 162. L'offerta puo' essere
integrata da contributi, diversi dall'indennita' di accompagnamento
di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della
domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non
autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano
all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per
remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto
di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o
per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore
dell'assistenza sociale non residenziale.
165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate
dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali
di cui al comma 164 possono essere previsti percorsi di formazione,
anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
166. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel
rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili
su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma
162, lettera c), nonche' alle attivita' e ai programmi di formazione
professionale di cui al comma 165 e ai progetti formativi a favore
dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.
167. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono determinate, ai fini della graduale introduzione
dei LEPS, le modalita' attuative, le azioni di monitoraggio e le
modalita' di verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le
persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti
vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168.
168. Per le finalita' di cui al comma 162, lettere a), b) e c), e
al comma 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso
Fondo per le non autosufficienze gia' destinati al sostegno delle
persone in condizioni di disabilita' gravissima previsti dalla
normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza
di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze e'
integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a
euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024
e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025.
169. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e
delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi
dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e
ai servizi gia' individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4,
della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli gia'
definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di servizio
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre
2021.
170. In sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS,
individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete
della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio
2021:
a) pronto intervento sociale;
b) supervisione del personale dei servizi sociali;
c) servizi sociali per le dimissioni protette;
d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
e) servizi per la residenza fittizia;
f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.
171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono
le risorse nazionali gia' destinate per le medesime finalita' dal
Piano di cui al comma 170 insieme alle risorse dei fondi europei e
del PNRR destinate a tali scopi.
172. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali
nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la
lettera d-sexies) e' sostituita dalla seguente:
« d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a
120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno
2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro
per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di
risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento
di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e'
tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti servizi
educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al
servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione
ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base
locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In
considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in
forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione
differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove
istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il
raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso
obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di
servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto periodo,
dando priorita' ai bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo
conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando
anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari
livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del
livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche
attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo
e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni
successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per
le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove
disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido"
approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei
posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica
del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e
le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I
comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla
diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le
risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si
applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126 ».
173. All'articolo 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « a tale
fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per
cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « a tale
fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ».
174. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo la lettera d-septies) e' aggiunta la seguente:
« d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a
30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno
2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e
dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti
disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e
la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il 28 febbraio
2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a
quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto,
ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente
trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati
dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il
suddetto decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da
conseguire con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del
monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate
ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti
disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo
di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128
e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».
175. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni
strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture
produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone
assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final
del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 e' attribuito un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta
» sono sostituite dalle seguenti: « Alle imprese che effettuano
l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione
siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della
regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita'
regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, e' attribuito un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final
del 23 settembre 2016 ».
176. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica
rivolta alle persone con disabilita' e favorire l'inclusione sociale
e la diversificazione dell'offerta turistica stessa, presso il
Ministero del turismo e' istituito un fondo con una dotazione pari a
6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,
destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilita'
all'offerta turistica delle persone con disabilita'.
177. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro per le disabilita', sono adottate le disposizioni di
attuazione del comma 176.
178. Il Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza di cui
all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a
decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche
in favore delle persone con disabilita' » ed e' trasferito presso lo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al
fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di
disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle
politiche di sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto
Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.
179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e
alla comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza all'autonomia
e alla comunicazione degli alunni con disabilita' », con una
dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
180. Il fondo di cui al comma 179 e' ripartito, per la quota parte
di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto
del Ministro per le disabilita' e del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun
anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei
comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le
disabilita', di concerto con i Ministri dell'istruzione e
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Statocitta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di
ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.
181. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e
di 27 milioni di euro per l'anno 2022 »;
b) al comma 402, alinea, dopo le parole: « di concerto con » sono
inserite le seguenti: « il Ministro per le disabilita' e con ».
182. Il rifinanziamento di cui al comma 181, lettera a), e'
finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative
e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le
persone con disturbo dello spettro autistico.
183. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
dopo le parole: « con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2021 » sono inserite le seguenti: « e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
184. All'articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
« b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello
spettro autistico ».
185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attivita'
sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi
dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e
in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del
settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via
sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni
sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attivita' commerciale
non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta
sul reddito delle societa' (IRES) e il valore della produzione netta
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), a
condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino
almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il
tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle
infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica
sportiva dei soggetti con disabilita'.
186. I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al
comma 185 sono rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e
certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle
societa' di revisione da queste incaricate per la certificazione dei
bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.
187. L'efficacia della misura di cui al comma 185 e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
188. Per sostenere le attivita' sportive universitarie e la
gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport
nelle universita', la dotazione finanziaria di cui alla legge 28
giugno 1977, n. 394, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno
2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.
189. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni
di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 50
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ».
190. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali
per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi
pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive
pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente a favore dei
soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel
limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalita' di
cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124
del 29 maggio 2019.
191. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per
periodi di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio »;
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «
Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale
richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianita' minima di
effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di
presentazione della domanda e' pari a trenta giorni ».
192. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: « professionalizzante » e' soppressa e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°
gennaio 2022 »;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In
caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta
formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di
lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del
percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli
articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 ».
193. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e' inserito il seguente:
« Art. 2-bis. - (Computo dei dipendenti) - 1. Agli effetti di cui
al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei
dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori,
inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che
prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia
all'interno che all'esterno dell'azienda ».
194. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a)
del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del
trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione
mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non puo'
superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b),
come rivalutato ai sensi del comma 6 »;
b) al comma 9, dopo le parole: « dalla legge 13 maggio 1988, n.
153, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ,
fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112
».
195. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
« 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di
lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione
salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine
dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento e' stabilita una
contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:
a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai
periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti
all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite
complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a
104 settimane in un quinquennio mobile ».
196. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
« 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al
presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto, a pena di
decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il
pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine
del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di
sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro
inadempiente ».
197. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro subordinato di
durata superiore a sei mesi nonche' di lavoro autonomo durante il
periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per
le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga
attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei
mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto di lavoro
»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Compatibilita' con
lo svolgimento di attivita' lavorativa ».
198. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i
dirigenti » sono soppresse;
b) al comma 2, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i
dirigenti » sono soppresse;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi
obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di
lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che,
nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti, per le
causali di cui all'articolo 21, comma 1.
3ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi
trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le
causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie
seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e
societa' da queste derivate, nonche' imprese del sistema
aeroportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e
sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel
registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13.
3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione
per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021
»;
d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ».
199. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « riorganizzazione
aziendale » sono aggiunte le seguenti: « , anche per realizzare
processi di transizione individuati e regolati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione »;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « gestionale o
produttiva » sono inserite le seguenti: « ovvero a gestire processi
di transizione »;
c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « recupero
occupazionale » sono inserite le seguenti: « , anche in termini di
riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze,
»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera c), e'
stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali ai
sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di
esubero del personale, anche tramite un suo piu' razionale impiego.
La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori
interessati al contratto di solidarieta'. Per i contratti di
solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione
media oraria non puo' essere superiore all'80 per cento dell'orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al
contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la percentuale di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore
al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il
contratto di solidarieta' e' stipulato. Per i contratti di
solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo'
essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il
quale il contratto di solidarieta' e' stipulato. Il trattamento
retributivo perso e' determinato inizialmente non tenendo conto degli
aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto in
corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti di cui
al primo periodo devono specificare le modalita' con le quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,
l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative
alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di
lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di
quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o
nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro
novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento
di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine
del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine
del trattamento precedente ».
200. Dopo l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e' inserito il seguente:
« Art 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine
di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento
straordinario di integrazione salariale per le causali di cui
all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che
occupano piu' di quindici dipendenti puo' essere concesso, in deroga
agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione
salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei
lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi
complessivi non ulteriormente prorogabili.
2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di
consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con
accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o
all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale,
anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata
partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilita'
del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di
integrazione salariale.
3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2
possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle
rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione
salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma
denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori" (GOL) di cui
all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a
tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
5. Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 22-bis puo' essere concesso
esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta' ».
201. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di
lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda, abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti,
nonche' dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo 20,
comma 3-ter, e' stabilito un contributo ordinario nella misura dello
0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali,
di cui lo 0,30 per cento e' a carico del lavoratore ».
202. Nel capo III del titolo I del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, dopo l'articolo 25-bis e' aggiunto il seguente:
« Art. 25-ter. - (Condizionalita' e formazione) - 1. I lavoratori
beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente capo, allo
scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della
conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal
territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate
dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e
politica attiva del lavoro.
3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle
iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che
vanno dalla decurtazione di una mensilita' di trattamento di
integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le
modalita' e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione ».
203. L'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, e' abrogato.
204. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di
solidarieta' bilaterali gia' costituiti alla predetta data che devono
comunque adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione
di fondi di solidarieta' bilaterali per i datori di lavoro che non
rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie, come regolate
dalle disposizioni di cui al titolo I »;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
« 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi
di cui al comma 1-bis e' obbligatoria per i datori di lavoro che
occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il
31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo
settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di
lavoro medesimi »;
c) al comma 9, alinea, dopo le parole: « I fondi di cui al comma
1, » sono inserite le seguenti: « che comprendono, per periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°
gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un
dipendente, ».
205. All'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: « assegno ordinario » sono
sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale »;
2) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
L'assegno di solidarieta' puo' essere riconosciuto per periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre
2021 »;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla
disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che
occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il
31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere
dal 1° gennaio 2023 ».
206. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, le parole: « assegno ordinario » sono sostituite dalle
seguenti: « assegno di integrazione salariale ».
207. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla
disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che
occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e
classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione
dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarieta'
bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 »;
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
presente comma cessa di trovare applicazione per i trattamenti
decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione
salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali
di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, e'
riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a
cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un
biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di
cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un
biennio mobile »;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo »;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
« 8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento
del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che,
nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per
cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di
cinque dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a
carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni
di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa
»;
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
« 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto
previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre
precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato
domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente
articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del
periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si
riduce in misura pari al 40 per cento »;
g) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».
208. All'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli
articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e
straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale
di importo pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma
5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno
pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia
dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel
rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4,
comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si
adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i
datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di
integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 »;
b) ai commi 1 e 2, le parole: « assegno ordinario », ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione
salariale »;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Assegno di
integrazione salariale ».
209. All'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
« 7-bis. L'assegno di cui al presente articolo puo' essere
riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa fino al 31 dicembre 2021 ».
210. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, dopo le parole: « ai commi da 1 a 3 » sono inserite le
seguenti: « e di cui all'articolo 27 ».
211. All'articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in possesso
dei requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dagli
articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all'articolo 26,
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
stipulanti l'accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di cui
all'articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel
maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le
parti sociali istitutive del fondo, nonche' da due rappresentanti,
con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti
dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese ».
212. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i
trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di
cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9 ».
213. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla
disciplina dei fondi di solidarieta' territoriale intersettoriale
anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi
gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di
cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i
datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di
lavoro medesimi ».
214. Nel titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo l'articolo 40 e' aggiunto il seguente:
« Art. 40-bis. - (Disposizione in materia di rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva) - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2022, la regolarita' del versamento dell'aliquota di contribuzione
ordinaria ai fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli
26, 27 e 40 e' condizione per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) ».
215. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « In via sperimentale per gli anni
2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, » sono
inserite le seguenti: « e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto
previsto al comma 1-ter, »;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
« 1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unita'
lavorative in organico di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a
cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di
aggregazione stabile di imprese con un'unica finalita' produttiva o
di servizi »;
c) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al
presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni
di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2
milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni di euro per l'anno
2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026 »;
d) al comma 7, le parole: « entro il limite complessivo di spesa
di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per
l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni
di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il
limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019,
di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per
l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469 milioni
di euro per l'anno 2023 e di 317,1 milioni di euro per l'anno 2024 ».
216. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
« 11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di
riorganizzazione e le situazioni di particolare difficolta'
economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono
piu' ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale
e' riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa
di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per
l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale
per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre
2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26,
costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30,
comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno 2023 ».
217. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dopo il
terzo comma e' aggiunto il seguente:
« A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo
comma e' riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su
navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi
compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai
proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita' lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non
obbligatorio ».
218. Dopo l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e'
inserito il seguente:
« Art. 8-bis. - 1. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli
importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai
datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono
essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del
periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione se
successivo ».
219. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di
gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di
paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al
comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, come modificato dalla presente legge, e' ridotta di:
a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel
semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano
occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel
semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano
occupato mediamente piu' di cinque dipendenti e fino a quindici
dipendenti;
c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel
semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano
occupato mediamente piu' di quindici dipendenti;
d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attivita'
commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio
e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre
precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente piu' di cinquanta dipendenti.
220. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di
gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di
paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al
comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, e' ridotta di
0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c)
del comma 219.
221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della
NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle
cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente
propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984,
n. 240 »;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di
applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi
dal 1° gennaio 2022 »;
c) all'articolo 4, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi
dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale
riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per
i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo
anno di eta' alla data di presentazione della domanda ».
222. All'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n.
240, dopo le parole: « ordinaria e straordinaria, » sono inserite le
seguenti: « all'indennita' di disoccupazione denominata NASpI, ».
223. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente:
« 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per
cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di
fruizione ed e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai
mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della
prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare la durata
massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL e'
riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio
mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4
volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e
i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di
percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e i sindaci di
cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari a quella
dovuta per la NASpI ».
224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale
e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti
dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura
di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o
reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione
definitiva della relativa attivita' e con licenziamento di un numero
di lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare comunicazione per
iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle
rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria nonche' alle sedi territoriali delle associazioni sindacali
di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo
economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL). La comunicazione puo' essere effettuata tramite
l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o
conferisce mandato.
225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai
datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con
contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i
dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a
238 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la
crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di
composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui
al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
227. La comunicazione di cui al comma 224 e' effettuata almeno
novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche,
finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i
profili professionali del personale occupato e il termine entro cui
e' prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza
della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta
giorni sono nulli.
228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224,
il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute
occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta
alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente
alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano
non puo' avere una durata superiore a dodici mesi e indica:
a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei
possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la
ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo
all'esodo;
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego,
quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai
fondi interprofessionali;
c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda
con finalita' di continuazione dell'attivita', anche mediante
cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative
da essi costituite;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo,
anche per finalita' socio-culturali a favore del territorio
interessato;
e) i tempi e le modalita' di attuazione delle azioni previste.
229. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228,
sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di
spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro
per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni
di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7
milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno
2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per
l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b), possono essere
cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di
politica attiva del lavoro.
231. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano di cui
al comma 228 e' discusso con le rappresentanze sindacali di cui al
comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni
interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo
sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del
quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in
esso contenute nei tempi e con le modalita' programmate. In caso di
accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di
lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento
collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
232. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228
accedono al programma Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL)
di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n.
178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
233. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua
eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non puo' avviare la
procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, ne' intimare licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo.
234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al
comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del
rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei
risultati delle azioni intraprese.
235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non
contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro e'
tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii
la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La
verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato,
degli elementi di cui al comma 228 e' effettuata dalla struttura per
le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
sindacale di cui al comma 231, il datore di lavoro e' tenuto a pagare
il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno
2012, n. 92, aumentato del 50 per cento e qualora avvii la procedura
di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica anche
qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni
assunti, ai tempi e alle modalita' di attuazione del piano, di cui
sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro da' comunque
evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di
carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre
2016, n. 254.
236. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di
cui al comma 231, qualora il datore di lavoro, decorsi i novanta
giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento
collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223
del 1991.
237. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con
continuazione dell'attivita' e mantenimento degli assetti
occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di
registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di
euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attivita' o di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso
del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
238. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5
milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno
2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per
l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di
euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1
milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2031.
239. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente
l'inizio del periodo di maternita', un reddito inferiore a 8.145
euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla
variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, l'indennita' di maternita' e'
riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del
periodo di maternita'.
240. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Inoltre, con
accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province
autonome di Trento e di Bolzano puo' essere istituito un fondo
territoriale intersettoriale ».
241. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: « I fondi
possono altresi' finanziare, in tutto o in parte, piani formativi
aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari
di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di
lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c),
e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».
242. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze
dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale
in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del
livello occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai
fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di
incremento delle professionalita' di lavoratori destinatari dei
trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e
c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il
versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' annualmente rimborsato con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi
stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in
favore dei soggetti di cui al presente comma.
243. Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, come introdotto dal presente articolo, e' concesso, per ogni
mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al 50 per cento dell'ammontare del trattamento
straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi
dell'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 che
sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non
puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
244. Il contributo di cui al comma 243 spetta ai datori di lavoro
privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano
proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.
604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
245. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243
nonche' il licenziamento collettivo o individuale per giustificato
motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unita'
produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di
inquadramento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243,
effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta
la revoca del contributo e il recupero del beneficio gia' fruito. Ai
fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del
contributo di cui al comma 243, la predetta revoca non ha effetti nei
confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il
lavoratore ai sensi del comma 243. In caso di dimissioni del
lavoratore il beneficio e' riconosciuto per il periodo di effettiva
durata del rapporto.
246. Il beneficio di cui al comma 243 e' riconosciuto pro quota
anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa
ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.
247. Il beneficio previsto dal comma 243 e' concesso ai sensi della
sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 243
a 246 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.
248. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A
decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale, e' possibile assumere in
apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', anche i
lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 ».
249. Nell'ambito del programma nazionale denominato « Garanzia di
occupabilita' dei lavoratori » (GOL), istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti
pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare
progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della
transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, diretti a:
a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori
disoccupati, inoccupati e inattivi;
b) riqualificare i lavoratori gia' occupati e potenziare le loro
conoscenze.
250. In base agli accordi di cui al comma 249, le imprese, anche in
rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione,
realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al
medesimo comma 249, al fine di:
a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 249, lettera a),
previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze
specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei
contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) istituire centri interaziendali per garantire, eventualmente
mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento
permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma
249, lettera b), e agevolarne la mobilita' tra imprese.
251. Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato
e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e
ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le
misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del
programma nazionale GOL sono riconosciute anche ai lavoratori
autonomi che cessano in via definitiva la propria attivita'
professionale.
252. I servizi di assistenza di cui al comma 251 sono erogati dai
centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attivita' di
intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina
vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui
all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche stipulando
convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le
associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della
legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonche' con le associazioni
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei
lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
253. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare
l'occupazione e assicurare la continuita' all'esercizio delle
attivita' imprenditoriali, alle societa' cooperative che si
costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi
dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi
dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal
versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali
a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a
6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
254. L'esonero di cui al comma 253 non e' riconosciuto qualora il
datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o
cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti,
nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione
di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
255. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo
di integrazione salariale di cui al medesimo articolo e' riconosciuto
un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4
milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno
2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione
salariale in base alle effettive necessita' come conseguenti dagli
interventi di modifica di cui ai commi 207 e 219 del presente
articolo.
256. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' soppressa.
257. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione
indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,
e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
osservatorio permanente, presieduto dal Ministro, o da un suo
delegato, e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei
lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di
solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli effetti delle
disposizioni della presente legge in materia di ammortizzatori
sociali, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per le opportune valutazioni e le eventuali
revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative
aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del
lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non
spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso
spese o emolumento, comunque denominato. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
258. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e' determinato in 124.061
milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061 milioni di euro per
l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
agli interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290,
293, 294 e 295 nell'ambito del finanziamento di cui al presente
comma, ferma restando l'applicazione, ove non diversamente previsto,
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del
relativo fabbisogno sanitario.
259. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, relativo al concorso al rimborso alle regioni
delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni
di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il
finanziamento di cui al comma 258.
260. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per
l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro
per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2027. Gli importi di cui al presente comma
integrano il finanziamento di cui al comma 258.
261. Nelle more dell'adozione da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano dei decreti attuativi dei
piani pandemici regionali e provinciali, e' autorizzata la spesa di
200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste
dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a
una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, di cui all'accordo
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 gennaio
2021, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno
2022. Per le medesime finalita', e nelle more dell'adozione dei
decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, e'
autorizzata la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul
fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023, il cui
importo e' definito, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del
fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e
relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione
delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno
sanitario.
262. Per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire
sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata.
263. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi
di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando,
per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il
trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base
alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato. La
ripartizione dell'incremento di cui al presente comma avviene sulla
base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario
regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto
dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie
compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al
comma 267. L'accesso alle risorse di cui al presente comma e'
destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la
sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a valere sui
citati 32 miliardi di euro.
264. Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di
protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti
e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel
PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a
valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
265. Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la
sorveglianza epidemiologica e virologica, nonche' per l'acquisizione
di strumentazioni utili a sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo
correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto
previsto nel PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 42 milioni
di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia
sanitaria vigente.
266. Per le finalita' di cui ai commi 264 e 265, con uno o piu'
decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' definita la quota di spesa
autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base
delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le
medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla
dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali;
all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a
valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi
dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente
comma si provvede, in deroga all'articolo 2, comma 109, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle
province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento
vigente ancora non ripartito.
267. Per le finalita' di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di
cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione
delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi
442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa
tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.
268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari
regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire
la valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale che
ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per
il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del
presente articolo:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in
servizio, nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2022,
delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici
specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo,
e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli
incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31
dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con
il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del
ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non
piu' in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo
2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano
maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio
sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non
continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il
31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorita'
definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate
si provvede previo espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati
ed evitare differenze retributive a parita' di prestazioni
lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di
personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del
personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni
reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una
riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili,
del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie
corrispondenti nelle attivita' dei servizi esternalizzati che abbia
garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il
31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di
servizio.
269. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.
60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « un importo pari al 5 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « un importo pari al 10 per
cento »;
b) al quarto periodo, le parole: « Per il medesimo triennio,
qualora nella singola Regione emergano oggettivi » sono sostituite
dalle seguenti: « Qualora nella singola Regione emergano, sulla base
della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi »;
c) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: « Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato all'adozione di
una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di
personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei
precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento
di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e
dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale
revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente
articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia,
predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio
sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1,
dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della
spesa complessiva ».
270. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite
dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 ».
271. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 268
possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi
bilanci, anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono
al finanziamento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
272. Al fine di garantire la continuita' nell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio
presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale
118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha
maturato un'anzianita' lavorativa di almeno trentasei mesi, puo'
accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali
a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118
anche senza il possesso del diploma attestante la formazione
specifica in medicina generale. A determinare il requisito di
anzianita' lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi
di attivita', anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci
anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale
a tempo determinato.
273. Il personale medico di cui al comma 272 accede alle procedure
di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato
destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata
rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in
possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le
procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui al
periodo precedente, avvengono in una fase immediatamente successiva
alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi
diritto. Nei casi di cui al presente comma e' comunque requisito
essenziale il possesso dell'attestato d'idoneita' all'esercizio
dell'emergenza sanitaria territoriale.
274. Al fine di assicurare l'implementazione degli standard
organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori
rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale,
con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale
dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di
spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente
alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato,
e' autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno
2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro
per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento
del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione decorre
dalla data di entrata in vigore del regolamento per la definizione di
standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e
omogenei per l'assistenza territoriale, da adottare con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli
obiettivi previsti dal PNRR.
275. Al fine di sostenere le fondamentali attivita' di prevenzione
oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT)
nonche' delle connesse attivita' di natura socio-sanitaria e
riabilitativa, e' riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
276. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31
dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa
adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma
2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano
entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
277. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 276, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo complessivo
su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato
nella tabella A dell'allegato 4 annesso alla presente legge, ed
eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze
regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il
31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le
attivita' effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato
per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui
al presente comma. La presente disposizione si applica anche alle
regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di
cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
278. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 276 e 277 e'
autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere
sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione
di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al
comma 277. Al finanziamento di cui ai commi da 276 a 279 accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le
autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata
nella tabella B dell'allegato 4 annesso alla presente legge.
279. Il Ministero della salute verifica, sulla base di apposita
relazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di
recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26,
comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi
degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalita' di cui
al comma 276. Ove il Ministero della salute abbia positivamente
verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste
d'attesa di cui al comma 276, il finanziamento di cui ai commi da 276
al presente comma o quota parte di esso rientra nella disponibilita'
del servizio sanitario della regione o provincia autonoma per lo
svolgimento di altra finalita' sanitaria.
280. Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti
all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale,
entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di
ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario
nazionale, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di
classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche
contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe
massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo,
costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese
a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due
anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.
281. Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni
ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che
caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per
acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato nella misura dell'8 per cento
per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per
cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore percentuale
del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo
1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il
limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito
dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa
farmaceutica e' rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel
15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere
dall'anno 2024.
282. Le percentuali di cui al comma 281 possono essere annualmente
rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo
comma, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio,
su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del
fabbisogno assistenziale.
283. L'attuazione del comma 281 e' subordinata all'aggiornamento
annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di
efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente
sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'AIFA,
previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS)
della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento.
284. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA,
sono definite le modalita' di applicazione di quanto disposto dal
comma 281 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che
hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per
gli anni 2019 e 2020, senza riserva.
285. Per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato
il mancato pagamento in tutto o in parte dell'onere di ripiano
previsto per la relativa autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC), sono avviate dall'AIFA le procedure per la cessazione del
rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale della stessa AIC,
previa verifica da parte dell'AIFA della sostituibilita' del farmaco
con altro medicinale di analoga efficacia.
286. In considerazione dell'emergenza da COVID-19 in corso, le
entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento
con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province
autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma
restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno
sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con
riserva e' definito, qualora di entita' inferiore.
287. I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e
contrasto della pandemia di SARS-CoV-2, di cui all'elenco « Acquisti
di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza COVID-19
», pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per gli anni
2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui
all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
288. A decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento dei LEA, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' finalizzato l'importo di 200
milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno
sanitario nazionale standard.
289. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».
290. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
8 milioni di euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 8
milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.
La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata nella tabella C
allegata al presente decreto »;
c) al comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa
complessiva annua di 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
19.932.000 euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di
19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.
La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata nella tabella D
allegata al presente decreto »;
e) al comma 6-bis, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».
291. La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella D allegata al
medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l'articolo 33,
commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di cui
agli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.
292. Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato.
293. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del
lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale
del comparto sanita', dipendente dalle aziende e dagli enti del
Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto
soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali
di lavoro e' definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27
milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per
il personale del comparto sanita', una specifica indennita' di natura
accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in
servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
294. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 293, valutati complessivamente in 90 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato.
295. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, gia' prorogate dall'articolo 1, comma 425,
lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente
prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione
e provincia autonoma indicati nell'allegato 7 annesso alla presente
legge.
296. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 295,
valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere
sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui
concorre lo Stato.
297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e' incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022,
di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per
l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per
l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro
per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026
destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle
universita', in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, al fine di
favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine
al rapporto tra il numero dei docenti e del personale
tecnico-amministrativo delle universita' e quello degli studenti. Con
riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di
cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle
procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le
procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui
alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze
dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della
terza missione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto
delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto,
prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella
valutazione della qualita' della ricerca (VQR) e nella valutazione
delle politiche di reclutamento;
b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla
valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle universita'
statali in ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' al
raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.
Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle
risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni,
nonche' i principi generali per la definizione degli obiettivi e
l'attribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo. Le singole universita' provvedono
all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della
partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica,
della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite
del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo
criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo
periodo;
c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad
incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui
all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005,
n. 230;
d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per
l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati
alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito
dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota
del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, destinata alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 412, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 1,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7
milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento dell'importo
delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio e'
definito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
298. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in
regione diversa da quella in cui e' situata la sede universitaria
alla quale sono iscritti e con un indicatore della situazione
economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un
contributo alle spese sanitarie, il fondo per il finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 2 milioni di euro per
l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del fondo di cui al primo
periodo sono disciplinate le modalita' di accesso al contributo, per
il tramite delle universita'.
299. Ai fini del piu' ampio accesso alla rete di connessione dati,
anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali
nell'erogazione della didattica per gli studenti delle universita' e
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: « Non » e' soppressa e
dopo le parole: « attrezzature tecniche o informatiche » sono
aggiunte le seguenti: « . E' altresi' ricompresa la spesa per
l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento
del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale
da consentire la navigazione mediante la piu' recente tecnologia di
rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante
tecnologia di telefonia mobile e cellulare ».
300. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca e destinato ai
collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di
2 milioni di euro.
301. Al fondo perequativo a sostegno delle universita' non statali
legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma
521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' assegnata una dotazione
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il
riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca di cui al citato articolo
1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto esclusivamente
del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo
12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
302. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e
sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a
vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio
culturale del Paese, e' autorizzato un contributo annuale, a
decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei
seguenti enti: Fondazione IDIS-Citta' della scienza di Napoli,
Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo
da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della
scienza di Firenze. Il Ministero dell'universita' e della ricerca
esercita sui tre enti di cui al presente comma attivita' di
vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e
l'approvazione dei piani triennali di attivita'. A decorrere
dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma e' precluso il
contributo di cui al comma 3 »;
b) all'articolo 2-bis, comma 1, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: « Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000
sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma
3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento e'
riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti,
fondazioni, strutture e consorzi, nonche' delle intese e degli
accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 ».
303. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma
342 e' sostituito dal seguente:
« 342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese
sostenute, i compensi e le indennita' spettanti al presidente, al
direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci
delle suddette istituzioni ».
304. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e' costituito con delibera del
consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed e'
formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni
seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai
componenti del nucleo di valutazione e' riconosciuto il diritto al
compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo
1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 e' abrogato.
305. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n.
167, le parole da: « , a copertura » fino a: « relativi contratti
integrativi » sono soppresse.
306. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni
individuali di mobilita' del Programma Erasmus+ e di rispondere
adeguatamente all'incremento delle risorse e alla conseguente
crescita sostanziale delle azioni di mobilita' degli studenti
universitari, e' disposto nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa - INDIRE nella sua qualita' di Agenzia nazionale Erasmus+.
307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi
di livello universitario o post-universitario in Italia da parte di
studenti stranieri, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024,
a favore dell'associazione Uni-Italia.
308. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: «
19,5 milioni »;
b) dopo le parole: « tra le istituzioni statali di alta
formazione artistica, musicale e coreutica » sono aggiunte le
seguenti: « , ivi comprese, in esito ai relativi processi di
statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 ».
309. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attivita' svolte
nonche' della valorizzazione delle competenze necessarie al
raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, di piu' elevati obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in
favore del personale di tali istituzioni e' autorizzata la spesa di
8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ripartiti con il
decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo
e per le attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica statali. Le singole istituzioni
provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione
della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica
e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del
trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante
la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto
previsto dal decreto di cui al primo periodo.
310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025, di cui:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota
pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e
a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e' ripartita tra gli
enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla
copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca
delle risorse di cui alla presente lettera;
b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati
alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e
tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla
messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo
livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca delle
risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca
possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e
tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo
livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al
secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure
selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra
esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei
settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente;
c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati
alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti
pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca in ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca
pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli
enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera,
nonche' i principi generali per la definizione degli obiettivi e
l'attribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono
all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della
partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca,
nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento
tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto
dal decreto di cui al secondo periodo.
311. La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui
all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2024.
312. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo
nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e
dello sviluppo sperimentale, e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo,
denominato « Fondo italiano per le scienze applicate » con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di
euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250
milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di
tali criteri sono valorizzate le progettualita' con una maggiore
quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
313. Per le finalita' di cui al comma 5 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e' disposto lo
stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del
riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca di cui al comma 5
dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto
anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella
valutazione della qualita' della ricerca (VQR).
314. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi
da 240 a 248 sono abrogati.
315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attivita' del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di
amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il « piano di
riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) ». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione
di piano triennale di attivita' ai fini dell'applicazione della
normativa vigente.
316. Per le finalita' di cui al comma 315, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un comitato strategico per il rilancio
dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o
stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con
una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e
all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o
organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca tra otto nominativi proposti dal
presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca tra otto nominativi proposti dal
comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
e uno e' nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano un compenso
pari ad euro 20.000 annui nonche' gli eventuali rimborsi di spese
previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di
missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere
sulle risorse previste dal comma 322.
317. Il piano di cui al comma 315 e' adottato previo parere del
comitato di cui al comma 316 ed e' approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Sui contenuti del piano il Ministro
dell'universita' e della ricerca riferisce alle Camere in apposita
audizione.
318. Il piano di cui al comma 315 e' predisposto con il
coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo
le modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione.
Per la predisposizione del piano di cui ai commi da 315 a 324, il
consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma
316 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione
professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo
di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo
complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse
di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma
esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale,
lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano
di fabbisogno, nonche' la documentazione relativa alla
programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla
programmazione economica e finanziaria.
319. Il piano di cui al comma 315 puo' contenere proposte di
revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento
dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli
organi, nonche' ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per
il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e
gestionale. Il piano reca, altresi', l'indicazione delle risorse
economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra
quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste
dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.
320. Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla
sua approvazione. L'attuazione del piano e' sottoposta al
monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero
dell'universita' e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di
cui al comma 316.
321. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315
consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi
del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui
al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.
322. Al CNR e' concesso un contributo di 60 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022, di cui:
a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati
alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalita' del
piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del
comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e
2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro e' erogata in
esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.
323. Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere
dall'anno 2023, al CNR e' concesso un ulteriore contributo di 20
milioni di euro annui.
324. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di cui
al comma 315, all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta' dello Stato in
gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici
di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite
all'erario le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di
cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni gia'
effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi
enti ».
325. Al fine di sostenere le attivita' di ricerca finalizzate al
contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Xylella
fastidiosa » condotte dal CNR e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
326. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni
scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei
contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter,
lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' essere
prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/
2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 400 milioni
di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31
luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo
periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo
che, in base al monitoraggio, risulti non spesa e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato.
327. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022 ».
328. Per l'anno 2022 e' assegnato alle scuole dell'infanzia
paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il
contributo e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
329. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla
scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita
funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere
psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo
l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e
strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva
revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola
primaria, e' introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione
del decreto di cui al comma 335, l'insegnamento dell'educazione
motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte
di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella
correlata classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella
scuola primaria ».
330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria e'
prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico
2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente nonche' di quelle di personale
definite con il decreto di cui al comma 335.
331. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella
scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure
concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure
concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita
nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attivita' motorie
preventive e adattate » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche
dello sport » o nella classe LM-47 « Organizzazione e gestione dei
servizi per lo sport e le attivita' motorie » oppure di titoli di
studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
7 ottobre 2009, che abbiano, altresi', conseguito 24 crediti
formativi universitari o accademici - CFU/ CFA, acquisiti in forma
curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche.
332. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria e'
equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del
medesimo grado di istruzione e non puo' essere impegnato negli altri
insegnamenti della scuola primaria.
333. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al
comma 329 e' determinato in ragione di non piu' di due ore
settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non
adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto
l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono
l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento.
In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere
assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilita' dei
docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare situazioni di esubero di personale.
334. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella
scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase
di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami
abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del
bando, i termini e le modalita' di presentazione delle domande, i
titoli valutabili, le modalita' di svolgimento delle prove, i criteri
di valutazione dei titoli e delle prove, nonche' la composizione
delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a
carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'entita' del contributo di
cui al secondo periodo e' determinata in misura tale da consentire,
unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie
hanno validita' annuale e in ogni caso perdono efficacia con
l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.
335. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il
mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in
sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
a) e' rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di
cessare a qualsiasi titolo, nonche' quello in servizio a tempo
indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione,
distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di
insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e
posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di
dotazione organica complessiva a legislazione vigente, e' rimodulato
il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della
normativa vigente, con indicazione di quello da destinare
all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria,
tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a
regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della
scuola primaria presso le quali e' attivato l'insegnamento di
educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento.
336. I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni
organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di
sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione
distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare
all'educazione motoria nella scuola primaria.
337. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334
non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei
docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere
attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali
per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3
maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie
e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e
A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado
». L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato e'
subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335.
338. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'istruzione
provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi
da 329 a 337, comunicando le relative risultanze al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
339. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte
variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessita' e
alla gravosita' delle attivita' che sono chiamati a svolgere, il
fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di
posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V
della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009,
sottoscritto in data 15 luglio 2010, e' incrementato di 20 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello
Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di
posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
340. Per le medesime finalita' di cui al comma 339, il fondo unico
nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di
risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale
di lavoro di cui al comma 339, e' incrementato di ulteriori 8,3
milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per
l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico
dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla
retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti
scolastici.
341. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,
continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR)
sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni
sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di
posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello
regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse
disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del
citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico
2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione
dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio
normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007,
sottoscritto in data 15 luglio 2010.
342. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui
al comma 340 si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3
milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e per l'anno 2023, per un
importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
aggiuntive stanziate dall'articolo 1, comma 503, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
343. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: « l'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024 ».
All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le
parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « , 40,84 milioni di euro per l'anno 2022,
45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per
l'anno 2024 ».
344. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto
all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in
classi con numerosita' prossima o superiore ai limiti previsti a
normativa vigente, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, nei
limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in
deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga
opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status
sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica
individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle
risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di
personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
345. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di
riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo
2022:
a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e
culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare
le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344;
b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera
a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al
comma 344 per il grado della scuola primaria e per il primo e il
secondo grado della scuola secondaria;
c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione
delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da
valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie,
in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
d) e' individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come
rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell'organico del
personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed e'
individuato conseguentemente il numero delle predette classi.
346. L'attuazione del decreto di cui al comma 345 e' affidata agli
uffici scolastici regionali.
347. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine
dell'anno scolastico 2024/ 2025, una valutazione dell'impatto delle
disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla
dispersione scolastica.
348. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14
novembre 2016, n. 220, le parole: « 640 milioni di euro annui » sono
sostituite dalle seguenti: « 750 milioni di euro annui ».
349. Il Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' rifinanziato in misura pari a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
350. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera
dell'editoria libraria, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato,
degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della
legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n.
549, per l'acquisto di libri, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
351. Al fine di potenziare le attivita' commerciali che operano nel
settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023.
352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico
temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto
conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura e'
istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno economico
temporaneo - SET », con una dotazione di 40 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il
relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione
all'intervento previsto.
353. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la
desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via
sperimentale, gli esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio e
gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria
attivita' in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree
interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli
interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni
2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attivita' nei comuni
di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento
dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti
comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma
e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attivita' economica.
354. Per le finalita' di cui al comma 353, lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato
beni immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini
istituzionali, agli esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio e
agli artigiani di cui al medesimo comma 353. Il comodato ha una
durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha
l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli
interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a
mantenere la funzionalita' dell'immobile.
355. Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ».
356. Il contributo di cui al comma 353 e' erogato alle imprese
beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353, anche
attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle
entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la
conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel
territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di
soggiorno in corso di validita', e' assegnata, nell'anno del
compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di
spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta
elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo,
libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato
digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva,
titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della
Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle
disposizioni attuative, puo' provvedere alla disattivazione della
Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o
esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al
recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente
utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla
sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di
condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei
soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai
fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare
nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' i
criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.
358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il Ministero
della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano
un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai
dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo
della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo
Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai
sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
359. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della
cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno
2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assegnazione di un
contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
360. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui
al comma 359 e' destinata alle fondazioni liricosinfoniche che nel
bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli
articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle
seguenti situazioni contabili:
a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile
negativo;
b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato
patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla
corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata «
diritto d'uso illimitato del teatro » riveniente dall'atto di
trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato;
c) una o piu' perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al
passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112.
361. La restante quota del fondo di cui al comma 359 e' destinata
prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano
una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare
investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e
finalizzati al rilancio delle attivita' di spettacolo dal vivo
mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonche'
mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte
all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e
degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative
attivita'. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una
riserva indisponibile di pari importo.
362. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il
30 giugno 2022, sono stabilite le modalita' di assegnazione ed
erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 359, nonche' le
modalita' di impiego delle risorse assegnate e della relativa
rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge
l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di
cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni
lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.
363. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al
comma 360 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il
patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della
cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del
consiglio di amministrazione e la fondazione e' sottoposta ad
amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367.
364. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del
patrimonio archivistico, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni
di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per la
realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico
degli istituti archivistici nonche' per l'acquisto di immobili
destinati agli Archivi di Stato gia' in possesso delle necessarie
caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla
normativa vigente.
365. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori
con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di
monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i
relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al
comma 364 nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei
termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni
necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e sistemi collegati.
366. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati
all'attrattivita' e alla promozione turistica nel territorio
nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di
attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo
ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato «
Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente », con una
dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.
