LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247 

Ripubblicazione  del  testo  della  legge  24  dicembre 2007, n. 247,
recante:  «Norme  di  attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per  favorire  l'equita' e la
crescita  sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale», corredata delle relative note. (Legge pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del 29 dicembre
2007).

(GU n.14 del 17-1-2008 - Suppl. Ordinario n. 15)


	

 

Vigente al: 17-1-2008

 

Avvertenza:
  Si  procede  alla ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre
2007,  n. 247,  corredata  delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto
                               Art. 1.
  1.  La  Tabella  A  allegata  alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e'
sostituita  dalle  Tabelle  A  e  B  contenute  nell'Allegato  1 alla
presente legge.
  2.  All'articolo  1  della  legge  23  agosto  2004,  n. 243,  sono
apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 6 e' cosi' modificato:
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)  il  diritto  per  l'accesso  al  trattamento  pensionistico di
anzianita'   per   i   lavoratori   dipendenti  e  autonomi  iscritti
all'assicurazione   generale   obbligatoria  e  alle  forme  di  essa
sostitutive  ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita'   contributiva  non  inferiore  a  trentacinque  anni,  al
raggiungimento  dei  requisiti  di  eta'  anagrafica indicati, per il
periodo  dal  1°  gennaio  2008  al  30  giugno 2009, nella Tabella A
allegata  alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo
restando  il  requisito  di  anzianita'  contributiva non inferiore a
trentacinque  anni,  dei  requisiti indicati nella Tabella B allegata
alla  presente  legge.  Il  diritto  al  pensionamento  si  consegue,
indipendentemente   dall'eta',   in   presenza  di  un  requisito  di
anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni";
    2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente:
  "2)  con  un'anzianita'  contributiva  pari  ad almeno trentacinque
anni,  al  raggiungimento  dei requisiti di eta' anagrafica indicati,
per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A
allegata  alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo
restando  il  requisito  di  anzianita'  contributiva non inferiore a
trentacinque  anni,  dei  requisiti indicati nella Tabella B allegata
alla presente legge";
    3) l'ultimo  periodo della lettera c) e' sostituito dal seguente:
"Per   il   personale  del  comparto  scuola  resta  fermo,  ai  fini
dell'accesso  al  trattamento  pensionistico,  che  la cessazione dal
servizio  ha  effetto  dalla  data  di  inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico  nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31
dicembre   dell'anno  avendo  come  riferimento  per  l'anno  2009  i
requisiti previsti per il primo semestre dell'anno";
   b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da
emanarsi  entro  il 31 dicembre dell'anno 2012, puo' essere stabilito
il  differimento  della  decorrenza  dell'incremento dei requisiti di
somma  di  eta'  anagrafica  e  anzianita'  contributiva  e  di  eta'
anagrafica  minima  indicato  dal  2013 nella Tabella B allegata alla
presente   legge,  qualora,  sulla  base  di  specifica  verifica  da
effettuarsi,  entro  il  30  settembre 2012, sugli effetti finanziari
derivanti  dalle  modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento
anticipato,  risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall'applicazione  della  Tabella  B  siano tali da assicurare quelli
programmati  con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento
indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B";
   c) al  comma 8, le parole: " 1 ° marzo 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "20 luglio 2007";
   d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
  "18-bis.  Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge
continuano  ad  applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori
beneficiari,  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati  anteriormente  al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti
per  il  pensionamento  di  anzianita'  entro il periodo di fruizione
dell'indennita'  di  mobilita'  di  cui  all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223";
   e) il comma 19 e' cosi' modificato:
    1) le  parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle
seguenti: "15.000 domande di pensione";
    2) le  parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".
  3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi,  al  fine  di  concedere  ai  lavoratori  dipendenti che
maturano  i  requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1°  gennaio  2008  impegnati  in  particolari  lavori  o attivita' la
possibilita'  di  conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato   con   requisiti  inferiori  a  quelli  previsti  per  la
generalita'  dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
   a) previsione  di  un  requisito  anagrafico minimo ridotto di tre
anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di eta', fermi restando
il requisito minimo di anzianita' contributiva di 35 anni e il regime
di   decorrenza   del  pensionamento  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004,
n. 243;
   b) i   lavoratori  siano  impegnati  in  mansioni  particolarmente
usuranti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  19  maggio 1999 del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della  sanita'  e  per  la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti  notturni  come  definiti dal decreto legislativo 8 aprile
2003,  n. 66,  che,  fermi  restando i criteri di cui alla successiva
lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una
permanenza  minima  nel  periodo  notturno;  ovvero  siano lavoratori
addetti  alla  cosiddetta  "linea  catena"  che,  all'interno  di  un
processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni  o  a  misurazione  di  tempi  di produzione con mansioni
organizzate   in   sequenze   di   postazioni,   svolgano   attivita'
caratterizzate   dalla   ripetizione   costante  dello  stesso  ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso   continuo   o   a   scatti   con  cadenze  brevi  determinate
dall'organizzazione  del  lavoro  o  dalla tecnologia, con esclusione
degli  addetti  a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione,  al  rifornimento materiali e al controllo di qualita';
ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici
di trasporto di persone;
   c) i  lavoratori che al momento del pensionamento di anzianita' si
trovano  nelle  condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto
nelle attivita' di cui alla lettera medesima:
    1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli
ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
    2) a  regime,  un  periodo  pari  almeno  alla  meta'  della vita
lavorativa;
   d) stabilire  la  documentazione  e  gli elementi di prova in data
certa  attestanti  l'esistenza  dei requisiti soggettivi e oggettivi,
anche  con  riferimento  alla  dimensione e all'assetto organizzativo
dell'azienda,   richiesti  dal  presente  comma,  e  disciplinare  il
relativo   procedimento   accertativo,   anche   attraverso  verifica
ispettiva;
   e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500
euro  e  non  superiore  a  2.000  euro  e  altre misure di carattere
sanzionatorio  nel  caso  di  omissione da parte del datore di lavoro
degli   adempimenti   relativi  agli  obblighi  di  comunicazione  ai
competenti     uffici     dell'Amministrazione     dell'articolazione
dell'attivita'  produttiva  ovvero dell'organizzazione dell'orario di
lavoro   aventi   le   caratteristiche   di   cui  alla  lettera  b),
relativamente,  rispettivamente,  alla cosiddetta "linea catena" e al
lavoro  notturno; prevedere, altresi', fermo restando quanto previsto
dall'articolo  484  del  codice penale e dalle altre ipotesi di reato
previste  dall'ordinamento,  in  caso di comunicazioni non veritiere,
anche  relativamente  ai  presupposti del conseguimento dei benefici,
una  sanzione  pari  fino  al 200 per cento delle somme indebitamente
corrisposte;
   f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione
dei  benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di
un  apposito  Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria e' di 83
milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per
il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
   g) prevedere   che,   qualora   nell'ambito   della   funzione  di
accertamento  del  diritto  di  cui  alle lettere c) e d) emerga, dal
monitoraggio  delle  domande  presentate e accolte, il verificarsi di
scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f),
il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente  al  Ministro  dell'economia  e delle finanze ai fini
dell'adozione  dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  4.  Il  Governo  si  impegna,  previa  verifica  del  rispetto  del
principio  della  compensazione  finanziaria, a stabilire entro il 31
dicembre   2011,   per  i  soggetti  che  accedono  al  pensionamento
anticipato  con  40  anni  di  contribuzione  e  al  pensionamento di
vecchiaia  con  eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60
per   le  donne,  la  disciplina  della  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici a regime.
  5.  In  attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui
al  comma  4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato
con  40  anni  di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i
requisiti  previsti  dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base
di  quanto  sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e' stabilito
quanto segue:
   a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di   previdenza  dei  lavoratori  dipendenti,  qualora  risultino  in
possesso  dei  previsti  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento
anticipato   con  40  anni  di  contribuzione,  possono  accedere  al
pensionamento  sulla  base  del  regime  delle  decorrenze  stabilito
dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di   previdenza  dei  lavoratori  dipendenti,  qualora  risultino  in
possesso  dei  previsti  requisiti  per l'accesso al pensionamento di
vecchiaia  entro  il  primo  trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento  dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in
possesso  dei  previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono
accedere  al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti requisiti
entro   il   quarto   trimestre   dell'anno,   possono   accedere  al
pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
   c) coloro  i  quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle  gestioni  per  gli  artigiani,  i commercianti e i coltivatori
diretti,  qualora  risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il  primo  trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal
1°  ottobre  dell'anno  medesimo;  qualora  risultino in possesso dei
previsti  requisiti  entro  il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento  dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino
in   possesso   dei  previsti  requisiti  entro  il  terzo  trimestre
dell'anno,  possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno
successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti requisiti
entro   il   quarto   trimestre   dell'anno,   possono   accedere  al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
   d) per   il   personale   del  comparto  scuola  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  comma  9  dell'articolo  59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
  6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo
dell'elevazione  dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai
regimi    pensionistici    armonizzati    secondo   quanto   previsto
dall'articolo  2,  commi  22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nonche'  agli  altri  regimi  e  alle gestioni pensionistiche per cui
siano  previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al
decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195, di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti, e' delegato
ad  adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  uno o piu' decreti legislativi, tenendo conto delle
obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei settori di attivita' e, in
particolare,  per  le  Forze  armate  e  per  quelle  di  polizia  ad
ordinamento  civile  e  militare,  della  specificita'  dei  relativi
comparti,   della   condizione   militare   e   della  trasformazione
ordinamentale in atto nelle Forze armate.
  7.  I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la
riorganizzazione,  in  via  regolamentare,  degli  enti pubblici sono
integrati,  limitatamente  agli  enti  previdenziali  pubblici, dalla
possibilita'  di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a
realizzare  sinergie  e conseguire risparmi di spesa anche attraverso
gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali.
  8.  Ai  fini  di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, un piano
industriale   volto   a   razionalizzare   il   sistema   degli  enti
previdenziali  e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio,
risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
  9.  Fino  all'emanazione  dei  regolamenti  di  cui  al  comma 7, i
provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici
di  livello  dirigenziale  degli  enti  previdenziali pubblici resisi
vacanti  sono  condizionati  al parere positivo delle amministrazioni
vigilanti  e  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  finalizzato alla verifica
della  coerenza  dei provvedimenti con egli obiettivi di cui al comma
7.
  10.  Fatto  salvo  quanto  previsto al comma 11, a decorrere dal 1°
gennaio   2011   l'aliquota  contributiva  riguardante  i  lavoratori
iscritti   all'assicurazione   generale  obbligatoria  e  alle  forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  e' elevata di 0,09 punti
percentuali.  Con  effetto  dalla  medesima data sono incrementate in
uguale  misura  le  aliquote  contributive per il finanziamento delle
gestioni  pensionistiche  dei  lavoratori  artigiani,  commercianti e
coltivatori   diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alle  gestioni
autonome  dell'INPS,  nonche'  quelle  relative  agli  iscritti  alla
gestione  separata  di  cui  all'articolo  2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n. 335.  Le aliquote contributive per il computo delle
prestazioni  pensionistiche  sono  incrementate,  a  decorrere  dalla
medesima   data,   in   misura   corrispondente   alle   aliquote  di
finanziamento.
  11.  In  funzione  delle  economie rivenienti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento
di  cui  all'ultimo  periodo  del  presente  comma,  con  decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono corrispondentemente
rideterminati  gli  incrementi  delle aliquote contributive di cui al
comma  10,  a  decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'  per
l'accertamento  delle  economie riscontrate in seguito all'attuazione
delle  disposizioni  di  cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni
della  spesa  a  normativa  vigente degli enti previdenziali pubblici
quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.
  12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e'
costituita  una  Commissione  composta  da  dieci esperti, di cui due
indicati  dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, due
indicati  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze, sei indicati
dalle  organizzazioni  dei  lavoratori  dipendenti  e  autonomi e dei
datori  di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano
nazionale,  con  il  compito  di proporre, entro il 31 dicembre 2008,
modifiche  dei  criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione
di  cui  all'articolo  1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel   rispetto   degli   andamenti  e  degli  equilibri  della  spesa
pensionistica  di  lungo  periodo  e  nel  rispetto  delle  procedure
europee, che tengano conto:
   a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e
migratorie   che   incidono  sulla  determinazione  dei  coefficienti
medesimi;
   b) dell'incidenza  dei  percorsi  lavorativi,  anche  al  fine  di
verificare  l'adeguatezza  degli  attuali  meccanismi di tutela delle
pensioni  piu'  basse  e  di  proporre  meccanismi  di solidarieta' e
garanzia  per  tutti  i  percorsi  lavorativi,  nonche'  di  proporre
politiche  attive  che possano favorire il raggiungimento di un tasso
di  sostituzione  al  netto  della fiscalita' non inferiore al 60 per
cento,   con  riferimento  all'aliquota  prevista  per  i  lavoratori
dipendenti;
   c) del  rapporto  intercorrente  tra l'eta' media attesa di vita e
quella dei singoli settori di attivita'.
  13.  La  Commissione  di  cui  al  comma  12  inoltre  valuta nuove
possibili  forme  di  flessibilita'  in  uscita  collegate al sistema
contributivo,  nel  rispetto  delle  compatibilita'  di  medio  lungo
periodo   del   sistema   pensionistico.  Dalla  costituzione  e  dal
funzionamento  della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non
sono corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese.
  14.   In   fase  di  prima  rideterminazione  dei  coefficienti  di
trasformazione  di  cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995,  n. 335,  in  applicazione  dei  criteri di cui all'articolo 1,
comma  11,  della  medesima  legge, la Tabella A allegata alla citata
legge n. 335 del 1995 e' sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010,
dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.
  15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole  da:  "il  Ministro  del lavoro" fino alla fine del comma sono
sostituite  dalle  seguenti:  "con decreto del Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6".
  16.  Il  Governo  procede con cadenza decennale alla verifica della
sostenibilita'  ed  equita'  del  sistema  pensionistico con le parti
sociali.
  17.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi,   recanti   norme  finalizzate  all'introduzione  di  un
contributo  di  solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati
delle  gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti  e  del  Fondo  di  previdenza  per  il  personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare
in  modo  equo  il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto
Fondo.
  18.  Nell'esercizio  della  delega di cui a comma 17, il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) previsione  di  un  contributo  limitato nell'ammontare e nella
durata;
   b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di
iscrizione  antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge 8
agosto  1995,  n. 335,  e alla quota di pensione calcolata in base ai
parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria.
  19.  Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto
volte  il  trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle
pensioni,  secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della  legge  22  dicembre  1998,  n. 448,  non  e'  concessa. Pei le
pensioni  di  importo  superiore a otto volte il predetto trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione  automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008
e'  comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite
maggiorato.
  20.  Ai  fini  del  conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all'articolo  13,  comma  8,  della  legge  27  marzo 1992, n. 257, e
successive  modificazioni,  sono  valide le certificazioni rilasciate
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL)  ai  lavoratori  che  abbiano  presentato  domanda al
predetto  Istituto  entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivita'
lavorativa   svolta   con   esposizione  all'amianto  fino  all'avvio
dell'azione  di  bonifica  e,  comunque, non oltre il 2 ottobre 2003,
nelle  aziende  interessate  dagli  atti di indirizzo gia' emanati in
materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13,
comma  8,  della  legge  27  marzo  1992,  n. 257,  per  i periodi di
esposizione  riconosciuti  per  effetto  della disposizione di cui al
comma   20,   spetta   ai  lavoratori  non  titolari  di  trattamento
pensionistico  avente  decorrenza  anteriore  alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  22. Le modalita' di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  23.  In  attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione
automatica  degli  importi  indicati  nella "tabella indennizzo danno
biologico",  di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo  23  febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui
all'articolo  1,  comma  780,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,
accertate  in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di
50  milioni  di  euro,  e' destinata all'aumento in via straordinaria
delle  indennita'  dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del
valore  dell'indennita'  risarcitoria  del  danno biologico di cui al
citato  articolo  13  del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo
conto  della  variazione  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
impiegati  ed  operai  accertati  dall'ISTAT,  delle  retribuzioni di
riferimento  per  la  liquidazione delle rendite, intervenuta per gli
anni dal 2000 al 2007.
  24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
determinati i criteri e le modalita' di attuazione del comma 23.
  25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio
2008  la  durata  dell'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  con
requisiti  normali,  di  cui  all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto  legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e'
elevata  a  otto  mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta  anni  e  a  dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica
pari  o  superiore a cinquanta anni. E' riconosciuta la contribuzione
figurativa  per  l'intero  periodo  di percezione del trattamento nel
limite  massimo  delle  durate legali previste dal presente comma. La
percentuale   di  commisurazione  alla  retribuzione  della  predetta
indennita'  e'  elevata  al  60  per cento per i primi sei mesi ed e'
fissata  al  50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento
per  gli  ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui
al  presente  comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli,  ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decretolegge 21
marzo  1988,  n. 86,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20
maggio  1988, n. 160. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi  di  perdita  e  sospensione  dello  stato  di disoccupazione
disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
  26.  Per  i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento
dal   1°   gennaio   2008   la  percentuale  di  commisurazione  alla
retribuzione  dell'indennita'  ordinaria con requisiti ridotti di cui
all'articolo  7,  comma  3,  del  decretolegge  21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
rideterminata  al  35  per  cento  per i primi 120 giorni e al 40 per
cento  per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i
medesimi  trattamenti, il diritto all'indennita' spetta per un numero
di  giornate  pari  a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non
superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate
di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle
giornate di lavoro prestate.
  27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008,
gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo
1  della  legge  13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e
integrazioni,  sono  determinati  nella  misura  del  100  per  cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  28.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative  norme  di  attuazione,  e  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni
concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche con riguardo alle
differenze  di  genere  e  alla  condizione  delle  lavoratrici e dei
lavoratori  immigrati,  uno  o piu' decreti legislativi finalizzati a
riformare  la  materia  degli  ammortizzatori sociali per il riordino
degli istituti a sostegno del reddito.
  29.  La  delega  di  cui al comma 28 e' esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
   a) graduale  armonizzazione  dei  trattamenti  di disoccupazione e
creazione  di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito
e   al   reinserimento  lavorativo  dei  soggetti  disoccupati  senza
distinzione  di  qualifica,  appartenenza  settoriale,  dimensione di
impresa e tipologia di contratti di lavoro;
   b) modulazione  dei  trattamenti collegata all'eta' anagrafica dei
lavoratori  e  alle  condizioni occupazionali piu' difficili presenti
nelle   regioni   del  Mezzogiorno,  con  particolare  riguardo  alla
condizione femminile;