367. Le risorse del fondo di cui al comma 366 sono destinate alle
seguenti finalita':
a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici
del settore in grado di valorizzare le potenzialita' del comparto di
fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le
misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni
che limitano l'ordinaria possibilita' di svolgimento delle attivita'
produttive e lavorative;
b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di
produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori
interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad
incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche in relazione
all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli
sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo
positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori
e per le categorie interessate, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato «
Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale », con una
dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di
euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.
369. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' di attuazione, di riparto e di assegnazione
delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368.
370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo
decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono
individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei
codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio degli
interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368,
nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei
sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti
dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
371. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni
parlamentari competenti una relazione sull'attivita' svolta e sulle
risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 366 e 368.
372. Per le medesime finalita' e per garantire l'effettiva
attuazione delle misure di cui ai commi da 366 a 371, all'articolo 8,
comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo,
le parole da: « con contratto » fino a: « ventiquattro mesi » sono
soppresse e, al quarto periodo, dopo le parole: « di cui al presente
comma » sono inserite le seguenti: « per i primi ventiquattro mesi ».
373. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, dopo le parole: « alle informazioni che vi sono
contenute » sono aggiunte le seguenti: « e della loro pubblicazione
nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le
esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca
dati e' accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti
creditori per le finalita' istituzionali ».
374. Per le finalita' di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
375. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo straordinario per
gli interventi di sostegno all'editoria », con una dotazione pari a
90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno
2023.
376. Il Fondo di cui al comma 375 e' destinato a incentivare gli
investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione,
orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale,
all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei
nuovi media, nonche' a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli
ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero
del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e
l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio
2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese
editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa ricognizione
annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del
Fondo di cui al comma 375.
378. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di
quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023
nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente
negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di
spesa.
379. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
380. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni
di euro per l'anno 2024.
381. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della
cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti
interventi:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' incrementata di
euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023,
di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno
2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;
b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e
della quota di cui all'articolo 27, comma 3, puo' essere incrementata
mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati,
anche a valere su risorse europee »;
2) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « crediti di cui
agli articoli 8 e 27; » sono inserite le seguenti: « attivita' e
servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli
interventi di cooperazione allo sviluppo; » e le parole: «
dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato
congiunto di cui all'articolo 21 » sono sostituite dalle seguenti: «
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
»;
3) all'articolo 20, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il
seguente: « 2-ter. Per l'attuazione dell'attivita' e dei servizi di
comunicazione e dell'attivita' di valutazione d'impatto delle
iniziative di cooperazione di cui al comma 2, e' autorizzata, in
favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere
dall'anno 2022 »;
4) all'articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da: « miste
» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « in
Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese. Possono essere altresi' concessi finanziamenti sotto
qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner »;
5) all'articolo 27, comma 3, lettera b), le parole: « , secondo
modalita' identificate dal CICS, imprese miste » sono sostituite
dalle seguenti: « imprese anche aventi sede »;
6) all'articolo 27, comma 3, lettera c) , la parola: « miste »
e' soppressa;
7) all'articolo 27, comma 4, alinea, le parole: « Il CICS
stabilisce » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti »;
8) all'articolo 27, comma 5, la parola: « crediti » e'
sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ».
382. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana
all'Expo 2025 Osaka, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai fini
del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i
riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi
Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al
Giappone.
383. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un
contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio
d'Europa, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno
2022.
384. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri e
di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo
restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma
6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'accordo
di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un nuovo
prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da
erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth
Trust, secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario
internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia.
385. Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 384,
per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Poverty
Reduction and Growth Trust, la Banca d'Italia e' autorizzata a
concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario internazionale
nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83
milioni di euro di diritti speciali di prelievo, da ripartire in
cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal
presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni
legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia
entro il mese di marzo di ciascun anno.
386. Sul prestito autorizzato dal comma 384 e' accordata la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi
maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si
fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle somme disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
387. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno
2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente
all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato
dalla Banca d'Italia al Fondo monetario internazionale e utilizzato
come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore
del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso
nell'ambito dell'iniziativa sulla cancellazione del debito dei Paesi
piu' poveri fortemente indebitati (HIPC).
388. Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 620 e' aggiunto il seguente:
« Art. 620-bis. - (Fondo per gli assetti ad alta e altissima
prontezza operativa)-1. Per assicurare il rispetto degli impegni
assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero
della difesa e' istituito un fondo per finanziare l'approntamento e
l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a
cio' destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo
periodo e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di cui al presente
comma e' ripartito tra le diverse finalita' di impiego con decreto
del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze ».
389. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 7 milioni di euro per l'anno
2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4
milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2029,
3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno
2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
390. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei
richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in
Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000
posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
e' incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024.
391. Al fine di garantire la partecipazione italiana al programma
spaziale ARTEMIS, e' istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per
l'anno 2024.
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14
luglio 2021, con la finalita' di ridurre, entro l'anno 2030, le
emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli
registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte
dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la
strategia di mobilita' sostenibile », con una dotazione di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno
2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di
riparto del Fondo e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al
rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto
di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla
realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del
trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti
alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei
mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei
limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al
secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di
progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale
con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli
stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca
in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui
al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
393. Al fine di promuovere la sostenibilita' della mobilita'
urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del
trasporto rapido di massa, delle citta' di Genova, Milano, Napoli,
Roma e Torino, ivi comprese le attivita' di progettazione, e
l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100
milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025,
250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno
2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28
febbraio 2022, sono definite le modalita' di assegnazione delle
risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero
al completamento dell'attivita' di progettazione e sono individuati
gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma
procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli
stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca
in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui
al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati.
394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla
promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocita' e alta
capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine
dell'inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete
transeuropea di trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni
di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per
l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450
milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le
risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai
fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data
di entrata in vigore della presente legge.
395. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024,
230 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno
2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e
550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il
finanziamento del contratto di programma, parte investimenti
2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e RFI.
396. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno
2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025
e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del
contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI.
397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il
finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa.
398. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « di alcuni materiali da costruzione
verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi
nell'anno 2021 » e le parole: « entro il 31 ottobre 2021, con proprio
decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,
superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2021 e
il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi
rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 »;
b) al comma 3, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre »;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: « del decreto di cui al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui al
comma 1 ».
399. Per le finalita' di cui al comma 398 e' autorizzata la spesa
di 100 milioni di euro per il 2022.
400. Per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la
spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a
favore di Societa' Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il
riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie della
concessione.
401. La misura del contributo, da includere nel piano
economico-finanziario della societa' concessionaria, e' determinata,
nel limite dello stanziamento di cui al comma 400, previa verifica da
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e
sostenibilita' tariffaria della concessione. Il piano
economico-finanziario di cui al primo periodo e' predisposto da
Societa' Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in conformita' alla
disciplina regolatoria definita dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale investito
definito dalla medesima Autorita' in relazione al contributo pubblico
previsto dai commi da 400 a 402 e al correlato profilo di rischio.
402. L'erogazione del contributo di cui al comma 400 e' subordinata
al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti
convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' alla rinuncia da parte di Societa'
Autostrada tirrenica Spa alle azioni proposte in tutti i giudizi
pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al
rapporto concessorio.
403. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro
per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale
contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.
404. L'erogazione del contributo di cui al comma 403, da includere
nel piano economico-finanziario della societa' concessionaria
Autostrada regionale Cispadana Spa, e' subordinata al perfezionamento
della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti
convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto
finanziario delle condizioni di bancabilita' del progetto e di
sostenibilita' economico-finanziaria della concessione.
405. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e
resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale, anche
con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni,
province e citta' metropolitane, e' autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023,
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.
406. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche
sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilita'
rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalita', e
naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il
medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di approvazione
dei piani predisposti dalle regioni, province e citta' metropolitane,
di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, nonche' le procedure di revoca delle risorse
in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso
decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la
progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali
dell'Unione europea.
407. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi
per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di
euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per
l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del
Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale
a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con
popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro
ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti
nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai
comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di
160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e
250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000
euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023
sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente
in misura pari alla meta' del contributo assegnato per l'anno 2022.
La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo
periodo, e' la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante
dal censimento, disponibile al seguente indirizzo:
http://demo.istat.it/bil/index.php ?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30
gennaio 2022, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun
comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 puo'
finanziare uno o piu' interventi di manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione
che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella
seconda e terza annualita' del bilancio di previsione 2021-2023.
409. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022
per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023
per i contributi relativi all'anno 2023.
410. I contributi di cui al comma 407 sono erogati dal Ministero
dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa
verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il restante 20
per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresi'
rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.
411. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo
del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in
parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno
2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno
2023, con decreti del Ministero dell'interno.
412. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a 411 e' effettuato dai
comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la
voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ». Non
trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, 267.
413. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, effettua un
controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di
cui ai commi da 407 a 411.
414. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio
sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere
pubbliche. Il sindaco e' tenuto a comunicare tali informazioni al
consiglio comunale nella prima seduta utile.
415. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, le parole: « di 170 milioni di euro per l'anno
2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2031 » sono sostituite dalle seguenti: « di 320 milioni di euro per
l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 »;
b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti:
« 53-bis. Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di
assegnazione dei contributi e' il seguente:
a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprieta' dell'ente.
53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui
al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma
53 al 15 aprile 2022 »;
c) al comma 54, le parole: « Ferme restando le priorita' di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 53 » sono sostituite dalle
seguenti: « Ferme restando le priorita' di cui ai commi 53 e 53-bis
».
416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in
efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della
funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento
del fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le
province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o
parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
417. Al fine di consentire il completamento degli interventi di
messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi
siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di
Statte, in provincia di Taranto, e' autorizzata la spesa di euro
8.800.000 per l'anno 2022.
418. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero
12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate
di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per
l'anno 2024.
419. Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalita'
e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del
predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle
nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di
programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi
finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresi'
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del
predetto decreto-legge n. 59 del 2021.
420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle
opere e degli interventi funzionali all'evento e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno
2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di
330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per
l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione e' altresi' istituito,
per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il
coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai
partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella
citta' di Roma, e' nominato, con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta
in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno o piu'
subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026.
422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone,
sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma
645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la
proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da
approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli
interventi che sono identificati con il codice unico di progetto
(CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il
cronoprogramma procedurale. Il programma dettagliato deve altresi'
individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico
delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse gia'
disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR
e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua
inoltre le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei
sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma
procedurale.
424. Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di
investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP,
tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative
al comma 423 sono desunte da detti sistemi.
425. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il
Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di
particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
426. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di
interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422,
nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della
societa' di cui al comma 427.
427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle
opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la
realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e'
costituita una societa' interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 », che
agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione
appaltante per la realizzazione degli interventi e
l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare
l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. Alla societa' «
Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Le societa' direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella
societa' « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti di capitale, ai
sensi della normativa vigente.
428. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
l'atto costitutivo e lo statuto sociale della societa' « Giubileo
2025 », sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di
durata in carica, e' indicato il contributo annuale per il servizio
svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi
dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile nonche' sono
definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del
consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile.
429. La societa' « Giubileo 2025 » cura le attivita' di
progettazione e di affidamento nonche' la realizzazione degli
interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la societa'
puo' avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle
strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione
Lazio, del comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei
provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonche' dei
concessionari di servizi pubblici. La predetta societa' puo'
altresi', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in
deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme
che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con
societa' direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da
Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica,
operativa e gestionale.
430. La societa' « Giubileo 2025 » puo' affidare incarichi di
progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al
programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le
eventuali attivita' di rielaborazione e approvazione di progetti non
ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
431. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
partecipare al capitale sociale della societa' « Giubileo 2025 » per
un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
432. Per l'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026.
433. Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione
alle attivita' e agli interventi connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e' istituita la Cabina di
coordinamento.
434. La Cabina di coordinamento e' un organo collegiale, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
all'uopo delegato, ed e' composto dal Commissario straordinario, dal
Sindaco del comune di Roma Capitale, dal Presidente della regione
Lazio, da uno dei soggetti di vertice della societa' « Giubileo 2025
», dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un
rappresentante della Santa Sede.
435. Per le attivita' di natura istruttoria, alle riunioni della
Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della
tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti
dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello
specifico settore di riferimento, nonche' rappresentanti dei soggetti
attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina
di coordinamento.
436. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto
ai sensi del comma 424, verifica il grado di attuazione degli
interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale di cui
all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
437. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari
all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformita'
nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al
comma 422, nonche' qualora sia messo a rischio, anche in via
prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario
straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al
soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini un termine per
provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di
coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di
societa' di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni
pubbliche.
438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437
sia ascrivibile alle regioni o agli enti locali interessati, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario
straordinario, assegna al soggetto attuatore interessato un termine
per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o
di altre amministrazioni specificatamente indicate.
439. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale
interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a
precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento
rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di
superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti
disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente del
Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia.
440. Per la nomina dei commissari ad acta di cui ai commi 437 e 438
nonche' per la definizione dei relativi compensi, si applicano le
procedure e le modalita' applicative previste dall'articolo 15, commi
da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali
oneri derivanti dalla nomina di commissari ad acta sono a carico dei
soggetti inadempienti sostituiti.
441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429,
le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal
programma dettagliato sono di competenza della societa' « Giubileo
2025 » che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento
sulla propria attivita' e segnala eventuali anomalie e scostamenti
rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli
interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell'aggiornamento del
piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178
del 2020.
442. Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui
al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le
finalita' ivi previste, sono trasferite su apposito conto di
tesoreria intestato alla societa' « Giubileo 2025 », che provvede
all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi
dalla medesima societa'. A tal fine, le predette somme possono essere
eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della
spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del
PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di
tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la
societa' « Giubileo 2025 » e l'amministrazione titolare
dell'intervento.
443. La societa' « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna, mediante
le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei
pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori,
ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni
pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse
impegnate in bilancio, la societa' puo' avviare le procedure di
affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle
risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di
quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario
sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'articolo 3, comma
1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del
controllo, l'organo emanante puo', con motivazione espressa,
dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
444. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento
del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna,
presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio d'Italia di Formula 1,
presso l'autodromo di Monza, rivestono per il settore sportivo,
turistico ed economico, nonche' per l'immagine del Paese in ambito
internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI e' autorizzata
a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della
manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione
con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione
del Campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse
complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando
adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e
senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.
445. Per le finalita' di cui al comma 444 e' riconosciuto un
contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.
446. Per le finalita' di cui ai commi 444 e 445 nonche' per
sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto
dell'Autodromo di Monza, e' assegnato un contributo in favore della
Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno
2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.
447. Per le attivita' e gli adempimenti connessi alla candidatura
della citta' di Roma ad ospitare l'Esposizione universale
internazionale del 2030, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle
attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria
alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione
agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo
codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' autorizzata la spesa
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla
disciplina delle modalita' di determinazione e concessione dei
contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse
finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con
apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito
territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con
la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione
del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli
eventuali contributi gia' percepiti ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018.
449. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies e' inserito il
seguente:
« 4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le attivita' conseguenti alla
proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro
per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018 ».
450. Per le medesime finalita' di cui al comma 449, all'articolo 1,
comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31
dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »
e le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «
per l'anno 2021 ». A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
72.270.000 per l'anno 2022.
451. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate
dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non
sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo
periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo
17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' incrementato,
per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.
452. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25
dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
453. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge
24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 » e la
parola: « dichiarino » e' sostituita dalle seguenti: « abbiano
dichiarato ».
454. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
455. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « previa certificazione
del Commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: «
previa certificazione della regione ».
456. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2020 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2021 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31
dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non
oltre il 31 dicembre 2022 ».
457. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « A seguito
della mancata restituzione del finanziamento da parte del
beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono
richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la
documentazione di cui al comma 9 del presente articolo ».
458. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 135 e' inserito il seguente:
« 135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare
le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere,
ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate,
nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero
dell'interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'8 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 ».
459. Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui
all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro
per l'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 » e le parole: « nel
limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di
300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel
limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di
300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.
460. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2022. Per le attivita' di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e'
autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.
461. E' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 2.920.000,
di cui:
a) euro 1.400.000 per le finalita' di cui all'articolo 31 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) euro 820.000 per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3,
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
c) euro 700.000 per le finalita' di cui all'articolo 30-ter del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
462. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente
all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2022. Alle conseguenti attivita' si fa
fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza.
463. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino
al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli
14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022.
464. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 nel
limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022.
465. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' autorizzata la spesa di
800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare
al supporto tecnico-operativo e alle attivita' connesse alla
definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del
Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale
individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore,
tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per
il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento «
Casa Italia ».
466. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e' incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024 per venticinque anni.
467. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai
sensi dei commi 449 e 450 nonche' dei commi da 459 a 466 compresi
quelli derivanti da convenzioni con societa', la proroga fino al 31
dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta
annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di
lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui
agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
468. Il Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' ridotto di 4,95 milioni di euro
per l'anno 2022.
469. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo il quarto periodo e' inserito il
seguente: « Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo straordinario
di 10 milioni di euro »;
b) al comma 2, quinto periodo, le parole: « Per l'anno 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2021 e 2022
».
470. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e
secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.
471. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31
dicembre 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2022.
472. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su
edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalita' di
protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione
sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, il Fondo
di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro
per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina
dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla
relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte
delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel
limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma
procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle
opere, con apposita ordinanza del capo del Dipartimento della
protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, nella quale sono indicate anche le modalita' di monitoraggio
degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, e le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei
sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma
procedurale.
473. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per
l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita'
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di
40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno
2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni.
474. Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle
annualita' 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del
medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473,
tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del
bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della
flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e
all'aumento della capacita' operativa delle squadre del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
475. Per assicurare la funzionalita' dei servizi di istituto
dell'organizzazione territoriale e del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, quale forza
militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di
pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale,
attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la
costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e
l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento,
il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari,
l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle
gia' esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalita'
organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse
del fondo si applicano le seguenti disposizioni:
a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate
opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del
capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici
previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
c) la funzione di stazione appaltante e' svolta dall'Agenzia del
demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli
enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente
comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica
utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse;
e) il programma, predisposto sulla base delle proposte del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro,
all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire
e ai parametri progettuali da rispettare, e' approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con
il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e'
comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta
giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;
f) gli interventi del programma devono essere realizzati
ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere
abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla
rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalita'
organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva
ricostruzione laddove economicamente piu' vantaggioso;
all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse
organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del
demanio, di immobili privati gia' sede di presidi territoriali
dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente
adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati,
acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta'
dello Stato.
476. Per assicurare la funzionalita' dei servizi di istituto del
Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento
militare con competenza generale in materia economica e finanziaria,
capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la
realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di
nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei
relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il
completamento, l'esecuzione di interventi straordinari,
l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle
gia' esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalita'
organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse
del fondo si applicano le seguenti disposizioni:
a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate
opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del
libro secondo, titolo VII, capo I, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici
previste dalla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;
c) la funzione di stazione appaltante e' svolta dall'Agenzia del
demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli
enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente
comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica
utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse;
e) il programma, predisposto dal Comando generale della Guardia
di finanza e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla
localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri
progettuali da rispettare, e' approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con
il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ed e' comunicato alle competenti
Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo
stato di attuazione del programma;
f) gli interventi del programma devono essere realizzati
ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere
abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla
rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalita'
organizzata, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la
successiva ricostruzione, laddove economicamente piu' vantaggioso;
all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di
diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia
del demanio, di immobili privati gia' sede di comandi o reparti della
Guardia di finanza in regime di locazione con conseguente
adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati,
acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta'
dello Stato.
477. Gli interventi dei programmi di cui ai commi 475 e 476 devono
essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati
sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
478. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo
nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti
climatici, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione
industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo possono essere
concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle
che operano in settori ad alta intensita' energetica, per la
realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per
il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie
riciclate.
479. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le
disposizioni attuative del comma 478.
480. Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati con
le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 68
milioni di euro per l'anno 2022.
481. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 480,
continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, e
successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per
l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un
apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 e quelle di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, e
successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi
all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di
rottamazione.
482. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di seguito denominato «
fornitore », puo' procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo
ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell'articolo
1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che vantino
un'eta' anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente
legge, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento
pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico
dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato,
di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard
trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.
483. Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli
aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per
l'installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante
apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il
fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento
alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalita' di
rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le
attivita' svolte, nonche' al rispetto del limite massimo di spesa.
Per gli oneri sostenuti dal fornitore e dettagliati nell'ambito della
convenzione di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2022.
484. L'INPS, gli altri istituti previdenziali e l'Agenzia delle
entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi delle
disposizioni di cui ai commi da 480 a 485. Il fornitore procede alla
comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione
individuale, di idonea informativa sulle modalita' di richiesta e
gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata
convenzione.
485. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico possono essere adottate indicazioni operative per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484.
486. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di
euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori
economici dei settori del turismo, dello spettacolo e
dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
487. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del
turismo e il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e
le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 486, nel
rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a
sostegno dell'economia per l'attuale emergenza COVID-19.
488. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano
per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2027. Il Fondo e' destinato al finanziamento di interventi
a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia
e' parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformita'
alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014,
n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore
di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal
Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSEDAC). Con decreto del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati
ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere
realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo
delle risorse del Fondo.
489. Ai fini di cui al comma 488, il Fondo puo' intervenire, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea, attraverso:
a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di
investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi
di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa e'
promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo
bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;
b) la concessione di finanziamenti in modalita' diretta o
indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma
subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee,
multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o
fondi multilaterali di sviluppo;
c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni
di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee,
multilaterali e sovranazionali, nonche' altri soggetti terzi
autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di
sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie
di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di
promozione.
490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), e' a
prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese,
il gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento
costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui
affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte
del rilascio delle garanzie, nonche' i recuperi. Le obbligazioni
assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del
comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata
incapienza del Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione
del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto
dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati
dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sono definiti criteri, modalita' e condizioni della
garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalita' di escussione
idonee a garantire la tempestivita' di realizzo della garanzia in
conformita' ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte
del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso
dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima
istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di
ultima istanza dello Stato e' inserita nell'elenco di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata alla
erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli oneri e alle
spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493.
492. II Fondo italiano per il clima puo' intervenire anche in
cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni
finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di
sviluppo e istituti nazionali di promozione.
493. Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi
e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il
Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle
risorse del Fondo in coerenza con il piano di attivita' di cui al
comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del
Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura
di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del
Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operativita' e
potenziandone la capacita' d'impatto, la Cassa depositi e prestiti
Spa puo' intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di
istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e
delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal
regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi multilaterali,
sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui
all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi
l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di
garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le
esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle
risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono
beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo
criteri, condizioni e modalita' stabiliti con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica.
495. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « successivo comma 11, lettera
e), » sono inserite le seguenti: « o al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonche' su altri
beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, ».
496. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione
ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo
italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo e' presieduto dal
Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed e'
composto da un rappresentante del Ministero della transizione
ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento
strategico e le priorita' di investimento del Fondo italiano per il
clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il
piano di attivita' del Fondo, anche mediante la definizione
dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalita' di
intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree
geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in
favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti
privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il Comitato
direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle
garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su
proposta della Cassa depositi e prestiti Spa. La segreteria del
Comitato direttivo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione
ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti
Spa, quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di
composizione e funzionamento del Comitato direttivo. Ai componenti
del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
497. La dotazione del Fondo italiano per il clima puo' essere
incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati,
nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e
internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di
sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488.
498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma
nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al
decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonche' di rispettare gli
impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione
delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo e'
assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023,
100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno
2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al
2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute per
gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalita' di utilizzo
delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche
attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attivita'
necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico.
499. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare
l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui
agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad
oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego
mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e
garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti
conformi al modello originario.
500. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese
individuali e le societa' che intendono svolgere le attivita' di
preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito
registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, presso l'amministrazione competente per
territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica
istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei
costi sostenuti per l'avvio dell'attivita', fino a un importo massimo
di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia
delle operazioni previste e alle quantita' dei rifiuti impiegabili,
nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis.
501. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' di impiego e di gestione
del fondo di cui al comma 499.
502. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
230, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica, il « Fondo per il controllo delle specie
esotiche invasive », con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di
ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.
503. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico per il primo trimestre dell'anno 2022 in coerenza
con quanto disposto per il terzo trimestre dell'anno 2021
dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
nonche' con quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021
dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171,
gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono
parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505.
504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze
domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri
usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
505. Per le finalita' di cui ai commi 503 e 504 si provvede al
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro
il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro.
506. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di
cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per
cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5
per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
507. Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2022 gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,
l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a
concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo e'
trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il
28 febbraio 2022.
508. Per il primo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la
fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate
dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la
fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza
dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.
509. In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei
confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas
naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente
finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci
mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una
periodicita' e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo
le modalita' definite dall'ARERA.
510. L'ARERA definisce altresi', nel limite di 1 miliardo di euro,
un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli
esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di
rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture
emesse nei confronti della totalita' dei clienti finali aventi
diritto alla rateizzazione, nonche' le modalita' di conguaglio o di
restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione
ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per
i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento
dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante
quota entro l'anno 2023.
511. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 510 provvede la
Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma
richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo di cui al
comma 510, l'ARERA puo' ridurre il periodo temporale di cui al comma
509, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione
per i soli importi gia' oggetto di rateizzazione.
512. All'articolo 50, comma 2, lettera q), del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: « a decorrere
dal 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 ».
513. Nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad
interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione
delle acque, nonche' di impianti di monitoraggio delle acque, in casi
di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e classificati sotto la voce DLB 2022 - Mite collettamento
depurazione acque.
514. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, all'alinea, le parole: « ha natura rotativa » sono
sostituite dalle seguenti: « ha natura mista » e, alla lettera b),
dopo le parole: « l'erogazione di finanziamenti, » sono inserite le
seguenti: « di cui una quota parte a fondo perduto nel limite
complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ».
515. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito il Fondo mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita',
con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato
agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del
regolamento (UE) recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che
gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio », in fase di
approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono
definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il
finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalita'
d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di
gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515
sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e
garantire una separazione dei patrimoni, e' autorizzato ad
esercitarle attraverso una societa' di capitali dedicata. La SIN -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa,
costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione
prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 74, e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. I sistemi
informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati
mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con
l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui
all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
517. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria
centrale, intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al
comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento
del Fondo di cui al comma 515.
518. Le risorse di cui al comma 515 sono assegnate al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e sono trasferite
dallo stesso Ministero alla societa' di cui al comma 516 al momento
dell'apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al
comma 517. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui
al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016.
519. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno
finanziario relativo all'attuazione del Fondo mutualistico di cui al
comma 515, nonche' della misura « assicurazioni agevolate in
agricoltura » prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale
sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il
cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di complessivi 178,3
milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura «
assicurazioni agevolate in agricoltura », per ciascuno degli anni dal
2023 al 2027.
520. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: « e il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « e il 31 dicembre 2022 ».
521. Al fine di rafforzare la competitivita' delle imprese operanti
nel settore agricolo e agroalimentare, per le attivita' di cui
all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 da
trasferire all'ISMEA.
522. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle
imprese agricole, e' autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di
10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La
predetta garanzia e' concessa a titolo gratuito nei limiti previsti
dai regolamenti (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno
2014, nonche' nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013.
523. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura,
al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « partecipazione
giovanile » sono inserite le seguenti: « o femminile »;
b) all'articolo 10-bis, comma 2, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
« c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel
caso di societa', siano composte, per oltre la meta' delle quote di
partecipazione, da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o da
donne ».
524. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 523, in
favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione
femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire
lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui
all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro.
525. Alle attivita' di cui al citato titolo I, capo III, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.
526. Al fine di potenziare l'attivita' di rilevazione dei prezzi
dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto
degli interventi previsti dall'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e disporre
di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le
strategie settoriali per l'attuazione della nuova fase di
programmazione della politica agricola comune, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno
2022, di cui 50.000 euro riservati alle attivita' di rilevazione nel
settore dell'olio.
527. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 ».
528. Una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello
stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' destinata a misure in favore della filiera delle carni
derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri
animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle uova di
volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del
2020.
529. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto - Guardia
costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione,
gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad
esse affidate, anche in via esclusiva, dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dall'articolo 136
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
530. Al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale
nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di
foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo delle
risorse del fondo di cui al primo periodo.
531. Al fine di garantire la continuita' degli interventi per la
messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione
di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi
strutturali di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
532. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
le modalita' di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle
citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti. I
soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli
investimenti di cui al comma 531 entro l'anno successivo a quello di
utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito
rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato
di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.
533. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 63, le parole: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024
e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 » sono
sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, 530 milioni di euro per
l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335
milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2032 al 2036 »;
b) al comma 64, al primo periodo, le parole: « 31 marzo 2020 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022, per il periodo
2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo
2030-2036 » e, al secondo periodo, le parole: « del decreto » sono
sostituite dalle seguenti: « dei decreti ».
534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale nonche' al miglioramento della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono
assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti
nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.
535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in
forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000
abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda e'
presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse
attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo
della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2,
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le
risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.
536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di
contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di
interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine
perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
a) la tipologia dell'opera, che puo' essere relativa a:
1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita'
di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
2) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione
edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo
sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
3) mobilita' sostenibile;
b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori,
nonche' le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e
ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale e' chiesto
il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che
fanno parte della forma associativa.
537. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e'
determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
giugno 2022. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore dei comuni che presentano un valore piu' elevato dell'indice
di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme
associate e' calcolata la media semplice dell'IVSM. L'attribuzione
del contributo sulla base della graduatoria costituita ai sensi del
secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300
milioni di euro per l'anno 2022, e' fatta assicurando il rispetto
dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive
alle regioni ivi indicate.
538. Il comune beneficiario del contributo e' tenuto ad affidare i
lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 537:
a) per le opere il cui costo e' inferiore a 2.500.000 euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
b) per le opere il cui costo e' superiore a 2.500.000 euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538,
il contributo e' revocato con decreto del Ministero dell'interno.
540. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al
comma 541 e possono essere successivamente utilizzati dal medesimo
ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime
finalita' previste dal comma 534, a condizione che gli stessi siano
impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare
esecuzione.
541. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono
erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente
modo:
a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro
i termini di cui al comma 538;
b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori
cosi' come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma
542;
c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi
amministrativi sono altresi' rilevati tramite il sistema di
monitoraggio di cui al comma 542.
542. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a
541 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti
rigenerazione urbana legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione
l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
543. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione
Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e
successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione
Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
544. A decorrere dall'anno 2022 e' attribuito alla regione Sardegna
l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi
strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.
545. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la Regione
siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e
successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione
siciliana di cui all'articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
546. A decorrere dall'anno 2022 e' attribuito alla Regione
siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli
svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.
547. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo le parole: « di strade e scuole » sono inserite le
seguenti: « nonche' per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche
di prevenzione di danni atmosferici ».
548. Le disposizioni recate dai commi 549, 550 e 551 sono approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
549. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 75, comma 1, lettera g), dopo le parole: « o di
altri enti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ; nelle predette
entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti
i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di
natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e
degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale »;
b) al comma 4-bis dell'articolo 79:
1) le parole: « degli anni dal 2018 al 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i
ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e
2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, »;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per
ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo
precedente e' pari a 713,71 milioni di euro annui »;
c) al comma 4-ter dell'articolo 79:
1) le parole: « A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere
dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71 »;
2) le parole: « La differenza rispetto al contributo di 905,315
milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « La differenza
rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro ».
550. Le quote spettanti alle province autonome ai sensi
dell'articolo 75, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come
modificata dal comma 549, lettera a), relative alle entrate derivanti
dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate
mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle
giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco
a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco
intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia.
Fatto salvo il gettito spettante alla regione Trentino-Alto Adige ai
sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i
proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente
comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi,
lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo
denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non
sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province,
questa e' determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate
sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello
nazionale.
551. In attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per
gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere
dall'anno 2022 e' attribuito a ciascuna provincia autonoma l'importo
di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di
cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
552. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 543 a 551 e'
subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi in materia di
finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.
553. Le disposizioni dei commi 554, 555 e 556 sono adottate in
attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni
2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.
554. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia
e' stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022,
436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e
432,7 milioni di euro per l'anno 2026.
555. All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, recante lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia,
dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
« Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo
Stato in favore della generalita' delle province, potenzialmente
destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia
Giulia, sono disposte a favore della regione ».
556. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 850, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 196 milioni »;
b) al comma 852, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 196 milioni » ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti
locali, il concorso alla finanza pubblica e' determinato ai sensi del
decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 ».
557. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta di 100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022.
558. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 875-septies,
della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 86,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
559. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione Valle
d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e
successivi, a decorrere dall'anno 2022 il contributo dovuto dalla
regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico
di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
560. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, e
all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si
interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al
finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle
disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al
finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni
2020 e 2021.
561. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 783, le parole: « , sulla base dell'istruttoria
condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, »
sono soppresse, dopo le parole: « fabbisogni standard e le capacita'
fiscali » sono inserite le seguenti: « approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » e l'ultimo periodo e'
soppresso;
b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti:
« 784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni
fondamentali delle province e delle citta' metropolitane, sulla base
dei fabbisogni standard e delle capacita' fiscali approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e' attribuito un
contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di
euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150
milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno
2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro
per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500
milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2031.
785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla
finanza pubblica da parte delle province e delle citta' metropolitane
delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma
150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su
proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio
2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di
ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni
successivi, tenendo altresi' conto di quanto disposto dal comma 784.
Resta ferma la necessita' di conferma o modifica del riparto stesso,
con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei
fabbisogni standard o delle capacita' fiscali ».
562. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma
847 e' abrogato. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, il secondo periodo e' soppresso. La spesa di
personale effettuata dalle province e dalle citta' metropolitane per
le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei
progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori
risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo,
non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
563. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di solidarieta'
comunale e' destinato, per un importo di 44 milioni di euro per
l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di
euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno
2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro
per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione
Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo
integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della
regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri
per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente
periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio
ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022,
nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione
"Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata
con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per
i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei
fabbisogni standard »;
b) all'ultimo periodo, le parole: « terzo periodo » e « medesimo
terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e settimo
periodo »
564. In considerazione di quanto disposto dai commi 172, 173, 174 e
563 del presente articolo, all'articolo 1, comma 448, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.855.513.365 per l'anno
2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365
per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro
7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027,
in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per
l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030
» sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per l'anno
2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365
per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro
7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027,
in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per
l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030
».
565. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115
del 23 giugno 2020, e' istituito, presso il Ministero dell'interno,
un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di
cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione
siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per
l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario,
della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del
31 gennaio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e alla Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi
dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo
e' ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:
a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre
2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di
preconsuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi
2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106;
b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'ISTAT con riferimento
all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio
nazionale;
c) con capacita' fiscale pro capite inferiore a 510 euro,
approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni
delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze per i comuni della Regione siciliana e della regione
Sardegna, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo
1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
566. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in
attuazione del comma 565 per gli anni 2022 e 2023 non puo' essere
superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 al
netto dei contributi richiamati al comma 565, lettera a), ed e'
prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del
disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti
contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro puo' non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
567. Ai comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana con
disavanzo pro capite superiore a euro 700 e' riconosciuto per gli
anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di
cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, da
ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del
disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31
dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di
liquidita' e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte
di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante
dell'ente.
568. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 567,
l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle
rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma
567 e' ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del
disavanzo, dei contributi assegnati per le annualita' 2021-2023, ai
sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo
38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei
commi 8-bis e 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del presente articolo.
569. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa
riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti
2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)
entro il 30 novembre 2021, anche su dati di preconsuntivo, ridotto
dei contributi assegnati per l'annualita' 2021, di cui al comma 568.
570. Il contributo di cui al comma 567 e' ripartito, con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.
571. I contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente
vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al
finanziamento delle spese di personale di cui al comma 580 e, per la
quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di
ammortamento dei debiti finanziari. La liquidita' relativa alla quota
di contributo destinata al ripiano del disavanzo e' vincolata
prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la
transazione di cui al comma 575.
572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e' subordinata
alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il
ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il
Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco,
in cui il comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta
beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per
ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo,
risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da
destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti
finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da
individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di
un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al
limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di
imbarco portuale e aereoportuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del
patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e
ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani
di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di
enti ed istituti pubblici e privati;
c) incremento della riscossione delle proprie entrate,
prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi 784 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
1) in presenza di delibera che attribuisce l'attivita' di
recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi
compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi
ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di
prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti
maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di
attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve
essere effettuato almeno venti mesi prima;
2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalita'
di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in
24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797,
della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del
Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due
anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione
puo' essere fissata in 36 rate mensili;
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di
spesa di parte corrente della missione 1 « Servizi istituzionali,
generali e di gestione », ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06,
rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;
e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste
nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi
dell'articolo 24 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo
unico;
f) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura
amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione
significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni
organiche, nonche' dei contingenti di personale assegnati ad
attivita' strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti
nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e
nell'attivita' di accertamento e riscossione delle entrate;
2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di
eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi
strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
4) al contenimento della spesa per il personale in servizio,
ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura
proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al
netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
5) all'incremento della qualita', della quantita' e della
diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla
cittadinanza; a tal fine l'amministrazione e' tenuta a predisporre
un'apposita relazione annuale;
g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli
uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per
locazioni passive;
h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei
fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali
ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti
nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi,
incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad
assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del
triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul
Fondo complementare;
i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di
contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena
autonomia dall'ente.
573. L'accordo di cui al comma 572 e' corredato del cronoprogramma
delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli
obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2022 il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali.
574. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli
enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per l'anno
2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il
piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed
esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso
tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022
e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano
di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di
decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da
parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si
riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio
sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate
previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto
dell'articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione della
domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina
l'automatica cancellazione del credito vantato.
575. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in
base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro
il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori, compresi
quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine
cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la
definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una
somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione
alle seguenti anzianita' dello stesso: a) 40 per cento per i debiti
con anzianita' maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i debiti
con anzianita' maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti
con anzianita' maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con
anzianita' inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro
un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la
rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro
venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.
576. Nei confronti della liquidita' derivante dai contributi
annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni annuali di cui al
comma 572, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure
esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non
determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano
di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al
completamento della presentazione da parte del comune delle proposte
transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o
proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto
piano e i debiti non producono interessi ne' sono soggetti alla
rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla
predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata
rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con
inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di
capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti
dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento
della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non
vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle
somme per i fini dell'ente e per le finalita' di legge.
577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 572 e
il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli
investimenti e del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma
567 sono effettuati dalla Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con
cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al
comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia delle
entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla Commissione per la
stabilita' finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo
delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da
assumere per l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto
previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale.
Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata
attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli
esiti delle verifiche alla competente sezione regionale della Corte
dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la
sospensione del contributo per le annualita' successive. La prima
verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata con riferimento
alla data del 31 dicembre 2022.
578. Gli esiti della verifica di cui al comma 577 sono trasmessi
alla Corte dei conti che procede nell'ambito delle verifiche di cui
all'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e, per i comuni di cui al comma 567 in procedura di riequilibrio
finanziario, all'articolo 243-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando, per due
anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla
dichiarazione di dissesto.
579. Ai comuni di cui al comma 567, che sottoscrivono l'accordo di
cui al comma 572, si applicano le disposizioni previste dall'articolo
6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attivita' di
accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione
del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui
al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul
contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale
con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da
destinare alle predette specifiche attivita' sino ad una spesa
aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli
accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di
previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
581. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti caratterizzati da:
a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento
ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro
rispetto alla media nazionale;
c) IVSM superiore alla media nazionale.
582. Il contributo di cui al comma 581 e' ripartito in proporzione
alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento,
disponibile al seguente indirizzo:
http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita, con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio
2022.
583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennita' di funzione dei
sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni
a statuto ordinario e' parametrata al trattamento economico
complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento
ufficiale, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e
per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione
superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia
con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da
30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da
10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001
a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001
a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a
3.000 abitanti.
584. In sede di prima applicazione l'indennita' di funzione di cui
al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per
cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A
decorrere dall'anno 2022 la predetta indennita' puo' essere altresi'
corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
585. Le indennita' di funzione da corrispondere ai vicesindaci,
agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate
alle indennita' di funzione dei corrispondenti sindaci come
incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con
l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalita'
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile
2000, n. 119.
586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere
sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle
indennita' di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di
cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022,
di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2024.
587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni
interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il comune beneficiario
e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio
finanziario.
588. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 111, comma 2-novies, le parole da: « e fino alla
concorrenza » fino a: « di Trento e di Bolzano » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna
regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale
prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse
ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta
all'evasione indicate nella tabella 1 »;
b) nell'intestazione della quarta colonna della tabella 1, la
parola: « minima » e' soppressa.
589. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di
iniziative per la promozione della legalita', nonche' di misure di
ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori
locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi
all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una
dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalita' di ripartizione del fondo.
590. Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 ottobre 2022 ».
591. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 ottobre 2022 ».