   c) previsione,  per  i soggetti che beneficiano dei trattamenti di
disoccupazione,  della  copertura  figurativa  ai  fini previdenziali
calcolata sulla base della retribuzione;
   d) progressiva    estensione    e   armonizzazione   della   cassa
integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalita'
di  regolazione  diverse  a  seconda degli interventi da attuare e di
applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e
risanamento  ambientale che determinino la sospensione dell'attivita'
lavorativa;
   e) coinvolgimento   e  partecipazione  attiva  delle  aziende  nel
processo di ricollocazione dei lavoratori;
   f) valorizzazione  del  ruolo degli enti bilaterali, anche al fine
dell'individuazione  di  eventuali  prestazioni aggiuntive rispetto a
quelle assicurate dal sistema generale;
   g) connessione  con politiche attive per il lavoro, in particolare
favorendo  la  stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione,
soprattutto  giovanile  e femminile, nonche' l'inserimento lavorativo
di   soggetti   appartenenti  alle  fasce  deboli  del  mercato,  con
particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in eta' piu'
matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
   h) potenziare   i   servizi  per  l'impiego,  in  connessione  con
l'esercizio  della  delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di
collegare    e   coordinare   l'erogazione   delle   prestazioni   di
disoccupazione  a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in
coordinamento  con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei
relativi  sussidi  e benefici anche attraverso la previsione di forme
di  comunicazione  informatica  da  parte degli enti previdenziali al
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai
lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.
  30.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in conformita'
all'articolo  117  della  Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto  speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e
alle  relative  norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali,  anche  con  riguardo  alle  differenze  di genere e alla
condizione  delle  lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu'
decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in
materia di:
   a) servizi per l'impiego;
   b) incentivi all'occupazione;
   c) apprendistato.
  31.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una
velocizzazione  e  semplificazione  dei  dati  utili  per la gestione
complessiva del mercato del lavoro;
   b) valorizzazione  delle  sinergie  tra servizi pubblici e agenzie
private, tenuto conto della centralita' dei servizi pubblici, al fine
di  rafforzare  le  capacita'  d'incontro  tra  domanda  e offerta di
lavoro,  prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione  dei criteri per
l'accreditamento  e  l'autorizzazione  dei  soggetti  che operano sul
mercato  del  lavoro  e  la  definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
   c) programmazione  e  pianificazione  delle  misure  relative alla
promozione   dell'invecchiamento  attivo  verso  i  lavoratori  e  le
imprese, valorizzando il momento formativo;
   d) promozione  del  patto  di  servizio come strumento di gestione
adottato  dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva
del lavoro;
   e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.
  32.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
   b) migliorare,  in  particolare,  il  tasso di occupazione stabile
delle  donne,  dei  giovani  e  delle  persone ultracinquantenni, con
riferimento,  nell'ambito  della  Strategia  di Lisbona, ai benchmark
europei  in  materia  di  occupazione, formazione e istruzione, cosi'
come   stabiliti  nei  documenti  della  Commissione  europea  e  del
Consiglio europeo;
   c) ridefinire,  ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina
del  contratto  di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di
discriminazione  diretta  e  indiretta, in particolare dei divieti di
discriminazione  per  ragione  di  sesso  e  di  eta',  per  espressa
individuazione,  nell'ambito  dei  soggetti  di  cui alla lettera b),
degli  appartenenti  a  gruppi  caratterizzati da maggiore rischio di
esclusione sociale;
   d) prevedere  aumenti  contributivi  per  i  contratti di lavoro a
tempo  parziale  con  orario inferiore alle dodici ore settimanali al
fine   di   promuovere,  soprattutto  nei  settori  dei  servizi,  la
diffusione  di  contratti  di  lavoro  con  orario  giornaliero  piu'
elevato;
   e) prevedere,  nell'ambito del complessivo riordino della materia,
incentivi  per  la  stipula  di contratti a tempo parziale con orario
giornaliero  elevato  e  agevolazioni  per  le  trasformazioni, anche
temporanee  e  reversibili,  di  rapporti a tempo pieno in rapporti a
tempo  parziale  avvenute  su richiesta di lavoratrici o lavoratori e
giustificate da comprovati compiti di cura;
   f) prevedere  specifiche  misure  volte all'inserimento lavorativo
dei lavoratori socialmente utili.
  33.  In  ordine  alla  delega  di  cui  al comma 30, lettera c), da
esercitare  previa  intesa  con  le  regioni  e  le parti sociali, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) rafforzamento  del  ruolo  della  contrattazione collettiva nel
quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;
   b) individuazione   di   standard   nazionali  di  qualita'  della
formazione  in materia di profili professionali e percorsi formativi,
certificazione  delle  competenze, validazione dei progetti formativi
individuali e riconoscimento delle capacita' formative delle imprese,
anche   al   fine   di  agevolare  la  mobilita'  territoriale  degli
apprendisti   mediante   l'individuazione  di  requisiti  minimi  per
l'erogazione della formazione formale;
   c) con    riferimento    all'apprendistato    professionalizzante,
individuazione  di meccanismi in grado di garantire la determinazione
dei  livelli  essenziali  delle prestazioni e l'attuazione uniforme e
immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;
   d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei
contratti di apprendistato.
  34.   Per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  formazione
professionale  di  cui  all'articolo 12 del decreto legge 22 dicembre
1981,  n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982,  n. 54, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la
spesa  di  10  milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del
Fondo  per  l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge  19  luglio  1993,  n. 236,  che  viene  incrementato  mediante
corrispondente  riduzione,  per  ciascuno  degli  anni  2008  e 2009,
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista dall'articolo 1, comma 1161,
della  legge  27  dicembre  2006, n. 296. Per i periodi successivi si
provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  35.  L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  13.  -  (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi civili di eta'
compresa  fra  il  diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui
confronti  sia  accertata  una  riduzione della capacita' lavorativa,
nella  misura  pari  o  superiore  al  74 per cento, che non svolgono
attivita'  lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste,
e'  concesso,  a  carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno
mensile  di  euro  242,84  per  tredici  mensilita',  con  le  stesse
condizioni  e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di
cui all'articolo 12.
  2.  Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS
ai  sensi  dell'articolo  46  e  seguenti  del  testo unico di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
soggetto  di  cui  al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita'
lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'INPS".
  36.  Il  comma  249  dell'articolo  1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' abrogato.
  37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e' cosi' modificata:
   a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12.  - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con
finalita' formative).
   - 1.  Ferme  restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e
12-bis,  gli  uffici  competenti  possono  stipulare  con i datori di
lavoro  privati  soggetti  agli  obblighi  di  cui all'articolo 3, le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese
sociali  di  cui  al  decreto  legislativo  24  marzo 2006, n. 155, i
disabili   liberi   professionisti,   anche  se  operanti  con  ditta
individuale,  nonche'  con  i  datori  di lavoro privati non soggetti
all'obbligo  di  assunzione previsto dalla presente legge, di seguito
denominati   soggetti  ospitanti,  apposite  convenzioni  finalizzate
all'inserimento  temporaneo  dei disabili appartenenti alle categorie
di  cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori
di   lavoro  si  impegnano  ad  affidare  commesse  di  lavoro.  Tali
convenzioni,  non  ripetibili  per  lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione  del  comitato  tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6
del  decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo  6 della presente legge, non possono riguardare piu' di
un  lavoratore  disabile,  se  il  datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti,  ovvero  piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu'
di 50 dipendenti.
  2.  La  convenzione  e'  subordinata  alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
   a) contestuale  assunzione  a  tempo indeterminato del disabile da
parte del datore di lavoro;
   b) computabilita'  ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo di cui
all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
   c) impiego  del  disabile  presso  i  soggetti ospitanti di cui al
comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico
di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo'
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte
degli uffici competenti;
   d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
    1) l'ammontare  delle commesse che il datore di lavoro si impegna
ad  affidare  ai  soggetti  ospitanti; tale ammontare non deve essere
inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la
parte  normativa  e retributiva dei Contratti collettivi nazionali di
lavoro,  ivi  compresi  gli oneri previdenziali e assistenziali, e di
svolgere  le  funzioni  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  dei
disabili;
    2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
    3) la   descrizione   del  piano  personalizzato  di  inserimento
lavorativo.
  3.  Alle  convenzioni  di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
  4.  Gli  uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati  soggetti  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  3  e con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge  8  novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  temporaneo dei
detenuti disabili";
   b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
  "Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). - 1. Ferme
restando  le  disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici
competenti  possono  stipulare  con i datori di lavoro privati tenuti
all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
di  seguito  denominati  soggetti  conferenti, e i soggetti di cui al
comma  4  del  presente  articolo,  di  seguito  denominati  soggetti
destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte
dei  soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino
particolari  caratteristiche  e  difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo  ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad
affidare  commesse  di  lavoro.  Sono  fatte  salve le convenzioni in
essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
  2.  La  stipula  della  convenzione  e'  ammessa  esclusivamente  a
copertura  dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10
per  cento  della  quota  di  riserva di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), con arrotondamento all'unita' piu' vicina.
  3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
   a) individuazione  delle  persone  disabili  da  inserire con tale
tipologia  di  convenzione,  previo  loro  consenso, effettuata dagli
uffici  competenti,  sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3,  del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo  6  della  presente  legge,  e  definizione di un piano
personalizzato di inserimento lavorativo;
   b) durata non inferiore a tre anni;
   c) determinazione   del   valore  della  commessa  di  lavoro  non
inferiore  alla  copertura, per ciascuna annualita' e per ogni unita'
di  personale  assunta,  dei  costi derivanti dall'applicazione della
parte  normativa  e retributiva dei Contratti collettivi nazionali di
lavoro,  nonche'  dei  costi  previsti  nel  piano  personalizzato di
inserimento   lavorativo.  E'  consentito  il  conferimento  di  piu'
commesse di lavoro;
   d) conferimento  della commessa di lavoro e contestuale assunzione
delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
  4.   Possono  stipulare  le  convenzioni  di  cui  al  comma  1  le
cooperative  sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della  legge  8  novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e
loro  consorzi;  le  imprese  sociali di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere  a)  e  b),  del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i
datori  di  lavoro  privati non soggetti all'obbligo di assunzione di
cui  all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
   a) non avere in corso procedure concorsuali;
   b) essere  in  regola  con  gli  adempimenti  di  cui  al  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
   c) essere dotati di locali idonei;
   d) non  avere  proceduto  nei  dodici mesi precedenti l'avviamento
lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse
quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
   e) avere  nell'organico  almeno un lavoratore dipendente che possa
svolgere le funzioni di tutor.
  5.  Alla  scadenza  della  convenzione,  salvo  il ricorso ad altri
istituti   previsti   dalla  presente  legge,  il  datore  di  lavoro
committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo':
   a) rinnovare  la  convenzione  una  sola  volta per un periodo non
inferiore a due anni;
   b) assumere  il  lavoratore  disabile  dedotto  in convenzione con
contratto  a  tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche
in  deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in
tal  caso  il datore di lavoro potra' accedere al Fondo nazionale per
il  diritto  al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4,
nei   limiti  delle  disponibilita'  ivi  previste,  con  diritto  di
prelazione nell'assegnazione delle risorse.
  6.   La  verifica  degli  adempimenti  degli  obblighi  assunti  in
convenzione  viene  effettuata dai servizi incaricati delle attivita'
di  sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative
in caso di inadempimento.
  7.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da  emanarsi  entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno
definiti  modalita'  e  criteri  di attuazione di quanto previsto nel
presente articolo";
   c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  13.  -  (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
5  dicembre  2002,  e  successive  modifiche e integrazioni, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
Stato  a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita'  europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e
le  province autonome possono concedere un contributo all'assunzione,
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle
disponibilita' ivi indicate:
   a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale,
per  ogni  lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni
di  cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
abbia  una  riduzione  della capacita' lavorativa superiore al 79 per
cento  o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui
alle  tabelle  annesse  al  testo  unico  delle  norme  in materia di
pensioni  di  guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915,  e successive modificazioni,
ovvero  con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
   b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale,
per  ogni  lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni
di  cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
abbia una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per
cento  e  il  79  per  cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla
sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
   c) in  ogni  caso  l'ammontare lordo del contributo all'assunzione
deve  essere  calcolato  sul  totale  del  costo  salariale  annuo da
corrispondere al lavoratore;
   d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione  del  posto  di  lavoro  per  renderlo  adeguato  alle
possibilita'  operative  dei  disabili  con riduzione della capacita'
lavorativa  superiore  al  50  per  cento  o  per  l'apprestamento di
tecnologie  di  telelavoro  ovvero  per  la  rimozione delle barriere
architettoniche   che   limitano  in  qualsiasi  modo  l'integrazione
lavorativa del disabile.
  2.  Possono  essere  ammesse  ai  contributi  di  cui al comma 1 le
assunzioni   a  tempo  indeterminato.  Le  assunzioni  devono  essere
realizzate  nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di
riparto  di  cui  al  comma  4.  La  concessione  del  contributo  e'
subordinata  alla  verifica,  da parte degli uffici competenti, della
permanenza    del   rapporto   di   lavoro   o,   qualora   previsto,
dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
  3.  Gli  incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di
lavoro  privati  che,  pur  non  essendo soggetti agli obblighi della
presente  legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato
di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma 2.
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il
diritto   al  lavoro  dei  disabili,  per  il  cui  finanziamento  e'
autorizzata  la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti,
euro  37  milioni  per  l'anno  2007  ed  euro 42 milioni a decorrere
dall'anno  2008,  annualmente  ripartito fra le regioni e le province
autonome  proporzionalmente  alle  richieste  presentate  e  ritenute
ammissibili  secondo le modalita' e i criteri definiti nel decreto di
cui al comma 5.
  5.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da  emanarsi  entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della   presente   disposizione,   di   concerto   con   il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono
definiti   i  criteri  e  le  modalita'  per  la  ripartizione  delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 4.
  6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa  di  cui
all'articolo  29-quater  del  decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive   modifiche   e   integrazioni.  Le  somme  non  impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8.  Le  regioni  e  le province autonome disciplinano, nel rispetto
delle  disposizioni  introdotte  con  il decreto di cui al comma 5, i
procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
  9.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  tenuto conto di quanto
previsto  all'articolo  10  del  regolamento  (CE) n. 2204/2002 della
Commissione,   del  5  dicembre  2002,  comunicano  annualmente,  con
relazione,  al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale un
resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui
al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.
  10.  Il  Governo,  ogni  due  anni,  procede  ad una verifica degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste".
  38.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge, e' abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
  39.  All'articolo  1  del  decreto  legislativo  6  settembre 2001,
n. 368, e' premesso il seguente comma:
  "01.  Il  contratto  di lavoro subordinato e' stipulato di regola a
tempo indeterminato".
  40.  All'articolo  5  del  decreto  legislativo  6  settembre 2001,
n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al  comma  2,  dopo  le  parole:  "inferiore  a  sei mesi" sono
inserite  le seguenti: "nonche' decorso il periodo complessivo di cui
al comma 4-bis,";
   b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  "4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti
di  cui  ai  commi  precedenti, qualora per effetto di successione di
contratti  a  termine  per  lo svolgimento di mansioni equivalenti il
rapporto  di  lavoro  fra  lo  stesso  datore  di  lavoro e lo stesso
lavoratore   abbia   complessivamente   superato   i  trentasei  mesi
comprensivi  di  proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto
di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In
deroga  a  quanto  disposto  dal primo periodo del presente comma, un
ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo'
essere  stipulato  per  una  sola  volta, a condizione che la stipula
avvenga  presso  la  direzione  provinciale del lavoro competente per
territorio  e  con  l'assistenza  di  un  rappresentante di una delle
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul
piano  nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente    piu'    rappresentative   sul   piano   nazionale
stabiliscono  con  avvisi  comuni  la  durata  del predetto ulteriore
contratto.  In  caso  di  mancato rispetto della descritta procedura,
nonche'  nel  caso  di superamento del termine stabilito nel medesimo
contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
  4-ter.   Le   disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  non  trovano
applicazione  nei  confronti  delle attivita' stagionali definite dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive  modifiche  e  integrazioni, nonche' di quelle che saranno
individuate  dagli avvisi comuni e dai Contratti collettivi nazionali
stipulati  dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative.
  4-quater.   Il  lavoratore  che,  nell'esecuzione  di  uno  o  piu'
contratti   a  termine  presso  la  stessa  azienda,  abbia  prestato
attivita'  lavorativa  per un periodo superiore a sei mesi ha diritto
di  precedenza  nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal
datore  di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle
mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
  4-quinquies.  Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attivita'  stagionali  ha  diritto  di  precedenza,  rispetto a nuove
assunzioni  a  termine  da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attivita' stagionali.
  4-sexies.  Il  diritto  di  precedenza  di  cui ai commi 4-quater e
4-quinquies  puo'  essere  esercitato  a condizione che il lavoratore
manifesti  in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro
rispettivamente  sei  mesi  e  tre  mesi dalla data di cessazione del
rapporto  stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro".
  41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
e' cosi' modificato:
   a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:
  "c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici
o televisivi;
   d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni";
   b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;
   c) al  comma  4  sono  premesse  le  seguenti parole: "In deroga a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,".
  42.  All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n. 276,  le  parole.  "all'articolo  5,  commi  3  e  4"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, commi 3 e seguenti".
  43.  In  fase  di  prima  applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 40 a 42:
   a) i  contratti  a termine in corso alla data di entrata in vigore
della   presente  legge  continuano  fino  al  termine  previsto  dal
contratto,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo  5  del  decreto  legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
introdotto dal presente articolo;
   b) il  periodo  di  lavoro gia' effettuato alla data di entrata in
vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi
di  attivita' ai fini della determinazione del periodo massimo di cui
al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
  44.  Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo
modificato  dal  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modifiche.
   a) all'articolo 3, comma 7:
    1) nel  primo  periodo,  le  parole:  "le  parti del contratto di
lavoro  a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal
presente comma e dai commi 8 e 9," sono sostituite dalle seguenti: "i
contratti   collettivi   stipulati   dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul piano nazionale possono,
nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai  commi  8 e 9," e la parola:
"concordare" e' sostituita dalla seguente: "stabilire";
    2) nel terzo periodo, le parole da: "I contratti collettivi" fino
alla  parola:  "stabiliscono:"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "I