592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarieta'
dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti
territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni,
nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di
servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine
alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di
monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il
preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse
Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
593. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonche' misure di
sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle
regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane », con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo e'
utilizzato per finanziare:
a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse
ambientali dei territori montani;
b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso
opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e
valorizzazione delle qualita' ambientali e delle potenzialita'
endogene proprie dell'habitat montano;
c) attivita' di informazione e di comunicazione sui temi della
montagna;
d) interventi di carattere socio-economico a favore delle
popolazioni residenti nelle aree montane;
e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo
sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali;
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale
del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare
ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere
politiche a favore della montagna.
595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne
italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi
di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali
sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle
regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
596. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i
comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo
sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593.
597. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il
Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidita'
ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli
articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo
13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono
richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati
secondo i seguenti termini e condizioni:
a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1°
gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali
costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui
alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando
le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione
originari;
b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a
decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento
di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria
piu' vicina a quella dell'anticipazione di liquidita', come rilevato
sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del
quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse e' determinato
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet;
c) la rata in scadenza nel 2022 e' calcolata, per la quota
capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante
dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi e'
calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno
successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel
2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse
stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della
rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in
scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui
alla lettera b);
d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle
regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, in relazione alle quali e' prevista la sospensione fino
al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di
ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono
il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa
quota capitale, come determinata ai sensi della lettera c), e'
rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di
ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della
quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di
ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello
della quota interessi risultante dal piano di ammortamento
antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota
interessi.
598. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle
anticipazioni di liquidita' concesse in favore degli enti locali, al
fine di garantire la gestione della relativa operativita', il
Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un atto aggiuntivo all'addendum di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Nell'atto aggiuntivo all'addendum sono definiti, tra l'altro, criteri
e modalita' per il perfezionamento delle predette operazioni di
rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato
con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato nei siti
internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa
depositi e prestiti Spa. L'atto aggiuntivo all'addendum e' pubblicato
nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della
Cassa depositi e prestiti Spa.
599. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in
favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli enti locali
medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo
intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le
modalita' stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa
deliberazione autorizzativa della giunta, anche nel corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando
l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di
previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione
sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il
perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla
data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista
dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono
corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti
originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra
la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di
ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in
scadenza nel medesimo anno, e' regolato entro il 31 dicembre 2022 con
le modalita' previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.
600. Per le attivita' svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa
oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 598 e' autorizzata la
spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai
sensi della presente legge.
601. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle
anticipazioni di liquidita' stipulate dalle regioni con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione
seconda, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate
dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del
presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31
gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo
restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel
bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono
perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico
atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione
di una o piu' anticipazioni di liquidita', al quale sono allegati i
nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di
liquidita' concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia
scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto
modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione
corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di
ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.
602. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le
operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono
novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni
di liquidita'. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente
modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni
previsti nei medesimi contratti originari.
603. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 456, le parole: « fino all'esercizio 2045 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino alla chiusura della gestione
commissariale di cui al comma 452 »;
b) il comma 458 e' sostituito dal seguente:
« 458. La gestione commissariale di cui al comma 452 e' chiusa a
decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti
posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla
chiusura della gestione commissariale la regione Piemonte subentra
nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti
dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti
relativi alle anticipazioni di liquidita', da contabilizzare nel
rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Ai fini della chiusura della contabilita'
speciale di cui al comma 453:
a) le risorse residue sulla contabilita' speciale della gestione
commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al
contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione
Piemonte;
b) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle
di cui alla lettera a) sono riversate d'ufficio ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».
604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse
destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate,
rispetto a quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita'
e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale
relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione
o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale
del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali,
nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione
di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui
propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo
gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi
dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di
52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto e' ripartita
annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della
ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge,
per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle
risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi
natura di trattamento economico accessorio del personale non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a
decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine,
all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di
lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma
sono destinate all'incremento delle disponibilita' dei fondi per
l'efficienza dei servizi istituzionali.
606. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa e' incrementato di 89,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per il personale
docente.
607. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello
Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie,
con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022,
200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno
2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche
richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
608. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il comma
41 e' sostituito dal seguente:
« 41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 e'
autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno
2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1,
comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n. 134.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 858, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1.820 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "1.231 unita'", le parole: "900 unita'"
sono sostituite dalle seguenti: "610 unita'", le parole: "735 unita'"
sono sostituite dalle seguenti: "498 unita'" e le parole: "185
unita'" sono sostituite dalle seguenti: "123 unita'" ».
609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del
bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle
more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di
lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime
di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di
cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi
ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi
tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e
dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i
rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla
medesima finalita' e da determinare sulla base dei medesimi criteri
di cui al comma 609, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello
stesso decreto legislativo.
611. Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano anche al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della
somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito
della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio
2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti
professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali
destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio
2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni
paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite
di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte
salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale, alle finalita' di cui al primo
periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi
bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di
lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi
impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti
della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo
periodo.
613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione
digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica
amministrazione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
614. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria
alle piu' gravose attivita' connesse alla protezione internazionale,
alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonche' alle funzioni
di legittimita' in ragione delle competenze relative alla Procura
europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria
e' aumentato complessivamente di 82 unita'. La tabella B allegata
alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo
24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' sostituita
dalla tabella B di cui all'allegato 9 annesso alla presente legge. Il
Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso
dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate
all'assunzione, nell'anno 2023, delle unita' di personale di
magistratura di cui al presente comma.
615. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 614 e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di
euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di
euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di
euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029,
di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno
2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.
616. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2022, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' bandito
alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della
vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata la spesa nel
limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per
l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di euro 14.092.556
per l'anno 2025, di euro 17.606.962 per l'anno 2026, di euro
17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per l'anno 2028, di
euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e
di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.
617. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma
3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in
base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria e' approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e
il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento
italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione
e' autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere
dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del
finanziamento di ciascuna Camera ».
618. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la
semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici, all'articolo 5 del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: « alla Presidenza della
Camera dei deputati » sono inserite le seguenti: « , con le modalita'
stabilite dalla stessa Presidenza, » e le parole: « , e la relativa
documentazione contabile » sono soppresse;
2) al quarto periodo, le parole: « contestualmente alla sua
trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera » sono
soppresse;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La
documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di
cui al presente comma, ricevuti nell'anno solare precedente, e'
trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio
2012, n. 96, entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4
del medesimo articolo 9 ».
619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al
personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti.
Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza
di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla
ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
620. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1023, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 1024, le parole: « e di euro 141.521.230 per l'anno
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 149.721.230 per
l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023 » e le parole: « e,
per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683,
rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per
il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , per
l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683,
rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per
il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009, e, per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di
euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo
comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo
24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009 ».
621. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte
delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi
al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa
complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli
altri oneri connessi all'impiego del personale.
622. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
« 8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del maggior valore
imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attivita' immateriali
le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura
non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, e'
effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun
periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di
cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione
dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza e' deducibile,
fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al
primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di
ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo.
Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore
ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto
dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del
secondo periodo, e' ammessa in deduzione in quote costanti per il
residuo periodo di ammortamento.
8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, e'
possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in
misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un
diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura
corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta
sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo,
da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la
prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta successivo ».
623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere
dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai
sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, hanno facolta' di revocare, anche parzialmente,
l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110,
secondo modalita' e termini da stabilire con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo
per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalita' e
termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.
625. All'articolo 208, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: « , contabile » e' soppressa;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
« b-bis) in tutte le altre ipotesi e' quello presso la corte
d'appello di Roma ».
626. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono
determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 11.681.894 per l'anno
2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per
l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 388.397.575
a decorrere dall'anno 2036.
628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma
1037 e' sostituito dal seguente:
« 1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti
dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro
per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di
53.623 milioni di euro per l'anno 2023 ».
629. Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma della
disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza
del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le
sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti
dall'ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
« Art. 29. - (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in
servizio) - 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda
sino al compimento del settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto
nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella
di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3,
hanno diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita' pari,
rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per
ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato
impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al
lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato
nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite
di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato
per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un anno. La
percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad ogni ulteriore
pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario
cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore
della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte
procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio
2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che
rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono in un
colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un
caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale
ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al
settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o
comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale. La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del tribunale o
da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la
seconda valutazione di professionalita' designato dal consiglio
giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei
patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal
consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio
presso l'amministrazione della giustizia, purche' in possesso di
qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea
triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte
d'appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove
sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che
presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di
conferma superano il numero di novantanove sono costituite piu'
commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati,
in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta
candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento
delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Con tale decreto sono fornite le
indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla
data di inizio delle procedure, alle modalita' di sorteggio per
l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonche'
alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal
rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle
commissioni e' corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per
ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano
partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al
comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia
natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta
giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di
cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusivita' delle
funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati
e' corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla
tredicesima mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica
F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di
servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o
funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali
voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al
triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita' giudiziaria
in misura pari al doppio dell'indennita' di amministrazione spettante
al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente
e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel
fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente
comma non e' cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro
autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano
per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di
cui al comma 6 e' corrisposto un compenso parametrato allo stipendio
e alla tredicesima mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre
2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di
anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con
esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti
collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E'
inoltre corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari
all'indennita' di amministrazione spettante al personale
amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono
dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel
fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto,
con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da
assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attivita'
lavorative o professionali.
8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono pasto nella
misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per
ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei,
come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio
giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino
domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3
»;
b) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: « 15 agosto 2025
» sono sostituite dalle seguenti: « raggiungimento del limite di
permanenza in servizio »;
c) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
« Art. 31. - (Indennita' spettante ai magistrati onorari in
servizio) - 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e
ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla
conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle
indennita' previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo
4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici
onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari »;
d) all'articolo 32, il comma 1 e' abrogato.
630. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui
al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116, come sostituito dal comma 629 del presente articolo, non
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e la dotazione organica dei
giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e' fissata in
complessive 6.000 unita'. La predetta dotazione organica sara'
rideterminata, con le medesime modalita' di cui al predetto articolo
3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
631. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione
di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in
materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
632. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui
all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, e'
autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160
per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.
633. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai commi
da 629 a 632 e' autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno
2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per
l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 46.631.375 a
decorrere dall'anno 2032.
634. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un apposito fondo, con una dotazione di 4.300
milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato
alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso,
derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni
gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,
ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974,
n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al
conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente
all'Istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il
quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al
Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo
utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di
ciascuna partita.
635. A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma
634, l'INPS e' autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la
riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale.
Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui
attribuire le regolazioni contabili.
636. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2025 ».
637. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».
638. All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».
639. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « per l'anno 2021 ».
640. Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per
acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si
conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del
programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b),
del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre
2020, n. 156, la lettera c) e' abrogata.
641. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica
esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
a), del medesimo regolamento.
642. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e
289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in
relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a decorrere dal
completamento delle operazioni di rimborso cashback e rimborso
speciale, di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020,
n. 156, relativamente al periodo di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi
gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla
gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma
cashback, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate dal
Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.
643. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020,
n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con
le disposizioni dei commi da 637 a 644.
644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
642 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di
3 milioni di euro per l'anno 2022.
645. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno
2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore, stipulati nell'anno 2022, e' riconosciuto ai datori di
lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari
o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con
riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo
restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
646. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' abrogato.
647. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di
estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, e'
riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto
pilota della Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato « viva
gli Anziani ». La Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura
forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti
territorialmente. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro
2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.
648. Al primo periodo del comma 23 dell'articolo 103 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: « mesi sei » sono sostituite dalle seguenti: «
diciotto mesi »;
b) dopo le parole: « nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di
euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « nonche' di
20.000.000 di euro per l'anno 2022 ».
649. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.450
milioni di euro nell'anno 2021.
650. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 1.850 milioni di euro per
l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e
dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
651. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,
del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del
contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti
comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui
euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente
dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze
armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi
all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per
gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di
polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
652. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo
dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche
in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro
straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di
polizia penitenziaria di piu' gravosi compiti derivanti dalle misure
straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.
653. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle
entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a
tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
654. Agli oneri derivanti dai commi 649, 650, 651 e 652, pari a
3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;
b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti
della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti
della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo
all'erario;
g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;
i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, relative ai trattamenti di cassa integrazione
salariale operai agricoli (CISOA);
l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui
all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189;
p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 651 e 652.
655. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate
dai commi da 649 a 657, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
656. Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, e' abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.
657. Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 656 entrano in vigore
il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
658. In considerazione del significativo impatto collegato
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e
rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese,
e' attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro
per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore
tessile del distretto industriale pratese, cosi' come individuato
dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n.
69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11
maggio 1999, n. 140, per attivita' di studi, ricerche e progetti
collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il
sostegno alle imprese puo' essere disposto per una o piu' delle
seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi
di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di
tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione
ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli
standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso
all'irrobustimento della filiera produttiva.
659. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti le modalita' di erogazione del contributo di cui al
comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita'
finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica,
di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando
il medesimo contributo.
660. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della
parita' di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per le attivita'
di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di
parita' di genere », con una dotazione di 3 milioni di euro per
l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari
opportunita' e la famiglia, sono determinate le misure formative che
consentono l'accesso al Fondo nonche' le relative modalita' di
erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente
comma.
661. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione
della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare
il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno
2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa
autorizzato, alle seguenti finalita':
a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento
dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonche' al loro
funzionamento;
b) quanto a 1 milione di euro, alle attivita' di monitoraggio e
raccolta di dati di cui al comma 665.
662. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede
annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui
al comma 661, tenendo conto:
a) della programmazione delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e degli interventi gia' operativi per
contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per
favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di
genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la
vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le
ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime
finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione e
provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a
livello nazionale;
c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento dei
centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla
necessita' della continuita' dell'operativita' e alla
standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte
dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.
663. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza
domestica e di genere possono essere costituiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli
uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro
interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e
recupero degli uomini autori di violenza, con personale
specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa
tra loro o in forma consorziata.
664. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza
domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi
socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo
conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone
che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi
specialistici.
665. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662,
presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate
nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di
cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti
beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente
periodo.
666. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il
Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere,
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di
utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.
667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio
2019, n. 69, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di
trattamento psicologico per il reinserimento nella societa' dei
condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o
conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo
13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al
presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni
e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma
1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della
medesima legge n. 354 del 1975.
668. Per le finalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di
euro per l'anno 2022.
669. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto
dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno
2022.
670. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica,
percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di
violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di
5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del
primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
671. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del
cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia
di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado, e' istituito il Fondo permanente per
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
672. Il Fondo di cui al comma 671 e' istituito presso il Ministero
dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno
2022.
673. Al Fondo di cui ai commi 671 e 672 possono accedere le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge
29 maggio 2017, n.71, e in particolare:
a) associazioni sportive dilettantistiche;
b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale
delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS), di cui al
decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;
c) associazioni la cui finalita' principale sia la tutela dei
minori.
674. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dai commi da
671 a 673, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di
bilancio.
675. Presso il Ministero dell'interno e' istituito un fondo di
solidarieta' in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva
di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di
un contributo nei confronti dei proprietari di unita' immobiliari a
destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia
all'autorita' giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo
comma, e 633 del codice penale.
676. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione
del comma 675 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi
indicato.
677. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato per un
ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.
678. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' di vita
delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e
alle difficolta' economiche, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5
milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da
parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di
coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e
volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di eta'.
679. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono
comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo
anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie
di aderire al progetto.
680. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni
interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679.
681. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni
di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi
rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali
vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del
presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli
enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto
del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalita'
di assegnazione delle predette risorse.
682. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare
l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2022 per il rifinanziamento della legge
14 agosto 1991, n. 281
683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater,
15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
684. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della
salute un fondo denominato Fondo per i test di Next-Generation
Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023.
685. Il Fondo di cui al comma 684 e' destinato al potenziamento dei
test di NextGeneration Sequencing di profilazione genomica dei tumori
dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.
686. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui
al comma 684, nonche' il sistema di monitoraggio dell'impiego delle
somme.
687. Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il
Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei
disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) le cui
prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.
688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine di
garantire il contrasto dei DNA, e' istituito presso il Ministero
della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione
e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno
2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto
corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del
Fondo e' definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.
690. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e' autorizzata la spesa massima di
3 milioni di euro per l'anno 2022.
691. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
nonche' all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e'
prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.
692. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di
livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la
chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre
2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31
dicembre 2022.
693. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: « 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021
» sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro per l'anno
2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023 ».
694. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022 ».
695. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e
dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il
supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel
territorio della Repubblica di Gibuti, e' autorizzata la spesa di
euro 5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere
dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente
periodo si provvede a valere sulle risorse destinate alla
cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del
Ministero della difesa.
696. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e'
inserito il seguente:
« Art. 2-bis. - (Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa) -
1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia
industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne
l'efficacia delle capacita' tecnico-amministrative connesse alle
attivita' derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata, a decorrere dal 1° marzo
2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di
apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato su proposta
del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e
tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico
ed e' stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito
degli stabilimenti dell'Agenzia.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di
spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno
2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura
permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244,
e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».
697. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto
incremento e' destinato a supportare il personale delle istituzioni
scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi
professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione
alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
698. Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei
criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
699. Per favorire l'incremento dell'attrattivita' turistica del
Paese e per supportare le attivita' organizzative e di sviluppo nel
territorio nazionale, con particolare attenzione per la regione Lazio
e la citta' metropolitana di Roma Capitale, per interventi,
finalizzati a supportare attivita' di organizzazione e gestione della
manifestazione, connessi allo svolgimento dei Campionati europei di
nuoto che si terranno a Roma nell'anno 2022, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione
italiana nuoto.
700. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la
valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua
espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo
prevalente lo svolgimento di un'attivita' diretta alla produzione di
beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di
lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo
ed estetico, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2022.
701. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle
caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, e'
disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel
limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato
all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al
sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' nel settore della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'. Alla
valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il
Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata
legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il
Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati
i criteri, le finalita' e le modalita' di riparto, di monitoraggio,
di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente
comma.
702. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale, nonche' di scongiurare il fermo
produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di
eccellenza nel mondo, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5
milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti
nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle
risorse di cui al presente comma, nonche' le modalita' di recupero e
di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al
presente comma.
703. I benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi
e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de
minimis ».
704. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il
recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato per 4,5
milioni di euro per l'anno 2022.
705. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la
proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali
danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via
sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022,
che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia del
vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della
salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in
Italia del contraccettivo di cui al presente comma.
706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo
9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
sono prorogate fino al 31 marzo 2022.
707. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 706 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per
l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da adottare entro il
30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
708. Le disposizioni di cui all'articolo 373, comma 2, lettera d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono estese anche ai veicoli del Corpo
valdostano dei vigili del fuoco, del Corpo forestale della Valle
d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.
709. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la
richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in
regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere
ammessi al beneficio entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
710. La Commissione di garanzia esamina le richieste di cui al
comma 709 nei tempi e con le modalita' di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.
711. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « In
relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla
pandemia da SARS-CoV-2, tale misura e' estesa all'esercizio
successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo
periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo
del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ».
712. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai
sensi del presente comma, la competitivita' del sistema produttivo
nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e
dello sviluppo sperimentale, e' istituito un apposito fondo presso il
Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di
euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'universita' e della
ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i progetti
di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione
tecnologica e digitale e alla sostenibilita' ambientale. Per tali
progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti
con le modalita' di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono
accedere ai benefici di cui alla presente disposizione le imprese la
cui attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e
revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonche'
di parti degli stessi.
713. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il
consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso
potabile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1087, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 1088, dopo le parole: « ciascuno degli anni 2021 e
2022 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di 1,5 milioni di
euro per l'anno 2023 ».
714. All'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «
Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche
in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in piccole e medie imprese
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33, nonche' in quote o azioni di uno o piu' Fondi per il Venture
Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in Fondi per
il Venture Capital, gestiti dalla societa' che gestisce anche le
risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di
internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento
e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa »;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le attivita' di individuazione di potenziali investimenti
e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture
capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della societa'
che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica ».
715. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. Ciascun partecipante non puo' possedere, direttamente o
indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per
le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni
altro diritto economico e patrimoniale ».
716. Lo statuto della Banca d'Italia e' adattato, con le modalita'
stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
1998, n. 43, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
717. Le disposizioni di cui ai commi 715 e 716 entrano in vigore
con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti
nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute
al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento
previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre
2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
2014, n. 5, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo dell'addizionale
di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' applicata con un'ulteriore
addizionale di 27,5 punti percentuali.
718. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Il regime
speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle
societa' per azioni, alle societa' in accomandita per azioni e alle
societa' a responsabilita' limitata, a condizione che il relativo
capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327
del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato,
svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via
prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle
quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda piu' del 50 per
cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento
dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o
SIINQ e una o piu' altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui
all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio
e' investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla
locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA
immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse
proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della
partecipazione al capitale sociale, nonche' dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili,
a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti
possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria e di partecipazioni agli utili ».
719. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
720. Il tirocinio e' un percorso formativo di alternanza tra studio
e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione
professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di
studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce
curriculare.
721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la
definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi
da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne
circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficolta' di
inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il
riconoscimento di una congrua indennita' di partecipazione, la
fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e
limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni
d'impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione che
prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una
certificazione delle competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalita' di contingentamento per
vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota
minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e
contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta
la propria attivita'.
722. La mancata corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera
b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di
una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla
gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di
1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
723. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non puo'
essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il
tirocinio e' svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di
cui al periodo precedente, il soggetto ospitante e' punito con la
pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per
ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilita', su
domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
724. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte
del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
725. Il soggetto ospitante e' tenuto, nei confronti dei
tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
726. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge
28 giugno 2012, n. 92.
727. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere
dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore
informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al
presente comma ».
728. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento
delle attivita' di cui al comma 1, la societa' puo' provvedere alla
selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le
esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM
dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in
servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i
livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di
assunzione nonche' le competenze acquisite nell'esecuzione del
servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze
organizzative della societa' medesima. Si applicano i contratti
collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non
determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile ».
729. Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
730. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento
della proprieta' immobiliare delle aree destinate all'edilizia
economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma di
Bolzano, agli atti di trasferimento della proprieta' delle aree
destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste
nelle rispettive leggi provinciali.
731. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «
per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».
732. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo
sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi
perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e
5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022
e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023.
733. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che provvede a sua
volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani
entro i primi sessanta giorni dell'anno ».
734. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « , anche in osservanza del livello essenziale
delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla
predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra
assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e
popolazione residente pari a 1 a 6.500 ».
735. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dopo le parole: « comma 797 » sono inserite le seguenti: « e al
comma 792 » e dopo le parole: « comma 799 » sono inserite le
seguenti: « e al comma 792 ».
736. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle
persone con disabilita' visiva e pluridisabilita' e favorire la
fruizione di servizi di vario interesse, all'Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS e' concesso un contributo di 2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per
iniziative a favore dei cittadini con disabilita' visiva.
737. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai
contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5
milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese
documentate sostenute per fruire di attivita' fisica adattata. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' attuative per l'accesso al
beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di
illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del
contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al
presente comma.
738. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli
obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, e' attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH -
Federazione italiana per il superamento dell'handicap.
739. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi
della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e
di contrastare discriminazioni verso persone con disabilita', anche
sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi
di rappresentanza e di supporto attivo, e' attribuito per l'anno 2022
un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie di
persone con disabilita' intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS).
740. Al fine di favorire la realizzazione di eventi anche
internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e'
destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024.
741. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del
ciclismo italiano, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l'anno 2022,
finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo,
l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto « Giro
d'Italia Giovani Under 23 ».
742. Le risorse di cui al comma 741 sono assegnate, con decreto
dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
Federazione ciclistica italiana per il finanziamento delle attivita'
legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del « Giro
d'Italia Giovani Under 23 ».
743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale
propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma
49 del medesimo articolo 1 e' incrementato di 3 milioni di euro. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3
milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.
744. E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a
favore dell'associazione « La Casa di Leo » che ospita i familiari
dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso
l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
745. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte
costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, eroga in favore degli
interventi del Piano azione coesione della regione Umbria la somma di
euro 18.148.556. Il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del
piano finanziario del Piano azione coesione della regione Umbria.
746. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
« 3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-ter),
possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in
forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da
aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o
in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi
il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita
convenzione, delle societa' finanziarie costituite ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il
rimborso dei predetti finanziamenti ».
747. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, e'
autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a
favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'.
748. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da
malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero
della salute e' istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e
2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del
Ministero della salute sono disciplinate le modalita' di attuazione
del presente comma.
749. Ai fini della replicabilita' della metodologia « LAD Project
», riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia
oncologica, e' concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno
2022 in favore del comune di Pavia, per la realizzazione degli
interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di
oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo
settore. Al trasferimento delle risorse al comune di Pavia provvede
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la
pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte
II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
750. E' autorizzata la spesa di un milione di euro annui per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana
per la sclerosi multipla (FISM).
751. Al fine di assicurare lo sviluppo della competitivita'
dell'infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonche' la
prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di
tossicita' e biocompatibilita', e' previsto un contributo ordinario,
per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta
alla societa' consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare).
Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, per la parte destinata al CNR, e' ridotto di 1,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022.
752. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 2 milioni di
euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto
del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022,
i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel
limite della spesa autorizzata ed e' assicurato il relativo
monitoraggio.
753. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per
l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
754. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167,
e' abrogato.
755. Nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione in
simulazione in ambito sanitario », al fine di implementare la
formazione in simulazione nell'ambito delle aziende
ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre
1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.
756. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto,
stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione del Fondo
nazionale di cui al comma 755.
757. Nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituito il Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche
intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la
ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonche' la
valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale,
con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. Il
Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i
criteri e le modalita' per la ripartizione del Fondo nazionale,
prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca
scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale
del medesimo Fondo.
758. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di
1.200.000 euro per l'anno 2022.
759. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare
patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identita'
Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) e' autorizzata la spesa
di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attivita' di
sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati
genetici presso la popolazione delle suddette localita'.
760. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo
nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore
agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse
per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a 27,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a 27,5
milioni per l'anno 2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022 ».
761. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee
di ricerca della roadmap Esfri nel Mezzogiorno e di assicurare
l'insediamento dell'hub dell'infrastruttura europea di ricerca «
Resilience » a Palermo, e' autorizzata la spesa nel limite di 1
milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore
della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la
realizzazione di attivita' di progettazione, acquisto, conservazione,
restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili e
beni.
762. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti modalita' e criteri di assegnazione e
di rendicontazione delle risorse di cui al comma 761.
763. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
« 5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano
cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno gia'
trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla
data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto
dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare
per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del
predetto articolo 44, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di
esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio
dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido
preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno un'unita'
immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al
trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta';
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di
esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio
dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido
preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario di almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche
in comproprieta'.
5-quater. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
764. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1, e'
consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di
piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi
dell'articolo 18, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE)
2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie
vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni
vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche'
a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 ».
765. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza
epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione
di attivita' in materia di istruzione e formazione, degli enti
gestori, aventi finalita' non lucrative, delle scuole di servizio
sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina
nazionale e regionale vigente, e' autorizzata la spesa di 400.000
euro per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa massimo. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri e le
modalita' per la ripartizione delle somme di cui al presente comma
anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
766. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
« 7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della
retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo
I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della
scuola »;
b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: « I contratti, di
durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva » sono
inserite le seguenti: « comunque per un periodo massimo
corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati
presso le Scuole europee di tipo I ».
767. I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del
2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale entro il 31 gennaio 2022.
768. All'articolo 234, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il tempo
strettamente necessario al completamento del programma di
trasferimento del servizio alla societa' subentrante e
all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al
precedente periodo, al fine di assicurare la continuita' del servizio
di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale,
sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei
servizi erogati durante la suddetta proroga e' conformato ai livelli
di mercato ».
769. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure
concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione e'
prorogato al 31 dicembre 2022.
770. Al fine di garantire la continuita' didattica nelle
istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, e'
istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite
di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30 aprile
di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite
tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole,
in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in
detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini
dell'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata. Con il decreto
di cui al periodo precedente sono altresi' definiti i criteri per
l'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata a ciascun docente
assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso
sito in una piccola isola.
771. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e'
autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la
promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con
particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di
lingua e cultura italiana all'estero.
772. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno
2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente
comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
773. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero e'
autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022.
774. Al fine di favorire attivita' seminariali e di studio e
iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalita',
la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le
mafie e la violenza, e' istituito il Fondo per la diffusione della
cultura della legalita'.
775. Il Fondo di cui al comma 774, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, con una
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, e' destinato alle
universita' statali italiane per le diverse attivita'.
776. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le attivita' finanziabili
per ciascuna universita' statale, nonche' le linee guida per la
relativa organizzazione.
777. Entro novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al
comma 776, il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite
massimo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinate alle
universita' statali che presentino uno o piu' progetti di cui ai
commi da 774 a 776.
778. Le universita' destinatarie delle risorse provvedono, entro
trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad
avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione
diretta delle studentesse e degli studenti.
779. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle citta' di
Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il
2023, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da
ripartire in parti uguali per le due citta'.
780. Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del
territorio, nel rispetto delle relative peculiarita' identitarie e
culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici
e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la
continuita' nella fruizione per i visitatori, nello stato di
previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo per la
tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia, con
una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del
Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per il riparto delle risorse del Fondo di cui al primo
periodo. 781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata
di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati
all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore
dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale
Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento
della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo
periodo si provvede con decreto del Ministro della cultura, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
782. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: « e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « , di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 »;
b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
« 1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale della
musica MITO e' assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione
di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi
Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino ».
783. Al fine di valorizzare le attivita' di missione pubblica
dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per
l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e
dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la
fruizione digitale dell'opera, e' stanziato un contributo pari a 1
milione di euro per l'anno 2022.
784. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (European
Brain Research Institute).
785. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti,
nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di
promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e
del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche
raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la
documentazione relativa, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
786. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo
Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per
promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e
internazionale, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023.
787. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer,
nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e
valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, e'
autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023.
788. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata
nazionale « Giovani e memoria », di seguito denominata « Giornata
nazionale », al fine di promuovere i valori e il significato profondo
dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche
mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi
contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado
di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani
generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
789. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni,
le province, le citta' metropolitane e i comuni, nonche' le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della
loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento
con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore,
iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita', progetti e
altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della
memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.
790. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione
delle attivita' di cui ai commi 785, 786, 787, 788 e 789, nonche' per
il riordino complessivo delle attivita' in materia di anniversari
nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero all'Autorita' politica delegata per le politiche giovanili le
funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse
finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione
della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del
Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo
alle predette attivita' nell'ambito delle risorse finanziarie, umane
e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
791. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla
predisposizione e realizzazione di un programma di progettualita' e
di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787
e per le attivita' di cui al comma 788.
792. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo
Puccini nell'anno 2024, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per il
finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e
diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi
legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti
obiettivi nel limite di spesa massima autorizzata ai sensi del
presente comma:
a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e
privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive,
ricercatori e singoli individui privati, delle attivita' formative,
anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali,
seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il
Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo
la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario
relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in
relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e
internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la piu'
vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale
e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea,
anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico,
artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la
figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee
per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale
esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia
dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e
pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;
c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi
pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti;
istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per
l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di
Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle
accademie musicali, e anche nelle scuole di ogni ordine e grado, a
fini didattici;
d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi
pucciniani;
e) valorizzazione delle attivita' svolte dai soggetti, pubblici e
privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione,
dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche
attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne
la fruizione da parte del pubblico;
f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalita' di
promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e
operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o
potenziamento delle strutture esistenti;
g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati
rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e
privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e
internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il
conseguimento delle finalita' del presente comma.
793. Per le finalita' di cui al comma 792, e' istituito il Comitato
promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato «
Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o
da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal
Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana,
dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di
Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo
Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione
Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro studi Giacomo
Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, dell'Associazione
lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio
storico Ricordi, nonche' da quattro insigni esponenti della cultura e
dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle
opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Comitato, anche
avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di
spesa autorizzato ai sensi del comma 792, ha il compito di
promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la
conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un
adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali,
nonche' di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi
pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie
previste dal comma 792. Al Comitato possono successivamente aderire,
previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o
soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di
Giacomo Puccini.
794. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in
carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione
conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei
contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce
un comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le
iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.
795. Ai componenti del Comitato promotore e del comitato
scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese
per il funzionamento del Comitato e del comitato scientifico sono
poste a carico del contributo di cui al comma 792.
796. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo
Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 792,
per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di
interventi finanziari e di iniziative culturali, informative,
scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792, anche attraverso
l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma
793.
797. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo,
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato di 1
milione di euro per l'anno 2022, con la finalita' di tutelare e
valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una
riconoscibile identita' storica e culturale, per la conservazione e
la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione
alla promozione dei territori.
798. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti
interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti,
nei termini e secondo le modalita' e la procedura stabiliti con
apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i
successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto
delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 797.
799. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2020 e per l'anno 2021
» sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 »
e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Le fondazioni
lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attivita'
svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a
fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli ».
800. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: « di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura
di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo » sono sostituite
dalle seguenti: « del Fondo unico per lo spettacolo di cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ».
801. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
802. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
dopo le parole: « un contributo di un milione di euro a favore della
Fondazione "Orchestra Giovanile Luigi Cherubini" » sono aggiunte le
seguenti: « e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di
0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura
proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale
Gasparo da Salo', societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore,
l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento,
l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra
dei Giovani Europei ».
803. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo
2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 22 dicembre 1982, n. 960, e' incrementata di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
804. La Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonche' di
salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e
del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite
dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto « Il
Perugino » nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.
805. Per la celebrazione di cui al comma 804, e' autorizzata la
spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.
806. Per le finalita' di cui al comma 804, e' istituito presso il
Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni
legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino ». Il
Comitato e' presieduto da un presidente nominato dal Ministero della
cultura e composto da un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, uno del Ministero dell'universita' e della ricerca,
uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco
del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Citta' della Pieve,
nonche' da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino
designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con
decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le
modalita' di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere,
attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attivita'
formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche,
culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera
di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le
risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il
Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022,
predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e
sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro
della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del
Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o
altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito
delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente
connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.
Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di
cui al comma 805.
807. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della
cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni;
1) all'articolo 12, al comma 1, le parole: « entro il 31 marzo
di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza
triennale », al comma 2, le parole: « , tenuto conto della relazione
di cui al comma 4, » sono soppresse e, al comma 4, le parole: « in
allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di
indirizzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di
ogni anno »;
2) all'articolo 13, comma 1, le parole: « , cui e' allegata la
relazione di cui all'articolo 12, comma 4 » sono soppresse;
b) gli incrementi di spesa di cui al comma 381, lettera a), sono
destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a
dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso,
prioritariamente, alle organizzazioni della societa' civile e ad
altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'articolo 26 della
legge 11 agosto 2014, n. 125;
c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: « in un
apposito fondo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: « nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019,
n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.
77 »;
2) il comma 768 e' abrogato.
808. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato in misura pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022.
809. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, alla lettera b-bis), le parole: « 31 dicembre 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
810. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2022.
811. Al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento
in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, e in coerenza agli
stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole «
sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS » sono
sostituite dalle seguenti: « sottosistema di bordo di classe "B"
SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/ SSC o ERTMS "B3 MR1"
comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2
comprensivo di STM SCMT/ SSC ». All'attuazione della presente
disposizione si provvede con le risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
812. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai
contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3
milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese
documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo
integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi
per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative per
l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero
in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui
al presente comma.
813. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al
presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi
atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal
3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un
fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
814. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri
eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone,
sono individuate le misure di cui al comma 813.
815. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e' incrementato ulteriormente di 1 milione di
euro per l'anno 2022.
816. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico
del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico
locale acqueo nella citta' di Venezia, in relazione all'assoluta
specificita' in termini di costi e modalita' di svolgimento del
medesimo servizio, e al fine di garantire la continuita' territoriale
con le isole della laguna e l'accessibilita' e la mobilita' nel
centro storico tenuto conto della particolare conformazione
geomorfologica della citta' antica, e' autorizzata la spesa nel
limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere
il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della citta'
di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a
quelle ordinariamente stanziate a legislazione vigente e sono
concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei
costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonche' dei costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
817. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione
straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi
per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex Arsenale della Marina
militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del sito
di interesse nazionale, e' previsto un contributo a favore della
regione Sardegna di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024.
818. Agli oneri derivanti dal comma 817, pari a 3,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
819. Dopo l'articolo 1677 del codice civile e' inserito il
seguente:
« Art. 1677-bis. - (Prestazione di piu' servizi riguardanti il
trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente,
la prestazione di piu' servizi relativi alle attivita' di ricezione,
deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni
di un altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un
luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di
trasporto, in quanto compatibili ».
820. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti
pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e
degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi
previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle
valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i
livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti
a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro
700.000 per l'anno 2022.
821. Ai fini della semplificazione delle procedure per la
produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti
mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l'articolo
166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il
seguente:
« Art. 166-bis. - (Usi delle acque per approvvigionamento potabile)
- 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle
concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla
risorsa idrica concessa per uso potabile e gia' sfruttata in canali o
condotte esistenti, possono avanzare richiesta all'autorita'
competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei
medesimi sistemi idrici. L'autorita' competente esprime la propria
determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda
si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al
pagamento dei relativi canoni per le quantita' di acqua
corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di
cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalita'
di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo
sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali
artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal
corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo
il prelievo ».
822. Per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando
quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16, e'
autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022
e 2023.
823. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 103,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 6 milioni di
euro per l'anno 2022.
824. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore
turistico e alberghiero, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
825. A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo
perduto alle imprese che operano nei settori di cui al comma 824, al
fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con
particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso
con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con
decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri per l'erogazione dei predetti contributi.
826. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della
ristorazione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e
certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
827. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le forme di agevolazioni o
incentivi per attivita' ricettive, di ristorazione e per i pubblici
esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti
come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni
protette o biologiche provenienti dalla regione in cui e' situato
l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.
828. Per il supporto tecnico alle attivita' istruttorie svolte dal
Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento
alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione
ambientale strategica, nonche' per l'attuazione del PNRR, e'
assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
829. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a
ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti
previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di
euro per l'anno 2022.
830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle
amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza alle norme
in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da
utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse
all'attivita' di controllo ambientale degli organi di vigilanza che,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le
prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022,
relative all'installazione e messa in funzione di impianti di
compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni
Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e'
riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro
per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente.
832. L'agevolazione e' richiesta dal gestore del centro
agroalimentare purche' l'impianto di compostaggio possa smaltire
almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' di applicazione e di fruizione del credito
d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma
831.
833. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
834. L'agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 e' concessa ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ».
835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto
di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e' istituito presso il Ministero della
transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da
rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti,
operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di
ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
836. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di
specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i
rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla
conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al
comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute
come autoctone dalle rispettive carte ittiche.
837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA, con
decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le
specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come
autoctone per regioni o per bacini.
838. Per lo svolgimento delle attivita' del Nucleo di ricerca e
valutazione, e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023.
839. Al fine di potenziare le attivita' di bonifica e
disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di
attuazione e all'aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad
elevato rischio di crisi ambientale, e' autorizzata la spesa di
500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione
ecologica.
840. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai
sensi del presente comma, il proseguimento delle attivita' di
bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' rifinanziato
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
841. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87,
le parole: « siti di smaltimento finale di rifiuti » sono sostituite
dalle seguenti: « siti di smaltimento e trattamento di rifiuti ».
842. Con la finalita' di favorire la promozione dei territori,
anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate
alla cultura enogastronomica del Paese, e' concesso, per l'anno 2022,
un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro,
a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonche' dei produttori di
vino biologico che investano in piu' moderni sistemi digitali,
attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code)
apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal
produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e
pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale,
turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17
ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
843. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi.
844. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole: « 31 marzo 2018 », ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 11, al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 » ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire alla gestione
commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente e'
stanziato un contributo straordinario di euro 500.000 per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 ».
845. All'articolo 63 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: « la cui scadenza e' prevista tra il 1°
agosto 2020 e il 21 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «
la cui scadenza e' prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto
2022 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A
decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di garantire lo svolgimento
delle attivita' necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato
di efficienza e funzionalita' delle opere idrauliche nonche' le
manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario
liquidatore dell'EIPLI e' autorizzato a procedere, in deroga alla
normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili,
all'assunzione di un numero massimo di 13 unita' di personale con
contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023,
da reclutare tra i candidati risultati idonei nella selezione bandita
con decreto commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 ed inseriti
nella graduatoria approvata con decreto commissariale n. 93 del 4
marzo 2019. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di
lavoro a tempo determinato nonche' per le nuove assunzioni il
Commissario dell'EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili
della gestione liquidatoria ».
846. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips
typographus, di seguito denominato « bostrico », in fase epidemica
nelle regioni alpine, tra cui quelle gia' colpite dagli effetti della
tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui
contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di
carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono individuate le
misure di intervento per i territori coinvolti.