predetti contratti collettivi stabiliscono:";
   b) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8.  L'esercizio,  ove  previsto dai contratti collettivi di cui al
comma 7 e nei termini, condizioni e modalita' ivi stabiliti, da parte
del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della
prestazione   lavorativa,   nonche'  di  modificare  la  collocazione
temporale  della  stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro
un  preavviso,  fatte  salve le intese fra le parti, di almeno cinque
giorni  lavorativi,  nonche'  il  diritto a specifiche compensazioni,
nella  misura  ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di
cui all'articolo 1, comma 3";
   c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato;
   d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore
privato  affetti  da  patologie  oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di  terapie  salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
hanno  diritto  alla  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo
pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale  verticale  od  orizzontale. Il
rapporto   di   lavoro  a  tempo  parziale  deve  essere  trasformato
nuovamente  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno a richiesta del
lavoratore.  Restano  in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli
per il prestatore di lavoro.
  2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli
o  i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel caso in
cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con
totale e permanente inabilita' lavorativa, che assuma connotazione di
gravita'  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992,  n. 104,  alla  quale  e' stata riconosciuta una percentuale di
invalidita'  pari  al  100  per  cento,  con necessita' di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del
Ministro  della  sanita'  5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 47  del 26 febbraio 1992, e'
riconosciuta  la  priorita'  della  trasformazione  del  contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
  3.  In  caso  di  richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con
figlio  convivente  di  eta'  non  superiore  agli anni tredici o con
figlio  convivente  portatore  di  handicap  ai sensi dell'articolo 3
della  legge  5  febbraio  1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita'
alla  trasformazione  del  contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale";
   e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
  "Art.  12-ter.  -  (Diritto  di precedenza). - 1. Il lavoratore che
abbia  trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
quelle  equivalenti  a  quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo
parziale".
  45.  Gli  articoli  da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono abrogati.
  46.  E'  abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato  di  cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
  47.  Al  fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro
irregolare  o  sommerso  per  sopperire  ad  esigenze  di utilizzo di
personale  per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo
nel  settore  del  turismo  e  dello spettacolo, i relativi contratti
collettivi  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale  possono  prevedere  la  stipula  di  specifici rapporti di
lavoro  per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine
settimana, nelle festivita', nei periodi di vacanze scolastiche e per
ulteriori  casi,  comprese  le  fattispecie gia' individuate ai sensi
dell'articolo  10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
  48.  I  contratti  collettivi  di  cui al comma 47 disciplinano, in
particolare:
   a) le  condizioni,  i  requisiti e le modalita' dell'effettuazione
della  prestazione  connesse  ad  esigenze  oggettive e i suoi limiti
massimi temporali;
   b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a
quello  corrisposto  ad  altro  lavoratore  per le medesime mansioni,
riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
   c) la corresponsione di una specifica indennita' di disponibilita'
nel  caso  sia prevista una disponibilita' del lavoratore a svolgere,
in un arco temporale definito, la prestazione.
  49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori  di  cui  al  comma  47, sono definite le modalita' per lo
svolgimento  in  forma  semplificata degli adempimenti amministrativi
concernenti  l'instaurazione,  la  trasformazione  e la cessazione di
rapporti  di  lavoro  di  cui  ai commi da 47 a 50, nonche' criteri e
disposizioni  specifiche  per  disciplinare  in particolare i profili
previdenziali dell'eventuale indennita' di cui al comma 48.
  50.   Decorsi   due   anni   dall'emanazione   delle   disposizioni
contrattuali  di  cui  al  comma  47, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie
dei   contratti   collettivi  alla  loro  verifica,  con  particolare
riferimento  agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso
e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.
  51.  Il  comma 5 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995,
n. 244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "5.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  il Governo procede a
verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma
1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell'economia  e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello
stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento
la  riduzione  contributiva  di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni
dalla  predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato
decreto,  si  applica la riduzione determinata per l'anno precedente,
salvo  conguaglio  da parte degli istituti previdenziali in relazione
all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione
del  decreto  stesso  entro  e  non oltre il 15 dicembre dell'anno di
riferimento".
  52.  In  caso  di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di
lavoro  nel  settore  edile  comunica  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.
  53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo
il  primo  periodo, e' inserito il seguente: "Non sono inoltre tenuti
all'osservanza  dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro
del  settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli
addetti al trasporto del settore".
  54.  All'articolo  36-bis  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  "7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n. 12,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73,
relativi  alle  violazioni  constatate prima della data di entrata in
vigore  del  presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle
entrate  ed  e' soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del
comma 2 dell'articolo 16".
  55.  Per  gli  operai  agricoli  a  tempo  determinato  e le figure
equiparate,   l'importo   giornaliero  dell'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione  di  cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21
marzo  1988,  n. 86,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20
maggio  1988,  n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche'
dei  trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto
1972,  n. 457,  e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37,
e'  fissato  con  riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1°
gennaio  2008  nella  misura  del  40  per  cento  della retribuzione
indicata  all'articolo  1  del  decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
ed  e'  corrisposto  per  il  numero  di giornate di iscrizione negli
elenchi  nominativi,  entro  il  limite di 365 giornate del parametro
annuo di riferimento.
  56.  Ai  fini  dell'indennita'  di cui al comma 55, sono valutati i
periodi  di  lavoro  dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in
altri   settori,   purche'  in  tal  caso  l'attivita'  agricola  sia
prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.
  57.   Ai  fini  del  raggiungimento  del  requisito  annuo  di  270
contributi  giornalieri,  valido  per  il  diritto  e la misura delle
prestazioni  pensionistiche,  l'Istituto  nazionale  della previdenza
sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennita' di cui al comma 55
spettante  al lavoratore, quale contributo di solidarieta', una somma
pari  al  9  per  cento della medesima per ogni giornata indennizzata
sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo
utile  per  la  pensione  di  anzianita'  restano confermate le norme
vigenti.
  58.  In  via  sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto
disposto  dai  regolamenti  (CE)  n. 1/2004 della Commissione, del 23
dicembre  2003,  e  n. 1857/2006  della  Commissione, del 15 dicembre
2006,  i  datori  di  lavoro  agricolo  hanno  diritto  ad un credito
d'imposta  complessivo  per  ciascuna  giornata  lavorativa ulteriore
rispetto  a  quelle  dichiarate  nell'anno  precedente  pari a 1 euro
ovvero  a  0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo
"convergenza"  e  nelle  zone  di  cui  all'obiettivo "competitivita'
regionale  e  occupazionale",  come  individuate dal regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006.
  59.   Il  Governo,  all'esito  della  sperimentazione,  sentite  le
associazioni  datoriali  e  le  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  delle  categorie  interessate, procede alla verifica
delle  disposizioni  di  cui  al comma 58, anche al fine di valutarne
l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati
di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
  60.  Al  fine  di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di
lavoro,  con  effetto  dal  1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle
condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore
al  20  per  cento  dei  contributi  dovuti  per  l'assicurazione dei
lavoratori  agricoli  dipendenti dalle imprese con almeno due anni di
attivita'  e  comunque  nei  limiti  di  20 milioni di curo annui, le
quali:
   a) siano  in  regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e
igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626,  e  successive modificazioni, e dalle specifiche normative di
settore, nonche' con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
   b) abbiano   adottato,   nell'ambito   di   piani  pluriennali  di
prevenzione,  misure  per l'eliminazione delle fonti di rischio e per
il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi
di lavoro;
   c) non  abbiano  registrato  infortuni nel biennio precedente alla
data  della  richiesta  di  ammissione  al  beneficio  o  siano state
destinatarie  dei  provvedimenti  sanzionatori  di cui all'articolo 5
della legge 3 agosto 2007, n. 123.
  61.  Al  primo  comma  dell'articolo  3 della legge 15 giugno 1984,
n. 240,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Limitatamente
all'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro, le disposizioni
del  primo  periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di
lavoro a tempo determinato".
  62.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per
l'assicurazione  obbligatoria  contro la disoccupazione involontaria,
di  cui  all'articolo  11,  ultimo comma, del decreto legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981,   n. 537,  e'  ridotta  di  0,3  punti  percentuali;  l'importo
derivante  dalla  riduzione  di  0,3 punti percentuali della predetta
aliquota  contributiva e' destinato al finanziamento delle iniziative
di  formazione  continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore
agricolo.
  63.   I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  Fondi  paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai
sensi  del  comma  1  dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,  e  successive  modificazioni, effettuano l'intero versamento
contributivo,  pari  al  2,75  per cento delle retribuzioni, all'INPS
che,  dedotti i costi amministrativi e secondo le modalita' operative
di  cui  al  comma  3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento
al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
  64.  Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di
versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso,
la  quota  dello  0,30  per  cento di cui al comma 62 segue la stessa
destinazione  del  contributo  integrativo previsto dall'articolo 25,
quarto  comma,  della  legge  21  dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni.
  65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' sostituito dal seguente:
  "6.  Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per
almeno  cinque  giornate,  come  risultanti  dalle  iscrizioni  degli
elenchi  anagrafici,  alle  dipendenze  di  imprese  agricole  di cui
all'articolo  2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate
ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,   e   che   abbiano   beneficiato  degli  interventi  di  cui
all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo 29 marzo 2004,
n. 102,  e'  riconosciuto,  ai fini previdenziali e assistenziali, in
aggiunta  alle  giornate  di  lavoro  prestate, un numero di giornate
necessarie  al  raggiungimento  di  quelle  lavorative effettivamente
svolte  alle  dipendenze  dei  medesimi  datori  di  lavoro nell'anno
precedente  a  quello  di  fruizione  dei  benefici  di cui al citato
articolo  1  del  decreto  legislativo  n. 102  del  2004.  Lo stesso
beneficio  si  applica  ai piccoli coloni e compartecipanti familiari
delle  aziende  che  abbiano  beneficiato  degli  interventi  di  cui
all'articolo  1,  comma  3, del citato decreto legislativo n. 102 del
2004".
  66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del
decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  11  marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: "A
tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi
pagatori  sono  autorizzati  a compensare tali aiuti con i contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti
alla  data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi
di  legge  a  qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di
sanzione.  A  tale  fine  l'Istituto  previdenziale  comunica  in via
informatica  i  dati  relativi  ai  contributi  previdenziali scaduti
contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli  organismi  pagatori  e  ai  diretti interessati, anche tramite i
Centri  autorizzati  di  assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione
processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".
  67.  Con  effetto  dal 1° gennaio 2008 e' abrogato l'articolo 2 del
decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  maggio  1997,  n. 135. E' istituito, nello stato di
previsione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo  per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione  di  secondo  livello con dotazione finanziaria pari a
650  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008-2010. In via
sperimentale,  con  riferimento al triennio 2008-2010, e' concesso, a
domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto
Fondo,  uno  sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile
1969,  n. 153,  costituita  dalle  erogazioni  previste dai contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia  correlata  dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi   di   produttivita',   qualita'   e   altri  elementi  di
competitivita'   assunti  come  indicatori  dell'andamento  economico
dell'impresa  e  dei  suoi risultati. Il predetto sgravio e' concesso
sulla base dei seguenti criteri:
   a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente
comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro il limite massimo del 5
per cento della retribuzione contrattuale percepita;
   b) con  riferimento  alla  quota di erogazioni di cui alla lettera
a),  lo  sgravio  sui  contributi  previdenziali dovuti dai datori di
lavoro e' fissato nella misura di 25 punti percentuali;
   c) con  riferimento  alla  quota di erogazioni di cui alla lettera
a),  lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori e'
pari  ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di
erogazioni di cui alla lettera a).
  68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  comma  67,  anche  con
riferimento  all'individuazione  dei  criteri di priorita' sulla base
dei  quali  debba  essere  concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti
finanziari  previsti,  l'ammissione  al beneficio contributivo, e con
particolare  riguardo  al  monitoraggio dell'attuazione, al controllo
del  flusso  di  erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini
del  monitoraggio  e  della  verifica di coerenza dell'attuazione del
comma  67  con  gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza,
lavoro  e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del
23  luglio  2007  e  delle  caratteristiche  della  contrattazione di
secondo livello aziendale e territoriale, e' istituito, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, un Osservatorio presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione
delle  parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo
per gli anni successivi al 2010 e' subordinata alla predetta verifica
ed  effettuata,  in  ogni  caso,  compatibilmente  con  gli andamenti
programmati  di  finanza  pubblica.  A  tale  fine  e'  stabilito uno
specifico  incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011.
  69.  E'  abrogata  la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4,
lettera  e),  del  testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
  70.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro   del   lavoro   e  della  previdenza  sociale,  sentite  le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale,  sono  emanate  disposizioni finalizzate a realizzare, per
l'anno  2008,  la deducibilita' ai fini fiscali ovvero l'introduzione
di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale
sulle  somme  oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di
secondo  livello  di  cui al comma 67, entro il limite complessivo di
150 milioni di euro per il medesimo anno.
  71.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  il  contributo  di  cui
all'articolo  2,  comma  19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
soppresso.
  72.  Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a 25 anni,
ovvero  a  29  se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per
sopperire   alle   esigenze   scaturenti  dalla  peculiare  attivita'
lavorativa  svolta,  ovvero  per  sviluppare  attivita'  innovative e
imprenditoriali,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2008 sono istituiti,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti
Fondi:
   a) Fondo  credito per il sostegno dell'attivita' intermittente dei
lavoratori   a  progetto  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo  2,  comma  26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che
non  risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di
consentire  in  via  esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in
assenza  di  contratto,  ad  un  credito  fino a 600 euro mensili per
dodici  mesi  con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei
mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attivita'
intermittenti;
   b) Fondo  microcredito  per il sostegno all'attivita' dei giovani,
al fine di incentivarne le attivita' innovative, con priorita' per le
donne;
   c) Fondo  per  il  credito  ai  giovani  lavoratori  autonomi, per
sostenere   le   necessita'   finanziarie   legate  al  trasferimento
generazionale  delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio
e  del  turismo,  dell'agricoltura  e della cooperazione e l'avvio di
nuove attivita' in tali ambiti.
  73.  La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72
e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
  74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e delle finanze, dello
sviluppo  economico  e  per  le  politiche  giovanili  e le attivita'
sportive,  da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono
disciplinate le modalita' operative di funzionamento dei Fondi di cui
al comma 72.
  75.  Allo  scopo  di  provvedere  all'integrazione degli emolumenti
spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui
all'articolo  51,  comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
servizio presso le universita' statali e gli enti pubblici di ricerca
vigilati  dal  Ministero  dell'universita' e della ricerca e iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n. 335,  il  fondo  di  finanziamento  ordinario delle
predette   universita'   statali  ed  enti  pubblici  di  ricerca  e'
incrementato  di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.
  76.  In  attesa  di  una  complessiva  riforma  dell'istituto della
totalizzazione  dei contributi assicurativi che riassorba e superi la
ricongiunzione  dei  medesimi,  sono  adottate,  a  decorrere  dal 1°
gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:
   a) all'articolo  1,  comma  1,  del decreto legislativo 2 febbraio
2006,  n. 42,  le  parole:  "di durata non inferiore a sei anni" sono
sostituite dalle seguenti: "di durata non inferiore a tre anni";
   b) all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto legislativo 30 aprile
1997,  n. 184, sono soppresse le parole: "che non abbiano maturato in
alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale".
  77.  All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Gli  oneri  da  riscatto per periodi in relazione ai quali
trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono
essere  versati  ai  regimi  previdenziali  di  appartenenza in unica
soluzione   ovvero  in  120  rate  mensili  senza  l'applicazione  di
interessi   per   la  rateizzazione.  Tale  disposizione  si  applica
esclusivamente  alle  domande  presentate  a decorrere dal 1  gennaio
2008";
   b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  "5-bis.  La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e' ammessa anche
per   i  soggetti  non  iscritti  ad  alcuna  forma  obbligatoria  di
previdenza  che  non abbiano iniziato l'attivita' lavorativa. In tale
caso,   il  contributo  e'  versato  all'INPS  in  apposita  evidenza
contabile  separata  e viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo,  con  riferimento  alla data della domanda. Il montante
maturato   e'  trasferito,  a  domanda  dell'interessato,  presso  la
gestione  previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere
dei   periodi   di  riscatto  e'  costituito  dal  versamento  di  un
contributo,  per  ogni  anno  da  riscattare,  pari al livello minimo
imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990,   n. 233,   moltiplicato   per   l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni  pensionistiche  dell'assicurazione generale obbligatoria
per  i  lavoratori dipendenti. E contributo e' fiscalmente deducibile
dall'interessato;  il  contributo e' altresi' detraibile dall'imposta
dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico
nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
  5-ter.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della
legge  8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi
da  5  a  5-bis  sono  utili ai fini del raggiungimento del diritto a
pensione".
  78.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a
200  milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2
luglio  2007,  n. 81,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127.
  79.  Con  riferimento  agli  iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino  assicurati  presso  altre  forme  obbligatorie, l'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo  delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari
al  24  per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per
l'anno  2009  e  in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno
2010.  Con  effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla
predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
  80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2
del  decreto legislativa 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale
di  previdenza  dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di
apposite delibere intese a:
   a) coordinare   il   regime   della   propria   gestione  separata
previdenziale  con quello della gestione separata di cui al comma 79,
modificando  conformemente  la struttura di contribuzione, il riparto
della  stessa  tra  lavoratore e committente, nonche' l'entita' della
medesima,  al  fine  di pervenire, secondo principi di gradualita', a
decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;
   b) prevedere  forme di incentivazione per la stabilizzazione degli
iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto
dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, stabilendo le relative modalita'.
  81.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, del Ministro per i
diritti  e le pari opportunita' e del Ministro delle politiche per la
famiglia,  in  conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  e  alle  relative  norme  di  attuazione,  e