847. Le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di
cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante, anche
al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi
ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.
848. Le regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle
attivita' di cui al comma 846, in caso di loro prolungata inerzia e
in caso di terreni silenti come definiti ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h) del testo unico di cui al decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34.
849. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848, alle
attivita' urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico
si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste
dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
850. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a
qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa
comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo
di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di
prevenzione piu' adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in
loco delle piante o allontanamento delle stesse previa
scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici
specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia vincolistica nonche' in esenzione dai
procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione
ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza
ambientale.
851. Salvo quanto previsto al comma 848, al momento della
presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i
soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli
81 ed 85 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, autocertificazioni, rese ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di
evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi
dell'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o i
mezzi di prova di cui all'articolo 86, del medesimo decreto
legislativo, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la
gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti
responsabili delle procedure.
852. Fermo restando quanto previsto al comma 850, ai fini
dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi
alle attivita' di cui ai commi da 846 a 855 i soggetti di cui al
comma 850 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 36 e
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche non espletate
contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto
dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le
verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita'
descritte all'articolo 163, comma 7, del medesimo decreto legislativo
n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati
all'interno delle white list delle prefetture.
853. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto
delle norme vigenti in materia di lavoro.
854. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui ai
commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare
le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto,
assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione
epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora
l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il
soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'articolo 163,
comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la parte di
opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.
855. Per le finalita' di cui ai commi da 846 a 854, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di
tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie
per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus,
nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano.
856. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 2, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2020 e
2021 » sono inserite le seguenti: « e a 560.415 euro per l'anno 2022
» e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 » sono aggiunte le seguenti: « , e per
l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
857. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la
valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali
agro-alimentari ed agro-silvopastorali, con dotazione pari a 2
milioni di euro per il 2022. Il Fondo e' destinato a sostenere le
tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali
dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanita' ai sensi
della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale,
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge
27 settembre 2007, n. 167.
858. A valere sul Fondo di cui al comma 857, una quota annua pari
ad euro 500.000 e' destinata, per l'anno 2022, a sostenere
l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed
agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni
immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.
859. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo
sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di
incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione
selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere
il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per
la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della
canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 12,75
milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024.
860. Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022
dell'incremento di cui al comma 859 e' destinata all'attuazione degli
interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della
legge 24 dicembre 2004, n. 313.
861. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera
della frutta a guscio ai sensi del comma 859, almeno 300.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della
corilicoltura.
862. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138,
secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera
apistica, di cui al comma 860.
863. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti
dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74, nonche' di quelli in svolgimento nel periodo transitorio
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre
2019, n. 116, la societa' SIN - Sistema informativo nazionale per lo
sviluppo dell'agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo
14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e'
autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unita' di personale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle
previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
864. Per le finalita' previste dal comma 863, la dotazione
finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e'
incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2023.
865. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e
officinali biologiche sul territorio nazionale e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante
aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
866. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 865.
867. I finanziamenti disposti a valere sulle risorse del Fondo di
cui al comma 865 sono erogati nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
868. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della
ristorazione e della pasticceria italiana nonche' di valorizzare il
patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante
interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a
denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze
agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali
e altri beni strumentali durevoli, nonche' interventi in favore dei
giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalita'
alberghiera, sono istituiti presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali due fondi denominati,
rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno delle
eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con
una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di
euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte capitale per il sostegno
delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano »,
con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni
di euro per l'anno 2023.
869. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le
modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868.
870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di
recente apertura, e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per
l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023.
871. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui
al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.
872. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, da destinare al comune di Nicotera, nel
limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori
di rifacimento del lungomare del medesimo comune. E' autorizzata la
spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, per i lavori di manutenzione
straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle
Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera.
873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
874. Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati in 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 1
milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
875. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento
della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche
di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello
stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa
massimo, e' autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni
di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto
Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta,
Pantelleria e Trapani.
876. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione e
ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonche' le modalita'
di monitoraggio della spesa.
877. Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo
di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro il
31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione
illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati
raggiunti.
878. Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero
dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani, e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. La dotazione
organica del Ministero dell'istruzione e' altresi' incrementata di un
posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante
l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini
dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo e'
autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149
a decorrere dall'anno 2023.
879. Al fine di contribuire all'attivita' dell'associazione
denominata « Fondazione Antonino Scopelliti » con sede operativa a
Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
880. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al
superamento dell'emergenza cimiteriale nel comune di Palermo, e'
autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.
881. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2019-2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « 2022-2024 ».
882. Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa
autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato
per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC),
il fondo di cui all'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali relativo
al triennio 2016-2018 e' incrementato di euro 250.000 per l'anno
2022.
883. In considerazione della recente apertura nel territorio del
comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha comportato per
la struttura amministrativa dell'ente locale un grave sovraccarico di
lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con
conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il comune di
Verduno e' autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere a tempo
indeterminato due unita' di personale amministrativo e tecnico da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. A tal fine, e'
autorizzata la spesa massima di 82.000 euro annui a decorrere dal
2022.
884. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
« Art. 5. - (Formazione iniziale) - 1. Con regolamento del Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del
corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in
periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio
operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai
fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella
qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di
impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di determinazione
della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1,
il funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad una
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi
di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei
posti, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come
determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza
nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni
»;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole da: « che, avendo svolto il
tirocinio operativo » fino alla fine del comma sono soppresse.
885. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per
l'assunzione di 180 unita' nella qualifica iniziale della carriera
prefettizia, e' autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022.
886. In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per
l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44
dipendenti appartenenti all'area III, posizione economica F1,
mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla
data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. E' a
tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184
per l'anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023.
887. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma
e' sostituito dal seguente: « Il servizio nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' computato conformemente
all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 ». All'articolo 144, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti,
in fine, i seguenti i periodi: « Il dipendente in costanza di
servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle
maggiorazioni gia' acquisite relativamente ai periodi di servizio
anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate
con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia
le maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di trattamenti
pensionistici ».
888. Alla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero: « 185 »
e' sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna,
dai seguenti: « 190 », « 195 » e « 200 » e i numeri: « 1.167 », «
1.185 », « 1.235 », « 4.530 », « 4.548 » e « 4.598 » sono
rispettivamente sostituiti dai seguenti: « 1.172 », « 1.195 », «
1.250 », « 4.535 », « 4.558 » e « 4.613 ». Per le finalita' di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno
2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a
decorrere dall'anno 2024.
889. A favore del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e' autorizzata la spesa di
500.000 euro per l'anno 2022.
890. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per
l'implementazione di politiche organiche di natura economica,
finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, cosi' come
definita anche dall'Action Plan for the Social Economy della
Commissione europea.
891. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 890, l'ISTAT, previa
stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e
delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi,
procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale
nonche' del progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento
della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto
previsto dalla convenzione, l'ISTAT e' autorizzato a sottoscrivere
contratti di collaborazione.
892. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma
890.
893. Al fine di tutelare la qualita' del sughero nazionale contro
l'attacco dell'organismo nocivo Coraebus undatus, il sughero estratto
e' obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante
tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del
territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita' di contenimento della diffusione del
Coraebus undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo.
894. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un apposito fondo con
una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le
attivita' di monitoraggio del Coraebus undatus mediante apposita
convezione con l'Universita' degli studi di Sassari.
895. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di
gestione del fondo di cui al comma 894.
896. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022,
a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire
assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia,
promuovendo l'istruzione e la cultura negli strati piu' emarginati
della popolazione etiopica.
897. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022,
a favore dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine
di sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura,
attraverso proprie iniziative, e di affiancare le attivita' degli
istituti di istruzione di ogni ordine e grado.
898. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022 a
favore del Centro studi Salvo d'Acquisto-CESD, finalizzato a
sostenere e a diffondere le attivita' in ambito culturale dedicate
alla nobile figura dell'Arma dei carabinieri Salvo d'Acquisto.
899. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e
adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del
percorso museale dell'Accademia galileiana di scienze, lettere ed
arti di Padova, e' autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno
2022.
900. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e
della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della
vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4,
5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 e'
autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca
italiana per ipovedenti « B.I.I. ONLUS » di Treviso.
901. All'Istituto comprensivo « Pietro Paolo Mennea » di Barletta
e' riconosciuto un contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 al fine
di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente
comma, l'adozione degli interventi di ristrutturazione e
riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto
anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' di miglioramento della
qualita' urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche
attraverso la promozione di attivita' sportiva.
902. Al fine di favorire la diffusione delle attivita'
assistenziali sia nel campo sociale che sanitario nonche' le
attivita' educative della Fondazione « Istituto Filippo Cremonesi »,
e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 in favore
della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attivita' che
svolge all'interno della comunita' in cui opera.
903. Al fine di mettere a disposizione del pubblico e degli
studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli,
risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato di
particolare interesse storico da parte del Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in data 29 gennaio 2009, e' autorizzata la spesa
di 200.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata
senza fini di lucro « Franco Zeffirelli ONLUS », istituita nel 2015.
904. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della
Democrazia cristiana e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per
l'anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del
programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano
inedito, oltreche' della promozione di ricerche, seminari e convegni
da svolgere presso scuole superiori, universita' e amministrazioni
locali.
905. Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza della
Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldiero in provincia di
Verona che presenta l'interesse culturale di cui agli articoli 10,
comma 1, e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro
in favore della parrocchia di Caldiero.
906. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al
viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in
localita' Valle Brembilla, e' assegnato alla provincia di Bergamo un
contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.
907. Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a
incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e
immateriale della Capitale italiana della cultura, e' autorizzata la
spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle citta'
di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno
2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. Al fine di sostenere e valorizzare l'attivita'
culturale gravemente penalizzata dal COVID-19 e' autorizzata per
l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della Fondazione la
Versiliana di Pietrasanta.
908. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono
la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in
favore delle future generazioni, e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno della
memoria attraverso un itinerario che raggiunga almeno tutti i
capoluoghi di regione e le maggiori citta' italiane non coinvolte nel
percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unita' nazionale.
909. Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai
sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazione
energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della
Palestra Pertini e annesse aule della Scuola media « Giacomo Leopardi
», e' autorizzata la spesa in favore del comune di Trofarello di l
milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
910. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai
sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con
piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi, localita' San
Fedele, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024.
911. Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai
sensi del presente comma, del compendio del Monte San Primo del
comune di Bellagio, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 225 e' inserito il seguente:
« 225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si
applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31
dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere
dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non puo' eccedere il 10 per
cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e
puo' essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo ».
913. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate
dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il
termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto
dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli
articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta
giorni.
914. All'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la cifra: « 40.000,00 » e' sostituita
dalla seguente: « 75.000,00 »;
b) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1
possono concedere finanziamenti a societa' a responsabilita' limitata
senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per
un importo non superiore ad euro 100.000,00 »;
d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a
quindici anni »;
e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante
i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale ».
915. I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1,
comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato,
tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di
indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda incompleta
ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini
previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di cui
all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o
finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti
previsti, a pena di decadenza, entro il 15 marzo 2022.
916. Ferma restando l'ordinaria attivita' istruttoria e decisoria
della Commissione tecnica, di cui all'articolo 1, comma 501, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'eventuale ammissione all'indennizzo
delle domande di cui al comma 915 e' disposta dopo il completamento
delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis del
predetto articolo 1 e nei limiti delle risorse disponibili che
residuano a legislazione vigente.
917. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del
CONI e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia
previsti dal Comitato internazionale olimpico, nel limite della
dotazione organica del CONI stabilita a legislazione vigente, sono
ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:
a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente
a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., gia' dipendente del
CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021,
prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando
obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29
gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente
a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30
gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di
avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1
del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24
marzo 2021, n. 43;
c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente
a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla
societa' stessa d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il
personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di
servizio alla data del 30 gennaio 2021.
918. Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il
trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti
di cui al comma 917 e' comunque subordinata all'assenso del personale
interessato, da manifestare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
919. Il personale di cui al comma 917, lettere a), b) e c),
mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data
del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti
economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore
della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla
stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore,
regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa
generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e'
collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI,
non alimentabile successivamente. I costi del personale sono
interamente riconosciuti dal CONI.
920. Il CONI e' autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in tema di
pubblico impiego, delle unita' di personale dirigente e non dirigente
sino al completamento della dotazione organica stabilita
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito
dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della
cessione dei contratti di cui al comma 917. La cessazione del
rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del
contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a
reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del
primo e del secondo periodo del presente comma si applica il
contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non
dirigenziale, del comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici
non economici.
921. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo
2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure,
ove avviate.
922. Dalle disposizioni di cui ai commi da 917 a 921 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli
enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile
2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile
2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in
scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale
dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il
versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza
interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono
essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo
al rimborso di quanto gia' versato.
925. Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire
la professionalita' e la competenza del personale nonche' il
mantenimento delle capacita' operative e gestionali e di
salvaguardare l'indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' medesima,
e' istituito un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
926. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il presente comma
si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti
delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parita'
rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini
del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei
confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del
limite del 90 per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per
cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal
fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette
strutture e' regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per la
compensazione della mobilita' sanitaria, a seguito di apposita
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede
di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 ».
927. Il presente comma nonche' i commi da 928 a 944 recano i
principi fondamentali di disciplina della sospensione della
decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del
libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio
avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia
derivata la morte o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o
parziale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni ai sensi dell'articolo
2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
928. Le disposizioni di cui al comma 927 si applicano a tutti i
casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a
tutte le malattie ancorche' non correlate al lavoro.
929. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per
grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso
di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che
comportano un'inabilita' temporanea all'esercizio dell'attivita'
professionale, nessuna responsabilita' e' imputata al libero
professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine
tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per
l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da
parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al
verificarsi dell'evento.
930. La disposizione di cui al comma 927 si applica al termine
stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere
di perentorieta' e per il cui inadempimento e' prevista una sanzione
pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo
cliente.
931. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono
sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno
d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la
dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure
domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per
periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre
giorni.
932. Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944
devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di
scadenza del termine del periodo di sospensione.
933. Ai fini dei commi da 927 a 944:
a) per « libero professionista » s'intende la persona fisica che
esercita come attivita' principale una delle attivita' di lavoro
autonomo per le quali e' previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi
albi professionali;
b) per « infortunio » s'intende l'evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente
constatabili;
c) per « grave malattia » s'intende uno stato patologico di
salute, non derivante da infortunio, la cui gravita' sia tale da
determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attivita'
professionale, a causa della necessita' di provvedere ad immediate
cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi
finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
d) per « cura domiciliare » s'intende la cura a seguito di
infortunio o per malattia grave, nonche' l'erogazione delle
prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto
infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche
condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65
del 18 marzo 2017;
e) per « intervento chirurgico » s'intende l'intervento svolto
presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello
stato di salute del libero professionista.
934. La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del
comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte
del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le
parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al
ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.
935. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato
medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria
o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica
certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica
amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste
dai commi da 927 a 944.
936. Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937 e' equiparato il
parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi
dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al
comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il
parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista
deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal
comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria
o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data
presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data
del parto, nonche' copia dei mandati professionali dei propri
clienti.
937. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il
terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli
adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi fino al trentesimo
giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera
professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della
gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita'
previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla
struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di
gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data
dell'interruzione della stessa, nonche' copia dei mandati
professionali dei propri clienti.
938. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari
di cui ai commi da 929 a 932 si applica anche nel caso di decesso del
libero professionista, purche' esista un mandato professionale tra le
parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli
adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi per sei mesi a decorrere
dalla data del decesso.
939. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il
cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica
amministrazione, il relativo mandato professionale.
940. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano
anche in caso di esercizio della libera professione in forma
associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o
dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o
malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento
dell'incarico professionale.
941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento e'
stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si
applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare
contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il
periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di
effettivo pagamento.
942. La pubblica amministrazione puo' richiedere alle aziende
sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti
di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli
adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All'attuazione delle
predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono
nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
943. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza
di termini ai sensi dei commi da 927 a 944 sulla base di una falsa
dichiarazione o attestazione e' punito con una sanzione pecuniaria da
2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni
altra violazione delle disposizioni dei commi da 927 a 942 e' punita
con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
944. Le sanzioni di cui al comma 943 si applicano, altresi', a
chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo
comma.
945. Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca
applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il
contrasto alle pandemie, e' istituita la Fondazione « Biotecnopolo di
Siena », di seguito denominata « Fondazione », con sede a Siena, che
svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attivita' di
studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di
trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da
quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la
Fondazione svolge altresi' le funzioni di hub antipandemico,
avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei
patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di
vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie
epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni
con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali
secondo il modello onehealth. La Fondazione favorisce, in
collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la
realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il
trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle
applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute
umana, nonche' le ulteriori attivita' progettuali connesse
all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le
finalita' di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti
con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.
946. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo
economico, ai quali e' attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
947. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalita'
e il modello organizzativo e individua le attivita' strumentali ed
accessorie alle predette finalita'. Lo statuto disciplina, tra
l'altro, le modalita' di collaborazione o di partecipazione alla
Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali, in particolare,
la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), nonche' le modalita' con
cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e
finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico
della Fondazione medesima.
948. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da apporti dei
Ministeri di cui al comma 946 e incrementato da ulteriori apporti
dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e
privati. La Fondazione puo' avvalersi, altresi', di contributi di
enti pubblici e privati, secondo le modalita' stabilite da apposite
convenzioni stipulate con i suddetti enti.
949. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione
del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e
l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie
epidemico-pandemiche e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per
l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al
fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato
sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la tesoreria
dello Stato, intestato alla Fondazione. Fermo restando quanto
previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le iniziative
promosse dalla Fondazione possono altresi' essere finanziate con le
risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del
citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento «
Ecosistemi innovativi della salute », nel rispetto degli obiettivi
intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella
relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340
milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni
di hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti
risorse autorizzate per l'intervento « Ecosistemi innovativi della
salute », restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella
citata scheda progetto.
950. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
Fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono
esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di
neutralita' fiscale.
951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore
biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico
di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione
industriale del settore biomedicale. A tal fine e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo,
denominato « Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico
», cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del
comma 1-bis del medesimo articolo 42. Il Fondo opera per il
potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione
industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi
farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi
medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta
specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al
presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della
Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
952. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei
progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026
e della prodromicita' all'avvio dei successivi lavori di
riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata
secondo Lotto funzionale « San Gerolamo », nonche' in considerazione
del carattere di indifferibilita' e urgenza connesso al grave rischio
idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza
e per il completamento delle tre aree di intervento attivate
nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni
di Lecco (localita' Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla
riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo ex SS639 e'
autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 30
milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno
2024.
953. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo la parola: « Aosta, » sono inserite le seguenti: « Trieste,
Ancona, ».
954. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui
servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni
tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai
vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto
europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli
articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3
milioni di euro per l'anno 2022. La regione Friuli Venezia Giulia
concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3
milioni di euro per l'anno 2022.
955. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui
servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i
principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori
conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea
espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli
16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di
euro per l'anno 2022. La regione Marche concorre, a titolo di
cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per
l'anno 2022.
956. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e
al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno
scolastico 2021/2022, con una o piu' ordinanze del Ministro
dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione
degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra
quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le
specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono
determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
957. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « cinque anni » sono inserite le
seguenti: « , ad eccezione dei direttori dei servizi generali e
amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che
permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a tre anni ».
958. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni
scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59
del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma
9-bis e' inserito il seguente:
« 9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di
cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono
destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con
decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di
cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la
pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed
entro il 30 novembre 2021 ».
959. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « a prorogare » sono
inserite le seguenti: « o, qualora non gia' attribuiti, in tutto o in
parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui
al terzo periodo, gli incarichi riguardanti »;
b) al primo periodo, la parola: « 2021 » e' sostituita dalla
seguente: « 2022 »;
c) al terzo periodo, le parole: « pari a 7,9 milioni di euro per
l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 7,9 milioni di
euro annui per gli anni 2021 e 2022 ».
960. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
comma 5-septies e' sostituito dal seguente:
« 5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo
periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad avviare una procedura selettiva per
la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle
procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le
modalita' ivi previste. La procedura selettiva e' finalizzata ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre
2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma
5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata
disponibilita' di posti nella provincia di appartenenza. I posti
eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al
comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una
tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata
sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni
provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente
partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando
per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati
all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono
utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e
nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del
punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei
partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in
virtu' della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma
5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti
instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in
rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di
ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono
utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del
presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle
attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti
e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies
sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto
nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha
diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al
riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese
titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario
per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi
nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa
di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le
cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver
partecipato alla relativa procedura, nonche' i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva, le modalita' di svolgimento
e i termini per la presentazione delle domande determinati con
decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione ».