garantendo  l'uniformita'  della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale   attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  uno o piu'
decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in
materia  di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
   a) previsione,  nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di
riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi
e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili
legati   alle  necessita'  della  conciliazione  tra  lavoro  e  vita
familiare,  nonche'  a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
 b) revisione   della   vigente   normativa  in  materia  di  congedi
parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di
tali  congedi  e  all'incremento della relativa indennita' al fine di
incentivarne l'utilizzo;
   c) rafforzamento  degli  istituti  previsti  dall'articolo 9 della
legge  8  marzo  2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a
tempo parziale e al telelavoro;
   d) rafforzamento  dell'azione  dei  diversi  livelli  di governo e
delle  diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi
per  l'infanzia  e  agli  anziani non autosufficienti, in funzione di
sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne
nel campo del lavoro;
   e) orientamento  dell'intervento  legato  alla  programmazione dei
Fondi  comunitari,  a  partire  dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal
Programma   operativo   nazionale   (PON),  in  via  prioritaria  per
l'occupazione   femminile,   a  supporto  non  solo  delle  attivita'
formative,  ma  anche  di  quelle di accompagnamento e inserimento al
lavoro,  con  destinazione  di  risorse  alla formazione di programmi
mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
   f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della
parita' di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e
di lavoro;
   g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi
di  raccolta  ed  elaborazione  di  dati  in  grado di far emergere e
rendere  misurabili  le  discriminazioni  di  genere  anche  di  tipo
retributivo;
   h) potenziamento  delle  azioni  intese  a  favorire  lo  sviluppo
dell'imprenditoria femminile;
   i) previsione  di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il
rientro   nel  mercato  del  lavoro  delle  donne,  anche  attraverso
formazione   professionale   mirata  con  conseguente  certificazione
secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
   l) definizione  degli adempimenti dei da tori di lavoro in materia
di attenzione al genere.
  82.  All'articolo  8,  comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: "Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari puo' essere altresi' attuato delegando" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Per i soggetti destinatari del decreto legislativo
16  settembre  1996,  n. 565,  anche  se  non  iscritti  al fondo ivi
previsto,  sono  consentite  contribuzioni  saltuarie  e non fisse. I
medesimi soggetti possono altresi' delegare".
  83.  All'articolo  1, comma 791, lettera b) della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "17 e 22" sono sostituite dalle seguenti "7,
17  e  22".  Con  decreto  del  Ministro de lavoro e della previdenza
sociale,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi nanze,
sono  rideterminate  le  aliquote  contri  butive  di  cui  al citato
articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.
  84.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori sociali, per
l'anno  2008,  le  indenniti'  ordinarie  di  disoccupazione  di  cui
all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
riconosciute,  nel  limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai
primi  due  periodi  dell'articolo  13,  comma 10, del citato decreto
legge  n.35  del  2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in
sede  istituzionali territoriale tra le parti sociali, recepite entro
il  31  marzo  2008  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
previdenza  sociale,  di  con  certo  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  che  individua,  altresi',  l'ambito  territoriale e
settoriale  cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e
il  numero  dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma.
  85.  Il  comma  15  dell'articolo  17  della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e' sostituito dal seguente:
  "15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori addetti alle prestazioni di
lavoro   temporaneo   occupati   con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  nelle  imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i
lavoratori   delle   societa'  derivate  dalla  trasformazione  delle
compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e'
riconosciuta  un'indennita'  pari  a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle
vigenti  disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e
gli  assegni  per  il  nucleo familiare, per ogni giornata di mancato
avviamento  al  lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento
al  lavoro  che  coincidano,  in  base  al programma, con le giornate
definite  festive,  durante  le  quali  il  lavoratore  sia risultato
disponibile.  Detta  indennita'  e'  riconosciuta  per  un  numero di
giornate  di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il
numero  massimo  di  26  giornate mensili erogabili e il numero delle
giornate  effettivamente  lavorate  in ciascun mese, incrementato del
numero  delle  giornate  di  ferie,  malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'.  L'erogazione  dei  trattamenti  di cui al presente
comma  da  parte  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e'
subordinata   all'acquisizione   degli  elenchi  recanti  il  numero,
distinto  per  ciascuna  impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento  al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base
agli   accertamenti   effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti
autorita'   portuali   o,  laddove  non  istituite,  dalle  autorita'
marittime".
  86.   Le   disposizioni   di   cui  al  comma  85  hanno  efficacia
successivamente  all'entrata  in  vigore  delle disposizioni relative
alla   proroga   degli   strumenti  per  il  reddito  dei  lavoratori
ammortizzatori  sociali,  recate  dalla  legge finanziaria per l'anno
2008,  a  valere Sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel
limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.
  87.  All'articolo  21  della  legge  28  gennaio  1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  comma  1,  la  parola:  "trasformarsi"  e' sostituita dalla
seguente: "costituirsi";
   b) ai  commi  4,  7  e  8,  la  parola:  "trasformazione", ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: "costituzione";
   c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  "8-bis.  Per  favorire i processi di riconversione produttiva e per
contenere  gli  oneri  a carico dello Stato derivanti dall'attuazione
del   decreto-legge   20   maggio   1993,   n. 148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, nei porti, con
l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c),  ove  sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera
b),  e  dell'articolo  17,  il  cui  organico  non superi le quindici
unita',  le  stesse  possono  svolgere,  in  deroga a quanto previsto
dall'articolo  17,  altre  tipologie  di  lavori in ambito portuale e
hanno   titolo  preferenziale  ai  fini  del  rilascio  di  eventuali
concessioni  demaniali  relative ad attivita' comunque connesse ad un
utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei
trasporti".
  88.  Il  decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della legge
28  gennaio  1994,  n. 84,  introdotto dal comma 87, e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  89.  Il  comma  13  dell'articolo  17  della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e' sostituito dal seguente:
  "13.  Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le autorita'
marittime,  inseriscono  negli  atti  di  autorizzazione  di  cui  al
presente  articolo,  nonche'  in  quelli  previsti dall'articolo 16 e
negli  atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte
a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile
ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui
al  presente  articolo  e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
b).  Detto  trattamento  minimo  non  puo'  essere inferiore a quello
risultante  dal vigente Contratto collettivo nazionale dei lavoratori
dei  porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori,  comparativamente  piu' rappresentative a
livello  nazionale,  dalle  associazioni  nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli
e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)".
  90.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi adottati ai sensi della
presente  legge,  ciascuno  dei  quali  deve  essere  corredato della
relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in
via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni
sindacali   dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale,  nonche',  relativamente agli
schemi  dei  decreti  legislativi  adottati ai sensi del comma 6, gli
organismi  a livello nazionale rappresentativi del personale militare
e  delle  forze  di  polizia  a  ordinamento  civile.  Su  di essi e'
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle
materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione  dei  pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che  sono  resi  entro  trenta  giorni dalla data di assegnazione dei
medesimi  schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere  una  proroga  di  venti  giorni per l'espressione del parere,
qualora  cio' si renda necessario per la complessita' della materia o
per  il  numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame
delle  Commissioni.  Qualora  i  termini per l'espressione del parere
delle   Commissioni   parlamentari  scadano  nei  trenta  giorni  che
precedono  la  scadenza  del  termine per l'esercizio della delega, o
successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di sessanta giorni. Il
predetto  termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia  concessa  la  proroga  del termine per l'espressione del parere.
Decorso  il  termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato
ai  sensi  del  quarto  periodo,  senza  che  le  Commissioni abbiano
espresso  i  pareri  di  rispettiva competenza, i decreti legislativi
possono  essere  comunque  emanati.  Entro i trenta giorni successivi
all'espressione  dei  pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi
alle   condizioni   ivi   eventualmente   formulate  con  riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della  Costituzione,  ritrasmette  alle Camere i testi, corredati dei
necessari   elementi   integrativi  di  informazione,  per  i  pareri
definitivi  delle  Commissioni  competenti,  che  sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
  91.  Disposizioni  correttive e integrative dei decreti legislativi
di  cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  dei decreti medesimi, nel rispetto dei
principi  e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con
le  stesse  modalita'  di  cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla
data   di   entrata   in   vigore  delle  disposizioni  correttive  e
integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi
recanti  le  norme  eventualmente occorrenti per il coordinamento dei
decreti  emanati  ai  sensi  della  presente legge con le altre leggi
dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
  92.   Le   disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,  le  quali
determinano  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza pubblica pari a
1.264  milioni  di  euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per
l'anno  2009,  a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011  e  a  1.898  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno
efficacia   solo   successivamente   all'entrata   in   vigore  delle
disposizioni  relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento
del  Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla
legge  finanziaria  per  l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente
periodo  si  provvede  a  valere sulle risorse di cui al citato Fondo
entro i limiti delle medesime.
  93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe
previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge
entra in vigore il 1° gennaio 2008.











   ALLEGATO 1
                                                            TABELLA A

=====================================================================
                      |             Età anagrafica
=====================================================================
                      |      Lavoratori      |
                      | dipendentipubblici e |  Lavoratori autonomi
         Anno         |       privati        |   iscritti all'INPS
=====================================================================
         2008         |          58          |          59
---------------------------------------------------------------------
2009 - dal 01/01/2009 |                      |
    al 30/06/2009     |          58          |          59

                                                            

                                                TABELLA B

=====================================================================
             Lavoratori dipendenti            Lavoratori autonomi
              pubblici e privati                iscritti all'INPS
=====================================================================
             |             |    Eta'     |             |    Eta'
             |             | anagrafica  |             | anagrafica
             |(1) Somma di |minima per la| (2)Somma di |minima per la
             |    eta'     | maturazione |    eta'     | maturazione
             |anagrafica e |del requisito|anagrafica e |del requisito
             | anzianita'  | indicato in | anzianita'  | indicato in
             |contributiva |  colonna 1  |contributiva |  colonna 2
=====================================================================
   2009 -    |             |             |             |
dal01/07/2009|             |             |             |
al 31/12/2009|     95      |     59      |     96      |     60
---------------------------------------------------------------------
    2010     |     95      |     59      |     96      |     60
---------------------------------------------------------------------
    2011     |     96      |     60      |     97      |     61
---------------------------------------------------------------------
    2012     |     96      |     60      |     97      |     61
---------------------------------------------------------------------
  dal 2013   |     97      |     61      |     98      |     62
                                                          


 ALLEGATO 2
                                                            TABELLA A

                   COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

=====================================================================
        Divisori         |        Eta'        |        Valori
=====================================================================
         22,627          |         57         |        4,419%
         22,035          |         58         |        4,538%
         21,441          |         59         |        4,664%
         20,843          |         60         |        4,798%
         20,241          |         61         |        4,940%
         19,635          |         62         |        5,093%
         19,024          |         63         |        5,257%
         18,409          |         64         |        5,432%
         17,792          |         65         |        5,620%
tasso di sconto = 1,5%