961. E' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di
euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni
di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71
milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029,
77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno
2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, destinato al
finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facolta'
assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle
dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non
superiore al 5 per cento delle predette risorse e' destinato alle
relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si
provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della
giustizia.
962. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di
euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 1 milione di euro
per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di
euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18
milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
963. Presso il Ministero del turismo e' istituito un fondo per i
cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il
2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi
cosiddetti « cammini » religiosi e il recupero e la valorizzazione
degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del
turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.
964. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
« 4-quinquies. In relazione alle concessioni autostradali, al fine
di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle
infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio
economicofinanziario, in sede di gara, l'amministrazione
aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, puo' prevedere che
all'equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in
alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2,
secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro
concessionario di infrastruttura autostradale, purche' quest'ultima
sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto
di aggiudicazione.
4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies:
a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le
risorse finanziarie:
1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al
concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza
pubblica;
2) e' solidalmente responsabile nei confronti
dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del
titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti
dalla convenzione di concessione;
3) incrementa, in misura corrispondente all'entita' delle
risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione
del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in
relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli
obblighi di investimento definiti nella convenzione di concessione
relativa alla medesima infrastruttura;
b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse
finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entita' delle
risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione
del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in
relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti
effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche
nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse
finanziarie;
c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b)
nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono
rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».
965. Al comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
« f-bis) installazione di impianti per la ventilazione meccanica
controllata (VMC) con recupero di calore ».
966. All'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno
centro-settentrionale e' riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo
di 2 milioni di euro.
967. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo, con una dotazione di 500.000
euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una
« banca dati dei minori per i quali e' disposto l'affidamento
familiare, nonche' delle famiglie e delle singole persone disponibili
a diventare affidatarie », volta a garantire un'immediata
consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad
assicurare il miglior esito del procedimento.
968. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine
precipuo di favorire la sicurezza « per strada » delle donne e di
prevenire comportamenti violenti o molesti attraverso lo sviluppo
sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato
e di prossimita' alle potenziali vittime, e' riconosciuto un
contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore
dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di
progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.
969. Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto
all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano
stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui
all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalita'
agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di
malattia, e' riconosciuta un'indennita' una tantum, pari a 1.000
euro, per l'anno 2022. L'indennita' di cui al primo periodo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e non e' riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa.
L'indennita' di cui al presente comma e' erogata dall'INPS, previa
domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al
primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro
per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
970. All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5,
convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
« 1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da
parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport puo' avvalersi della societa' Sport e
Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente. La medesima Autorita' di Governo nomina uno dei componenti
dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il
potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso
erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue
finalita' istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il
potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni
sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni
sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di
gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi,
come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi
fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al
presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di
approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano
conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi
rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorita' di
Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da
adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad
acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge ».
971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico
in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo
parziale ciclico verticale, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo,
denominato « Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a
part-time ciclico verticale », con una dotazione di 30 milioni di
euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo,
nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono
il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione
all'intervento suddetto.
972. Nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della
fibromialgia.
973. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento
e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale
della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento
e contrasto alla dispersione scolastica, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro a titolo di contributo nell'anno 2022 a favore
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa - INDIRE.
974. II Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione
di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e'
incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
975. Al fine di favorire la diffusione della cultura
internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi
studi, e' riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno
2022 in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma, volto a
conseguire il potenziamento delle attivita' di ricerca del predetto
Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con
precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di
difesa comune nell'ambito dell'Unione europea.
976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale
e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione
e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore
dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e la
partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni
di sviluppo economico sostenibile locale, istituito nella citta' di
Venezia con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n.
1, e' autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.
977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di
innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un
approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un
avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente
qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate
infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui
affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai
territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare
universita' ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel
Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello sviluppo di nuove
tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di
conoscenza e la loro evoluzione in deep tech start-up per farne
driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla
creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c)
offrire servizi formativi e di advisoring ai fondatori di start-up
innovative per assisterli nell'evoluzione della loro cultura
imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati;
d) mettere a fianco di start-up innovative grandi e medie imprese
interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e
commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e)
individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital
disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a
start-up innovative selezionate, per le diverse fasi del loro
sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori
imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del
Mezzogiorno dando priorita' all'information technology,
all'agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e
all'aerospaziale. Per le finalita' di cui al presente comma, con
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse
finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
978. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di
realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022, rendendone
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le
modalita' di attuazione delle medesime disposizioni.
979. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al
comma 978.
980. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattivita', la
cattura e l'uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), di
volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani
procione (Nyctereutes procyonoides), di cincilla' (Chinchilla
laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalita' di
ricavarne pelliccia.
981. In deroga al divieto di cui al comma 980, gli allevamenti
autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge
possono continuare a detenere gli animali gia' presenti nelle
strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e
comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di
riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero
della salute 21 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate
dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di
zoonosi.
982. E' istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo
di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli
allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in
vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di
attivita' anche se non detengono animali.
983. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
della transizione ecologica, sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri e le modalita' dell'indennizzo.
984. Il decreto di cui al comma 983 regola altresi' l'eventuale
cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione,
nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e delle
procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della
diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture
autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in
collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.
985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: « 40 per cento » sono aggiunte
le seguenti: « e, per il solo anno 2022, del 50 per cento »;
b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
« 3-quater. Limitatamente all'anno 2022, alla birra realizzata nei
birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto
1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000
ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di
accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in
misura ridotta:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua
superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua
superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri ».
986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso
al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in
euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1°
gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.
987. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019.
988. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamita' naturali,
di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati
eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della
prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile mantengono ad
ogni effetto di legge la propria qualifica ancorche', in attesa della
ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo
non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si
approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui
operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
989. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita'
richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di
polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del
personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, quale incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49.
990. E' riconosciuto al comune di Trieste, per l'anno 2022, un
contributo di 2 milioni di euro, finalizzato alla manutenzione di
impianti sportivi e terapeutici.
991. Per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di
valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli iscritto nella Lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO, e' autorizzata la spesa di 1,2
milioni di euro per l'anno 2022.
992. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis
a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si e'
concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma
3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la
volonta' di esercitare la facolta' di rimodulazione del suddetto
piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
993. La comunicazione di cui al comma 992 e' effettuata alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla
Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai
sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico,
abbia gia' impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, tale comunicazione e' trasmessa anche alle
sezioni riunite della Corte dei conti.
994. Entro i successivi centoventi giorni dalla data della
comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano
una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente
della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui
all'articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle
attivita' di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola
volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla
pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle
risorse finanziarie gia' destinate per tali attivita' nei propri
bilanci, sulla base della legislazione vigente.
996. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « cinquantaquattro mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « settantotto mesi »;
b) al comma 7, le parole: « , 11.200.000 euro per l'anno 2020 e
5.100.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « ,
11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per 1'anno 2021 e
8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
997. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani
derivante dall'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere
l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione
industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave
pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, l'Autorita'
di sistema portuale del Mare di Sardegna puo' istituire, entro la
data del 30 giugno 2022 e secondo le modalita' di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa
rientranti e nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche,
un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale, per lo svolgimento delle attivita'
previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i
lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi
dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata
dell'Agenzia non puo' superare i trentasei mesi dalla data di
istituzione. L'attivita' dell'Agenzia e' svolta avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente nei bilanci dell'Autorita' di sistema portuale del Mare di
Sardegna.
998. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8
dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli
amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive di
euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla
data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022,
ai lavoratori in esubero di cui al comma 997 continuano ad applicarsi
le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
999. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1333,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volti al
trasferimento della Scuola politecnica - Polo universitario di
ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di GenovaErzelli
(Great Campus), e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
1000. In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' autorizzata la spesa di
10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di
apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura
della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello
svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla
seguente tabella:
(importi in euro)
+---------------------------+-------------------+
|POLIZIA DI STATO | 1.470.350|
+---------------------------+-------------------+
|POLIZIA PENITENZIARIA | 677.600|
+---------------------------+-------------------+
|ARMA DEI CARABINIERI | 1.781.475|
+---------------------------+-------------------+
|GUARDIA DI FINANZA | 910.250|
+---------------------------+-------------------+
|ESERCITO | 2.465.850|
+---------------------------+-------------------+
|AERONAUTICA | 1.008.500|
+---------------------------+-------------------+
|MARINA | 721.300|
+---------------------------+-------------------+
|CAPITANERIE DI PORTO | 266.475|
+---------------------------+-------------------+
|CORPO NAZIONALE VVF | 919.000|
+---------------------------+-------------------+
1001. Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per
le medesime finalita', secondo le modalita' di cui all'articolo
1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
1002. Per il potenziamento delle attivita' di cooperazione
scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, e'
autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno
2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziate per
l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la
Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note,
concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte
dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata al contributo italiano
alla creazione e al sostegno di attivita' binazionali di ricerca in
materia meteorologica e climatica.
1003. Per le finalita' e con i provvedimenti normativi di cui
all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
fondo ivi previsto e' incrementato di 4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e
2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede
quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di
sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati
il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali,
limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la
vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti, e' autorizzata la spesa di
7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno
2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per
l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di
euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9
milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031
e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro
per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8
milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno
2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per
l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1006. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo le parole: « dagli enti di promozione sportiva » sono inserite
le seguenti: « , dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine
- Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di
Bolzano) e USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine) operanti
prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano ».
1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della
provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:
a) nello stato di previsione del Ministero della cultura e'
istituito un fondo, denominato « Fondo per l'istituzione del Museo
nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico
di Como », con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022,
volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del
razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e
l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;
b) e' autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per
la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima
guerra mondiale, sito nel comune di Erba;
c) e' autorizzata una spesa di euro 400.000 per l'anno 2022, per
il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa
Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata
all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, del Museo
interattivo della scenografia, costituito da un percorso
multisensoriale e scenografico del percorso su opere, disegni e
modelli dello scenografo Ezio Frigerio;
d) e' autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022
a favore del Corpo della guardia di finanza, per far fronte agli
oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in
relazione alle disposizioni di cui al presente comma.
1008. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo,
sono definiti i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione
dei contributi di cui al comma 1007.
1009. Alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria
Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
che subentra nelle funzioni gia' svolte dal Commissario straordinario
per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo
decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della
citata legge n. 145 del 2018.
1010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma
12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione,
gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma
1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati di una
relazione sull'attivita' svolta, nonche' provvede a trasferire allo
stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora
disponibili sulla contabilita' speciale alla data di entrata in
vigore della presente legge.
1011. Al fine di garantire il ripristino della funzionalita'
dell'impianto di trasporto a fune di cui all'articolo 94-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022.
1012. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero
dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
1013. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « per il quadriennio 2019-2022 ».
SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Art. 2
Stato di previsione dell'entrata
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2022,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 3
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2022, in 110.000
milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per
l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente
alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente
articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2022,
in 120.000 milioni di euro.
6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi
di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2022,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno
finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento
della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da
assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2022, ai competenti programmi degli stati di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno
finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti
di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a
compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a
indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese
telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede,
a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione
delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, per l'anno 2022, ai capitoli del
titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito
statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato
o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico
dello Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma
« Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza
alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine
pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno
2022, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con
propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per
l'anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unita'
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle
amministrazioni medesime.
15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio
decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate
derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione
finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti,
provvede, nell'anno finanziario 2022, all'adeguamento degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi,
monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di
bilancio », nell'ambito della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e
2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel programma « Oneri
per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di
mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate
alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza
e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica
Fiamme Gialle ».
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere apportate, per l'anno finanziario 2022, variazioni
compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme
di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel
medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita' e sviluppo
delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e
tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria
economica « Acquisizione di attivita' finanziarie - Azioni e altre
partecipazioni ».
21. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i
finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari del Corpo della
guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e
destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Art. 4
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2022, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi
disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nell'anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
Art. 5
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno
finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i
capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse
con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e
n. 150.
Art. 6
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2022, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e
di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute
Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti
pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato,
relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per
la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli
investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive
e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive
del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e
internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel
programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della
missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della
giustizia per l'anno finanziario 2022.
3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni
stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti
da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese
per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di
natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al
potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria
internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e
« Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria »,
nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione
del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.
Art. 7
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera
non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti
correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in
euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e'
contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello
stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario
2022, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di
funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e
consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane
all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, per il medesimo anno, e' altresi' autorizzato ad
effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera
pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro
in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle
operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente
Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'anno
finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare
azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in
eta' scolare.
Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla societa' Sport e salute Spa,
nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle
Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata,
sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al
programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico »,
nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022,
per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica,
all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e
all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono
effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto
al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica »,
nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte nel capitolo 2313,
istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con
le confessioni religiose », nell'ambito della missione
« Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia »,
nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del
medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma
562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2022, i contributi relativi al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e
destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio
degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di
Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi
dell'articolo 14ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione,
quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da
attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema
di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al
personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle
convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con
la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione
italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro
dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo
assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni
compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502,
istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica », della missione « Ordine pubblico e
sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro
straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile
dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge
1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto
adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2021.
Art. 10
Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 11
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per
l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di
completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, di cui alle lettere
b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissato, per l'anno
2022, in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, riguardante il
Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le
quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2022, i
prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma
« Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste »,
nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del
medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza
delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, per l'anno finanziario 2022, quota parte delle
entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi
di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle
concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione
delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Art. 12 Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 13
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010:
1) Esercito n. 110;
2) Marina n. 100;
3) Aeronautica n. 70;
4) Carabinieri n. 0
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 37;
3) Aeronautica n. 40;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 104;
2) Marina n. 54;
3) Aeronautica n. 50;
4) Carabinieri n. 100.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2022, come
segue:
1) Esercito n. 300;
2) Marina n. 307;
3) Aeronautica n. 287;
4) Carabinieri n. 121.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa 1'Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno
2022, come segue:
1) Esercito n. 264;
2) Marina n. 300;
3) Aeronautica n. 309.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di
cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per
l'anno 2022, come segue:
1) Esercito n. 540;
2) Marina n. 192;
3) Aeronautica n. 130.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO,
sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche »,
« Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza »
e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti
militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per l'anno finanziario 2022, si applicano le direttive che
definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in
materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dai
fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e
all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno
finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato
italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e
privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze
armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del
programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza
e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei
carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2022 sul pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da
destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale civile dello stato di previsione del
Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 1805-bis del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato
di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il
Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura
l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi
iscritti nelle unita' elementari di bilancio dello stato di
previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo
7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
Art. 14
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto
capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, le
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' autorizzato,
per l'anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al
riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al
Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della
selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2022 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti
vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, tra i
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in
termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810
« Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma
« Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della
missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del
medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla
legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti
pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per
il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e
altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70,
nonche' di progetti di cooperazione internazionale ai sensi
dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 15
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2022, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della
cultura, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di
bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i
capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela
del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione
« Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della
cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle
competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti
per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di
bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli
iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle
espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del
diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse
archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche'
su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico,
raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e
pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti
dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto
delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a
norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi
svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, su proposta del
Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in
termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Art. 16
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2022, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della
missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del
Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Art. 17
Stato di previsione del Ministero del turismo
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2022, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Art. 18
Totale generale della spesa
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.093.956.278.557, in
euro 1.111.812.686.417 e in euro 1.063.516.265.680 in termini di
competenza, nonche' in euro 1.116.378.775.744, in euro
1.124.758.129.992 e in euro 1.071.610.765.595 in termini di cassa, i
totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.
Art. 19
Quadro generale riassuntivo
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il
triennio 2022-2024, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate.
Art. 20
Disposizioni diverse
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2022, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi
destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione
europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di
bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di
residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano
necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al
trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le
variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi
sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per
quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio
del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal
presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo
3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del
personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale
militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di
polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione
delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario
2022, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese
sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti
legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle
somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di
gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali
ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese
di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del
personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione
di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2022, le variazioni
compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento
delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di
pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario
2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a
riassegnare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
somme, residuali al 31 dicembre 2021, versate all'entrata del
bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati
dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte
premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o,
comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono
determinazione della quota parte delle entrate erariali ed
extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro
affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il
triennio 2022-2024 tra i programmi degli stati di previsione dei
Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e
servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione
« Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo
3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono
conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine
di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2021. E' autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l'anno 2021.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti,
per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, anche tra
programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei
confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario 2022, i fondi iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la
sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento
Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del
personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze
della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del
perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione
dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai
sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2021.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato
« cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e'
autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 2022, le somme versate in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale
dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre
amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza »,
programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica ».
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto
dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i
capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica relativi all'attuazione del citato programma di interventi
e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei
carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione
europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e
privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le
risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi
decreti correttivi.
28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno
finanziario 2022, le somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in
favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi
capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri
interessati.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le
spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi
internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in
Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in
ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto
di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze
all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro
capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore
finanziario ».
30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni
dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso
gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime
a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle
amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi
spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno
finanziario 2022, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio
dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali
dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta
dell'amministrazione, e' autorizzato a riassegnare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di
spesa iscritto nello stato di previsione della medesima
amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di
lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che
opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del
regolamento che ciascuna amministrazione e' chiamata ad adottare per
la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del
predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016.
Art. 21
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in
vigore il 1° gennaio 2022.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima
urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - del 18 gennaio 2022, si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge, corredata
delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(articolo 1, comma 9)
(importi in milioni di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
(articolo 1, comma 92)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
(articolo 1, commi 277 e 278)
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
(articolo 1, comma 291)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
(articolo 1, comma 291)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
(articolo 1, comma 295)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 8
(articolo 1, comma 605)
(milioni di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 9 (articolo 1, comma 614)
« Tabella B
+-----------------------------------------------------------------+
|RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
+---------------------------------------------------+-------------+
|A. Magistrato con funzioni direttive apicali | |
|giudicanti di legittimita': Primo presidente della |1 |
|Corte di cassazione | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|B. Magistrato con funzioni direttive apicali | |
|requirenti di legittimita': Procuratore generale |1 |
|presso la Corte di cassazione | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|C. Magistrati con funzioni direttive superiori di | |
|legittimita': | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Presidente aggiunto della Corte di cassazione |1 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Procuratore generale aggiunto presso la Corte di | |
|cassazione |1 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Presidente del Tribunale superiore delle acque | |
|pubbliche |1 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti |65 |
|direttive di legittimita' | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti |442 |
|di legittimita' | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di | |
|coordinamento nazionale: Procuratore nazionale |1 |
|antimafia e antiterrorismo | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|G. Magistrati con funzioni direttive di merito di |52 |
|secondo grado, giudicanti e requirenti | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|H. Magistrati con funzioni direttive di merito di |53 |
|primo grado elevate, giudicanti e requirenti | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|I. Magistrati con funzioni direttive di merito |314 |
|giudicanti e requirenti di primo grado | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti | |
|di merito di primo e di secondo grado, di |9.721 |
|magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale| |
|presso la Direzione nazionale antimafia e | |
|antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di | |
|primo grado elevate e di secondo grado, nonche' | |
|magistrati destinati alle funzioni di procuratori | |
|europei delegati | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie |200 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|N. Magistrati ordinari in tirocinio |(numero pari |
| |a quello dei |
| |posti vacanti|
| |nell'orga- |
| |nico) |
+---------------------------------------------------+-------------+
|TOTALE |10.853 |
+---------------------------------------------------+-------------+».
TABELLE A E B
Parte di provvedimento in formato grafico
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO
DI COMPETENZA TRIENNALE 2022-2024
Parte di provvedimento in formato grafico
B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO
DI CASSA TRIENNALE 2022-2024
Parte di provvedimento in formato grafico
C) BILANCIO PER AZIONI
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA,
RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE
CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO,
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
Parte di provvedimento in formato grafico
STATI DI PREVISIONE
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA,
RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE
CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO,
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 3
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 8
MINISTERO DELL'INTERNO
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'INTERNO
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
MINISTERO DELL'INTERNO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 9
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 11
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 12
MINISTERO DELLA DIFESA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA DIFESA
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
MINISTERO DELLA DIFESA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 13
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 14
MINISTERO DELLA CULTURA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA CULTURA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 15
MINISTERO DELLA SALUTE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA SALUTE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 16
MINISTERO DEL TURISMO
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DEL TURISMO
Parte di provvedimento in formato grafico